Tipologia: CCRL
Data firma: 28 luglio 2023
Validità: 01.09.2023 - 31.12.2025
Parti: Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, PMI, Friuli Venezia Giulia
Fonte: filcacisl.it


Sommario:

 

Premessa
1) Ambito di applicazione
2) Politiche del lavoro e sicurezza sul lavoro
3) Previdenza complementare
4) Lavori disagiati
5) Trasporto
6) Trasferta
7) Indennità di guida

 

8) Servizio mensa e pasto caldo
9) Anticipo del trattamento economico di infortunio
10) Trattamento della malattia
11) Polizza sanitaria impiegati
12) Elemento variabile della retribuzione
13) Commissione Paritetica
14) Ambito di applicazione
15) Decorrenza e durata


Contratto integrativo regionale di lavoro per l’edilizia

Il giorno 28 luglio 2023 presso la sede della Confapi FVG, si sono incontrati […] Presidente del Gruppo Edili della Confapi Fvg, è altresì presente la delegazione imprenditoriale […], Feneal Uil, […] Filca Cisl e […] Fillea Cgil, per definire l'accordo integrativo regionale così come previsto dal CCNL Aniem Confapi 29 luglio 2019

Premessa
La consapevolezza imprenditoriale basata sulla convinzione che solo il lavoro e la legalità potranno mantenere ricchezza sul territorio, intendono condividere con le Rappresentanze sindacali i seguenti principi e priorità:
1. Contrasto al criterio di aggiudicazione degli appalti fondato sul massimo ribasso favorendo le assegnazioni con l'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. Valorizzazione delle imprese del territorio tramite un raffronto costante con la Regione al fine di consolidarne la potestà legislativa in materia di edilizia e lavori pubblici;
3. Sostegno e valorizzazione delle imprese del territorio mediante l'accesso al mercato al fine di consolidare il legame tra occupazione e territorio nella logica del principio di prossimità;
4. Verifica e monitoraggio della Filiera sub-appalto;
5. Istituzione del cartellino di riconoscimento stampato per tutti dalle Casse Edili;
6. Contrasto al falso lavoro autonomo (partite I.V.A e ditte individuali);
7. Diffusione del presente accordo in relazione all'applicazione del correlato CCNL.

1) Ambito di applicazione
Il presente accordo integrativo si applica alle imprese edili che applichino il CCNL di riferimento per le PMI ovvero Confapi Aniem sul territorio regionale e nell'ottica di una collaborazione sinergica le parti firmatarie si impegnano a promuovere la maggior applicabilità nell'ambito di riferimento.

2) Politiche del lavoro e sicurezza sul lavoro
Alla luce della corrente situazione contrattuale si rinnova da parte delle organizzazioni Sindacali Regionali, di sostenere negli ambiti a ciò deputati, la rappresentanza della Confapi Aniem in seno al sistema bilaterale regionale.
Si ritiene inoltre essenziale garantire la piena applicazione delle norme in materia di lavori pubblici e privati, in linea con le modifiche normative intervenute relative ad appalti pubblici e privati. In materia di regolarità si sottolinea altresì la volontà comune di applicazione del CCNL Edile e, se del caso, del presente CCRL a tutti i lavoratori impiegati negli appalti della filiera, attesa la diffusione, in ambito edile dell'applicazione di CCNL non afferenti al comparto di riferimento.
In ragione dell'importanza centrale del tema della sicurezza, le Parti riconfermano il proprio impegno per la realizzazione di iniziative omogenee per la formazione professionale e sulla sicurezza con l'istituzione del libretto formativo il tutto nella direzione condivisa di sensibilizzare imprese e lavoratori e ad accrescere la cultura della sicurezza e della prevenzione sia attraverso iniziative degli Organismi bilaterali del settore, sia attraverso l'utilizzo dei Fondi INAIL sia attraverso le eventuali risorse messe a disposizione dal Fapi.
Le Parti si impegnano a favorire la collaborazione in tutte quelle attività rivolte alla prevenzione, alla vigilanza, alla formazione e informazione in edilizia tra gli RLS, i Comitati Paritetici Territoriali e gli Enti istituiti favorendo un'opera di coordinamento e reciproco riconoscimento a partire dalla creazione di un archivio degli RLS e dei verbali di elezione degli stessi.
Altresì vi è l'impegno delle Parti a favorire il pieno coinvolgimento degli Impiegati in relazione all' effettuazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In relazione alla disciplina della figura dell'RLST si sottolinea la necessità, di dare ulteriormente corso all'omogeneizzazione, anche tramite buone prassi, dell'applicazione della stessa sul territorio regionale, recependo eventuali intese già esistenti nelle singole provincie, tramite la costituzione di tavoli di confronto regionali al fine di valutare congiuntamente le possibilità applicative.
A tal fine si ritiene di convocare, entro il semestre decorrente dalla data di sottoscrizione del presente accordo i relativi tavoli di confronto anche al fine di addivenire ad una possibile regolamentazione uniforme su tutto il territorio regionale.
Per quanto riguarda le intese già sottoscritte si rimanda, per la provincia di Udine e pertanto applicabili nel medesimo comprensorio, agli accordi del 20/3/2009 e del 31/08/2012 portando la quota mensile allo 0,15 della retribuzione imponibile al fine del versamento contributivo alla cassa edile.
Si ripropone inoltre l'Osservatorio regionale dell'edilizia, come già evidenziato nei precedenti accordi di rinnovo, non solo al fine di conoscere l'andamento congiunturale del settore, ma anche di organizzare ed indirizzare la funzione del sopracitato rappresentante.
Nota al verbale-Bilateralità
Nel rispetto di quanto previsto nel CCNL 12/03/2019, si condivide la necessità di dare partecipazione effettiva del sistema Confapi Aniem alla governance bilaterale anche a livello periferico.
Al fine di assicurare l’uniforme applicazione del CCNL le parti si impegnano a dare concreta attuazione alle precedenti intese in materia di rappresentanza. Nel processo di ottimizzazione della bilateralità edile nel FVG, auspicano una stretta collaborazione di tutte le parti impegnate nella gestione degli Enti Bilaterali dell’Edilizia e ribadendo la validità del percorso avviato con la costituzione del sistema unico di mutualità edile dando così pari dignità e titolo alla partecipazione diretta.
Nota al verbale - Contributo Enti territoriali per la formazione e la sicurezza.
Le parti si danno atto di incontrarsi entro il 30 settembre 2023 per recepire quanto previsto dal CCNL circa l’ammontare del contributo a carico delle Aziende per il finanziamento delle attività degli Enti territoriali per la formazione e la sicurezza.

4) Lavori disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di cui all'art. 20 del CCNL Aniem Confapi, regolamentazione per gli operai, verranno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi su paga base, indennità di contingenza ed indennità di settore, per le ore effettivamente prestate nello svolgimento dello specifico lavoro:
- lavori stradali di bitumazione per i soli operai addetti alla manipolazione dell'impasto, e alla conduzione delle macchine per la stesa e la compattazione del conglomerato bituminoso: 10%
- lavori eseguiti oltre i m. 1.200:10%
- lavori eseguiti in sospensione su pareti verticali e su pareti rocciose, senza supporti fissi, da lavoratori imbragati, definiti rocciatori: 16%
Gli accantonamenti di cui sopra non si computeranno ai fini dell'accantonamento in Cassa edile.

8) Servizio mensa e pasto caldo
Al fine di garantire una corretta gestione del servizio di mensa e fornitura di pasto caldo, si ritiene essenziale ribadire alcuni principi:
- il servizio di pasto caldo e/o mensa, verrà fornito dall’impresa in locali idonei situati presso i cantieri ovvero presso una trattoria convenzionata al fine di consumare un pranzo composto da un primo piatto, un secondo piatto, contorno, pane e una bevanda analcolica ovvero tramite fornitura di un pasto equivalente tramite un servizio di catering;
- il pasto verrà garantito solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, compresa anche nella fascia pomeridiana (ossia non è dovuta nel caso di prestazione lavorativa che termini con il pranzo);
- nel caso di mancata fruizione volontaria del pasto comunicata per iscritto al datore di lavoro nulla è dovuto al lavoratore.
Ferma restando l’esclusione della partecipazione dei lavoratori dipendenti al costo, in caso di impraticabilità di quanto sopra, si concorda un importo pari a €.10,00 lordi a titolo di indennità sostituiva.
Vengono in ogni caso fatti salvi eventuali trattamenti aziendali in atto.

13) Commissione Paritetica
Le parti concordano di costituire entro 31 dicembre 2023 una Commissione paritetica, composta da 6 componenti di cui 3 di espressione datoriale nominati da Confapi Fvg e 3 di espressione sindacale nominati congiuntamente Feneal, Filca, Fillea, con il compito di verificare al fine di prevenire possibili contenziosi in materia, nel corso della vigenza contrattuale, la puntuale applicazione del CCRL dirimendo eventuali controversie in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni stesse:
Si concorda altresì che entro il 31 dicembre 2023 le parti costituiranno la commissione definendone altresì le disposizioni regolamentari ed attuative.

14) Ambito di applicazione
Il presente accordo integrativo regionale per il settore dell'edilizia si applica alle piccole e medie imprese edili ed affini, secondo l'ambito di applicazione del CCNL Aniem Confapi, e a tutte le imprese che applicano il predetto CCNL di categoria.