Tipologia: Accordo costituzione OPRER Pesca
Data firma: 6 agosto 2020

Validità: 31.12.2021
Parti: Agci-Agrital, Fedagri-pesca Confcooperative, Legacoop Agroalimentare N.I., Federpesca e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uilapesca-Uil
Settori: Agroindustriale, Pesca, Emilia Romagna
Fonte: progettopescaflai.it


Sommario:


Verbale di Accordo per la Costituzione dell’Organismo Paritetico Regionale Emilia Romagna Pesca (OPRER Pesca)

Oggi 6 agosto 2020, presso la sede di Legacoop Romagna a Rimini, si sono riuniti: Agci Agrital Emilia-Romagna […], Fedagri-pesca Confcooperative Emilia-Romagna […], Legacoop Agroalimentare N.I. Emilia-Romagna […], Federpesca Emilia-Romagna […], e Flai Cgil Emilia-Romagna […], Fai Cisl Emilia-Romagna […], Uilapesca Uil Emilia-Romagna […]
- Visti i Dlgs 271 e 272 del 27 luglio 1999, ed il Dlgs 298 del 27 agosto 1999;
- Viste le previsioni del Dlgs 81 del 9 aprile 2008, che all’articolo 2, punto ee) definisce “organismi paritetici” gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;
- Visto il Documento di Impianto sottoscritto presso la Capitaneria di Porto di Rimini in data 28 aprile 2015, che istituisce il “Tavolo permanente per la Salute e Sicurezza degli addetti alla pesca in mare ed all'acquacoltura”;
- Visto il CCNL per il personale imbarcato sulle navi da pesca marittima, sottoscritto da Federpesca - Fla Cgil - Fai Cisl - Uila Uil il 19 marzo 2019;
- Visto il CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca, sottoscritto da Agci Agrital - Federcoopesca Confcooperative - Legacoop Agroalimentare – Fai Cisl - Flai Cgil - Uila Uil il 20 febbraio 2017;
si è stipulato il presente accordo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per gi addetti alla pesca ed acquacoltura delle marinerie dell'Emilia Romagna. Per le imprese dell'acquacoltura l'adesione all'OPRER opererà salvo l'istituzione di un analogo organismo per il settore.

Organismo Paritetico Regionale Emilia Romagna della Pesca (OPRER Pesca)
Viene costituito l'organismo Paritetico Regionale Emilia Romagna della Pesca (d'ora in poi OPRER Pesca), composto da 7 rappresentanti effettivi e da 7 rappresentanti supplenti(1 rappresentante effettivo ed un supplente per ogni associazione), designati dai firmatari del presente accordo. Ogni Organizzazione comunicherà i nominativi dei propri rappresentanti entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
L'OPRER Pesca ha sede presso Legacoop Romagna a Rimini in via Caduti di Marzabotto 40, ma si potrà riunire nella sede di volta in volta concordata tra i componenti.
L'OPRER Pesca svolgerà i seguenti compiti:
• rilevazione e raccolta dei fabbisogni formativi, proposta e programmazione delle attività formative da rivolgere agli addetti della pesca ed ai componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, secondo le previsioni delle Leggi, dei CCNL loro applicabili e degli accordi territoriali;
• elaborazione e sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro nel settore di competenza, anche sulla scorta del confronto svolto al Tavolo Permanente per la Salute e Sicurezza degli addetti alla pesca in mare ed acquacoltura, di cui in premessa;
• validazione della formazione svolta da RLS ed RLST, al fine della legittimazione a svolgere il ruolo;
• raccolta e tenuta degli elenchi dei lavoratori eletti Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza, sia aziendali che territoriali, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
• supportare le OO.SS. nelle procedure per l'elezione degli RLST della pesca ed acquacoltura sul territorio regionale;
• garantire un'adeguata formazione, specifica per i settori di competenza, agli RLST di settore eletti;
• coordinare e supportare le agibilità ed i diritti degli RLST eletti nel territorio regionale.
In caso di controversia insorta sull'applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di diritti di rappresentanza, formazione, informazione ed addestramento, l'OPRER Pesca è l'organo di prima istanza per la conciliazione della stessa.
Il ricorso deve essere trasmesso dalle parti interessate all'OPRER Pesca a mezzo PEC, attraverso l'invio a tutte le Associazioni ed Organizzazioni Sindacali che lo compongono.
Gli interessati potranno far pervenire per iscritto le proprie controdeduzioni ai destinatari di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data di presentazione.
Il Comitato Paritetico di primo grado esaurirà l'esame del ricorso entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo eventuale proroga unanimemente decisa, assumendo decisioni condivise dagli eventi diritti al voto, redigendo quindi verbale da portare a conoscenza delle parti interessate.
Le decisioni nell’ambito dell’OPRER pesca verranno assunte all’unanimità. In caso di divergenza e si addivenisse alla necessità di votare una decisione a maggioranza, al fine di preservare il principio di pariteticità, i 4 voti delle Associazioni cooperative e imprenditoriali varranno 0,75 ognuno, mentre i 3 voti delle Associazioni sindacali varranno 1 ognuno.
Nella fase di avvio dell’attività, l’OPRER si doterà di un regolamento di funzionamento e, in merito al Fondo RLST pesca, definirà:
• le modalità per la gestione amministrativa del Fondo;
• una convenzione con le OOSS dalle quali dipendono gli RLST per regolamentare tutte le questioni (economiche, organizzative ecc.) inerenti l’attività degli stessi RLST;
• ogni altro elemento utile per garantire l’operatività del Fondo.
Le parti ritengono che costituisca utile base per la definizione delle procedure sopra indicate la documentazione discussa tra le parti.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nella pesca
In applicazione della vigente normativa contrattuale e legislativa, e delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, a bordo di ogni imbarcazione da pesca deve essere eletto un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (d'ora in poi RLS).
I lavoratori imbarcati su unità da pesca o acquacoltura fino a 6 componenti di equipaggio, eleggeranno i propri RLS nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra(come da art. 16 c. 5 del Dlgs. 271/99), come di seguito definita nel presente accordo, assumendo il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale nella pesca (d'ora in poi RLST pesca). Il RLST pesca eletto acquisisce il ruolo, i diritti e le titolarità definite dall'art 48 del Dlgs. 81/2008.
Su tutte le imbarcazioni da pesca, di qualsiasi dimensione, che al 31/12/2020 non sia stato eletto un RLS, tale ruolo sarà ricoperto dal RLST pesca di cui al presente accordo.
Le procedure per l'elezione degli RLS e degli RLST saranno promosse dall’OPRER Pesca ed effettuate dalle OO.SS. firmatarie il presente verbale di accordo, in base ad un regolamento che verrà definito all'unanimità dalle stesse; i nominativi dei RLS ed RLST eletti saranno comunicati all'OPRER, che provvederà ad annotarne i nomi in un apposito registro ed a garantire che ricevano la necessaria formazione al ruolo.
I costi della formazione degli RLS saranno completamente a carico dell'impresa di pesca nella quale saranno stati eletti; la formazione degli RLST pesca sarà a carico dell'OPRER pesca.
Una volta eletti e formati, i nominativi dei RLST pesca saranno comunicati dalle Associazioni cooperative e imprenditoriali firmatarie il presente accordo alle imprese di pesca.
L’OPRER Pesca verificherà che la formazione ricevuta da RLS ed RLST sia adeguata, sufficiente e conforme allo svolgimento del ruolo assegnato loro, attraverso una attestazione di congruità del percorso formativo con i contenuti definiti per legge. ,
L’OPRER Pesca comunicherà tali nominativi ad Enti ed Istituzioni competenti: Medicina ì del lavoro dell’AUSL, Capitaneria di Porto ed INAIL.
La struttura armatoriale di terra che provvederà a garantire l'operatività degli RLST sarà costituita da un Fondo appositamente costituito (d'ora in poi Fondo RLST Pesca). alimentato mutualmente dalle imprese di pesca ed acquacoltura che vorranno aderirvi. Le imprese di pesca aderenti a Fondo RLST Pesca che versino regolarmente il contributo definito dal presente verbale di accordo, saranno certificate da OPRER Pesca quali facenti^ parte del bacino di competenza del/dei RLST di settore. Solo queste aziende potranno indicare sul rispettivo Piano di Sicurezza o Documento di Valutazione dei Rischi(d'ora in poi DVR), quale RLST designato, il Sistema RLST pesca E.R. Questa indicazione significherà che il RLST di quella azienda è rappresentato indistintamente da tutti i RLST comunicati agli Enti ed Istituzioni competenti.
In considerazione della limitatezza del bacino di lavoratori della pesca ed acquacoltura, quindi della proporzionale limitatezza della possibile contribuzione al Fondo RLST pesca, con la finalità di risparmiare il più possibile, le risorse economiche che verranno raccolte saranno destinate interamente a garantire la maggior operatività possibile ai futuri RLST. A tale fine:
• i candidati al ruolo di RLST della pesca verranno individuati dalle OO.SS. nelle figure che già operano come RLST in altri settori lavorativi, e che abbiano quindi già ricevuto la formazione obbligatoria necessaria allo svolgimento del ruolo (64 ore di formazione iniziale e 8 ore all'anno di aggiornamento) prevista dall'accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011 e per analogia dal Dlgs 81/2008 - OPRER Pesca provvederà pertanto a fornire agli RLST eletti solo un pacchetto di formazione di 16 ore specifiche sulle peculiarità del settore, e 8 ore di aggiornamento all'anno.
• OPRER Pesca ricercherà ogni forma di finanziamento dei percorsi formativi, attraverso gli appositi strumenti previsti dai CCNL di riferimento e dei Fondi Interprofessionali.
• I componenti di OPRER pesca non riceveranno alcun compenso per il tempo impiegato nello svolgimento delle attività richieste loro da tale ruolo.
• Gli RLST, nel limite del possibile, programmeranno più visite alle imprese di pesca della stessa marineria nella medesima giornata.
Le visite degli RLST presso le imprese aderenti ad OPRER pesca saranno effettuate previo appuntamento da concordarsi direttamente tra il singolo RLST e l’Associazione rappresentante dell’impresa stessa.
A tale fine ogni RLST pesca avrà a disposizione l’elenco delle imprese aderenti, dal quale poter scegliere quale impresa visitare. Il RLST comunicherà mensilmente ad OPRER pesca l’elenco delle imprese scelte, e la rispettiva Associazione di rappresentanza nell’arco di 15 giorni dalla richiesta contatterà l’impresa ed il RLST per concordare il momento più opportuno per effettuare la visita. I componenti di OPRER pesca si coordineranno per suddividere equamente il calendario delle visite tra le imprese delle varie marinerie e tra tutti gli RLST richiedenti.
Durante la visita verranno verificati il Documento di Valutazione del Rischio (o Piano di Sicurezza), gli allegati e gli altri documenti obbligatori in materia di salute e sicurezza, verrà visitato i luogo di lavoro, il RLST si potrà confrontare con i lavoratori, ed al termine della visita verrà redatta la scheda attività (Allegato A) di cui al presente accordo, per essere poi sottoscritta dal referente aziendale, dall’Associazione(o tecnico delegato) e dal RLST. Il RLST riceverà copia del DVR e della documentazione allegata, anche su supporto informatico, possibilmente prima della data programmata per la visita, affinché possa prenderne visione più accuratamente.
Il RLST è tenuto a garantire la segretezza dei dati e delle informazioni conosciute nello svolgimento del suo ruolo.
L’ambito territoriale nel quale potrà operare ogni RLST corrisponderà alle marinerie della provincia nella quale è assunto, allorquando saranno formati ed incaricati almeno un RLST per ogni Organizzazione Sindacale della rispettiva provincia.
Fino a quel momento ogni RLST potrà operare in tutte le marinerie della regione nelle quali non siano operativi gli RLST pesca della relativa provincia.

Fondo RLST Pesca
Viene costituito il Fondo RLST dell’OPRER pesca, attraverso l’apertura di un conto corrente cointestato alle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici il presente accordo.
Le aziende aderenti al sistema OPRER pesca per usufruire del RLST, dovranno:
• inviare ad OPRER pesca la scheda indicante le informazioni aziendali allegata al presente verbale (Allegato B), aggiornandola all'inizio di ogni anno;
• versare contestualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul conto corrente del Fondo RLST un contributo pari allo 0,30% calcolato sul monte salari relativo all’anno precedente (desunto dalla somma degli imponibili previdenziali mensili dichiarati sui modd. UNIEMENS ed inviati all’INPS; per le imprese di nuova costituzione si utilizzerà quale monte salari quello prevedibile per l'anno corrente in base al personale imbarcato.
Nella fase di avvio, le adesioni ad OPRER pesca ed al relativo sistema di RLST potranno avvenire sin dalla costituzione, ma l’obbligo di contribuzione inizierà dal 2021 (entro 31 gennaio 2021). In deroga a quanto previsto dal punto precedente, per il solo anno 2021 l’importo è stabilito in cifra fissa di € 45,00 per dipendente (calcolato sulla media dipendenti imbarcati nel 2020).
Le risorse confluite nel Fondo RLST dell’OPRER pesca verranno utilizzate esclusivamente per rimborsare i costi sostenuti per le visite effettivamente svolte dagli RLST della pesca, e certificate dalle schede attività di visita visionati dall’OPRER pesca, alle seguenti condizioni.
OPRER pesca si incontrerà ogni 6 mesi per valutare il numero e la qualità delle visite effettuate, analizzarne gli esiti, e censire i verbali.
Le OO.SS. delibereranno in tale occasione lo storno dal Conto Corrente di Fondo RLST ai conti correnti delle strutture datrici di lavoro degli RLST pesca che avranno effettuato le visite, nella misura di € 30,00 per ogni visita. A titolo di rimborso forfettario complessivo per i trasferimenti al costo delle visite saranno aggiunti:
• € 10,00 per percorrenze giornaliere da 10 a 60 km;
• € 20,00 per percorrenze giornaliere da 61 a 110 km di distanza;
• € 30,00 per percorrenza giornaliere da 111 a 170 km di distanza.
Le distanze saranno rilevate attraverso Google Maps, o altri analoghi supporti informatici, calcolando la distanza dalla sede di lavoro del RLST alla marineria visitata.
L’operatività del sistema OPRER pesca e del relativo servizio RLST si realizzerà gradualmente, entro e non oltre il 20/12/2020.
Con successivi atti verranno stabiliti gli eventuali adeguamenti amministrativi.
Il presente accordo ha carattere sperimentale, fino al 31/12/2021.

Letto, approvato e sottoscritto.