Tipologia: Contratto integrativo territoriale
Data firma: 3 e 15 maggio 2023
Validità: 03.05.2023 - 31.12.2023
Parti: Ance e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Enna
Fonte: cassaedileenna.it


Sommario:

 

Verbale di accordo Contratto integrativo territoriale per le imprese edili ed affini 2022-2023 (3 maggio 2023)
Verbale di accordo Integrazione e rettifica di alcune norme del Contratto integrativo territoriale per le imprese edili ed affini 2023 (15 maggio 2023)
Contratto integrativo territoriale per le imprese edili ed affini 2023 (testo coordinato)

Art. 1 Ambito d’applicazione
Art. 2 Norma di rinvio
Art. 3 Entrata in vigore e durata
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Contribuzione alla Cassa Edile
Art. 6 Modalità per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati
Art. 7 Modalità per il versamento alla Cassa Edile
Art. 8 Minimi di paga base ed ex indennità di contingenza
Art. 9 Indennità territoriale di settore e premio di produzione

 

Art. 10 Elemento variabile della retribuzione
Art. 11 Lavori disagiati
Art. 12 Trasporto ed indennità sostitutiva
Art. 13 Mensa ed indennità sostitutiva
Art. 14 Indennità di reperibilità
Art. 15 Carenza malattia
Art. 16 Assistenza extracontrattuale agli operai
Art. 17 Premialità alle imprese
Art. 18 Rimborso all’impresa per malattia ed infortunio dell’operaio
Art. 19 Dispositivi di protezione individuali
Art. 20 RLST
Art. 21 Misure a favore delle vittime della criminalità
Art. 23 Applicazione della trasferta regionale
Art. 25 Norme a tutela della sicurezza e della legalità negli appalti
Art. 26 Osservatorio delle costruzioni
Art. 27 Borsa lavoro
Allegato all’art. 16 - Contratto integrativo provinciale Enna 2023


Verbale di accordo Contratto integrativo territoriale per le imprese edili ed affini 2022-2023
Il giorno 3 del mese di maggio dell'anno 2023 presso la sede dell'Ance Enna sita in Enna alla Piazza Pier Santi Matterella n. 65, tra Ance Enna - Associazione autonoma dei costruttori edili ed affini del comprensorio ennese […], e Filca-Cisl AG-CL-EN […], Fillea-Cgil Enna […], Feneal-Uil Sicilia […], si è proceduto alla sottoscrizione dell'allego Contratto Integrativo territoriale per le imprese edili ed affine vigente dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2023.
Enna 3 maggio 2023

Verbale di accordo Integrazione e rettifica di alcune norme del Contratto integrativo territoriale per le imprese edili ed affini 2023
Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2023 presso la sede dell'Ance Enna sita in Enna alla Piazza Pier Santi Matterella n. 65, tra Ance Enna - Associazione autonoma dei costruttori edili ed affini del comprensorio ennese […], e Filca-Cisl AG-CL-EN […], Fillea-Cgil Enna […], Feneal-Uil Sicilia […], si è ritenuto di dover precisare, a parziale integrazione e/o correzione dell'accordo 3 maggio 2023, quanto segue:
al primo capoverso dell'art. 5 dopo la parola "INPS" è aggiunto "al netto dell'EVR";
Le previsioni di cui all'art. 6 entrano in vigore all'adozione delle procedure informatiche necessarie da parte della Cassa edile;
l’art. 10,1A capoverso le parole "e per tutta la durata del presente contratto" sono soppresse;
l’art. 10, 4A capoverso punto 3. si specifica che "le ore effettivamente lavorate" sono le ore denunciate al netto delle ore di cassa integrazione;
l'art. 11 ultimo periodo è così riscritto: Con riferimento all'art. 38 sono fissate come segue le indennità percentuali da corrispondere, in aggiunta alla retribuzione e calcolate sugli elementi di cui all'art.24- punto 3) del CCNL e art. 44 punto 1) 4) 5), al personale addetto ... omissis...
l'art. 17, secondo capoverso prima alinea, è così integrato:
Rimborso per malattia o infortunio degli operai secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente accordo ed in tal caso i requisiti di accesso di cui al precedente comma sono sostituiti da quelli previsti all'art. 18.
l'art. 18 il punto 2) è così integrato: Ove l'impresa adotti modalità di consegna digitale del cedolino paga, l'istanza dovrà essere corredata di una dichiarazione dell'impresa ove attesti tale circostanza, ed in tal caso la richiesta non necessita della firma del lavoratore in calce al cedolino paga.
all'allegato all'art. 16 punto 4.4 i riferimenti 3.1, 3.2, 3.3 sono corretti in 4.1, 4.2, 4.3.
L'Ance avrà cura di redigere un testo coordinato utile per la stampa, da diffondere previo espresso assenso delle OOSS firmatarie.

Contratto integrativo territoriale per le imprese edili ed affini 2023
(testo coordinato delle pattuizioni assunte ex art. 38 del CCNL con verbali 3 maggio 2023 e 15 maggio 2023)

Art. 1 Ambito d’applicazione
Il Contratto Integrativo Provinciale si applica, per tutte le Imprese che svolgono lavorazioni edili ed affini e per i dipendenti di esse, sia eseguite in proprio che per conto di terzi pubblici e privati, nel territorio del comprensorio ennese e specificatamente nei territori dei comuni già ricompresi nell’area denominata Provincia regionale di Enna.

Art. 2 Norma di rinvio
Ogni istituto non disciplinato dal presente CIP, viene rinviato al CCNL 1° luglio 2014, all’accordo nazionale 03 marzo 2022 ed agli accordi nazionali tra le parti ed alle leggi vigenti in materia.
Il presente contratto riporta le pattuizioni locali e le norme del CCNL sopra richiamato per semplice comodità di lettura.
Gli articoli del CCNL ivi richiamati ove dovessero subire modifiche si intendono contestualmente recepiti.

Art. 4 Orario di lavoro
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base per come fissato dall’art. 5 del CCNL.
Qualora l’impresa, per esigenze tecniche produttive prolungate oltre 1 mese, manifesti la necessità di un prolungamento dell’orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dovrà preventivamente concordarlo con le OO.SS. territoriali indicando il numero dei lavoratori coinvolti ed il periodo nel quale svolgeranno l’attività lavorativa. In tal caso in sede di consultazione aziendale potranno essere concordate ulteriori pattuizioni e maggiorazioni per le ore prestate il sabato.
Resta salvo quanto previsto dal CCNL art.5.
Esigenze particolari saranno fatte oggetto di valutazione tre le parti sottoscrittrici del presente accordo e l’azienda interessata.

Art. 6 Modalità per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati
Le Imprese sono tenute a presentare la denuncia mensile dei lavoratori occupati entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.
Qualora la presentazione non avvenga nei termini di cui al precedente comma, con una tolleranza di 5 giorni lavorativi, le imprese saranno tenute a corrispondere, una penale di €.100,00. Ove il ritardo superi i 60 gg dai termini indicati al primo capoverso, la penale è aumentata di €. 10,00 per ogni operaio e per ogni denuncia ritardata.
Solo per le denunce del mese di luglio i termini di cui al primo capoverso del presente articolo sono fissati al 10 settembre.
Nota a margine “Le previsioni di cui all’art. 6 entrano in vigore all’adozione delle procedure informatiche necessarie da parte della Cassa edile”

Art. 11 Lavori disagiati
In riferimento all’art. 20 del CCNL, le indennità percentuali da corrispondere al personale addetto, in aggiunta alla retribuzione, calcolate sugli elementi di cui all’art.24-punto 3) del CCNL, relative alle lavorazioni in Galleria sono fissate come segue:
a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento, di allargamento, anche se addetto al carico del materiale o ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di particolare disagio e difficoltà 46%
b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura delle opere murarie, ai lavori per opere straordinarie, al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 26%
c) Per il personale addetto alla riparazione o alla manutenzione straordinaria delle gallerie degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%
d) Qualora i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che possano investire gli operai addetti ai lavori stessi; galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%;
gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco) al personale addetto è dovuta un’ulteriore indennità pari al 20%
e) Qualora vi sia concorrenza di due o più condizioni di disagio tra quelle indicate nel precedente comma, oppure il fronte d’avanzamento superi i 5 chilometri dall’imbocco, l’indennità di cui al precedente comma è elevata al 30%
Con riferimento all’art. 38 sono fissate come segue le indennità percentuali da corrispondere, in aggiunta alla retribuzione e calcolate sugli elementi di cui all’art.24-punto 3) del CCNL e art. 44 punto 1) 4) 5), al personale addetto
A Lavorazioni eseguite nel periodo invernale (nov-aprile) in aree extraurbane di alta montagna, situate ad una quota altimetrica superiore ai 1000 metri sopra il livello del mare 12%
A mansioni che richiedano il continuativo uso di videoterminali 8%

Art. 13 Mensa ed indennità sostitutiva
In attuazione all’art.38 del CCNL, al fine di consentire ai lavoratori occupati la consumazione del pasto caldo, le parti convengono quanto segue:
1) Nei cantieri di durata superiore a 18 mesi e ove la struttura organizzativa e/o l’ubicazione del cantiere lo consentano, l’Impresa su richiesta di almeno 35 lavoratori occupati, provvede concordemente con la RSU ad una valutazione dei costi di gestione del servizio mensa. Stabilito il costo medio presumibile per pasto, l’Impresa deve darne comunicazione ai lavoratori, questi entro 15 giorni devono dichiarare l’accettazione e quindi autorizzare l’Impresa ad effettuare una trattenuta pari ad un terzo (1/3) del costo sostenuto. Eventuali variazioni del costo per pasto devono essere concordate con la RSU, tenendo conto dell’incidenza del costo vettovaglie e del costo attrezzature e personale addetto, che viene stimato dalle parti come pari al 50% del costo totale di gestione.
2) Nei cantieri ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1), qualora la prestazione lavorativa superi le 4 ore giornaliere, e l’Impresa non provveda a sue spese a garantire la consumazione del pasto, deve corrispondere ai lavoratori, con decorrenza 1° aprile 2023, un’indennità sostitutiva fissata in euro 4,50 giornaliere.
Sono fatte salve eventuali pattuizioni migliorative a livello aziendale.

Art. 14 Indennità di reperibilità
Qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda per iscritto ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, allo stesso spetta una indennità di reperibilità pari a €. 11,00 giornaliere per la disponibilità in giornate non festive e pari a €. 16 giornaliere per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.
La reperibilità obbliga l’operaio prontamente disponibile a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamata, oltre il tempo necessario per recarsi sul luogo dell’intervento. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL.

Art. 17 Premialità alle imprese
Nell’ambito delle precipue finalità di assistenza alle imprese che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- DURC;
- regolarità nelle denunce e nei versamenti;
- 24 mesi di anzianità di iscrizione alla cassa edile;
- adesione ai protocolli di legalità stipulati tra le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative e il Ministero dell’interno, impegnandosi ad attuarne i contenuti;
spetta un Premio nel limite fissato dall’all. 2 all’accordo di rinnovo del CCNL 18/07/2018
Il Premio può essere concesso per i seguenti titoli:
- Rimborso per malattia o infortunio degli operai secondo quanto previsto dall’art. 18 del presente accordo ed in tal caso i requisiti di accesso di cui al precedente comma sono sostituiti da quelli previsti all’art. 18;
- Rimborso spese di vigilanza sanitaria sostenute nel periodo di riferimento
- Rimborso spese software e supporti per la digitalizzazione del cantiere finalizzati a ridurre i rischi di infortuni;
- Corsi di formazione a pagamento sostenuti presso la scuola edile di Enna;
- Rimborso spese di certificazioni rilasciate da enti riconosciuti o accreditati.
La Cassa edile annualmente predispone una verifica sulla sostenibilità finanziaria per una valutazione delle parti territoriali.
Le prestazioni di cui al presente articolo sono finanziariamente coperte tramite le risorse di cui al “capitolo contribuzione premiale” di cui all’accordo nazionale 19 luglio 2021.

Art. 19 Dispositivi di protezione individuali
Semestralmente la Cassa- scuola edile CPPT a valere sulle riscorse della Scuola- assegna alle imprese in possesso del DURC i DPI per gli operai in forza nel semestre precedente.
Al finanziamento del servizio si provvede con l’istituzione di un Fondo DPI alimentato da un contributo ad hoc nella misura dello 0.081% a carico azienda.
La Cassa Edile-Scuola e CPT determina le modalità più consone per dare piena attuazione al presente articolo attraverso una propria delibera, che deve essere trasmessa alle parti firmatarie del presente contratto integrativo.

Art. 20 RLST
Considerato che le parti intendono, attraverso un rinnovato impegno, dare maggiore operatività all’SBFS, introducendo modelli di funzionamento più confacenti alle aspettative di imprese ed addetti del settore;
Ritenuto utile e necessario il contributo che SBFS può dare alle iniziative volte a ridurre gli infortuni sul lavoro e per accrescere la cultura della sicurezza in cantiere;
Viene istituita la figura dell’RLST che opererà secondo le disposizioni di cui all’ art. 87 del CCNL.
L’RLST opera mediante accesso ai luoghi di lavoro al termine del quale viene redatto rapporto di consultazione aziendale/di cantiere secondo il modello di cui all’all. 5 dell’accordo nazionale 18 luglio 2018. L’istituto dell’RLST è finanziariamente coperto dall’istituzione del fondo RLST alimentato da un contributo a carico dell’azienda fissato nella misura dello 0.081%.
Le OOSS per il tramite dell’Associazione RLST sono impegnate a garantire l’operatività dell’istituto.
Con rendiconto mensile delle attività svolte e delle spese, fino a concorrenza delle risorse assegnate al fondo ad hoc, la cassa edile rimborserà all’Associazione RLST le spese sostenute per l’attività svolta.

Art. 21 Misure a favore delle vittime della criminalità
Le parti nell’intento di sensibilizzare le Imprese a denunciare ogni tentativo di infiltrazione e/o pressione della criminalità organizzata nel mondo economico, promuovono adeguate misure volte a favorire la denuncia ed a valorizzare l’impegno etico e sociale delle imprese che si pongono in contrasto con fenomeni di pressione criminale.
A tal fine le Imprese che denunciano i responsabili di azioni criminose ai loro danni e che siano state ammesse ai benefici delle leggi vigenti a favore delle vittime dei reati di estorsione, hanno diritto, previa istanza, a vedersi sgravati gli oneri per sanzioni e spese legali per i pagamenti da effettuare, anche tramite piani di rateizzazione concessi secondo la regolamentazione vigente.

Art. 25 Norme a tutela della sicurezza e della legalità negli appalti
Per dar seguito al protocollo d’intesa tra l’ispettorato Nazionale del lavoro (INL) e la commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) le parti si impegnano a promuovere un protocollo d’intesa per combattere il lavoro nero, il dumping contrattuale e le imprese irregolari sul territorio, da stipulare con Prefettura, DTL, ASP, INPS, INAIL e Cassa Edile.

Art. 26 Osservatorio delle costruzioni
L’Osservatorio delle Costruzioni, costituito il 2 ottobre 1996, ha come obiettivi:
a) la realizzazione, su scala provinciale, di un sistema informativo settoriale sull’industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi su scala territoriale, con specifico riferimento ai trends della domanda pubblica e privata; ai trends dell'offerta, con riferimento alla tipologia delle imprese, al loro livello di concentrazione, specializzazione e produttività; all’andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di ingresso di mobilità e di uscita, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro e ai riflessi sul piano contributivo; all’andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro
b) quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale, che consenta alle parti di disporre degli elementi informativi necessari, ivi compresi quelli relativi ad aspetti e fenomeni specifici, per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.