Tipologia: Ipotesi CCI RLS - Relazione illustrativa
Data firma: 8 novembre 2022
Parti: Università del Salento e RSU, Flc-Cgil, Cisl Scuola, Fed. Uil Scuola-Rua*, Fed. Gilda-Unams, Snals/Confsal*
Comparti: P.A., Università, Università del Salento, Personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici
Fonte: unisalento.it


Sommario:


Relazione illustrativa - Ipotesi di “Contratto collettivo integrativo sulla modalità di individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e loro attribuzioni”

Illustrazione dell’articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
a) Illustrazione dell’articolato del contratto
Il presupposto da cui scaturisce il presente Contratto è rappresentato dalla necessità che ha l’Università del Salento di definire le modalità di individuazione dei/delle Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS) e le loro attribuzioni nell’Università del Salento, ai sensi del D.Lgs. 9/04/2008, n. 81.
A tal proposito l’art 47 del precitato D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda”, mentre il successivo comma 5 prevede che “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”.
Il Contratto Collettivo Quadro del 10/07/1996, relativo al “rappresentante per la sicurezza”, consultabile sul sito dell’Aran, nella Parte Prima, Punto III, prevede che per le Amministrazioni o unità lavorative con più di 1000 dipendenti (fattispecie applicabile all’Ateneo salentino, considerando il personale docente e ricercatore, il PTA ed i CEL) “I rappresentanti per la sicurezza sono eletti o designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti”. Sebbene, poi, al successivo Punto V (Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza) il precitato CCQ stabilisca che, per gli Enti in cui sia già costituita la RSU, i rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti della RSU medesima al loro interno, il successivo Decreto Ministeriale n. 363 del 5/08/1998, tenuto conto delle particolari esigenze delle istituzioni universitarie, all’art. 7, ha precisato che “Nelle Università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (...) sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata”.
Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, e tenuto conto anche del fatto che il CCNL del comparto università sottoscritto il 16/10/2008, all’art. 52, sostanzialmente si limita a rinviare al D. Lgs. n. 81/2008 (art. 47 e segg.) per quanto riguarda la figura, le funzioni, le attribuzioni e le prerogative degli RLS, le delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa hanno siglato, in data 8/11/2022, l’ipotesi di Contratto collettivo integrativo in commento.

Art. 1 - (Principi generali e finalità)
L’articolato esplicita, al comma 1, quali sono le finalità del contratto integrativo, il quale definisce le modalità di individuazione dei/delle Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e le loro attribuzioni nell’Università del Salento, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, dal D.M. n. 363/1998, dal CCNL del comparto Università 2006-2009 (art. 52) e dal Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, emanato con D.R. n. 524 del 20/7/2016.
Al comma 2, invece, viene definito sostanzialmente l’ambito oggettivo entro il quale si esplica il ruolo degli RLS, precisandosi, in coerenza con quanto disposto dall’art. 2 del D.M. n. 363/1998, che gli RLS hanno come soggetti e categorie di riferimento il personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico-amministrativo, i Collaboratori ed Esperti Linguistici, nonché quello non organicamente strutturato equiparato ai lavoratori ovvero gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i borsisti e gli assegnisti, i collaboratori di ricerca a tempo determinato che autorizzati facciano uso di laboratori, di attrezzature di lavoro in genere, di agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

Art. 2 - (Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
Partendo dalla considerazione che il numero minimo degli RLS è fissato dall’art. 47, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008 (sei rappresentanti in tutte le aziende o unità produttive che occupano oltre 1.000 lavoratori), le parti negoziali hanno fissato a 10 il numero complessivo di RLS all’interno dell’Ateneo salentino, di cui n. 7 individuati tra il personale tecnico-amministrativo ed i collaboratori ed esperti linguistici e n. 3 individuati tra il personale docente e ricercatore (uno per l’area tecnico-scientifica; uno per l’area giuridico-economica; uno per l’area umanistico-sociale).

Art. 3 - (Modalità di individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e durata del mandato)
L’articolo definisce le modalità di individuazione degli RLS del PTA, prevedendo che questi siano designati dalla RSU, nell’ambito del personale tecnico-amministrativo e dei CEL, in servizio a tempo indeterminato. Nella effettuazione della designazione, la RSU terrà conto delle indicazioni dei rappresentanti che saranno avanzate dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto e dalle Organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL che abbiano, però, almeno un componente eletto all’interno alla RSU La modalità scelta (quella della designazione) consente all’Organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori di individuare, tra il personale in servizio, coloro i quali hanno le competenze richieste per lo svolgimento delle funzioni che la legge attribuisce ai soggetti in questione.
L’articolato, inoltre, nello stabilire che la nomina degli RLS è disposta con decreto rettorale, ha definito anche la durata del loro mandato, stabilendo che questi rimangono in carica per 3 anni dalla data della nomina e, comunque, fino al rinnovo delle stesse rappresentanze, con possibilità di rinnovo della designazione alla scadenza. Tanto, in coerenza con quanto previsto in merito dal Contratto Collettivo Quadro del 10/07/1996.

Art. 4 - (Rinuncia, cessazione e sostituzione)
La disposizione contrattuale disciplina l’ipotesi della rinuncia alla nomina, delle dimissioni dalla carica, delle dimissioni dal servizio o per qualsiasi altra causa degli RLS. Ricorrendo una di queste fattispecie, le parti negoziali hanno previsto che sia compito della RSU provvedere ad effettuare una nuova designazione di RLS. Il soggetto che subentra in corso di mandato, rimane in carica fino alla conclusione dello stesso.

Art. 5 - (Accesso ai luoghi di lavoro)
In attuazione di quanto disposto dall’art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, l’articolo disciplina le modalità per l’esercizio del diritto di accesso ai luoghi di lavoro da parte degli RLS, i quali devono segnalare al Rettore le visite che intendono effettuare, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti, non rinviabili e che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento.
È previsto, altresì, in coerenza con quanto disposto in merito dal Contratto Collettivo Quadro del 10/07/1996, che le visite ed i sopralluoghi nei luoghi di lavoro possano svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o loro delegati.

Art. 6 - (Esercizio del mandato)
L’articolo, nel disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni che sono attribuite agli RLS, al comma 1, riprende sostanzialmente la disposizione di tutela contenuta nell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, a norma del quale il RLS “non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali”.
Al comma 2, invece, vengono elencate le attribuzioni degli RLS, così come definite nell’art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 7 - (Formazione)
Con l’art. 7 le parti negoziali hanno disciplinato in modo specifico gli obblighi di formazione e di aggiornamento degli RLS, posti in capo al datore di lavoro. Ciò al fine di assicurare a tali soggetti il possesso di adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi. In questo modo si dà attuazione a quanto disposto in merito dall’art. 37, commi 10 e 11, del D. Lgs. n. 81/2008; in particolare:
1. sono definiti i contenuti minimi della formazione, così come esplicitati dalla richiamata disposizione di legge;
2. è previsto lo svolgimento di 32 ore iniziali di formazione pro capite, di cui 12 sui rischi specifici presenti nell’Università del Salento e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con oneri a carico dell’Amministrazione universitaria;
3. la formazione erogata agli RLS deve prevedere la verifica del processo di apprendimento;
4. deve essere garantito agli RLS un aggiornamento di almeno 8 ore all’anno, sempre con oneri a carico dell’Amministrazione;
5. la formazione degli RLS deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico degli interessati.

Art. 8 - (Mezzi, strumenti e permessi retribuiti per l'esercizio delle funzioni)
Con il comma 1 dell’art. 8 del Contratto in commento, le parti negoziali hanno dato pienezza operativa al disposto di cui all’art. 47, comma 2, primo periodo, del D. Lgs. n. 81/2008, stabilendo che gli RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute loro, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), del D. Lgs. 81/2008, contenuti in applicazioni informatiche.
I commi 2 e 3 dell’articolato, invece, riprendono la previsione di cui alla Parte Prima, Punto IV, del Contratto Collettivo Quadro del 10/07/1996, stabilendo che gli RLS dell’Università del Salento dispongono, per lo svolgimento dell’incarico, di appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante, ulteriori rispetto agli eventuali permessi già previsti per le rappresentanze sindacali. Per l’espletamento degli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 50, del D. Lgs. n. 81/2008, la relativa attività è considerata tempo di lavoro, per cui agli RLS non viene detratto il predetto monte ore a disposizione.

Art. 9 - (Incompatibilità dell’incarico ricoperto)
L’articolato codifica le ipotesi di incompatibilità dell’incarico di RLS con altri ruoli svolti dal personale interessato, ampliando la portata della disposizione legislativa che disciplina la fattispecie. Infatti, mentre l’art. 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che l’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, la disposizione pattizia in commento individua altre ipotesi di incompatibilità, come di seguito elencate:
• la carica di Medico Competente;
• la responsabilità della direzione di una struttura o i relativi delegati per la sicurezza;
• la rappresentanza della delegazione di parte pubblica nella contrattazione integrativa, ovvero la partecipazione in qualità di membro negli organi statutari sindacali;
• la carica di membro del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico.

Art. 10 - (Norma di rinvio)
L’art. 10 del Contratto in commento contiene una norma di rinvio, per tutto quanto non espressamente disciplinato dall’Accordo medesimo, alla normativa vigente in materia.
b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione
Parte non pertinente all’ipotesi di accordo sottoscritta.
c) Effetti abrogativi impliciti
Parte non pertinente all’ipotesi di accordo sottoscritta.
d) Attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Parte non pertinente all’ipotesi di accordo sottoscritta.
e) Risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo
Con il Contratto Collettivo integrativo siglato dalle parti negoziali l’8/11/2022, si è inteso definire in modo chiaro la modalità di individuazione degli RLS all’interno dell’Università del Salento, scegliendo tra le due modalità (designazione o elezione) codificate dalla legislazione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale quadro. Sono stati, inoltre, individuati pattiziamente i soggetti titolati ad effettuare la designazione: la RSU, che individua gli RLS nell’ambito del personale tecnico-amministrativo e dei CEL, in servizio a tempo indeterminato, tenendo conto delle indicazioni pervenute da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto e delle Organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL, che abbiano almeno un componente eletto in seno alla RSU. In questo modo si sono create le condizioni perché, allo scadere del mandato triennale degli RLS in carica, si possa procedere celermente alla designazione ed alla successiva nomina dei nuovi RLS, consentendo all’Amministrazione universitaria e, prima ancora, ai lavoratori che operano nell’Università del Salento, di avvalersi di una figura essenziale, in quanto istituita e disciplinata direttamente dalla legge quale soggetto che assume carattere necessario, ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.
____
* non sottoscrivono