Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 14 dicembre 2004
Validità: 18.11.2004 - 31.12.2007
Parti: Asstra, Anav e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Autoferrotranvieri - Internavigatori
Fonte: romamobilita
Sommario:
Art. 1 Premessa |
Art. 9 CRAL |
Ipotesi di Accordo
Addi 14 dicembre 2004, presso la sede dell'Asstra (Piazza Cola di Rienzo 80/A), si sono incontrate le OO.DD. Asstra ed Anav e le OO.SS.LL. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, per procedere alla stesura e alla sottoscrizione del testo definitivo dell'ipotesi di accordo sottoscritto il 18.11.2004 per il rinnovo del CCNL degli Autoferrotranvieri - Internavigatori (TPL- Mobilità) per il periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2007.
Art. 1 Premessa
Le parti si impegnano ad attivare le proprie Istanze, a tutti i livelli, per assumere iniziative comuni tese a realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo.
A tal fine, le parti condividono quanto segue:
1. È interesse comune contribuire allo sviluppo di una politica dei trasporti che incentivi il ricorso al trasporto collettivo attraverso il miglioramento della qualità del servizio, la riqualificazione dell'offerta che favorisca la capacità di intercettare la domanda potenziale rispondendo alle mutate esigenze dell'utenza, e che sostenga la crescita di un adeguato sistema imprenditoriale nel settore.
2. È esigenza condivisa quella di avviare, nella sede dell'Osservatorio già prevista o in altre da costituire, momenti di confronto periodico sulle strategie del trasporto pubblico locale, monitorando i processi di attuazione della riforma con particolare riferimento a quelli di programmazione del servizio, di individuazione delle unità di gestione, di definizione delle procedure di gara, di aggregazione imprenditoriale.
3. È opportuno sviluppare nel settore un sistema di formazione professionale continua, utilizzando ed estendendo agli addetti le agevolazioni previste in sede comunitaria. Nelle sedi di confronto le parti definiranno le modalità formative tali da realizzare anche adeguati livelli di conoscenza delle problematiche afferenti la mobilità collettiva.
4. È interesse comune indirizzare lo sviluppo delle relazioni industriali verso modelli e contenuti coerenti con il processo di trasformazione del settore.
5. La crisi economica in cui versa il settore Impone la necessità di urgenti interventi strutturali sul piano delle risorse e della certezza delle regole, tali da consentire la ripresa del processo di risanamento ed efficientamento delle aziende finalizzato allo sviluppo del TPL, avviata con l'accordo nazionale 27 novembre 2000.
6. L'attuazione in ciascuna delle sedi istituzionali coinvolte degli impegni contenuti nel verbale di riunione sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004, con particolare riferimento a quelli assunti dal Governo (200 milioni di euro)e dalle Regioni (60 milioni di euro), In ordine ai finanziamenti previsti per il settore per gli anni 2005 e seguenti, consente di acquisire un quadro di compatibilità finanziaria nell'ambito del quale risolvere almeno le partite contrattuali di natura economica relative ai rinnovo 2004-2005.
Art. 2 Mercato del lavoro - Costituzione del rapporto di lavoro
Fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, l'articolo 7 dell'Accordo nazionale 27 novembre 2000 è abrogato e così sostituito:
Le parti, tenuto conto della nota a verbale dell'articolo 7 dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, prendono atto dell'evoluzione legislativa Intervenuta in materia di rapporti di lavoro flessibile.
Nel confermare che è prassi ordinaria l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di sviluppare l'occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare I servizi e di espandere le attività aziendali in tutti i settori di applicazione del CCNL, le parti ritengono che l'esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di competitività delle imprese possa essere perseguita anche mediante l'utilizzo delle forme flessibili di accesso al lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa, conformi alle tipologie normative, compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori e secondo le norme contrattuali definite dalle parti a livello nazionale.
Pertanto, i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente CCNL e degli accordi aziendali, dove previsti, in ogni caso previa informativa alle strutture sindacali competenti.
In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all'articolo 1, comma 2, punto a) della legge 125/91, definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con accordo a livello aziendale.
In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/1991.
Pertanto, le parti, considerate le specificità del settore, ritengono di regolamentare, nel presente articolo, le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile utilizzabili dalle aziende:
A) Contratti a termine
B) Lavoro a tempo parziale
C) Contratto di inserimento/reinserimento
D) Apprendistato professionalizzante;
E) Lavoro somministrato;
F) Tele lavoro;
G) Lavoro ripartito.
Il lavoro a chiamata, considerata la novità dello strumento e il residuale interesse per il settore, non si applica allo stesso.
Il numero dei lavoratori di cui alle citate tipologie di lavoro è computato ai fini dell’accordo nazionale 29.7.1998.
A) Contratti a termine
[…]
Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni.
[…]
Qualora l'assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla lett. A) del presente articolo saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato.
È abrogato l'articolo 61 del CCNL 23 luglio 1976.
B) Lavoro a tempo parziale
[…]
m) fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, come sostituito dal D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno.
Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le Istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
• documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno,
• documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni,
• motivi di famiglia, opportunamente documentati,
• studio, volontariato, etc., opportunamente documentati,
• motivi personali;
[…]
C) Contratto di inserimento/reinserimento
[…]
2. Forma ed elementi del contratto e del progetto
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento/reinserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
[…]
Nel progetto verranno indicati:
[…]
• la durata e le modalità della formazione.
[…]
3. Durata del contratto
Il contratto di inserimento avrà la durata:
• massima di!8 mesi per i progetti relativi ai lavoratori delle aree professionali 1A, 2A e 3A;
• di 12 mesi per i progetti relativi ai lavoratori dell'area professionale 4A.
Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
[…]
4. Attività formativa
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 40 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'alt. 2, lett. i), del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in materia di "libretto formativo", la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
5. Rapporto di lavoro
Al contratto di Inserimento si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario […]
D) Apprendistato professionalizzante
In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato professionalizzante diventi esecutiva, le parti concordano la presente regolamentazione al fine di consentire - attraverso il tempestivo utilizzo dell'istituto non appena ciò sarà possibile - lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
La presente regolamentazione diventerà, pertanto, pienamente operativa nelle singole regioni, quando saranno emanate le discipline regionali relative ai profili formativi ex art. 49, comma 5, del D.lgs 276/03
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
1. Disciplina del rapporto
Per Instaurare l'apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, sulla base degli esiti del contratto, la durata del periodo di apprendistato, il plano formativo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori delle aree professionali 1°, 2° e 3°.
La durata del periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell'interessato, sarà pari a 6 settimane di prestazione effettiva.
Nel caso che il contratto preveda, per i lavoratori dell'esercizio filo- ferro tranviario e della navigazione (interna e lagunare), l'acquisizione di specifiche abilitazioni, la durata del periodo di prova sarà pari al tempo normalmente occorrente per tali acquisizioni.
La durata massima del periodo dell'apprendistato professionalizzante è fissata in 36 mesi.
Ai fini della durata dell'apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato per Intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto- dovere di istruzione e formazione.
L'assunzione dell'apprendista avviene al parametro di accesso del profilo professionale al quale è finalizzata l'attività formativa.
L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal CCNL, in quanto applicabili […]
Sono altresì attribuiti i servizi aziendali di mensa, vestiario e trasporti ovvero le relative indennità sostitutive.
[…]
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge, salvo quanto previsto nella Premessa del presente articolo.
2. Svolgimento della formazione
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Per le ore destinate alla formazione non spettano all'apprendista le indennità dei dipendenti dì ruolo.
In caso di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-time la durata della formazione non sarà riproporzionata.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
L'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.
Ove la regolamentazione regionale Intervenga durante lo svolgimento del contratto d'apprendistato, dal momento d'entrata in vigore della stessa, al rapporto viene applicata la disciplina del "apprendistato professionalizzante" riconoscendo al lavoratore l'attività formativa svolta ed il periodo di tempo già effettuato come apprendista.
3. Avviso comune
Le parti si impegnano a definire un apposito avviso comune sui profili formativi da porre all'attenzione degli organi regionali competenti entro il 31 gennaio 2005.
D 1) Apprendistato (disciplina transitoria)
In attesa della operatività del nuovo apprendistato professionalizzante, determinata dalla definizione della prevista regolamentazione delle diverse regioni, per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento, in via transitoria, alle disposizioni di legge in materia ed in particolare all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di attuazione ed alla presente disciplina contrattuale.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto per i lavoratori in età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento Cee n. 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i predetti limiti di età sono elevati di due anni.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato ed II relativo profilo professionale devono essere indicati nella lettera di assunzione.
La durata del periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell'interessato, sarà pari a 6 settimane di prestazione effettiva.
Nel caso che il contratto preveda, per i lavoratori dell'esercizio filo- ferro tranviario e della navigazione (interna e lagunare), l'acquisizione di specifiche abilitazioni, la durata del periodo di prova sarà pari al tempo normalmente occorrente per tali acquisizioni.
Il contratto di apprendistato può riguardare tutte le aree operative e le aree professionali P2A e 3A.
La durata massima dell'apprendistato è fissata in 36 mesi.
Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Di tale monte ore, 42 ore dovranno essere dedicate alle materie indicate all'articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. 8 aprile 1998. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto citato.
Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica presso strutture esterne pubbliche o private di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato articolo 16, comma 2, legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, delle quali 40 saranno dedicate alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Per le ore destinate alla formazione non spettano all'apprendista le indennità dei dipendenti di ruolo legate alle prestazioni proprie della figura professionale rivestita.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
La formazione degli apprendisti all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore che curerà la necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti può essere svolta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica in materia di servizi per l'impiego.
L'assunzione dell'apprendista avviene al parametro d'accesso del profilo professionale al quale è finalizzata l'attività formativa.
Ove il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso la stessa azienda l'intero periodo di apprendistato è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal CCNL, in quanto applicabili […]
E) Lavoro somministrato
L'attivazione del contratto di somministrazione può essere esclusivamente a termine. La somministrazione a tempo determinato è ammessa per far fronte a necessità eccezionali od occasionali e quando non è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato e per un periodo non superiore a 60 giorni mediante accordo aziendale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Il contratto di somministrazione è vietato per sostituire lavoratori in sciopero, né può essere utilizzato dalle aziende che non siano in regola con la legge n. 626 del 1994, che abbiano ridotto il personale nell'anno precedente o che non abbiano nello stesso periodo confermato contratti in scadenza.
I lavoratori con un contratto di somministrazione non possono superare il 2% dell'organico delle aree operative di riferimento, con un minimo di contratti attivabili di 5 unità.
F) Telelavoro
Il "telelavoro" potrà essere utilizzato dalle aziende a richiesta dei lavoratori Interessati esclusivamente per il personale dell'area professionale 1A, 2A e 3A appartenenti all'area operativa amministrazione e servizi, previo specifico accordo sindacale con le OO.SS. aziendali firmatarie del ceni e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.
I lavoratori con contratto di telelavoro non potranno, in ogni caso, superare la percentuale del 2% dei lavoratori a tempo indeterminato a tempo pieno, dell'area interessata.
G) Lavoro ripartito
Le parti, considerate le specificità del settore, concordano che l'istituto del "lavoro ripartito" potrà essere utilizzato dalle aziende su base volontaria, a domanda dei lavoratori a tempo Indeterminato interessati e, comunque, entro il 2% dei lavoratori a tempo Indeterminato, fatto salvo il numero minimo di quattro contratti.
Art. 2/A Percentuali di utilizzo
Fatte salve le tipologie contrattuali di cui alle lettere C) e D) (apprendistato ed inserimento) le percentuali di utilizzo delle forme contrattuali a tempo determinato nonché dei contratti part- time a tempo indeterminato:
a. nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione, con un minimo di almeno 5 unità attivabili;
b. nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione e, in ogni caso, In misura non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;
c. nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 20 % dei lavoratori a tempo indeterminato In forza all'atto dell'assunzione e, In ogni caso, in misura non Inferiore a quella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti.
Se dall'applicazione delle predette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.
Tali limitazioni non trovano applicazione per I contratti a tempo determinato Individuati dall'art. 10, commi 7 ed 8 del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Sono esclusi dalle percentuali predette i contratti part-time la cui trasformazione sia stata determinata da richiesta del lavoratore. Rientrano invece nelle percentuali predette i contratti part-time verticali (a tempo determinato ed indeterminato) la cui prestazione sia compresa fra il 35% ed il 50% della durata media dell'orario di lavoro normale contrattuale, i quali sono attivabili nel limite del 3% con arrotondamento all'unità superiore di eventuali frazioni fatto, comunque, salvo il minimo di 5 unità attivabili.
Art. 13 Esigibilità
Le parti, considerati gli obiettivi contenuti nell'art. 1 della presente ipotesi di accordo si impegnano ad ottenere dai propri iscritti e rappresentati, comportamenti di stretta coerenza nell'attuazione a livello aziendale di quanto stabilito a livello nazionale ovvero nella contrattazione di secondo livello per le materie alla stessa demandate.