Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 13 febbraio 2007
Validità: 31.12.2009
Parti: Università dell’Insubria e RSU, Cisl-Università, Flc-Cgil, Uil-Pa
Comparti: P.A., Università dell’Insubria
Fonte: uninsubria.it


Sommario
:

 

Premessa
Premessa generale sulle politiche del lavoro dell’Ateneo
Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
Art. 2 - Interpretazione autentica dei contratti
Art. 3 - Relazioni sindacali
Art. 4 - Composizione delle delegazioni trattanti e modalità della contrattazione
Art. 5 - Informazione
Art. 6 - Consultazione e Concertazione
Art. 7 - Organizzazione del lavoro
Art. 8 - Telelavoro
Art. 9 - Diritti di assemblea
Art. 10 - Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro
Art. 11 - Pari opportunità
Art. 12 - Programmazione triennale del fabbisogno del personale e copertura dei posti
Art. 13 - Tipologie di orario di lavoro
Art. 14 - Flessibilità
Art. 15 - Rapporto di lavoro a tempo parziale

 

Art. 16 - Ferie e recupero festività soppresse (art 28 CCNL 2000 e successive modifiche e integrazioni)
Art. 17 - Permessi retribuiti
Art. 18 - Permessi brevi da recuperare
Art. 19 - Permessi previsti dalla L. 104/92 per i dipendenti portatori di handicap (art.33 comma,6) e per l'assistenza a portatori di handicap (art 33 comma.2)
Art. 20 - Congedi parentali
Art. 21 - Assenze
Art. 22 - Buoni pasto
Art. 23 - Formazione del personale: linee di indirizzo
Art. 24 - Attività socio-assistenziali
Art. 25 - Progressione economica (mobilità orizzontale)
Art. 26 - Mobilità verticale
Art. 27 - Mobilità all’interno dell’Ateneo
Art. 28 - Indennità di responsabilità
Art. 29 - Concorsi
Art. 30 - Verifiche


Accordo integrativo per il personale tecnico/amministrativo dell’Università degli studi dell’Insubria Parte normativa quadriennio 2006 - 2009


• visto il CCNL sottoscritto in data 9.8.2000 e relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;
• visto il CCNL sottoscritto in data 13 maggio 2003 relativo al biennio economico 2000-2001;
• visto il CCNL sottoscritto in data 27.01.2005 relativo al quadriennio economico 2002-2005 ed al biennio 2002-2003;
• visto il CCNL sottoscritto in data 28.03.2006 relativo al biennio economico 2004- 2005
• Visti gli incontri di contrattazione avvenuti tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale nel periodo maggio-dicembre 2006
• Vista l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 15 dicembre 2006 dalle delegazioni trattanti;
• Vista la deliberazione del Senato Accademico del 18 dicembre 2006;
• Vista la nota prot. n. 460 del 10 gennaio 2007 con cui è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, l’ipotesi di accordo al Collegio dei Revisori dei Conti dell’università degli Studi dell’Insubria;
• Vista la nota prot. n. 631 del 15 gennaio 2007 con cui la delegazione di parte sindacale ha comunicato l’avvenuta ratifica dell’ipotesi di accordo sottoscritta il 15 dicembre 2006 da parte dell’assemblea del personale tecnico/amministrativo dell’università degli Studi dell’Insubria;
In data 13 febbraio 2007 alle ore 14.00 presso la Sala del Consiglio a Varese la delegazione trattante di parte pubblica dell’Università degli studi dell’Insubria […], la delegazione trattante di parte sindacale le RSU d’Ateneo […], i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali […] Cisl - Università […], Flc/Cgil […], Flc/Cgil […], Uil/Pa […], sottoscrivono, salvo ratifica dell’organo di governo e dell’assemblea del personale tecnico amministrativo, l’allegata ipotesi di accordo collettivo integrativo d’Ateneo valido, relativamente alla parte normativa, per il quadriennio 2006/2009.

Premessa generale sulle politiche del lavoro dell’Ateneo
Le parti riconoscono che il ruolo e la natura pubblica dell'Università italiana è insostituibile.
L’Ateneo ritiene che nella prestazione di lavoro vada privilegiato, ove possibile, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che il ricorso al lavoro precario, "autonomo", "atipico" ed interinale vada limitato ai casi strettamente necessari o a carattere sperimentale o innovativo delle iniziative. Per le attività a carattere permanente sarà privilegiato, nei limiti del possibile, l’utilizzo di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’eventuale esternalizzazione di servizi sarà preceduta da una verifica della possibilità di ricorrere al personale già in servizio nell’Ateneo, anche attraverso processi di mobilità interna e/o di riallocazione delle risorse umane e motivata in termini di efficienza, efficacia ed economicità, delle strutture universitarie. La terziarizzazione di servizi istituzionali dell'Ateneo non potrà essere motivata esclusivamente con la necessità di acquisire proventi dalia vendita di servizi

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
Il presente contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale destinatario del CCNL del comparto Università in servizio presso l’università degli Studi dell’Insubria con rapporto di lavoro di tipo subordinato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Le parti concordano sull’opportunità di aprire un confronto per regolamentare, con atto separato e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti da applicare ai rapporti di lavoro “atipico” in essere nell’Ateneo, nello spirito di garantire la maggior chiarezza possibile sull’assetto complessivo dei diritti/doveri dei collaboratori, garantendo altresì, la maggiore uniformità di trattamento possibile tra i lavoratori.
[…]

Art. 2 - Interpretazione autentica dei contratti
Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione del presente contratto collettivo integrativo le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.

Art. 3 - Relazioni sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l’obiettivo comune alle parti di migliorare le condizioni di lavoro e di garantire lo sviluppo professionale migliorando e mantenendo elevate la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività e dei servizi istituzionali.
A garanzia delle libertà sindacali l’Ateneo dispone l’allestimento, nelle due sedi di Como e Varese, di una sede sindacale attrezzata con normali arredi e apparecchiature d’ufficio, compreso l’utilizzo delle reti informatiche d’Ateneo alle stesse condizioni delle strutture universitarie.
L’Ateneo provvederà ad allestire nelle principali strutture, ove non lo siano già adeguatamente, idonei spazi murali o bacheche riservate all’affissione delle comunicazioni sindacali e mette a disposizione una pagina web sul sito di Ateneo che verrà allestita e gestita a cura e sotto la responsabilità delle RSU.
Il CCI, nel rispetto delle singole prerogative e responsabilità, favorisce la partecipazione dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo e di crescita dell’Ateneo.
Con la stipula del presente contratto integrativo, l’Ateneo si impegna ad applicare i seguenti istituti:
• Informazione: preventiva o successiva per tutte le materie previste dal CCNL, nei tempi utili a consentire la richiesta di concertazione alle scadenze previste. In particolare si prevedono almeno due sessioni annuali, indicativamente nei mesi di Giugno/Luglio e Dicembre/Gennaio di ogni anno, finalizzate all’informazione con particolare riferimento a:
- la ricognizione delle forme contrattuali flessibili, comunque denominate, ivi comprese le collaborazioni, anche se riferite ad articolazioni organizzative dotate di autonomia e riferite a tutte le attività amministrative, tecniche e di ricerca. Scopo della ricognizione è quello di individuare le necessarie coerenze nell’applicazione dei contratti di lavoro, nonché percorsi di stabilizzazione dei rispettivi rapporti di lavoro. A questo scopo entrambe le parti si impegnano a concorrere con tutti i mezzi consentiti dalle disposizioni di legge e di contratto.
- fornire i dati aggregati relativi alle richieste di mobilità interna ed in uscita dall’Ateneo di flessibilità e di aspettativa con l’indicazione del numero di richieste presentate, accolte e non accolte;
• La contrattazione integrativa annuale per l’individuazione dell’ammontare del fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva e individuale e la sua ripartizione si uniformano alle disposizioni di cui al CCNL vigente con le seguenti modalità:
- alla definizione del monte salari nonché all’attivazione di nuovi servizi o al potenziamento di quelli esistenti concorrono tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato, indeterminato, interinale e ai titolari di questi rapporti di lavoro sono destinati i benefici previsti dall’accordo integrativo;
- la sessione negoziale per la stipulazione dell’accordo integrativo deve concludersi, possibilmente, entro il 30 giugno di ciascun anno.
L’Ateneo rende possibile la partecipazione dei lavoratori all’attività sindacale nelle forme previste dalle leggi e dal CCNL e in particolare:
1) consentendo la diffusione a mezzo informatico delle notizie, delle informazioni a carattere sindacale e delle convocazioni di assemblee, riunioni ecc;
2) autorizzando l’uso di mezzi di conferenza a distanza che permettano a tutti i lavoratori di intervenire senza doversi trasferire dall’abituale luogo di lavoro.
• La contrattazione collettiva integrativa riguarda tutto quanto attiene il rapporto di lavoro, è disciplinata dall’art. 4 del CCNL 09.08.2000, ed in particolare ha come oggetto:
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale;
- i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici;
- i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria;
- i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge.

Art. 4 - Composizione delle delegazioni trattanti e modalità della contrattazione
La delegazione trattante di parte pubblica è costituita dal Rettore o suo delegato e dal Direttore Amministrativo o suo delegato.
Per le Organizzazioni Sindacali la delegazione trattante è composta dalle RSU e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di comparto firmatarie del CCNL.
Ciascuna delle delegazioni trattanti, qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità, può indicare, previa comunicazione all’altra delegazione, la presenza di una o più persone in qualità di esperto, al tavolo della contrattazione integrativa.
Al termine di ogni incontro della delegazione trattante viene redatto un verbale, a cura dell’Amministrazione, nel quale sono riassunte sinteticamente le posizioni delle parti. Il verbale viene trasmesso alle parti entro il limite massimo di 15 giorni lavorativi dalla riunione.
Il testo dei contratti collettivi integrativi viene pubblicato sul sito web dell’università.
Le parti definiscono in sede di contrattazione i tempi di verifica circa l'attuazione degli accordi stipulati.

Art. 5 - Informazione
L'informazione dei soggetti sindacali da parte dell'Amministrazione è regolata dall'art. 6 del CCNL 9.8.2000 e, in particolare, avrà come oggetto:
- lo stato dell’occupazione e i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e provvedimenti di variazione dell’organico;
- i criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
- l’andamento generale della mobilità del personale nonché di altri istituti quali, ad esempio, part- time, orario di lavoro, permessi, ecc..
L’Ateneo trasmette, contestualmente all’adozione dei provvedimenti e comunque in tempo utile per consentire l’attivazione delle procedure di concertazione ove prevista, copia degli atti di interesse sindacale, con particolare riguardo a quelli di seguito indicati:
a. le convocazioni con ordine del giorno delle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
[…]
e. comunicazione di corsi, seminari ecc., organizzati dall'Amministrazione e rilevanti per la formazione del personale nonché dei relativi docenti;
L voci del bilancio di previsione dell’Ateneo relative al personale, comprese le variazioni di bilancio;
g, le circolari del Direttore Amministrativo e/o del Rettore inerenti il personale tecnico amministrativo.

Art. 6 - Consultazione e Concertazione
L’Amministrazione, previa adeguata e tempestiva informazione, acquisisce il parere preventivo delle rappresentanze sindacali su tutte le materie per le quali la consultazione è prevista dall’art. 8 del CCNL 2000. Degli incontri, convocati dall’Amministrazione, viene redatto, a cura dell’Amministrazione, apposito verbale nel quale sono riassunte le posizioni delle parti.
La concertazione è regolata dall’art. 7 del CCNL e può avere come oggetto i criteri generali per la disciplina nelle seguenti materie:
a) articolazione dell’orario di servizio;
b) conferimento degli incarichi di particolare responsabilità di cui all’art. 6, comma 3, lettera g) del CCNL 2000 e loro valutazione periodica;
c) modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi progetti;
d) svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale;
e) criteri generali del sistema di valutazione;
f) modalità di attuazione delle misure per favorire le pari opportunità.
Alla richiesta deve corrispondere la convocazione entro 4 gg. e l’astensione dall’assumere iniziative unilaterali per tutta la durata della concertazione fino ad un massimo di 30 gg. La richiesta di concertazione deve essere formalizzata alla rappresentanza di parte pubblica. Gli impegni concertati hanno, per la parti, carattere vincolante.

Art. 7 - Organizzazione del lavoro
[…]
Al personale a tempo determinato devono essere comunque garantiti i diritti sindacali e tutti gli istituti che il CCNL prevede a favore del predetto personale ivi inclusa la possibilità di fruire di interventi formativi.

Art. 8 - Telelavoro
L’Ateneo si dichiara disponibile a verificare, anche attraverso la concreta sperimentazione, la possibilità di attivare progetti di telelavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative, per consentire, in particolari periodi, la conciliazione della vita lavorativa con quella familiare e a rimuovere ostacoli determinati da condizioni di salute, di sicurezza, di assistenza, A tal fine l’Ateneo, anche d’intesa con il Comitato Pari Opportunità, provvederà alla stesura di progetti sperimentali e alla messa a punto di uno studio di fattibilità per l’attuazione in via sperimentale del telelavoro.
Al termine della sperimentazione, sarà oggetto di contrattazione la predisposizione dei criteri attuativi del lavoro a distanza.

Art. 9 - Diritti di assemblea
L’Ateneo mette a disposizione, previa tempestiva richiesta, locali adeguati per svolgere le assemblee decentrate (e/o di gruppi di lavoratori/ici) e l’Assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori.
L’Amministrazione si impegna inoltre a favorire lo svolgimento in videoconferenza delle assemblee generali del personale T/A, al fine di consentire la massima partecipazione del personale dislocato sulle diverse sedi.
I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, per n. 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione. In caso di assemblee l'Amministrazione dà tempestiva comunicazione all'utenza dei disagi che si potrebbero verificare.
Le assemblee che riguardano la generalità di dipendenti o gruppi di essi possono essere indette, previa tempestiva comunicazione (almeno tre giorni lavorativi), su materie di interesse sindacale e del lavoro:
- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto dell’università;
- dalla RSU a maggioranza dei suoi componenti.
In casi straordinari e/o di particolare importanza è riconosciuto la facoltà di ridurre il termine di cui al comma precedente fino ad un solo giorno di preavviso, purché l’assemblea si svolga al di fuori dell’orario di apertura al pubblico degli uffici amministrativi.

Art. 10 - Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro
Il presente articolo si applica a tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa all'interno dell’Ateneo, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro e dal contratto collettivo applicato, fatte salve le “condizioni di miglior favore”.
L’Ateneo si impegna a dare concreta applicazione a tutte le disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e lavoratrici nei luoghi di lavoro, previste dalla normativa vigente.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) sono destinatari delle disposizioni relative all’informazione per le materie di loro competenza ed hanno accesso agli atti ed alla documentazione di loro pertinenza, secondo e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.
Gli RLS possono partecipare alle sedute di contrattazione integrativa, nelle quali siano all'ordine del giorno materie di loro competenza, su richiesta di una delle due delegazioni, in qualità di esperti.
In particolare, in tema di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza degli ambienti di lavoro si applicano le norme contenute nel D. Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni nel D.I. 363/98. Per l’attuazione di quanto sopra sono nominati il RSPP nonché il medico competente.
l’Ateneo provvedere a:
a) monitorare sistematicamente le situazioni che possono costituire potenziale rischio per i lavoratori;
b) applicare tutte le misure, anche alternative, per migliorare i locali, gli impianti e le attrezzature di lavoro, nonché garantire tutte le manutenzioni d’obbligo;
c) proseguire con le attività di formazione del personale universitario;
d) mantenere un costante rapporto collaborativo ed informativo fra i soggetti coinvolti o preposti all’igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 11 - Pari opportunità
L’istituzione, le competenze, la composizione del Comitato Pari Opportunità sono disciplinate dall’articolo 27 del vigente Statuto di Ateneo. Il Comitato Pari Opportunità svolge tutti i compiti di cui all’art. 6 della Legge n. 125/91 e sue successive eventuali modificazioni e/o integrazioni.
Per lo studio e la promozione di azioni positive di cui alla Legge 125/91, nonché per il suo funzionamento, il CPO dispone del finanziamento annuale assegnato dal Consiglio di Amministrazione, nonché degli strumenti logistici, strumentali e/o operativi messi a disposizione dall’Ateneo.
Al fine di assicurare completa informazione ed interazione delle iniziative promosse e su invito di almeno una delle due delegazioni, fino a due componenti del Comitato possono partecipare agli incontri di contrattazione Integrativa, in qualità di esperto, nelle sessioni dedicate alle tematiche che hanno un’implicazione rispetto ai fini perseguiti dal Comitato stesso.
Le parti ritengono opportuno concordare su alcuni principi generali che, indipendentemente dall’azione del Comitato Pari Opportunità, possono caratterizzare l’azione dell’Ateneo:
a) la tipologia di orario di lavoro deve essere rivolta a consentire di conciliare le esigenze dell’Ateneo con gli impegni personali o familiari delle/dei dipendenti e dagli impegni previsti da specifiche disposizioni di legge;
b) L’Ateneo si impegna a promuovere apposite convenzioni con gli Enti locali per favorire l’accesso ad adeguati servizi sociali;
c) la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno e viceversa deve essere facilitata il più possibile;
d) l'adozione di un codice di comportamento che dia attuazione alle indicazioni degli organismi comunitari in tema di tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 12 - Programmazione triennale del fabbisogno del personale e copertura dei posti.
[…]
4) L’Ateneo si impegna a limitare il ricorso al lavoro precario, "autonomo", "atipico" ed in particolare all'introduzione della tipologia di lavoro interinale. In tutti i casi in cui è possibile, vanno riconvertite tutte le diverse tipologie di rapporti di lavoro precario in una unica tipologia che è quella prevista dall’ art. 6 del CCNL 27.1.2005 (contratti di lavoro a tempo determinato). Annualmente le parti si incontreranno per verificare la possibilità/necessità di trasformare i suddetti rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato tramite bando di concorso pubblico.
[…]

Art. 13 - Tipologie di orario di lavoro
1) Per “orario di lavoro” si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
1 bis) Per “lavoro straordinario” si intende il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro (36 ore settimanali, (CCNL 2000), debitamente autorizzato.
2) Per “Responsabili di Struttura” si intendono il Rettore, il Rettore Vicario, il Direttore Amministrativo, il Vice Direttore Amministrativo per i rispettivi uffici di Staff, i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Centri di servizio, i Responsabili di Settore dell’Amministrazione centrale.
3) Ai sensi dell’art. 25 del CCNL l’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma suddiviso in cinque giorni settimanali, con una pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi, da parte degli utenti, nelle ore pomeridiane e che, comunque, assicuri l’ottimale funzionamento delle strutture.
4) L’orario di lavoro ordinario individuale di 36 ore settimanali è svolto nella fascia oraria 8.00 - 19.00 e, salvo diversa disciplina riferita a particolari tipologie di prestazione professionale, non può essere superiore a 9 ore. Per occasionali esigenze di servizio, su richiesta del Responsabile della struttura e previo assenso del dipendente, il servizio potrà essere eccezionalmente prestato anche oltre il predetto orario.
5) L’orario di lavoro è funzionato all'erario di servizio e di apertura al pubblico, ed è articolato secondo una delle seguenti tipologie:
a) 7 ore e 12 minuti per 5 giorni la settimana (n. 5 rientri pomeridiani la settimana);
b) 7 ore e 15 minuti per 4 giorni e 7 ore un giorno a settimana (n. 5 rientri pomeridiani la settimana);
c) 7 ore e 30 minuti per 4 giorni e 6 ore (orario continuato) un giorno la settimana (n. 4 rientri pomeridiani la settimana);
d) 8 ore per tre giorni la settimana e 6 ore (orario continuato) per due giorni la settimana (n. 3 rientri pomeridiani la settimana);
e) 9 ore per 2 giorni la settimana e 6 ore (orario continuato) per tre giorni la settimana (n. 2 rientri pomeridiani la settimana);
6) La durata e l’articolazione dell’orario di lavoro individuale, secondo le tipologie di cui al comma 5) del presente articolo, è definita dal Responsabile della struttura, valutate le esigenze di servizio e sentito il personale afferente alla struttura medesima.
7) Il Responsabile della struttura e il singolo dipendente, sempre nel rispetto dei periodi di compresenza, potranno temporaneamente concordare e definire particolari modalità di orario di lavoro anche in deroga alle tipologie di cui al comma 5), legate a esigenze derivanti da gravi ed eccezionali motivi personali e di famiglia o da esigenze organizzative della struttura di servizio, dandone comunicazione al Direttore Amministrativo.
8) Rispetto all’orario di lavoro ordinario individuale cui si attiene, il dipendente deve assicurare la presenza in servizio, coerentemente alla relativa tipologia nelle seguenti fasce orarie di compresenza, e ciò indipendentemente dagli ulteriori vincoli che disciplinano l’erogazione del buono pasto:
- antimeridiana, dalle 9.00 alle 12.00 pomeridiana, dalle 14.00 alle 15.00
9) Ai dipendenti è concesso di usufruire di una elasticità, rispetto al normale orario individuale di lavoro secondo le modalità di cui al comma 5, di 1 ora sia in entrata che in uscita, purché tale lasso di tempo non ricada nel periodo di presenza obbligatoria.
10) È inoltre tutelata la priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti con figli di età non superiore a 8 anni, ai destinatari delle disposizioni di cui all’art. 10 comma 1 lettera c) del CCNL 28/03/2006 e art. 7 comma 6 CCNL 13/05/2003 e/o destinatari delle disposizioni di cui all’art. 33 commi 2 e 6 della legge 104/92. I suddetti dipendenti potranno fare richiesta di estensione della fascia di flessibilità in entrata ed in uscita fino ad un’ora e trenta minuti anziché un’ora.
11) L’intervallo non potrà essere inferiore a 30 minuti e superiore a 2 ore e dovrà aver luogo tra le 12.00 e le 14.00. L’intervallo è comunque obbligatorio dopo 6 ore e 30 minuti di lavoro continuativo.
12) Per tutte le tipologie di orario valgono inoltre i seguenti criteri:
a. il recupero dei permessi brevi deve essere effettuato, mediante prolungamento del termine della giornata lavorativa, entro il mese successivo (art. 33 CCNL 2000),
b. lo straordinario retribuitile ha inizio a partire dal primo quarto d’ora oltre il normale orario di lavoro; la liquidazione del compenso avverrà in ogni caso al raggiungimento dell’ora o di multipli dell’ora;
c. le ore o frazioni di ore di lavoro straordinario, così come definito alla lettera b a richiesta del dipendente, potranno essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore, anche equivalenti alla durata della giornata lavorativa, sotto forma di riposi compensativi, tenuto conto delle esigenze organizzative.
d. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il semestre successivo. Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite. (art. 27 CCNL 2000).
e. Il personale che usufruisce della flessibilità positiva (intesa come prestazione lavorativa non ordinaria inferiore al quarto d’ora) può accumulare un credito orario spendibile esclusivamente nelle fasce di flessibilità (posticipando l’entrata, in pausa pranzo o anticipando l’uscita) entro e non oltre il mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore in eccedenza. È consentito un accumulo massimo di 2 ore nel mese quale flessibilità positiva. Qualora il dipendente non abbia compensato tali eccedenze orarie entro il termine sopra indicato, le stesse verranno decurtate automaticamente,
13) La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
14) Ai fini della disposizione di cui al comma precedente, la durata dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. I periodi di ferie e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione ai fini del computo della media.
15) Nel caso di lavoro straordinario a fronte del quale il lavoratore ha beneficiato di riposo compensativo, le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della media.
16) L’Ateneo si impegna ad introdurre in via sperimentale, per l’anno 2007 e per strutture da individuare dall’amministrazione, d’intesa con i rispettivi Responsabili, la possibilità per i dipendenti di optare nei mesi di luglio e agosto per un orario settimanale inferiore alle 36 ore (32 ore). Il debito orario accumulato dovrà essere recuperato nel periodo settembre-dicembre 2007, fermo restando il limite massimo giornaliero di 9 ore lavorative. A seguito di tale sperimentazione si effettuerà una valutazione sulla base della quale pervenire o meno a una stabilizzazione di tale flessibilità.
17) L’osservanza dell'erario di lavoro costituisce un obbligo dei dipendenti, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dall’Ateneo. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo costituisce da parte del dipendente violazione del codice di comportamento e dei propri obblighi, in particolare di quelli fissati dall’art. 40 del CCNL, comma 3. Tali violazioni, possono dar luogo, secondo la gravità dell’infrazione e previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall’art. 41 del CCNL.
18) Il presente articolo non si applica al personale appartenente alla categoria EP per il quale la determinazione dell’orario di lavoro risulta disciplinata ai sensi dell'art 34, comma 2 del CCNL del 27.01.2005.
Il presente articolo sarà operativo a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 14 - Flessibilità
L’Ateneo favorisce ogni forma di flessibilità utile a contemperare le esigenze del servizio con i tempi di vita, di auto formazione e di affermazione delle persone.
A tal scopo concorrono:
- i riposi compensativi;
- il part-time;
- le flessibilità orarie;
- i. permessi stabiliti dalle disposizioni contrattuali e legislative per ogni particolare forma ivi prevista (studio, necessità parentali, esigenze personali, ecc);
A questo proposito l’Ateneo si impegna a valutare le istanze presentate dai singoli dipendenti, purché compatibili con le esigenze del servizio.

Art. 16 - Ferie e recupero festività soppresse (art 28 CCNL 2000 e successive modifiche e integrazioni)
[…]
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio.
[…]
Nel caso si renda impossibile, per il lavoratore, la fruizione dell’intero periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinare due settimane (pari a 10 giorni lavorativi) nei 18 mesi successivi al termine di maturazione. Nei casi di assenza dal servizio del dipendente per malattia, congedo di maternità e/o parentale, interdizione anticipata dal lavoro, infortunio ecc., che si protraggano per lunghi periodi, il dipendente, previa istanza motivata, usufruirà delle ferie residue (anche in eccedenza ai 10 giorni previsti) a) termine dell’evento che ne ha impedito il godimento e comunque non oltre tre mesi dal rientro in servizio.
[…]

Art. 20 - Congedi parentali
Il congedo facoltativo post-parto è fruibile anche frazionato a giorni.
Per poter assistere il/la figlio/a durante la malattia, successivamente al congedo di maternità e sino al compimento del terzo anno di vita di ciascun figlio, alla lavoratrice madre e al lavoratore padre sono concessi 30 giorni di permesso retribuito per ciascun anno di età del bambino computati alternativamente per entrambi i genitori.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche, di cui al D. Lgs n. 151/2001. Tali permessi sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCNL.

Art. 30 - Verifiche
Trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale si incontreranno, al fine di procedere alla verifica dell'attuazione del presente contratto ed introdurre eventuali modifiche ed integrazioni, ove necessarie.
Successivamente di norma ogni 6 mesi si procederà ad ulteriori incontri delle due delegazioni ai fini di cui sopra.