Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” ed in particolare l’articolo 234, come sostituito dall’articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251 recante “norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” ed integrato dall’art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
VISTO l’articolo 218 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 come sostituito dall’articolo 6 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno per assistenza personale continuativa;
VISTO l’articolo 235 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'art. 2, legge 12 marzo 1968, n. 235, recante “Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia”, concernente assegni continuativi mensili;
VISTO l’articolo 233 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall’articolo 8 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto;
VISTO l’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, recante “Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”;
VISTO l’articolo 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante “Misure urgenti per la finanza pubblica” convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 secondo cui “per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione stabilito in base all'articolo 116 del citato testo unico”;
VISTO l’articolo 1, comma 1126, lettera i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che ha rideterminato l’importo dell’assegno una volta tanto;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare, l’articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL;
VISTO il novellato articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato “Rivalutazione delle rendite” secondo cui “Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20”;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
VISTO l’articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”;
VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
VISTO il proprio decreto n. 108/2022 del 15 giugno 2022 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2022 per il settore agricoltura;
VISTA la deliberazione n. 114 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 15 maggio 2023, recante: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione e agricoltura con decorrenza 1° luglio 2023” e in particolare, la relazione del Direttore generale dell’INAIL del 10 maggio 2023, nonché la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell’INAIL del 10 marzo 2023, allegate alla richiamata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, laddove viene indicato, tra l’altro, che ““non si è verificata la variazione retributiva minima prevista dalla legge n. 41/1986 e che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei consumo dei tabacchi) accertato dall’Istat è risultato pari, per l’anno 2021 a 104,2 e, per l’anno 2022 a 112,6 (base 2015=100).Pertanto il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2023 alle retribuzioni prese come base per il calcolo delle rendite e delle altre prestazioni erogate dall’Inail è pari a 1,081 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2022 e 2021 (media annua) è pari all’8,1%”;
VISTA la citata relazione del Direttore generale dell’INAIL del 10 maggio 2023 e, in particolare, la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale del medesimo Istituto del 10 marzo 2023, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione, n. 114/2023, laddove è indicato, tra l’altro, che dal 1° luglio 2023, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251 sono rivalutati secondo il suddetto coefficiente (1,081), anche l’assegno per assistenza personale continuativa e l’assegno una tantum in caso di morte;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente, per la durata di un quadriennio, dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell’INAIL;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2020 con il quale è stato nominato il Vicepresidente dell’INAIL;
VISTA la nota n. 154525 del 30 maggio 2023 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze - RGS-IGESPES - ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;
TENUTO CONTO che in data 8 giugno 2023 si è tenuta la Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nel corso della quale è stato acquisito l’assenso del Ministero dell’economia e delle finanze per l’adozione del presente provvedimento
DECRETA
Articolo 1
Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite
1. Ai sensi dell’articolo 234 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - come sostituito dall’articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall’articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nonché dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2023, in € 29.010,95.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 205, primo comma, lettera b), del citato Testo Unico, o loro superstiti è di € 19.221,30 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.
Articolo 2
Assegno per l’assistenza personale continuativa
1. Ai sensi dell’articolo 218 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in € 632,94.
Articolo 3
Assegno una tantum
1. Ai sensi dell’articolo 85 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come modificato dall’articolo 1, comma 1126, lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in € 11.612,92.
Articolo 4
Assegni continuativi mensili
1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
2. Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,081 si ottengono i seguenti importi:
Inabilità |
Importi dal 1° luglio 2023 |
dal 50 al 59% |
€ 444,83 |
dal 60 al 79% |
€ 620,74 |
dall’80 all’89% |
€ 1.065,70 |
dal 90 al 100% |
€ 1.510,28 |
100% + a.p.c |
€ 2.143,55 |
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https://www.lavoro.gov.it sezione Documenti e Norme > Pubblicità legale.
Roma, 21 giugno 2023
Marina Elvira Calderone