Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e in particolare, l’articolo 116, come modificato dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 recante “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” ed integrato dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
VISTO l’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall’articolo 6 della predetta legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno per assistenza personale continuativa;
VISTO l’articolo 124 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'articolo 1, della legge 12 marzo 1968, n. 235, recante “Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia” concernente gli assegni continuativi mensili;
VISTO l’articolo 233 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall’articolo 8 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto;
VISTO l’articolo 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall’articolo 7 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251 ed integrato dall’articolo 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente, tra l’altro, l’assegno “una volta tanto” da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto, nonché modificato dall’articolo 1, comma 1126, lettera i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha rideterminato l’importo di tale assegno;
VISTO l’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, recante “Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare, l’articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL;
VISTO il novellato articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato “Rivalutazione delle rendite” secondo cui “Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20”;
VISTO l’articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”;
VISTO il proprio decreto n. 106/2022 del 9 giugno 2022 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1°luglio 2022 per il settore, fra l’altro dell’industria;
VISTA la deliberazione n. 114 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 15 maggio 2023, recante: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione e agricoltura con decorrenza 1° luglio 2023” e in particolare, la relazione del Direttore generale dell’INAIL del 10 maggio 2023, nonché la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell’INAIL del 10 marzo 2023, allegate alla richiamata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, laddove viene indicato, tra l’altro, che “non si è verificata la variazione retributiva minima prevista dalla legge n. 41/1986 e che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei consumo dei tabacchi) accertato dall’Istat è risultato pari, per l’anno 2021 a 104,2 e, per l’anno 2022 a 112,6 (base 2015=100).Pertanto il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2023 alle retribuzioni prese come base per il calcolo delle rendite e delle altre prestazioni erogate dall’Inail è pari a 1,081 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2022 e 2021 (media annua) è pari all’8,1%”;
VISTA la citata relazione del Direttore Generale dell’INAIL del 10 maggio 2023 e, in particolare, la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale del medesimo Istituto del 10 marzo 2023, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione, n. 114/2023, laddove viene indicato, tra l’altro, che dal 1° luglio 2023, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge 10 gennaio 1982, n. 251, sono rivalutati, secondo il suddetto coefficiente (1,081), anche l’assegno per assistenza personale continuativa e l’assegno una tantum in caso di morte;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente, per la durata di un quadriennio, dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell’INAIL;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2020 con il quale è stato nominato il Vicepresidente dell’INAIL;
VISTA la nota n. 154525 del 30 maggio 2023 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze - RGS-IGESPES - ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;
VISTA la Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 8 giugno 2023 nella quale è stato acquisito l’assenso del Ministero dell’economia e delle finanze per l’adozione del presente provvedimento
 

DECRETA


Articolo 1
Retribuzione media giornaliera determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua

1. Ai sensi dell’articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - la retribuzione media giornaliera, è stabilita in € 91,53 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura di € 19.221,30 e di € 35.696,70.
2. Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 51.403,25 per i comandanti e i capi macchinisti, in € 43.549,97 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in € 39.623,34 per gli altri ufficiali.
3. Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
anno 2021 e precedenti 1,081
anno 2022 e I semestre 2023 1,000
 

Articolo 2
Assegno per l’assistenza personale continuativa

1. Ai sensi dell’articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in € 632,94.
 

Articolo 3
Assegno una tantum

1. Ai sensi dell’articolo 85 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come modificato dall’articolo 1, comma 1126, lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in € 11.612,92.
 

Articolo 4
Assegni continuativi mensili

1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 124 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
2. Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,081 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità

Importi dal 1° luglio 2023

dal 50 al 59%

€ 355,14

dal 60 al 79%

€ 498,27

dall’80 all’89%

€ 925,12

dal 90 al 100%

€ 1.425,28

100% + a.p.c

€ 2.059,02

 
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche https://www.lavoro.gov.it sezione Documenti e Norme > Pubblicità legale.

Roma, 21 giugno 2023

Marina Elvira Calderone