Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 24 luglio 2023
Validità: 24.07.2023 - 23.07.2026
Parti: Ance e FLC (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil)
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Reggio Calabria
Fonte: filcacisl.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 11 - Elemento variabile della retribuzione
Accordo territoriale sulla detassazione degli elementi non fissi della retribuzione
Art. 8 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Art. 7 - Formazione professionale
Art. 19 - Anzianità professionale edile
Art. 27 - Premialità per le imprese regolari
Regolamento Prestazioni ed Assistenze della Cassa Edile della Provincia di Reggio Calabria
Art. 28 - BLEN.IT
Art. 16 - Trasferta
Indennità suppletiva di trasferta
Art. 5 - Igiene ed ambiente di lavoro prevenzione antinfortunistica e malattie professionali
Art. 20 - Quote di adesione contrattuale
Art. 30 - Prestazioni lavoratori
Art. 2 - Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti

 

Art. 31 - Decorrenza e durata
Art. 12 Indumenti di lavoro
Art. 23 Lavori usuranti - Lavori pesanti
Art. 21 Mensa - diritto al pasto
[impegni delle Parti]
Relazioni sindacali
Allegati
1. Allegato A - modello comunicazione subappalto
2. Allegato B - modello Dichiarazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice
3. Allegato C - Modello di Autodichiarazione di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali
4. Modello di Verbale per verifica indicatori e calcolo EVR anno 2023
5. Modello di Verbale per verifica indicatori e calcolo EVR anno 2024 e successivi
6. Regolamento Prestazioni ed Assistenze della Cassa Edile della Provincia di Reggio Calabria


Verbale di accordo

Il giorno 24 luglio 2023 presso gli uffici di Ance Reggio Calabria, tra Ance Reggio Calabria - Sezione Costruttori Edili di Confindustria Reggio Calabria […], e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Feneal-Uil Calabria […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca-Cisl Calabria […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - Fillea- Cgil - Sindacato Provinciale di Reggio Calabria […], che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (FLC) della provincia di Reggio Calabria;

Visti
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, così come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e del 3 Marzo 2022, valido su tutto il territorio nazionale per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato contratto collettivo nazionale di lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti;
- il Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro del 31 Luglio 2015 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 19 Aprile 2010 come rinnovato con il Verbale di Accordo del 1° Luglio 2014 per i Dipendenti dalle Imprese Edili ed Affini che eseguono lavori nella Provincia di Reggio Calabria
- il verbale di accordo del 12 luglio 2017 in materia di denunce alla Cassa Edile, premialità per le imprese regolari ed informazione alle parti sociali;
- il verbale di accordo del 18 aprile 2018 in materia di modifica ed integrazione del Regolamento Prestazioni e Assistenze della Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria e di requisiti e modalità attuative della premialità per le imprese regolari;
- il verbale di accordo del 27 febbraio 2020 in materia di premialità per le imprese regolari, piano di riorganizzazione e ristrutturazione della Cassa Edile e quote di adesione contrattuale;
- il verbale di accordo del 22 settembre 2022 inerente le nuove aliquote contributive Ape e il contributo minimo Ape su 140 ore in vigore dal 1° ottobre 2022
Considerato che in data 5 aprile 2021 è stata trasmessa ad Ance Reggio Calabria - Sezione Costruttori Edili di Confindustria Reggio Calabria da parte della Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (FLC) della provincia di Reggio Calabria la piattaforma sindacale per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 31 Luglio 2015 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, così come rinnovato con il Verbale di Accordo del 1° luglio 2014 e del 18 luglio 2018, valido nella provincia di Reggio Calabria per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato contratto collettivo nazionale di lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.
Consapevoli
- Della gravità della crisi che ha interessato - per oltre un decennio - il settore, e delle opportunità di sviluppo che oggi lo contraddistinguono, con la sottoscrizione del contratto integrativo provinciale intendono lanciare un segnale di speranza e di fiducia rispetto al futuro di un settore che nel territorio reggino ritengono in grado di esprimere significativi risultati in termini di qualità della produzione, miglioramento delle condizioni di vita e ambientali, occupazione anche per la ripresa ed il superamento dell'emergenza sociale ed economica connessa alla crisi sanitaria della pandemia COVID-19 e dalla crisi energetica con ricadute pesanti sull'inflazione e relativi aumenti delle materie prime generata dal conflitto bellico Russia - Ucraina;
- che il rinnovo del contratto integrativo provinciale interviene in un contesto economico locale fortemente segnato da una lunga crisi economica e produttiva ed in una fase di incertezza di mercato.
- In tale contesto sociale le stesse ritengono necessario individuare, mediante la contrattazione territoriale e nelle materie ad essa demandate dalla contrattazione nazionale, strumenti idonei a rilanciare il settore, anche quale volano dell'economia ed avvalendosi, principalmente, degli enti bilaterali ovvero cassa edile ed ente unificato per la formazione e la sicurezza. Le parti ribadiscono la centralità del ruolo degli Enti Bilaterali quali strumento da implementare e organizzare adeguatamente per fornire risposte adeguate ed essere elemento qualificante per soddisfare le istanze delle aziende e dei lavoratori del settore
- In tale spirito unitario, le parti ritengono che attraverso il CCPL possano condividersi e rafforzarsi linee di indirizzo indispensabili per la tutela del settore, quali la legalità e la sicurezza nei cantieri.
- A tal fine si considera necessario sottoscrivere un Protocollo con la Prefettura per la legalità e la sicurezza nei cantieri con l'obiettivo di tutelare le imprese virtuose e di contrastare i fenomeni del dumping contrattuale e della fuga dal contratto edile.
- Che l'individuazione delle priorità per il rilancio del settore delle costruzioni deve necessariamente partire da una profonda analisi economico-finanziaria del territorio di appartenenza con particolare attenzione ai fabbisogni da tradurre in canali di intervento per poter attivare gli adeguati investimenti, in, tra l'altro:
• Infrastrutture;
• Messa in sicurezza del territorio;
• Rigenerazione urbana e riduzione di consumo del suolo (ristrutturazione dei centri storici, interventi sul patrimonio artistico)
• Edilizia scolastica e ospedaliera;
• Riconversione patrimonio edilizio.
- Che questo contratto integrativo provinciale deve rimettere al centro le regole che, in questi anni risultano sempre meno rispettate, ecco perché diventano fondamentali un richiamo all'applicazione per gli obbligati e l'estensione del 'informativa ex. Art. 14 CCNI edilizia industria verso cassa edile e OO.SS.; è inoltre necessario intervenire presso le stazioni appaltanti affinchè i bandi di gara contengano necessariamente questi elementi:
• Rafforzare l'obbligo di denuncia per cantiere anche attraverso l'incrocio con le notifiche preliminari;
• Sancire l'applicazione del CCNL dell'edilizia, l'iscrizione alla Cassa Edile e l'utilizzo degli EE.BB. edili, impegnandosi reciprocamente a dare maggior riconoscimento, all'interno dei cantieri che applicano il CCNL edilizia, agli attestati di formazione che provengono dalle Scuole Edili;
• rispetto dei protocolli sottoscritti con la Prefettura.
Tanto premesso, visto e considerato, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale, le parti convengono di stabilire con decorrenza odierna, ove non diversamente specificato, quanto segue:

- di approvare la seguente modifica dell'art. 8 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) del contratto provinciale del 31 luglio 2015 integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014 e del 18 luglio 2018 per i dipendenti dalle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria:
"Art. 8 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Con riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali relative alla nomina, in ciascuna impresa, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e alla facoltà, nelle imprese che occupino sino a quindici dipendenti, di individuare tale rappresentante per più aziende in ambito territoriale, le Parti confermano l'istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), incaricato di esercitare le attribuzioni indicate nell'art 87 del CCNL
Il RLST è a disposizione dei lavoratori dipendenti da imprese edili ove non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che occupino sino a quindici dipendenti e operanti nella città metropolitana di Reggio Calabria.
Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività del servizio RLST é regolato da specifica intesa raggiunta tra le Parti stipulanti il presente Contratto integrativo.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio di tale funzione si provvede mediante un apposito autonomo Fondo presso la Cassa Edile di Reggio Calabria alimentato da un contributo che sarà versato mensilmente nella percentuale dello 0,15% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL, solo dalle imprese sprovviste di RLS alla Cassa Edile che, a sua volta, lo verserà a titolo di contributo per come previsto dal dlgs. 81/2008 art.52 e dal CCNL in premessa, secondo le modalità comunicate dalle OO.SS. designanti.
A tal fine, le parti concordano di incontrarsi periodicamente annualmente per monitorare la situazione ed eventualmente adeguare la percentuale del contributo RLST con specifico accordo territoriale da definire in concomitanza con l'approvazione del bilancio consuntivo della Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a fornire in sede di incontro annuale per la verifica della percentuale del contributo RLST i dati e le informazioni sull'attività dell'RLST e sui relativi fabbisogni economico finanziari.
Le Parti sociali territoriali, per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo di rinnovo e per quanto riguarda le attribuzioni, le incompatibilità e la formazione dei RLST, fanno altresì riferimento alle previsioni contenute in materia nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nel CCNL vigente e richiamato in premessa."
Nota a verbale:
Ance Reggio Calabria prende atto del fatto che OO.SS Feneal Uil Calabria, Filca Cisl Regionale Calabria e Fillea Cgil Calabria in data 16 dicembre 2019 hanno costituito, ai sensi dell'art. 14 del c.c., un'associazione denominata: Associazione Calabria per la sicurezza dei lavoratori delle costruzioni, in forma abbreviata, "SLC Calabria", che non ha scopo di lucro e si propone di favorire la tutela, la sicurezza e la salute dei lavoratori del settore edile. Tale Associazione opera al fine di attivare anche un sistema efficace in termine di informazione e divulgazione delle esistenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, fornendo ai lavoratori ed alle imprese del settore certezze operative e punti di riferimento validi per garantire la piena ed efficace applicazione del Testo Unico in materia (decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 artt. 47, 48, 50) ed altre successive norme di analogo fine e contenuto.
Le OO.SS. firmatarie comunicano che il contributo RLST di cui all'art. 8 del CCLP versato dalle aziende sprovviste di RLS alla Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria sia, a propria volta versato dalla stessa Cassa Edile alla citata Associazione Calabria per la sicurezza dei lavoratori delle costruzioni, in forma abbreviata, "SLC Calabria".

- di approvare la seguente modifica dell'art. 7 - Formazione professionale del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014 e del 18 luglio 2018 e come modificato dalle parti sottoscrittrici nazionali con accordo del 3 marzo 2022 e del 22 settembre 2022:
"Art. 7 - Formazione professionale
[…]
Lavoratori extracomunitari
Le Parti Sociali territoriali concordano sulla necessità di porre la dovuta attenzione alle peculiarità tipiche dei rapporti di lavoro intercorrenti con lavoratori immigrati.
Le Parti Sociali territoriali pertanto stabiliscono quanto segue:
• L'ente unico di formazione e sicurezza dovrà realizzare corsi di formazione di lingua italiana per lavoratori immigrati, anche accedendo ad eventuali finanziamenti pubblici destinati a finanziare politiche di integrazione;
• Con riferimento agli artt. 82 e 91 del CCNL vigente e richiamato in premessa le parti convengono di attivare presso l'Ente Scuola corsi specifici, della durata minima di 16 ore finalizzate alla formazione dei lavoratori immigrati e riguardanti oltre la formazione obbligatoria di base, il SSN, la lingua italiana e la segnaletica di cantiere, anche accedendo ad eventuali finanziamenti pubblici destinati a finanziare politiche di integrazione;
• L'ente unico di formazione e sicurezza dovrà sviluppare e implementare l'attività di progettazione e realizzazione di corsi professionali che intercettino i fondi pubblici messi a disposizione per le politiche di integrazione.
Le parti concordano in un ruolo di maggiore attenzione del CPT relativamente alle visite di cantiere, anche su eventuale richiesta delle imprese ed anche in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale ai sensi dell'art. 87 del CCNL vigente e richiamato in premessa e di cui al successivo art. 8.
Le parti convengono, inoltre, che il presente contratto integrativo venga diffuso anche in lingua inglese ed in quella francese.
Ai sensi dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 le parti ribadiscono che gli unici soggetti abilitati alla formazione in materia di salute e sicurezza sono gli Enti e gli organismi bilaterali in quanto costituiti ad iniziativa delle parti firmatarie di contratti che garantiscano soglie retributive nel rispetto dei principi costituzionali vigenti e possono definirsi organismi paritetici ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2008 e quindi legittimati a svolgere formazione in collaborazione con i datori di lavoro.

- di approvare il seguente art. 28 - BLEN.IT del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014 e del 18 luglio 2018 e come modificato dalle parti sottoscrittrici nazionali con accordo del 3 marzo 2022 e del 22 settembre 2022:
Art. 28 - BLEN.IT
[…]
Le Parti Sociali territoriali, nell'ottica di garanzia di legalità e di rilancio del settore, sono concordi nella volontà di attuare azioni congiunte mirate a contrastare il fenomeno del C.d. "dumping contrattuale" e della "fuga dal contratto edile".
La contrattazione collettiva dell'edilizia tiene conto - nelle sue disposizioni - delle peculiari dinamiche lavorative che contraddistinguono il settore edile dagli altri e assegna un ruolo determinante al sistema bilaterale per la tutela delle imprese e dei lavoratori.
Le Parti Sociali territoriali pertanto si impegnano a coinvolgere le Istituzioni, quali la Prefettura, l'ispettorato Territoriale del Lavoro, l'Inps e l'Inail la Regione Calabria, le ASL, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, il Corpo di Polizia locale e i Centri per l'impiego, al fine di istituire tavoli di confronto sulle tematiche afferenti al settore edile. In particolare, si vuole portare all'attenzione, nei limiti delle competenze affidate a ciascuno dei soggetti pubblici citati, la necessità del rispetto nel cantiere edile della disciplina legislativa in materia di lavoro, di sicurezza sui luoghi di lavoro, della regolarità contributiva e assicurativa e dell'osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia nonché della relativa contrattazione integrativa territoriale.
Quanto sopra deve essere finalizzato alla sottoscrizione di specifici protocolli che istituiscano appositi "gruppi di verifica", costituiti da almeno un partecipante tra i soggetti firmatari, oltre all'ESEFS."

- di approvare la seguente modifica dell'art. 5 - Igiene ed ambiente di lavoro prevenzione antinfortunistica e malattie professionali del 31 luglio 2015 integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014 e del 18 luglio 2018 per i dipendenti dalle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria:
"Art. 5 - Igiene ed ambiente di lavoro prevenzione antinfortunistica e malattie professionali
Con riferimento all'art. 85 del CCNL vigente e richiamato in premessa, in ogni cantiere, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa deve provvedere alla sistemazione di un locale idoneo per spogliatoio con stipetti personali per gli indumenti dei lavoratori e deve provvedere alla installazione di adeguati servizi igienico sanitari.
Ogni cantiere deve essere dotato dei presidi sanitari previsti dalla legge, necessari per prestare ai lavoratori cure immediate in casi di emergenza.
L'impresa, fermo restando quanto specificatamente previsto dalla legislazione vigente, metterà a disposizione dei lavoratori, i quali hanno obbligo di utilizzarli, mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.
Per quanto riguarda il libretto sanitario e dei dati biostatistici le parti convengono di incontrarsi per adottare e stabilire le modalità secondo quanto statuito a livello nazionale.
Saranno effettuate le visite periodiche nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti.
Le parti per quanto concerne le problematiche relative alla sicurezza nei cantieri edili, si impegnano ad utilizzare tutti gli strumenti e assumere la "Sicurezza" come priorità d'impegno straordinario.
Fermo restando quanto previsto dal vigente e richiamato in premessa CCNL in materia di alloggiamenti e cucine ed in assenza di normativa regionale che disciplini la materia, per i cantieri relativi alle opere pubbliche di grandi dimensioni per come definite dal CCNL richiamato in premessa, che insistono nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria e che siano ubicati in località lontane da centri abitati e di accesso particolarmente disagiato, si conviene che, in relazione alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, si provveda a quanto segue:
• All'atto dell'apertura di un cantiere con le caratteristiche di cui sopra, l'impresa deve, secondo la tempistica tecnica necessaria e nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia, provvedere alla predisposizione dei servizi igienico - sanitari di cui alle vigenti norme di legge e di contratto.
Nei locali dove vengono approntati i lavabi devono essere predisposti idonei mezzi asciugamani o strumenti e macchinari equivalenti.
• Si conviene che il locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi, debba essere approntato, di norma, dalle Imprese che occupano almeno 12 dipendenti salvo condizioni di miglior favore previste da norme di legge o contrattuali per particolari lavorazioni o condizioni ambientali del cantiere.
• Nel cantiere o nelle immediate vicinanze dovrà essere possibile consumate un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni ovvero all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.
• Nei cantieri ove non esistano le condizioni per l'istituzione del servizio di mensa, l'impresa deve, di norma, mettere a disposizione dei lavoratori un locale destinato ad uso di refettorio quando almeno 12 dipendenti rimangano in cantiere durante gli intervalli di lavoro per la refezione o comunque quando i lavori vengano eseguiti normalmente all'aperto.
• Tale locale deve essere bene illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda e munito di sedili e tavoli. I lavoratori devono avere inoltre la possibilità di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle facendo uso di apposito scaldavivande e di lavare i relativi recipienti.
• In relazione alla natura dei lavori ed agli specifici rischi inerenti alle lavorazioni effettuate, i lavoratori esposti a tali rischi devono essere forniti di idonei Dispostivi di Protezione Individuali (caschi protettivi, scarponcini anti chiodi, ecc.). Il mancato o l'errato utilizzo dei citati DPI da parte del lavoratore comporterà l'adozione delle sanzioni disciplinari disposte dal vigente e richiamato in premessa CCNL.
• Le Imprese consentiranno ai lavoratori, mediante loro rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o territoriali, di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni.
• Eventuali problemi riguardanti la sicurezza, l'igiene e le condizioni ambientali saranno segnalati al Comitato paritetico di cui al CCNL vigente e richiamato in premessa.
• Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese."

- di approvare la seguente modifica dell'art. 2 - Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014 e del 18 luglio 2018 e come modificato dalle parti sottoscrittrici nazionali con accordo del 3 marzo 2022 e del 22 settembre 2022:
"Art. 2 - Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti
Il contratto integrativo provinciale pone un richiamo fondamentale sull'applicazione per gli obbligati e l'estensione dell'informativa ex Art. 14 CCNL edilizia industria verso cassa edile e OO.SS., pertanto le parti si impegnano a presidiare l'attuazione dell'informativa ex art. 14 del CCNL edilizia industria.
Le parti sottoscrittrici inoltre si impegnano a intervenire presso le stazioni appaltanti affinché i bandi di gara contengano necessariamente almeno i seguenti elementi:
- Rafforzare l'obbligo di denuncia per cantiere anche attraverso l'incrocio con le notifiche preliminari in ottemperanza alle normative vigenti ed al presente contratto collettivo integrativo di lavoro;
- Sancire l'applicazione del CCNL dell'edilizia, l'iscrizione alla Cassa Edile e l'utilizzo degli EE.BB. edili, impegnandosi reciprocamente a dare maggior riconoscimento, all'interno dei cantieri che applicano il CCNL edilizia, agli attestati di formazione che provengono dalle Scuole Edili;
- Il rispetto dei protocolli sottoscritti con la Prefettura.
Ance Reggio Calabria ed i Sindacati Provinciali dei Lavoratori, tenuta presente l'importanza che nella realtà sociale e produttiva della provincia assume la esecuzione di opere pubbliche, concordano sulla necessità di una piena ed integrale applicazione delle normative di legge, del contratto collettivo e delle disposizioni amministrative, relative agli appalti ed ai subappalti e si impegnano ad intervenire direttamente nei singoli casi, assumendo le iniziative necessarie per rimuovere le eventuali condizioni che dovessero risultare ostative al pieno rispetto delle normative vigenti.
In particolare le parti convengono, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dall'art. 14 del CCNL vigente e richiamato in premessa che disciplina l'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, che l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare alla Cassa Edile e contemporaneamente agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza nonché alla rappresentanza sindacale aziendale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, l'impegno al rispetto delle leggi vigenti sul collocamento, i tempi di esecuzione del contratto nonché la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali come dagli allegati A) e B) che fanno parte integrante del presente contratto integrativo provinciale, nonché il rispetto delle disposizioni della legge 55/1990 e della legge regionale sulla trasparenza delle opere pubbliche.
La comunicazione di cui sopra sarà indirizzata anche alle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori tramite Ance Reggio Calabria e deve essere fatta non appena l'impresa appaltante viene a conoscenza della concessa autorizzazione da parte degli Enti preposti ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o in subappalto.
Comunque si intendono richiamate le norme di legge applicabili comprese quelle contenute nell'art. 4 della legge 23.10.1960 n° 1369.

- di approvare la seguente modifica dell’art. 12 - Attrezzi ed indumenti di lavoro del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014 e del 18 luglio 2018 e come modificato dalle parti sottoscrittrici nazionali con accordo del 3 marzo 2022 e del 22 settembre 2022:
Art. 12 Indumenti di lavoro
b) indumenti di lavoro
In tutti i cantieri le imprese sono obbligate a fornire ai propri dipendenti gli indumenti di lavoro sia estivi che invernali; nel caso in cui le imprese non ottemperano a quanto sopra, è dovuta al lavoratore un'indennità sostitutiva pari a Euro 2,00 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.

- di approvare la seguente modifica dell'art. 23 -Lavori usuranti - lavori pesanti del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014 e del 18 luglio 2018 e come modificato dalle parti sottoscrittrici nazionali con accordo del 3 marzo 2022 e del 22 settembre 2022:
Art. 23 Lavori usuranti - Lavori pesanti
Si confermano tutte le disposizioni dettate dall'allegato 14 all'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 richiamato in premessa nonché dal paragrafo 6 dell'art. 108 come modificato all'accordo di rinnovo del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e del 3 marzo 2022 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010 richiamato in premessa.

- di approvare la seguente modifica dell'art. 21 - Mensa - diritto al pasto del contratto provinciale del 31 luglio 2015 per i dipendenti delle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella città metropolitana di Reggio Calabria integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, come rinnovato con i Verbali di Accordo del 1° luglio 2014 e del 18 luglio 2018 e come modificato dalle parti sottoscrittrici nazionali con accordo del 3 marzo 2022 e del 22 settembre 2022:
Art. 21 Mensa - diritto al pasto
L'impresa, in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri, su impegno di almeno 20 operai occupati nel cantiere, in base ad apposita richiesta presentata dai delegati aziendali, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni.
Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese o con l'allestimento di un servizio mensa in cantiere.
[…]
La fornitura del pasto caldo è limitata al primo, al secondo piatto, al pane, contorno e frutta con esclusione delle bevande.
La qualità e la composizione dei pasti delle mense aziendali è controllata da una commissione di 3 operai.
Per le mense esistenti restano salve le condizioni di fatto vigenti.
Nella impossibilità accertata di attuare quanto sopra previsto le imprese corrisponderanno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto un'indennità sostitutiva di mensa […]
Impiegati: mensa
A tutti gli impiegati compete l'indennità sostitutiva nella misura stabilita col presente articolo.

Le parti inoltre concordano:
- di proseguire nel percorso di razionalizzazione dei costi di gestione e del personale degli enti bilaterali sulla base delle linee guida definite per l'applicazione dell'allegato 2 del CCNL;
- di ridefinire e rafforzare il ruolo e le funzioni degli enti bilaterali non solo quali enti erogatori di servizi e prestazioni a lavoratori ed imprese ma quali motori propulsivi di rilancio del settore e organismi regolatori e garanti della legalità della concorrenza leale dell'applicazione del CCNL edile e del rispetto delle previsioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- di rafforzare e strutturare il funzionamento dei servizi dell'ente unificato dedicati ai processi di incontro tra domanda ed offerta creando una rete di contatti attraverso le informazioni in possesso del nostro sistema bilaterale, ribadendo la necessità di avviare la Blen.it
- di rafforzare le sinergie con l'ente unico rispetto al fondo incentivo sull'occupazione e di sviluppare una serie di intese di collaborazioni con i patronati confederali al fine di promuoverne lo sviluppo del fondo di prepensionamento si dovrà prevedere.
- Di mettere in campo tutti gli strumenti per facilitare l'accesso alle assistenze previste con l'introduzione del SANEDIL, dove per volontà delle PP.SS. nazionali rimane centrale il ruolo della Cassa Edile per storia e struttura organizzativa;
- di incentivare i lavoratori a rivolgersi all'ente unificato nel momento di ricerca dell'occupazione costruendo un servizio di orientamento a disposizione dell'intero sistema e cercando i nuovi contatti con tutte le realtà che operano sul nostro territorio con cui fare rete.
- Di rafforzare e capitalizzare le iniziative promosse dall'ente unico con le istituzioni locali per favorire una continua fidelizzazione di imprese e lavoratori e ordini professionali mettendo al centro la riforma del piano formativo e dei servizi offerti dall' ente unico con particolare attenzione accorsi costruiti a misura per le imprese virtuose e servizi di aggiornamento di formazione offerti anche con modalità e orari più vicini alle esigenze.
- Di effettuare un profondo intervento di rilancio degli enti unificati nella direzione delle dinamiche espresse dal mercato: green building, rischio sismico, bioedilizia, economia circolare, risparmio energetico, recupero, manutenzione e digitalizzazione ed anche alla luce dell'introduzione normativa di alcune misure di sostegno come il sisma bonus e il c.d. super bonus del 110%.
- Di progettare e programmare una formazione professionale mirata che punti a valorizzare il percorso professionale di tutti i lavoratori e che ponga fine al sotto inquadramento, soprattutto degli operai edili, nonché alla migliore qualificazione della forza lavoro ed all'incontro domanda-offerta di lavoro;
- Di consolidare l'attività delle visite tecniche in favore di imprese e lavoratori In merito alla sicurezza.

Relazioni sindacali
Al fine di favorire un clima di serene e corrette relazioni industriali tra le OO.SS. e il sistema delle imprese, le parti concordano che le OO.SS. di categoria potranno aver accesso ai cantieri delle aziende operanti sul territorio della città metropolitana di Reggio Calabria nella pausa pranzo. Ciò al fine di non interferire con il normale svolgimento delle attività produttive e lavorative di cantiere nel rispetto delle esigenze tecnico produttive dell'impresa.