Tipologia: Regolamento
Data firma: 28 aprile 2017 (Agg. 17/06/2020)
Parti: EBAA
Settori: Agroindustriale, Alessandria
Fonte: confagricolturalessandria.it


Sommario:

 

Prefazione
Art. 1 Decorrenza
Art. 2 Oggetto del regolamento
Art. 3 Requisisti e obbligatorietà
Art. 4 Vincolo di obbligatorietà e conoscenza
Art. 5 Modalità versamento contributi
Art. 6 Amministrazione delle risorse e comitato di gestione
Art. 7 Mancato versamento dei contributi
Art. 8 Prestazioni mutualistiche integrative
Art. 9 Prestazioni straordinarie
Art. 10 Criteri e modalità di erogazione delle prestazioni

 

Art. 11 Diritto alle prestazioni - Condizioni
Art. 12 Designazione e gestione degli RLST
Art. 13 Reclami.
Art. 14 Decadenza del diritto al servizio e alle prestazioni
Art. 15 Variazione o cessazione del datore di lavoro
Art. 16 Privacy e tutela dati personali
Art. 17 Incompletezza del regolamento
Art. 18 Disposizioni transitorie
Art. 19 Informazioni e pubblicità
Note
Moduli


Ente Bilaterale Agricolo della provincia di Alessandria-EBAA
Regolamento
Aggiornato al 17/06/2020


• Prefazione a cura di Mario Rendina componente del Comitato di Gestione.
In un panorama di esperienze acquisite durante un lungo tempo, di cui quest’anno (2014) ricorre il quarantennale, posso affermare di essere una delle memorie storiche di molte delle azioni messe in atto dall’Unione Agricoltori prima e da Confagricoltura poi, tra le quali anche (se non proprio dalla sua nascita) quella della cassa mutualistica per il Servizio Integrativo Malattia ed Infortuni, meglio conosciuta come S.I.M.I..
Perciò ritengo che la storia di S.I.M.I. vada riposta e trasmessa, anche attraverso questa memoria, impropriamente chiamata Prefazione, che ripercorre la sua evoluzione sino ad oggi, momento in cui si modifica in Ente Bilaterale Agricolo Alessandria EBAA.
Nel lontano 1962 con accordo aggiuntivo al contratto di lavoro dei “Braccianti e avventizi - obbligati e fissi, e salariati agricoli, della provincia di Alessandria”, relativo all’applicazione della convenzione INAM (Istituto Nazionale Assistenza Malattia) si è proceduto all'estensione delle prestazioni integrative malattia extralegem, ai lavoratori agricoli. Le organizzazioni sindacali:
• Unione Provinciale Agricoltori […],
• La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […],
• La Federbraccianti Provinciale […],
• La Liberbraccianti Provinciale […]
• La Uila-terra provinciale […]
in sede di stipulazione dei citati contratti provinciali di lavoro, hanno assunto l’impegno di assicurare ai lavoratori, ulteriore assistenza ed integrazione, in aggiunta a quelle contemplate dalle disposizioni di legge quali:
• Assistenza farmaceutica ai braccianti e compartecipanti;
• Assistenza ostetrica e farmaceutica, ai familiari dei salariati fissi, braccianti e compartecipanti, permanenti ed abituali;
• Assistenza medico - generica, specialistica, ospedaliera, farmaceutica, ed ostetrica ai familiari dei braccianti e compartecipanti occasionali ed eccezionali.
Per finanziare tale assistenza, le organizzazioni sindacali stipulanti, si sono solidamente impegnate alla riscossione di un contributo per ogni giornata lavorativa di salariato fisso e bracciante fisso, obbligato ed avventizio, di lire 48 (quarantotto), in ragione di lire 24 (ventiquattro) a carico dei datori di lavoro ed altrettante a carico dei lavoratori, mediante trattenuta a questi ultimi sul salario. La riscossione di detti contributi, nella misura complessiva di lire 48 (quarantotto), per ogni giornata lavorativa, era stata affidata al “Servizio Contributi Agricoli Unificati” SCAU (Istituto assorbito dall'Inps negli anni 90) con il quale era stata sottoscritta apposita convenzione; questo accordo aggiuntivo, in pratica ha segnato la nascita del Servizio Integrativo Malattia per i lavoratori agricoli.
L’accordo aggiuntivo ai succitati contratti di lavoro è stato rinnovato e, via via migliorato, in concomitanza dei successivi rinnovi dei contratti di lavoro del 1964/65; del 1965/66 e, così via fino a giungere al 05 ottobre 1977, anno in cui è stato sottoscritto un accordo sindacale “denominato Fondo di Erogazione per le Indennità Integrative e quelle di Legge Malattia e Infortunio per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle aziende agricole della provincia di Alessandria, e per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale provinciale, nonché le altre possibili forme di assistenza a detti lavoratori”.
Tale accordo sindacale, formulato e redatto in forma di scrittura privata, sancisce e puntualizza nel suo articolato tra gli altri il riconoscimento al contributo integrativo sia in caso di malattia sia in caso di infortunio sul lavoro.
Questo accordo sindacale è stato rinnovato in concomitanza dei rinnovi dei contratti integrativi provinciali di lavoro per la provincia di Alessandria, per arrivare poi fino alla data del 20.05.1999 con la costituzione nella forma di legge, dell’associazione Mutualistica “Cassa per il Servizio Integrativo Malattia ed Infortuni di Alessandria, a rogito notaio Sergio Finesso di Alessandria repertorio n 48455 raccolta n. 10562, registrato in Alessandria il 09.06.1999 al n. 2039 vol. 1.
L'originario accordo aggiuntivo del 1962 oltre a prevedere l'assistenza farmaceutica, ostetrica e medico sanitaria, promuoveva, organizzava, gestiva e finanziava le vacanze in luoghi di villeggiatura di una moltitudine di bambini (la sommatoria dei turni attuati durante l'estate che durano da 25/30 giorni, era di oltre 500/600 all'anno) figli dei salariati, dei braccianti, dei compartecipanti permanenti ed abituali con particolare riguardo a quei bambini bisognosi di cure e di molto altro. Le località più frequentate nel periodo ricompreso tra gli anni 1966 e 1973 sono state: Cesenatico - Caldirola- Spotorno - Lemme - Caldirola - Moneglia - Masone ecc. in pratica erano le cosiddette colonie estive.
I bambini permanevano nelle colonie, mediamente 25/30 giorni a turno e gruppi di 150/200 bambini, durante tutta l'estate.
L’evoluzione della normativa del lavoro, e soprattutto quella contrattuale, attraverso i vari accordi sindacali sottoscritti a livello nazionale, hanno dato un forte impulso e grande importanza alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, tale che hanno portato i rappresentanti sindacali provinciali sia di parte datoriale, sia di parte operaia, alla costituzione del “Comitato Provinciale per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro”, sottoscritto nella forma di scrittura privata, il 04 novembre 2009, e registrato in Alessandria il 04.02.2010 al n 649 serie 3.
Nasce, a livello nazionale, l’esigenza di dover procedere ad un riordino di tutti questi organismi, così come sottolineato, dal protocollo di riforma degli assetti contrattuali del 22.09.2009, anche mediante il loro accorpamento, con l’obiettivo di una maggiore funzionalità, attraverso un unico organismo. Infatti il 18.05.2011 presso il palazzo della Valle di Roma, sede di Confagricoltura, le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro (Confagricoltura, Coldiretti, Cia) e quelle dei lavoratori (Flai - Cgil, Fai - Cis, Uila - Uil) hanno costituito “l’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale - EBAN”, mettendo in atto la bilateralità.
Da tale organismo nazionale ne discenderà un’applicazione a livello provinciale che man mano sta prendendo corpo in varie provincie.
Infatti in sede di rinnovo del contratto di lavoro provinciale degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Alessandria, sottoscritto il 05.12.2012, le parti hanno sottoscritto l’impegno e la data ultima entro la quale costituire l’ente bilaterale agricolo di Alessandria, attraverso la modifica dello statuto dell’associazione mutualistica “ Cassa per il Servizio Integrativo Malattia e Infortuni - SIMI” assegnando al nascente ente bilaterale, tra le altre, le attività svolte dal comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Con la riunione congiunta del comitato di gestione di S.I.M.I., del Comitato paritetico per la sicurezza e del collegio dei sindaci di S.I.M.I., all’unanimità tutti i componenti:
• […] Confagricoltura;
• […] Coldiretti;
• […] Cia; di parte datoriale
• […] Fai - Cisl di AL - AT
• […] Flai - Cgil;
• […] Uila - Uil; di parte operaia
previo parere favorevole di tutti i membri del collegio sindacale, con voto palese e per alzata di mano, hanno deliberato:
• Di far cessare l'attività svolta dal comitato paritetico per la sicurezza la salute nei luoghi di lavoro e conseguentemente dei membri del comitato di gestione, attraverso il suo scioglimento, in quanto le medesime attività verranno assolte dal costituendo ente bilaterale agricolo Alessandria EBAA.
• Di adottare il nuovo testo di statuto modificato con il relativo regolamento, qui di seguito riportato;
• Di conferire al sottoscritto, (Pio Rendina) componente del comitato, mandato a prendere contatti con il notaio dottor Sergio Finesso, per la materiale e concreta preparazione di tutti i conseguenti atti per la costituzione dell’ente bilaterale agricolo Alessandria, la cui sigla sarà - EBAA;
• Di procedere ad effettuare tutti i conseguenti atti, nessuno escluso, per il normale esercizio di EBAA;
La continuità e il mantenimento in carica del Presidente, di tutti i membri del comitato di gestione e del collegio sindacale già di S.I.M.I. , nel modificando Ente Bilaterale Alessandria EBAA

Articolo 1 Decorrenza
1.1.Il presente regolamento decorre dal 23/10/2014 salvo le decorrenze particolari stabilite e specificate diversamente

Articolo 2 Oggetto del regolamento
2.1 Il Regolamento disciplina l’attuazione degli scopi statutari ed il funzionamento dei servizi e delle prestazioni già previste ed erogate in precedenza dall'associazione mutualistica “cassa per il servizio integrativo malattia e infortuni - S.I.M.I.” e dal “comitato provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” ora gestite dall’Ente Bilaterale della Provincia di Alessandria denominato (EBAA) in applicazione dei Contratti: Nazionale e Provinciale di lavoro, sottoscritti rispettivamente in Roma in data 25/05/2010 e in Alessandria in data 05/12/2012.
2.2 Con riferimento al verbale di accordo del 15/06/2012 sottoscritto dalle confederazioni nazionali di categoria agricole e dai sindacati dei lavoratori agricoli, il cui contenuto è stato recepito dal CPL di Alessandria sottoscritto dalle parti in data 05/12/2012 si è deciso di definire, e attuare il ruolo della bilateralità attraverso l’istituzione dell’Ente Bilaterale Territoriale denominato “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria - EBAA”.
2.3 Restando sempre dentro l’alveo della Bilateralità si è definito il ruolo degli RLST (Rappresentante dei lavoratori per La Sicurezza Territoriale) figure essenziali per il settore Agricolo e Florovivaista della Provincia di Alessandria.

Articolo 3 Requisiti e obbligatorietà
3.1 Le aziende agricole, organizzate sia in forma individuale sia in forma collettiva societaria e sia infine sotto qualsiasi altra forma, che assumono manodopera e che esplicitamente o anche implicitamente applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro “CCNL” e quindi quello provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti, operanti con unità produttive sul territorio della Provincia di Alessandria, sono tenute a riconoscere integralmente quanto previsto dai medesimi Contratti Provinciale e Nazionale con la conseguente obbligatorietà al vincolo della norma statutaria dell’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”.

Articolo 4 Vincolo di obbligatorietà e conoscenza
4.1 Il vincolo di obbligatorietà di partecipazione a EBAA presuppone e comporta la conoscenza con conseguente accettazione delle norme dello Statuto, e del Regolamento e successive modifiche; con la partecipazione, le aziende si impegnano formalmente ad osservare integralmente gli obblighi e gli oneri derivanti dai Contratti di lavoro, Provinciale e nazionale degli operai agricoli e florovivaisti, oltre agli accordi ed atti normativi adottati tra le parti.

Articolo 5 Modalità e versamento contributi
5.1. L’obbligo contrattuale previsto dall’accordo sottoscritto tra le Associazioni dei datori di lavoro e dai sindacati dei lavoratori dell’agricoltura in Provincia di Alessandria viene assolto mediante il versamento dei contributi annuali, attraverso la richiesta diretta alle aziende a mezzo di bollettini di c/c postale e/o altri sistemi di riscossione che eventualmente l’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria - EBAA” in seguito deciderà di adottare.
5.2. L’entità dei contributi, attualmente in vigore sono riportati nella sottostante tabella, i cui importi, a carico del datore di lavoro vengono chiesti direttamente alle aziende e quelli a carico del lavoratore, vengono trattenuti in coincidenza di ogni periodo di paga in rapporto alle giornate prestate sia dagli operai a tempo determinato (O.T.D.) sia dagli operai a tempo indeterminato (O.T.I.).
Viene fissato un minimo contributivo annuo che ogni azienda datoriale deve versare pari ad euro 50,00 sia per EBAA Pprestazioni sia per EBAA Sicurezza

VOCE CONTRIBUTIVA

IMPORTO CONTRIBUTI PER OGNI GIORNATA LAVORATIVA (C)

A CARICO DATORE Euro/gg

A CARICO LAVORATORE Euro/gg

TOTALE Euro/gg

Integrazione Malattia Infortunio

0,45

0,45

0,90

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro *

0,25

//

0,25

5.3. In riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, l’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria - EBAA” chiede alle aziende, di contribuire per l'espletamento di tutte le attività previste dalla norma statutaria e dal presente regolamento ed in particolare per i Responsabili dei Lavoratori della Sicurezza Territoriale (RLST), con un versamento totalmente a carico delle Aziende agricole che assumono manodopera, pari a euro 0,25 per ogni giornata di lavoro prestato.

Articolo 6 Amministrazione delle risorse e comitato di gestione
6.1 Le risorse derivanti dalla contribuzione sono depositate negli appositi e distinti conti correnti, nel rispetto delle norme statutarie del Contratto Provinciale di Lavoro, la gestione amministrativa delle stesse spetta al Comitato di Gestione dell’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria - EBAA”.
6.2 I prelievi, le erogazioni, i pagamenti per qualsiasi titolo o causale devono essere effettuati con approvazione del Comitato di Gestione, nel rispetto delle norme statutarie e del presente regolamento con firma del Presidente.
6.3 A ciascuno dei componenti del Comitato di gestione dell’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” verrà corrisposto un gettone di presenza per ogni riunione del comitato a cui partecipano; ciascuno dei componenti potrà decidere invece di destinare tutta e/o parte della somma annua dei gettoni al proprio Sindacato di appartenenza.
6.4 Tale gettone è da intendersi quale compenso ai componenti per la partecipazione alle riunioni, per il tempo dedicato e soprattutto per la collaborazione ed il contributo che apportano nella gestione, nella funzionalità e nella amministrazione dell’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”
6.5 Tale gettone, attualmente è fissato in € 130,00 (centotrenta/00) lorde per ogni riunione partecipata. Al presidente del comitato di gestione dell’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” in aggiunta al gettone di presenza di cui sopra, verrà corrisposto una indennità di carica annua, attualmente fissata in € 1.500,00 (millecinquecento/00) lorde aggiornato dal 01/01/2017.
L'ammontare complessivo annuo dei gettoni, destinato a tutti i componenti del comitato di gestione sarà prelevato dalla quota annua del contributo di assistenza contrattuale provinciale (C.A.C.P.), e solo la parte che residua di detto contributo sarà ripartita così come stabilito al seguente punto ”8.14” del presente regolamento.
6.6 Ai fini della contabilizzazione delle presenze, è stato istituito il registro delle presenze e di partecipazione ai comitati.
6.7 A fine anno, a cura della segreteria dell’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”, verranno redatti e consegnati a ciascun componente il corrispondente modello Cud attestante le somme corrisposte e le relative ritenute operate nell’anno.
6.8 A ciascuno dei componenti del collegio sindacale, dell’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”, verrà corrisposto un compenso pari ad euro 100,00 (cento/00), mentre al Presidente del Collegio tale compenso è definito in euro 150,00 (centocinquanta/00) (C), per ogni riunione del collegio.

Articolo 7 Mancato versamento dei contributi
7.1 Richiamando l’obbligo della contribuzione delle aziende datori di lavoro e di conseguenza dei lavoratori, in mancanza di tale contribuzione non saranno garantiti le mutualizzazioni, i servizi e le prestazioni erogate dall’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” che potranno eventualmente essere sospesi dandone comunicazione ufficiale alle aziende e ai lavoratori.
7.2 Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti l’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie, finalizzate all’incasso dei contributi dalle stesse dovuti, adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dalla contrattazione, non escludendo nessun altro procedimento il cui fine è quello del recupero dei contributi dovuti dalle aziende all’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”.

Articolo 8 Prestazioni mutualistiche integrazioni
8.1. Le prestazioni mutualizzate previste sono riferite ad Integrazione Malattia, Infortuni, prestazioni straordinarie, Assistenza Contrattuale, ecc. e saranno erogate alle inderogabili ed inscindibili condizioni:
a) Che gli eventi di malattia e/o infortunio e le richieste di prestazioni straordinarie di cui art. 9) del presente regolamento vengano chieste in presenza di regolare rapporto di lavoro in atto (A);
b) Che l’azienda datoriale a cui fa capo il richiedente sia in regola con il pagamento dei contributi.
Tali prestazioni saranno riconosciute e corrisposte a tutti gli operai in costanza del rapporto di lavoro.
La gestione mutualizzata offre certezza di oneri alle imprese e favorisce per i lavoratori l’agevolata esigibilità e migliori condizioni economiche e normative di tutele previste dal CPL e CCNL in vigore e come riportato nelle successive tabelle A - B - C - D. L’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” assicura agli operai agricoli e florovivaisti aventi diritto, un’integrazione a partire dalla fine del periodo di carenza, tale da assicurare un trattamento economico così come previsto dai vigenti CPL e CCNL, come riportato nelle successive tabelle A - B - C - D.
8.2. Per quanto riguarda il periodo di carenza, l’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” erogherà a copertura parziale delle giornate non corrisposte per ogni episodio di malattia e/o infortunio sia agli operai a tempo indeterminato che a tempo determinato un importo tale da assicurare un trattamento economico integrativo della retribuzione giornaliera sia per quanto riguarda la malattia sia per quanto riguarda l’infortunio sul lavoro, nel modo seguente.
8.3 TABELLA MALATTIA-A

TIPO DI RAPPORTO / PERIODI

CONTRIBUTO INTEGRATIVO -EURO PER OGNI GIORNATA (C)

AREE - LIVELLI

OPERAI AGRICOLI E

FLOROVIVAISTI - OTI

area

livello a

ex specializzato super

area livello b

ex specializzato

area

livello c

ex qualificato super

area

livello d

ex qualificato

area livello e

ex comune

area livello f

nuovo livello minimo di area

DAL 4° AL 20° giorno

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

DAL 21° AL 180° giorno

6,74

6, 69

6,55

6,28

6,28

6, 28

8.4 TABELLA MALATTIA-B

TIPO DI RAPPORTO / PERIODI

CONTRIBUTO INTEGRATIVO -EURO PER OGNI GIORNATA

(C)

 

 

AREE - LIVELLI

 

 

OPERAI AGRICOLI E

FLOROVIVAISTI - OTD

 

 

 

area livello a

ex

specializzato

super

area livello b

ex

specializzato

 

area livello c

ex

qualificato

super

area

livello d

ex

qualificato

 

area livello e

ex

comune

 

area livello f

nuovo livello

minimo di area

 

DAL 4° AL 20° giorno

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

DAL 21° AL 151° giorno

7,41

7, 41

7,41

7,41

7,41

7, 41

8.5. Per ogni episodio di malattia EBAA corrisponderà, per anno, un numero di contributi una tantum di € 105,00 sia per gli OTI che gli OTD (B), non superiori a 12; si deroga che dal 13° evento annuale verrà concesso il contributo una tantum solo per patologie gravi.(F)
8.6. Ai fini dell’applicazione pratica per il calcolo dei contributi integrative di malattia, da corrispondere agli operai a tempo determinato, si farà riferimento alle effettive giornate prestate dai medesimi nell’anno precedente.
Gli scaglioni di intervento sono i seguenti:
- 1° da 1 a 51 giornate;
- 2° da 52 a 101 giornate;
- 3° da 102 a 151 giornate.
Nell’ambito di questi 3 scaglioni verranno contribuite, come massimo, rispettivamente: n° 42 giornate, per il primo scaglione - n° 82 giornate per il secondo scaglione - n° 122 giornate per il terzo scaglione, all’anno, in applicazione delle tariffe indicate nella precedete tabella B.
8.7 TABELLA INFORTUNI - C
 

TIPO DI RAPPORTO /

PERIODI

CONTRIBUTO INTEGRATIVO -EURO PER OGNI GIORNATA (C)

AREE - LIVELLI

OPERAI AGRICOLI E

FLOROVIVAISTI - OTI

area

livello a

ex specializzato super

area livello b

ex specializzato

area

livello c

ex qualificato super

area

livello d

ex qualificato

area livello e

ex comune

area livello f

nuovo livello minimo di area

DAL 4° AL 14° giorno

13, 90

13,90

13, 90

13, 90

13, 90

13, 90

DAL 15° AL 90° giorno

14,98

14,93

14,36

13, 90

13, 90

13, 90

DAL 90° AL 180° giorno

10,37

10,32

9,86

9,53

9,53

9, 53

8.8 TABELLA INFORTUNI - D
 

TIPO DI RAPPORTO / PERIODI

 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO -EURO PER OGNI GIORNATA

(C)

 

 

AREE - LIVELLI

 

 

OPERAI AGRICOLI E

FLOROVIVAISTI - OTD

 

 

 

 

 

 

area livello a

ex

specializzato

super

area livello b

ex

specializzato

 

area livello c

ex

qualificato

super

area

livello d

ex

qualificato

 

area livello e

ex

comune

 

area livello f

nuovo livello

minimo di area

 

DAL 4° AL 14° giorno

13, 90

13,90

13, 90

13, 90

13, 90

13, 90

DAL 15° AL 51° giorno

15, 33

15,33

15, 33

15,33

15, 33

15,33

8.9. Ai fini dell’applicazione pratica per il calcolo dei contributi integrativi di infortunio, da corrispondere agli operai a tempo determinato, si farà riferimento alle effettive giornate prestate dai medesimi nell’anno precedente.
Gli scaglioni di intervento sono i seguenti:
- 1° da 1 a 51 giornate;
- 2° da 52 a 101 giornate;
- 3° da 102 a 151 giornate.
Nell’ambito di questi 3 scaglioni verranno contribuite come massimo, rispettivamente: n° 42 giornate per il primo scaglione - n° 82 giornate per il secondo scaglione - n° 122 giornate per il terzo scaglione, all’anno in applicazione delle tariffe indicate nella tabella C.
8.10. Per quanto riguarda il contributo della Malattia:
- Agli operai a tempo indeterminato verrà garantita un’integrazione salariale fino ad un massimo di 180 giornate per assenza dovuta a malattia. Nel caso in cui la malattia prosegua oltre la 180° giornata al lavoratore ancora in forza all’azienda o disoccupato a seguito della cessazione e/o conservazione del posto e che non percepisca nessun altro trattamento analogo o pensionistico, l’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” erogherà un contributo sostitutivo pari al 50% della retribuzione tabellare su indicata per ulteriori 180 giornate.
Per le malattie che si collocano a cavallo tra un anno e l’altro al lavoratore compete l’integrazione fino al 180° giorno dall’inizio della malattia; agli operai assunti con contratto di lavoro a termine o per fase lavorativa l’integrazione sarà corrisposta fino al termine del contratto di lavoro.
8.11. Per quanto riguarda l'integrazione per gli infortuni sul lavoro:
A tutti gli operai sia a tempo indeterminato che a tempo determinato verrà garantita l’integrazione per tutto il periodo di assenza dal lavoro fermo restando il riconoscimento del contributo temporaneo di infortunio da parte dell’Inail.
8.12. Tutte le integrazioni sopra previste verranno erogate, ai lavoratori, previo richiesta a mezzo del prescritto “modulo 1” ai soli lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici agricoli della Provincia di Alessandria che risultano presso l' Istituto Inps che abbiano prestato attività lavorativa nel settore e che siano stati contribuiti per Malattia o Infortunio dai rispettivi Istituti Assicurativi (Inps- Inail).
8.13. Gestione e imputazione delle risorse della mutualizzazione integrativa e straordinaria. Tutte le risorse raccolte da EBAA Prestazioni, in forma paritetica (50% dai datori e 50% dai lavoratori) attualmente pari a complessive € 0,90 per ogni giornata di lavoro prestato dai lavoratori, saranno imputate per € 0,42 quale contributo di assistenza contrattuale provinciale (C.A.C.P.), mentre € 0,48 per le mutualizzazioni integrative e straordinarie e quant’altro. (F)
8.14. L’ammontare annuo del C.A.C.P. (€ 0,42) che risulterà, verrà ripartito nel seguente modo:
- una metà (€ 0,21) sarà di competenza delle associazioni di categoria dei datori di lavoro, una metà(€ 0,21) sarà di competenza dei sindacati dei lavoratori. (F)
Tali metà saranno a loro volta rispettivamente ripartite:
-La metà di spettanza delle associazioni di categoria dei datori di lavoro (Confagricoltura; Coldiretti; e C.I.A.) sarà ripartita e imputata:
Per il 52.25% a Confagricoltura Alessandria
Per il 25,64% A Coldiretti Alessandria
Per il 22,11% a C.I.A. Alessandria
La metà di spettanza dei sindacati dei lavoratori (Fai- Cisl Al-At; Flai- Cgil; Uila Uil) sarà ripartita e imputata:
Per il 43,5% a Fai - Cisl Al - At;
Per il 40,5% a Flai - Cgil;
Per il 16,0% a Uila - Uil);
8.15. Tutte le risorse versate dai datori di lavoro riferite alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, pari a € 0,25 per ogni giornata di lavoro prestato dai propri operai siano essi O.T.I. che O.T.D., come già detto, saranno gestite separatamente da tutte le altre risorse raccolte dall’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”. Tali risorse saranno imputate, gestite e usate per : promuovere informazione, assumere iniziative, mantenere rapporti con istituzioni e organismi operanti nel campo della sicurezza, la gestione e le attività svolte dai rappresentanti della sicurezza territoriale RLST, opera di sensibilizzazione dei datori di lavoro e comunque per mettere in atto tutte quelle iniziative per incrementare e migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. (C)

Articolo 9 Prestazioni straordinarie
9.1. L’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” versa a seconda dei casi agli operai sia con rapporto OTI sia con rapporto OTD e/o ai suoi familiari ulteriori prestazioni straordinarie, delle quali alcune sono strutturali e quindi comunque garantite, altre, alla data attuale vengono corrisposte in via sperimentale da confermare annualmente, che ad oggi risultano quelle elencate qui di seguito, le richieste e i conseguenti versamenti straordinari saranno riconosciuti, in costanza di rapporto di lavoro (A).
9.2. Contributo per l’acquisto di occhiali da vista e/o lenti a contatto
In via sperimentale l’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” corrisponderà agli operai agricoli e florovivaisti, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, un contributo per:
• l’acquisto di occhiali da vista, fino ad un importo massimo di € 300,00(trecento/00) nette, da erogare una volta nell’anno per il dipendente e/o per familiare fiscalmente a carico;
• l’acquisto di lenti a contatto comprensivi dei liquidi oftalmici fino ad un massimo di € 300,00(trecento/00 (trecento/00) nette da erogare una volta nell’anno per il dipendente e/o per familiare fiscalmente a carico;
previa presentazione del certificato medico rilasciato dallo specialista in oculistica; fattura di acquisto dell’ottico; autocertificazione, nel caso il beneficiario sia il familiare a carico, attestante tale condizione e prospetto paga relativo al periodo della prestazione richiesta.(I)
9.3. Contributo per l’acquisto di apparecchi odontoiatrici e cure odontoiatriche
In via sperimentale l’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” corrisponderà agli operai agricoli e florovivaisti, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, un contributo per:
• l’acquisto di apparecchio ortodontico, fino ad un importo massimo di € 700,00 (settecento/00) nette, da erogare una volta nell’anno per il dipendente e/o per familiare fiscalmente a carico;
• cure odontoiatriche fino ad un importo massimo di € 400,00(quattrocento,00) nette da erogare una volta nell’anno per il dipendente e/o per familiare fiscalmente a carico;
previa presentazione: fattura del medico dentista; autocertificazione, nel caso il beneficiario sia il familiare a carico, attestante tale condizione e prospetto paga relativo al periodo della prestazione richiesta.(I)
9.4. Contributo di maternità
L’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” corrisponderà alle operaie agricole e florovivaiste:
a) con rapporto OTI in occasione della nascita del bambino/a, un contributo, di maternità pari ad € 1200,00 (milleduecento/00) nette;
b) con rapporto OTD in occasione della nascita del bambino/a, un contributo, di maternità pari:
1) Euro 800,00 (ottocento/00) nette qualora nell’anno precedente, o nell’anno dell’evento nascita, abbiano prestato oltre 151 giornate lavorative;
2) Euro 600,00(seicento/00) nette qualora nell’anno precedente, o nell’anno dell’evento nascita, abbiano prestato da 101 a 150 giornate lavorative;
3) Euro 400,00(quattrocento/00) nette qualora nell’anno precedente, o nell’anno dell’evento nascita, abbiano prestato da 51 a 100 giornate lavorative;
4) Euro 100,00 (cento/00) nette qualora nell’anno precedente, o nell’anno dell’evento nascita, abbiano prestato da 1 a 50 giornate lavorative;
Tale contributo verrà riconosciuto previa presentazione di: certificato di nascita, stato di famiglia, prospetto paga relativo al periodo della prestazione richiesta e autocertificazione delle giornate lavorate nel caso di OTD.(I)
9.5. Contributo in caso di morte
L’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” in caso di morte di operai agricoli e/o florovivaisti, sia con rapporto OTI che OTD, in costanza di rapporto di lavoro, corrisponderà un contributo per tale evento, pari ad € 2000,00(duemila/00) nette, da corrispondersi agli eredi legittimi, previa presentazione di certificato di morte, autocertificazione attestante la qualità di erede e prospetto paga relativo al periodo della prestazione richiesta.(I)
9.6. Contributo per prolungata malattia e o infortunio
In via sperimentale l’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria, EBAA” corrisponderà agli operai agricoli e florovivaisti con rapporto OTI e OTD in caso di:
A. prolungata malattia oltre 180 giorni consecutivi, (in aggiunta a tutte quelle già previste) un contributo pari a € 2000,00 (duemila/00) nette una tantum previa presentazione di certificato medico e prospetto paga relativo al periodo della prestazione richiesta.
B. prolungato infortunio oltre 180 giorni consecutivi, (in aggiunta a tutte quelle già previste) un contributo pari a € 1000,00 (mille/00) nette una tantum previa presentazione di certificato medico e prospetto paga relativo al periodo della prestazione richiesta.(I)
9.7. Contributo per visite specialistiche di laboratorio, strumentali e esami a pagamento
In via sperimentale, l’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” corrisponderà agli operai agricoli e florovivaisti, sia con rapporto a tempo indeterminato che a tempo determinato, in costanza di rapporto di lavoro, un contributo pari al 35% con un tetto massimo di € 170,00(centosettanta/00) netti della spesa sostenuta per visite specialistiche di laboratorio e strumentali; mentre per visite ed esami effettuate con il diritto all’esenzione del “ticket” verrà corrisposto un contributo pari al 60% con un tetto massimo di € 125,00(centoventicinque/00) netti.
Tali contributi saranno versati a fronte di presentazione di copia della prescrizione medica, copia della ricevuta/fattura di pagamento, e prospetto paga relativo al periodo della prestazione richiesta.(I)
9.8. Contributo di natalita’ da corrispondere al padre
In via sperimentale l’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria, EBAA” corrisponderà all’operaio agricolo e florovivaistico padre:
a) con rapporto OTI, un contributo di paternità pari ad € 1200,00(milleduecento/00) nette in occasione della nascita del bambino/a, b) con rapporto OTD in occasione della nascita del bambino/a, un contributo, di paternità pari:
1) Euro 800,00(ottocento/00) nette qualora nell’anno precedente, o nell’anno dell’evento nascita, abbiano prestato oltre 151 giornate lavorative;
2) Euro 600,00(seicento/00) nette qualora nell’anno precedente, o nell’anno dell’evento nascita, abbiano prestato da 101 a 150 giornate lavorative;
3) Euro 400,00(quattrocento/00) nette qualora nell’anno precedente, o nell’anno dell’evento nascita, abbiano prestato da 51 a 100 giornate lavorative;
4) Euro 100,00 (cento/00) nette qualora nell’anno precedente, o nell’anno dell’evento nascita, abbiano prestato da 1 a 50 giornate lavorative;
Tale contributo sarà riconosciuto al padre se la madre non è dipendente di azienda agricola e previa presentazione, di certificato di nascita, stato di famiglia, prospetto paga relativo al periodo della prestazione richiesta, autocertificazione della madre attestante che non risulta dipendente di azienda agricola e autocertificazione delle giornate lavorate nel caso di OTD.
I su indicati contributi straordinari, verranno liquidati previo domanda a mezzo dell’allegato “modulo 2” - (C);.
9.9. Contributo di solidarietà di disoccupazione
In via sperimentale dal 01/01/2018, l’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” corrisponderà agli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato (OTI) che sono stati licenziati per giustificato motivo oggettivo, nel periodo dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, un contributo di solidarietà di € 700 (settecento) lordi mensili per un periodo massimo di mesi tre (gennaio/febbraio/marzo)dell’anno successivo.
Per la copertura finanziaria di tale contributo viene stanziato l’importo di 15.000 (quindicimila,00) euro.
Il contributo sarà erogata previa domanda (Modulo 3) da presentare a EBAA entro il 31/12 dell’anno successivo al licenziamento e corredata della seguente documentazione: copia della lettera di preavviso di licenziamento, copia della lettera indirizzata al datore di lavoro di risposta al preavviso di licenziamento, copia della lettera di licenziamento, copia della lettera di impugnazione del licenziamento con allegata eventuale copia della lettera di richiesta di tentativo di conciliazione, stralcio del verbale di conciliazione in sede sindacale e/o documento equipollente attestante l’accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro, la rinuncia al contenzioso e alla sua prosecuzione in sede giudiziaria, dichiarazione rilasciata dal competente centro per l’impiego, attestante che il richiedente, risulta disoccupato, nel periodo dal 1° Gennaio 20__ al _____, copia del documento di avviamento al lavoro, copia del documento di identità; (E)
9.10. - Contributo per le aziende datoriali per l’aggiornamento del DVR aziendale, per DPI, visite mediche e corsi per i propri dipendenti operai agricoli/florovivaisti.
In via sperimentale dal 01/01/2020, l’EBAA Corrisponderà i seguenti contributi massimi annui alle aziende agricole datoriali che assumono operai agricoli/ florovivaisti:
- alle aziende che denunciano da 201 a 300 giornate lavorative annue, €. 50,00 (cinquanta/00);
- alle aziende che denunciano da 301 a 600 giornate lavorative annue, €. 100,00(cento/00) più €. 30,00(trenta/00) se iscritte a EBAA Sicurezza;
- alle aziende che denunciano da 601 a 900 giornate lavorative annue €. 150,00(centocinquanta/00) più €. 40,00(quaranta/00) se iscritte a EBAA Sicurezza;
- alle aziende che denunciano più di 900 giornate lavorative annue €. 200,00(duecento/00) più €. 50,00(cinquanta) se iscritte a EBAA Sicurezza.
Il contributo sarà erogato previa domanda da presentare all’EBAA sul Modulo 4 corredato dai documenti sotto riportati.
Tale contributo potrà essere utilizzato dalle aziende datoriali per effettuare l’aggiornamento del D.V.R. presentando la fattura del consulente; per le visite mediche degli operai agricoli/florovivaisti presentando la fattura del medico; per l’acquisto di ogni D.P.I. per gli operai agricoli/florovivaisti presentando la fattura attestante l’acquisto; per le spese sostenute per i corsi degli operai agricoli/ florovivaisti presentando la fattura e l’attestato di partecipazione corso.(I)

Articolo 10 Criteri e modalità di erogazione prestazioni
10.1. Le mutualità, le integrazioni, nonché le ulteriori prestazioni straordinarie previste, verranno liquidate previa presentazione delle relative domande sulla prevista modulistica corredate dalla necessaria documentazione.
Il Comitato di gestione di “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria, EBAA” autorizzerà l’erogazione delle prestazioni dopo avere costatato l’avvenuta liquidazione della prestazione da parte degli Istituti e dopo avere verificato la regolarità dei versamenti da parte delle aziende datori e della necessaria documentazione probante, da parte dei lavoratori.
10.2. Le domande di Prestazioni/Previdenze verranno evase dall’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria, EBAA” entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta, sempre che la documentazione sia completa ed idonea.

Articolo 11 Diritto alle prestazioni - Condizioni
11.1. Le aziende ed i loro lavoratori dipendenti possono fruire dei servizi, delle prestazioni e delle provvidenze, purchè le prime risultino in regola con l’applicazione integrale della contrattazione Nazionale e Provinciale (CCNL e CPL) di settore e abbiano regolarmente versato la contribuzione all’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”

Articolo 12 Designazione e gestione degli RLST
12.1. L’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria, EBAA” nel rispetto della legge delle norme contrattuali e del regolamento, attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) mette a disposizione del settore agricolo, una fonte di informazione, di assistenza, di collaborazione atta ad esaminare, e indirizzare verso possibili soluzioni le difficoltà connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro che caratterizzano il settore.
12.2 .Il rappresentante dei lavoratori, per la sicurezza territoriale (RLST) di cui all’art. 48 d.lgs. 81/2008, esercita le competenze di cui all’art. 50, del medesimo d.lgs. con riferimento a tutte le aziende del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza e che abbiano optato per la scelta degli RLST e quindi di adesione all’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria, EBAA”; il loro scopo non è assolutamente ispettivo o repressivo, a ciò sono preposti gli organi istituzionali.
12.3. L’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria, EBAA” potrà chiedere alle aziende del settore agricolo l’avvenuta nomina o meno dell’ RLS per l’eventuale opera dell’ RLST.
L’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria, EBAA” nel rispetto della legge, delle norme contrattuali, dello statuto e del presente regolamento garantisce attraverso le persone che verranno scelte e gestite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori il servizio di messa a disposizione dell’RLST.
Gli RLST dovranno essere scelti in completa autonomia dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, tra coloro che avranno frequentato i prescritti corsi abilitanti di cui in appresso.
12.4. L’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria, EBAA” determina il numero degli RLST ma non la loro persona che rimarrà di esclusiva competenza e nomina delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
12.5. L’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria, EBAA” verserà ai sindacati dei lavoratori le risorse finanziarie per organizzare il servizio degli RLST, per la copertura assicurativa degli stessi, ed inoltre la somma, attualmente definita in euro 300,00 (trecento/00) onnicomprensiva per ogni azienda visitata a prescindere dal numero degli RLST impegnati nella visita, e indipendentemente dalla distanza chilometrica;(F)
12.6. L’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria, EBAA” programma le visite, della cui organizzazione ed esecuzione si occupano le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nei limiti delle disposizioni dello statuto e del presente regolamento.
12.7 La verifica della modalità di svolgimento delle funzioni degli RLST nell’ambito delle direttive espresse dal verbale d’accordo 18/12/1996, sottoscritto dalle confederazioni sindacali nazionali, di categoria, di parte datoriale (Confagricoltura, Coldiretti e Cia) e di parte operaia (Flai - Cgil; Fai Cisl Al - At; Uila Uil) verrà effettuata dai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori i quali dovranno relazionare periodicamente al comitato di gestione dell’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”
12.8 I rappresentanti dei sindacati dei lavoratori, esibiranno all’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”, entro il giorno 15 del mese successivo tutte le relazioni mensili redatte dagli RLST con indicazioni dei casi di mancato accesso.
12.9 Ugualmente i medesimi rappresentanti dei sindacati dei lavoratori, relazioneranno all’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” le eventuali divergenze sorte tra gli RLST e le aziende, l’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” provvederà a disporre una seconda visita, infruttuosa la quale determinerà a seconda del caso le azioni da intraprendere;
12.10 La modulistica e gli stampati, predisposti dall’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”, che dovranno contenere le relazioni degli RLST, verranno consegnate ai rappresentanti sindacali dei lavoratori, che a loro volta li consegneranno agli RLST incaricati, e dopo la visita, riconsegnati ai medesimi rappresentanti, compilati e in busta chiusa, i quali provvederanno a farli pervenire alla segreteria dell’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”.
12.11 L’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” potrà chiedere ai rappresentanti sindacali dei lavoratori la revoca degli RLST in caso di gravi e motivate ragioni.
12.12 L’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” precisa espressamente che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale RLST in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, non potranno svolgere alcun ruolo e attività sindacale operativo, in quanto incompatibile con lo svolgimento del ruolo stesso (art. 48 D.Lgs. 81/2008; l’ambito di azione del RLST deve essere conforme al mandato ricevuto, che si riassume nelle indicazioni contenute nel modulo-relazione modello B; per l’esercizio delle sue funzioni, l’RLST, deve sempre far riferimento alle indicazioni ricevute, dai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori(nell’ambito delle direttive statutarie e del presente regolamento).
12.13 All’atto dell’incarico, e prima di espletare la funzione, l’RLST deve frequentare il prescritto e necessario corso di formazione di 64 ore in materia di sicurezza e di salute, sui luoghi di lavoro, e qualora lo avesse già frequentato dovrà eseguire adeguata attestazione.
La formazione dovrà tener conto in particolar modo delle funzioni che l’RLST dovrà svolgere in relazione alle dimensioni ed alle tipologie delle aziende.
La formazione dell’RLST è affidata ad un Ente Scuola, che opererà di concerto con i rappresentanti dei sindacati, e dell’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” che definiranno le modalità organizzative della attività formativa.
Per i contenuti dei programmi formativi, l’Ente scuola, dovrà far riferimento anche a elaborati specifici del settore, già predisposti a livello nazionale.
12.14 Il numero degli RLST, sarà definito dall’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria, EBAA” tenuto conto delle esigenze.
12.15 Le organizzazioni sindacali dei lavoratori organizzeranno gli RLST, per lo svolgimento delle funzioni, i quali hanno diritto di accedere alle sedi delle aziende, previa comunicazione alle medesime, con l’indicazione della data e l’ora della visita con l’indicazione dei nominativi degli RLST che effettueranno la visita. Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, (vedi fac-simile allegato “modulo A”) l’azienda deve concordare la visita, entro i successivi 5 giorni, o in alternativa proporre all’RLST, sempre nello stesso termine, altra data per la visita.
12.16 Nel corso dell’accesso in azienda, l’RLST, dopo essersi identificato, ha diritto, per l’espletamento delle proprie funzioni, di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale, e più precisamente: la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi, (dove previsto) le misure di prevenzione relative, nonché quelle relative alle sostanze utilizzate, ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, agli infortuni ed alle malattie professionali.
12.17 L’RLST, è tenuto al rispetto, al segreto e alla riservatezza delle disposizioni di cui al D.L. 30/06/2003 n. 196, e in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
12.18 Tutte le visite, programmate verranno eseguite in collaborazione, da due RLST a rotazione, di emanazione di differenti sindacati dei lavoratori, e deve essere effettuata entro un mese dall’incarico, ricevuto.
Le visite verranno programmate dal comitato di gestione, anche sulla base di:
- segnalazioni firmate, pervenute all’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” da aziende, o da lavoratori, o dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
- Ordinaria programmazione territoriale decisa dall’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”
12.19 Le modalità di svolgimento delle funzioni dell’RLST, sono quelle definite a livello nazionale, con il citato verbale di accordo del 18/12/1996 relativo ai “rappresentanti per la sicurezza e comitati paritetici”.
Ogni eventuale divergenza che dovesse sorgere, tra l’RLST e l’azienda, e non sia componibile tra le parti stesse, verrà riportata nella relazione e all’attenzione dell’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” il quale deciderà gli interventi più opportuni.
Nel corso delle visite, gli RLST, dovranno compilare la relazione in triplice copia sugli appositi stampati, predisposti dal Comitato (vedi facsimile allegato “modulo B”, di cui una copia dovrà essere consegnata in busta chiusa, direttamente all’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” attraverso i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori presso la sede, o per posta raccomandata entro i due giorni successivi alla visita, una copia verrà consegnata all’azienda al termine della visita, e una copia di competenza dell’RLST.
Nella eventualità durante la visita gli RLST dovessero riscontrare la mancanza di tutta e/o di parte della documentazione richiesta in aggiunta alla compilazione della citata relazione, dovranno compilare e rilasciare al responsabile dell'azienda la lettera di “invito ad adempiere” alla mancanza della documentazione “allegato modulo D”.
L’“Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”., esaminerà le relazioni pervenute, e comunicherà alle aziende visitate le problematiche riscontrate, chiedendone la rimozione delle stesse.
12.20. Gli RLST restano in carica per tre anni rinnovabili, salvo dimissioni. L’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” potrà decidere la revoca dell’incarico agli RLST, in caso di gravi e motivate ragioni.
12.21. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori di Alessandria: Fai- Cisl Al-At; Flai- Cgil; Uila Uil, ciascuna per quanto di competenza, congiuntamente e/o disgiuntamente provvederanno a contrarre polizza assicurativa a favore di ciascun RLST, a copertura di tutti gli eventuali rischi che gli stessi RLST potessero incorrere durante l’esercizio della loro funzione.
12.22. La polizza e/o le polizze dovranno prevedere la copertura di eventuali danni e/o infortuni che dovessero accadere dichiarando la totale copertura assicurativa degli RLST verso loro stessi e verso terzi.
La polizza e/o le polizze prima della sottoscrizione dovranno essere sottoposte alla supervisione di EBAA; in ogni caso gli RLST non potranno svolgere la loro funzione fintanto che i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori, deputati e responsabili della designazione, organizzazione e gestione degli stessi non avranno comunicato all’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” ufficialmente la decorrenza della copertura assicurativa degli RLST

Articolo 13 Reclami
13.1. Qualsiasi reclamo nei confronti dell’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” sulla non corrispondenza delle somme erogate oppure sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, e per qualsiasi altro motivo, deve essere presentato per iscritto dal dipendente o dall’azienda entro 60 gg, dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento o rifiuto della pratica o per altra motivazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 14 Decadenza del diritto al servizio e alle prestazioni
14.1. Il diritto alle integrazioni sia mutualistiche, sia straordinarie, servizi degli operai a favore dei lavoratori dipendenti si estingue per:
cessata attività dell’azienda;
decesso del dipendente (fatto salvo il contributo previsto);
cessazione del rapporto di lavoro;
esclusione disposta dal comitato di gestione dell’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” in presenza di omissioni contributive, irregolarità, o abusi, ecc;
passaggio del dipendente alla categoria di impiegato e/o dirigente agricolo o ad altro settore.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o per passaggio alla categoria di impiegato e/o di dirigente e comunque per qualsiasi altra motivazione, l’azienda è tenuta a darne comunicazione all’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”

Articolo 15 Variazione o cessazione del datore di lavoro
15.1.Con riferimento al caso in cui l’Azienda per qualsiasi motivo cessa la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione all’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”. nel termine massimo dei 60 giorni.
Nel caso di trapasso di azienda, cambio di gestione e/o concessione e/o cessione di ramo d’azienda ecc, l’azienda cessante è tenuta a comunicare all’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” i nominativi degli operai trasferiti, all’azienda subentrante.
In tutti i casi l’azienda subentrante inizierà a calcolare e versare la contribuzione prevista, dal primo giorno in cui è avvenuto il subentro, salvo che nella contrattazione del subentro, non vi sia stato previsto l’accollo della contribuzione pregressa, trattenuta e non ancora versata dall’azienda cessante, in questo caso, l’azienda subentrante deve dare comunicazione scritta, con allegata adeguata documentazione.

Articolo 16 Privacy e tutela dati personali
16.1. L’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” in qualità di titolare del trattamento degli artt. 13 e 14 “GDPR”, Reg. UE 679/2016 si impegna di gestire tutti i dati forniti dalle aziende, dai loro consulenti, dai centri di servizio e dai lavoratori dipendenti nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati, ivi compresi eventualmente quelli sensibili, richiesti dalle procedure di registrazione, contribuzione e corresponsione dei contributi integrativi straordinari, saranno strettamente funzionali alla gestione e all’esecuzione del rapporto tra le aziende, i dipendenti e l’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”
Le modalità di trattamento dei dati e le procedure effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici - necessarie per il fine indicato nel rispetto dei principi di liceità correttezza e trasparenza e con logiche strettamente correlate agli scopi e finalità dell’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” attribuite dallo statuto dal regolamento e dalla contrattazione Provinciale e nazionale tra le parti. I dati potranno essere conosciuti dai componenti del comitato di gestione dell’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”, dai suoi dipendenti e collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di responsabili o incaricati di volta in volta individuati e coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni e comunque in conformità alle istruzioni ricevute, che saranno “tutti obbligati” e tenuti alla riservatezza. I dati personali saranno custoditi e controllati con misure di sicurezza adeguate atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione / perdita, accessi non autorizzati, trattamento illecito.
Tutti i dati non sono soggetti a diffusione; potranno essere comunicati, oltre che alle Parti costitutive dell’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” (nel pieno rispetto di quanto sopra detto) anche a terzi soltanto per svolgere o fornire servizi- funzioni alla esecuzione e prosecuzione del rapporto tra l’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” -Aziende-dipendenti ed Enti terzi, e sempre dopo motivata richiesta scritta di accesso ai dati stessi e previa autorizzazione del comitato di gestione dell’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA”

Articolo 17 Incompletezza del regolamento
17.1.Quanto non disciplinato nel presente regolamento e/o nelle specifiche convenzioni/accordi legati alle prestazioni e provvidenze (in forza dell'articolo 9 comma 8 dello statuto), potrà essere colmato, modificato e integrato con specifica delibera dal Comitato di Gestione, che diverrà di volta in volta, integrativa del regolamento stesso. Le eventuali colmature, modifiche e/o integrazioni, dovranno avvenire con la presenza e la votazione qualificata di cui agli artt. 9 lettere I e L e 10 dello statuto.

Articolo 18 Disposizioni transitorie
18.1.I componenti del comitato di gestione dell'associazione mutualistica cassa per il servizio integrativo malattia e infortunio S.I.M.I.” e quelli del “Comitato paritetici provinciale per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro” nella loro ultima riunione, del 23/10/2014 congiuntamente e all'unanimità hanno determinato con decorrenza dal 23/10/2014 l’avvio operativo del nuovo Ente Bilaterale Agricolo Alessandria EBAA; conseguentemente cesseranno le denominazioni; S.I.M.I., e Comitato paritetico per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e, quant’altro, sostituiti da EBAA (ente bilaterale agricolo territoriale della provincia di Alessandria).

Articolo 19 Informazioni e pubblicità
19.1. In attuazione di quanto previsto nel presente regolamento, l’ “Ente Bilaterale Agricolo Alessandria”, EBAA” provvederà ad informare nelle forme più opportune, le aziende interessate.

Alessandria, 28/04/2017

Note
A. Modificato ed integrato con il verbale n° 8 di cui al punto 4 dell’odg dell’ente Bilaterale Agricolo della provincia di Alessandria del 27/05/2015.
B. Modificato ed integrato con il verbale n° 3 di cui al punto 7 dell’odg dell’Ente Bilaterale Agricolo della provincia di Alessandria del 06/04/2016.
C. Modificato ed integrato con il verbale n° 1 di cui ai punti 2,3,4 e 5 dell’odg dell’Ente Bilaterale Agricolo della provincia di Alessandria del 12/01/2017.
D. Modificato ed integrato con il verbale n° 11 di cui al punto 5 dell’o.d.g. Dell’Ente Bilaterale Agricolo della provincia di Alessandria del 24/10/2017.
E. Modificato ed integrato con il verbale n° 13 di cui al punto 7 dell’o.d.g. dell’Ente Bilaterale Agricolo della provincia di Alessandria del 13/12/2017.
F. Modificato ed integrato con il verbale n° 4 di cui al punto 6 dell’o.d.g. dell’Ente Bilaterale Agricolo della provincia di Alessandria del 20/04/2018.
G. Modificato ed integrato con il verbale n° 7 di cui al punto 5 dell’o.d.g. dell’Ente Bilaterale Agricolo della provincia di Alessandria del 18/07/2018.
H. Modificato ed integrato con il verbale n° 12 di cui al punto 6 dell’o.d.g. dell’Ente Bilaterale Agricolo della provincia di Alessandria del 05/12/2018.
I. Modificato ed integrato con il verbale n° 5 di cui al punto 4 dell’o.d.g. dell’Ente Bilaterale Agricolo della provincia di Alessandria del 17/06/2020.