Tipologia: Regolamento RLS
Data firma: novembre 2019
Parti: ASL Salerno e OO.SS.
Comparti: P.A., Sanità, ASL Salerno
Fonte: aslsalerno.it


Sommario:


Regolamento rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Premessa - Introduzione
Tenuto conto dell'attuale quadro normativo di riferimento in tema di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza degli ambienti di lavoro e in particolare:
• il D.Lgs. nr. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 nr. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• il CCNQ in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il "rappresentate per la sicurezza", sottoscritto il 10 luglio 1996.
Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009.
Richiamato l’art.47 del D.lgs. n. 81/2008 che stabilisce rispettivamente ai commi 2, 4. 5 e 7:
Comma 2: In tutte le Aziende o Unità Produttive è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Comma 4: Nelle Aziende o Unità Produttive con più di quindici lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze il rappresentante è eletto dai lavoratori dell'Azienda alloro interno.
Comma 5: Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione nazionale.
Comma 6: In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Preso atto che:
• in data successiva all'entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2008 non risulta essere stato sottoscritto un contratto collettivo nazionale in applicazione dell'art. 47. comma 7 del D.lgs. n. 81/2008;
• l'art. 40, comma 3-bis. del D.lgs. n. 165/2001 prevede che la contrattazione si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
• che allo stato attuale è tuttora vigente il CCNQ 1996 e che pertanto, per la designazione dei RLS occorre, in linea di massima fare riferimento al citato contratto.
Considerato che:
• il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro per tutta la ASL Salerno, ha proceduto di pari passo con la maturazione dell'attuale Atto Aziendale, approvato dalla Regione Campania con Decreto n. 1 dell'11/01/2017;
• l'Atto Aziendale definisce il nuovo assetto organizzativo basato su principi e regole di funzionamento in grado di garantire, tra l'altro, il decentramento dei poteri gestionali, anche attraverso un organico sistema di deleghe, ai dirigenti preposti alle strutture organizzative individuati come centro di responsabilità, e un accentramento dei poteri di programmazione e di indirizzo in capo al Direttore Generale;
• con successive Delibere di Gestione del Sistema di Sicurezza dei Lavoratori, la ASL Salerno ha provveduto ad adeguare l'organizzazione del sistema di prevenzione aziendale a quanto previsto dal nuovo Atto Aziendale, al fine di governare il processo delle attribuzioni di competenza ai soggetti obbligati ad espletare gli adempimenti tecnici e amministrativi scaturenti dalle disposizioni normative in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della ASL Salerno:
• in ragione della notevole articolazione territoriale (13 Distretti e 12 Presidi Ospedalieri, 4 Dipartimenti Strutturali, 1 Centro Strategico Centrale e altri Dipartimenti Funzionali) e della molteplicità e complessità dei settori di attività nonché dell'elevato numero di dipendenti, la Direzione Generale della ASL Salerno ha disposto il conferimento di specifica delega degli adempimenti propri del datore di lavoro, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., mediante atto scritto ai direttori di ciascuna macrostruttura (Distretto Sanitario, Presidio Ospedaliero, Dipartimenti Strutturali, Unità Operativa Complessa di Struttura Centrale);
• la stessa organizzazione della gestione della sicurezza è stata poi sostanzialmente confermata con ultima Delibera n. 3 del 22/06/2018 dall'attuale Commissario Straordinario della ASL Salerno;
Le parti concordano

1) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il D.Lgs. 81/2008 ha istituito in tutte le aziende la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Tale figura costituisce specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni consultive e partecipative attribuite dall'art. 47 del sopraccitato Decreto Legislativo.
In attesa di una ridefinizione complessiva in sede di contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, il numero dei rappresentanti per la sicurezza è fissato temporaneamente in unità, secondo la seguente ripartizione:
• almeno n. 2 RLS per ogni PO;
• almeno n. 2 RLS per ogni Distretto Sanitario;
• almeno n. 3 RLS per il Dipartimento di Prevenzione, in ragione di almeno n. 1 per ciascuna delle Aree Nord, Centro Sud;
• almeno n. 3 RLS per il Dipartimento di Salute Mentale, in ragione di almeno n. 1 per ciascuna delle Aree Nord, Centro Sud;
• almeno n. 3 RLS per le Strutture Centrali, in ragione di almeno n. 1 per ciascuna delle Aree Nord, Centro Sud;
In considerazione della sussistenza, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, di tre aree di contrattazione collettiva, si prevede di distribuire gli incarichi del RLS secondo le seguenti indicazioni numeriche:
o n.rappresentanti del Comparto
o n.rappresentanti della Dirigenza Medica
o n.rappresentanti della Dirigenza Sanitaria;
o n.rappresentante della Dirigenza Tecnica Professionale e Amministrativa
(qualora non fosse disponibile un Rappresentante della Dirigenza, si sostituisce con un Rappresentante del Comparto, cat. D afferente all'area tecnico-amministrativa).
Il RLS secondo le modalità di individuazione già consolidate nella ASL Salerno può essere lo stesso individuo regolarmente eletto nella RSU Aziendale.
Dovendo però individuare un numero cospicuo di persone per provvedere alla dotazione di ciascuna Macrostruttura di un numero adeguato e sufficiente di RLS, secondo le indicazioni di cui sopra, è facoltà dei Rappresentanti di individuare RLS anche all'esterno del gruppo degli eletti, comunque secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/08, tra le quali, principalmente che il RLS sia effettivamente per il periodo minimo dell'incarico dipendente della ASL Salerno.
L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (comma 7, art. 50, D.Lgs. 81/2008).
I RLS non hanno funzioni negoziali, che sono proprie della RSU e delle rappresentanze sindacali aziendali.
I RLS costituiscono, nel loro insieme, una rappresentanza che opera in forma collegiale, tenendo conto:
a) della complessità organizzativa dell'Azienda;
b) del campo d'intervento che, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.) ha come soggetti e categorie di riferimento:
o il personale dipendente;
o il personale con contratti di lavoro autonomo;
o gli studenti dei corsi universitari;
o i dottorandi;
o gli specializzandi;
o i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati;
o chiunque frequenti, autorizzato, luoghi dell'Azienda che, in ragione dell'attività specificamente svolta, sono esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

2) Modalità di designazione dei RLS
I RLS sono individuati su designazione effettuata dalle rappresentanze sindacali aziendali riferite alle tre aree contrattuali (Comparto, Dirigenza Medica Veterinaria e Dirigenza Sanitaria Tecnica Professionale e Amministrativa) che sono comunicate al datore di lavoro.
L'Azienda prende atto dei nominativi dei RLS tramite apposita Determina del Direttore Generale.
Il Datore di Lavoro comunica all'INAIL i nominativi dei RLS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la designazione (Circolare INAIL n. 11 del 12/03/2009). La comunicazione avviene attraverso procedura on-line accessibile dal sito dell'istituto.

3) Durata in carica dei RLS
I RLS durano in carica tre anni, salvo diversa determinazione di accordi collettivi nazionali. Qualora
uno o più RLS non potessero più esercitare la funzione attribuita dalle rappresentanze sindacali, le stesse procederanno alla loro sostituzione attraverso la designazione di nuovo componente dell'area di contrattazione di afferenza.
In caso di dimissioni il RLS dimissionario esercita le funzioni sino al subentro del sostituto e, comunque, non oltre sessanta giorni.
Al termine del triennio d'incarico i RLS sono rieleggibili e possono essere ridesignati.

4) Permessi per l'assolvimento delle funzioni attribuite ai RLS.
I RLS per l'espletamento delle loro funzioni utilizzano appositi permessi retribuiti orari fino a 40 ore annue per ogni rappresentante, utilizzando apposita modulistica dell'Azienda.
Le funzioni attribuite ai RLS sono quelle espressamente ed analiticamente indicate dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008, secondo il quale il RLS:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; (vedi paragrafo 7)
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; (vd. par. 8)
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; (vd. par. 9)
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37; (vd. par. 9)
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; (vd. par. 11)
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; (vd. par. 11)
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37; (vd. par. 14)
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35; (vd. par. 12)
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed 1) dell'art. 50 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.
I Responsabili delle Unità Organizzative di afferenza dei singoli RLS sono tenuti a consentire l'attività di questi ultimi, favorendo la fruizione dei permessi necessari, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio da indicare sulla richiesta di permesso. I permessi devono essere richiesti con congruo anticipo.

5) Comunicazioni tra RLS e Azienda
L'amministrazione dell'Azienda si fa carico di comunicare a tutti i dipendenti, con opportune e capillari modalità, i nominativi dei RLS designati, nonché i recapiti aziendali e delle sedi degli stessi. Tali informazioni vengono fomite anche al momento dell'inizio del servizio.
I RLS individuano uno o più referenti (uno per area contrattuale) i quali si faranno carico di trasmettere all'Azienda tutte le comunicazioni o istanze dei RLS.
I RLS presentano le proprie istanze al Datore di Lavoro il quale provvederà ad inoltrare la comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione.

6) Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, nel rispetto delle esigenze produttive.
Il RLS segnala con comunicazione scritta al Datore di Lavoro, ai responsabili delle strutture interessate e al SPP le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro, con un preavviso minimo di 5 giorni.
Il RLS può richiedere di svolgere la visita congiuntamente al Responsabile o un Addetto del SPP o al Medico Competente.

7) Sopralluoghi e audit programmati
Per consentire l'assolvimento di quanto previsto all'art. 50, comma 1, lettera b), il SPP fornisce con congruo preavviso (minimo 5 giorni) ai RLS il calendario dei sopralluoghi e verifiche programmati secondo il sistema audit per la sicurezza implementato in Azienda, affinché i RSL possano partecipare.
Per garantire il rispetto delle attività lavorative svolte in Azienda, ad ogni sopralluogo possono partecipare al massimo due RLS.

8) Modalità di consultazione
In riferimento all'art. 50, comma 1, lett. c), d), laddove il D.Lgs. 81/2008 preveda a carico del Datore di lavoro la consultazione dei RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il Datore di lavoro pertanto consulta i RLS su tutti gli interventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo degli stessi.
La consultazione potrà avvenire tramite convocazione di riunioni sulle tematiche specifiche oppure tramite comunicazione scritta.
Ai RLS, in occasione della consultazione, sarà concesso il tempo necessario per formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge.
Per ogni consultazione deve essere redatto apposito verbale, ove sono riportate le osservazioni e le proposte formulate dai RLS.
La consultazione dei RLS può avvenire anche tramite comunicazione scritta nella apposita sezione della Intranet aziendale a loro dedicata, accessibile unicamente tramite autenticazione. In questo caso le proposte ed opinioni sono comunicate dai RLS in forma scritta nella stessa sezione Intranet.

9) Forme di tutela dei RLS
Nei confronti dei RLS sono applicabili, in conformità al comma 2 dell’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, le stesse tutele previste dalla normativa vigente in materia per le rappresentanze sindacali.

10) Informazione e documentazione Aziendale
I RLS hanno diritto di ricevere le informazioni aziendali e la documentazione di cui alle lettere e), f) dell'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.
I RLS possono consultare la documentazione di cui alla lettera e) (Documento di Valutazione dei Rischi) presso il Servizio Prevenzione e Protezione in cui è custodita. I RLS possono riceverne copia presentando richiesta scritta al Datore di lavoro.
Il Datore di Lavoro invia copia delle informazioni di cui alla lettera f) (comunicazione degli organi di vigilanza) ai RLS.
I RLS sono tenuti a consultare la suddetta documentazione, sia originale che in copia, esclusivamente in Azienda, così come prescritto dall'art. 18 comma 1 lett. o, p D.Lgs. 81/08.
I RLS, ricevute le notizie e la documentazione, sono tenuti a fame un uso strettamente connesso alla loro funzione così come previsto dal comma 6 del succitato art. 50.

11) Riunioni Periodiche
In applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e sulla base di un ordine del giorno scritto, supportato da idoneo materiale informativo inviato all'atto della Convocazione.
I RLS possono chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di lavoro. Della riunione viene redatto verbale a cura del Datore di lavoro o suo delegato.

12) Strumenti per l'espletamento dell'incarico
In ottemperanza all'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, l'Azienda fornisce ai RLS strumenti adeguati allo svolgimento dell'attività connessa alle funzioni, ivi compresi i mezzi e spazi necessari ed esistenti per l'esercizio delle funzioni e della facoltà riconosciutegli.

13) Formazione dei RLS
I RLS hanno diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10, 11, 12, 13, 14, del D.Lgs. 81/2008.
Tale formazione deve prevedere un programma base di 32 ore che deve comprendere:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
• conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
• metodologie sulla valutazione del rischio;
• metodologie minime delle comunicazioni.
Il Datore di lavoro provvede inoltre all'aggiornamento periodico della formazione dei RLS, che prevede un numero minimo di 8 ore annue.
La formazione a carico del Datore di Lavoro dovrà essere espletata entro e non oltre tre mesi dalla designazione dei RLS.