Tipologia: CCNL
Data firma: 27 luglio 2023
Validità: 01.09.2023 - 31.08.2026
Parti: Federterziario Scuola e Ugl Scuola
Settori: Istruzione non statale
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Parte prima
I - Il sistema delle relazioni sindacali
A) Relazioni sindacali

1 Il sistema di relazioni sindacali
2 Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
3 Contrattazione di 2° livello
4 Ente Bilaterale Nazionale
5 Assistenza Sanitaria Complementare
6 Formazione Continua
7 Assistenza Contrattuale
8 Welfare
9 Commissione di certificazione dei contratti
B) Diritti sindacali
10 Rappresentanza sindacale
10.1 Assemblea
10.2 Permessi
10.3 Affissioni
10.4 Delega sindacale
10.5 Norma conclusiva sui diritti sindacali
11 Rappresentante dei Lavoratori perla Sicurezza
11.1 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
11.2 Modalità corso di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
II - Livelli di contrattazione
12 I livelli di contrattazione
13 Secondo livello di contrattazione
14 Materie delegate alla contrattazione di secondo livello
III - I rapporti di lavoro

15 Tipologia e durata del rapporto di lavoro
15.1 Tipologia a tempo indeterminato
15.2 Collocamento obbligatorio dei lavoratori con disabilità
15.3 Tipologia a tempo determinato
15.3.1 Apposizione del termine e durata massima
15.3.2 Divieti della stipula di contratti a termine
15.3.3 Disciplina della proroga e del rinnovo
15.3.4 Scadenza del termine
15.3.5 Numero complessivo di contratti a tempo determinate
15.3.6 Diritti di precedenza
15.3.7 Principio di non discriminazione
15.3.8 Criteri di computo
15.3.9 Esclusioni
15.4 Attività Stagionali: contratti a tempo determinato
15.5 Lavoro ad orario ridotto e flessibile
15.5.1 Definizione e caratteristiche lavoro parziale
15.5.2 Divisione dell'orario
15.5.3 Lavoro supplementare clausole elastiche e flessibili
15.5.4 Lavoro straordinario
15.5.5 Diritto di non discriminazione
15.5.6 Trasformazione
15.5.7 Computo
15.5.8 Retribuzione
15.6 Lavoro intermittente
15.7 Tipologia: contratto collaborazione continuativa
15.7.1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
15.7.2 Numero complessivo di contratti
15.7.3 Forma e contenuto dei contratti di collaborazione
15.7.4 Natura della prestazione
15.7.5 Informazione e verifiche periodiche
15.7.6 Durata del contratto di collaborazione
15.7.7 Retribuzione e compensi
15.7.8 Riposo, malattia ed altri eventi comportanti
15.7.9 Aggiornamento professionale
15.7.10 Risoluzione del contratto
15.7.11 Diritti sindacali
15.8 Contratto di somministrazione
15.8.1 Definizione
15.8.2 Limiti di utilizzo
15.8.3 Divieti
15.8.4 Forma del contratto di somministrazione
15.8.5 Computo numerico
15.8.6 Tutela del lavoratore
15.8.7 Diritti sindacali e garanzie collettive
15.8.8 Somministrazione irregolare
15.9 Apprendistato
15.9.1 Definizione

15.9.2 Apprendistato professionalizzante
15.9.3 Assunzione
15.9.4 Durata e modalità della formazione
15.9.5 Obblighi del datore di lavoro
15.9.6 Periodo di prova
15.9.7 Trattamento economico
15.9.8 Limiti
IV - Organizzazione del lavoro
16 Lavoro agile - smart work
16.1.1 Definizione
16.1.2 Strumenti di lavoro
16.1.3 Diritti di precedenza
16.1.4 Incentivi fiscali per la produttività

 

16.1.5 Forma e Recesso
16.1.6 Potere di controllo e disciplinare
16.1.7 Sicurezza sul lavoro
16.1.8 Lavoro agile e didattica a distanza
16.1.9 Elementi essenziali del lavoro agile per i docenti
16.2 Accordo di rete tra più enti
16.3 Successione tra CCNL
16.4 Armonizzazione per la successione dei CC.NN.LL.
Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione
1 Sfera di applicazione del Contratto
2 Decorrenza e durata
3 Inscindibilità delle norme contrattuali
Titolo II - Classificazione
4 Classificazione
5 Mansioni assimilabili
6 Mutamenti di qualifica
7 Mansioni promiscue
Titolo III - Assunzione in servizio
8 Assunzione
9 Tirocinio e stage
10 Periodo di prova
11 Trasferimento di istituzioni scolastiche e di ramo d'azienda
Titolo IV - Trattamento economico e previdenziale
12 Retribuzione mensile
13 Prospetto paga
14 Tredicesima mensilità
15 Paga base mensile
15.1 Determinazione quota orarla
16 Indennità di contingenza
17 Compensi aggiuntivi
18 Indennità di mensa
19 Contratto di sostengo dell'occupazione a tempo determinato
19.1 Inserimento lavorativo e formazione
19.2 Monitoraggio e certificazione dei requisiti
20 Retribuzione Progressiva d'Accesso per la Formazione Professionale
21 Finanziamento Ente Bilaterale Nazionale
22 Banca delle ore
23 Sede di lavoro
24 Trasferimento individuale e collettivo
25 Trasferte
26 Supplenze personale docente
Titolo V - Durata del lavoro
27 Orario di lavoro
28 Pause
29 Lavoro notturno
30 Lavoro straordinario
31 Ferie
32 Festività soppresse
33 Riposo settimanale
Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
34 Assenze per malattia
34.1 Periodo di comporto
34.2 Trattamento economico
34.3 Obblighi del lavoratore
35 Infortunio sul lavoro
36 Congedo matrimoniale
37 Tutela della maternità e della paternità
37.1 diritto astensione al lavoro

37.2 divieto di licenziamento
37.3 Oneri della lavoratrice
37.4 Congedo generale
37.5 Prestazione Ente Bilaterale
38 Congedo per le donne vittime di violenza di genere
39 Permessi per lavoratori invalidi
40 Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
41 Congedi per eventi e cause particolari
42 Congedi per la formazione
43 Congedi per la formazione continua
44 Permessi per lavoratori con disabilita
45 Permessi elettorali
46 Permessi per motivi familiari
Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
47 Licenziamento e dimissioni
48 Ricollocamento e formazione professionale
49 Preavviso
50 Trattamento di fine rapporto
Titolo VIII - Regolamento di istituto enorme disciplinari
a) Regolamento Interno
b) Doveri del lavoratore
c) Provvedimenti disciplinari
d) Tentativo obbligatorio di conciliazione
e) Rinvio alle leggi
Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Deposito
Esclusività di stampa


Contratto collettivo nazionale di lavoro istruzione e formazione professionale: dall’asilo nido all'università

Il giorno 27 luglio 2023 presso la sede di Federterziario, via Cesare Beccaria, 16 Roma, Federterziario Scuola […], Federterziario - Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana […] e Federazione Nazionale Ugl Scuola […], con l'intervento della Confederazione Ugl […] e con l'assistenza tecnica di: Ancl-Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro […], hanno firmato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da valere per gli anni 2023 - 2026 che disciplina il trattamento normativo e economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido.

Parte prima
I - Il sistema delle relazioni sindacali
A) Relazioni sindacali
3 Contrattazione di 2° livello

[…]
La contrattazione aziendale, conclusa con la RSA, d'intesa con le articolazioni territoriali dell'O.S. Ugl Scuola firmataria del presente contratto, può definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro, anche al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale.
In sede di contrattazione di secondo livello territoriale le parti firmatarie del presente contratto potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.
Le Parti ritengono inoltre fondamentale elevare e ricercare, attraverso la contrattazione di II livello, la cultura ed il rispetto normativo sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, in tutte le sue forme, attraverso l’implementazione, sia quantitativa che qualitativa, della formazione, anche al fine di adeguare le conoscenze dei lavoratori ai cambiamenti tecnologi e per accrescere le competenze degli stessi in modo da gestire la transazione digitale in atto.

4 Ente Bilaterale Nazionale
Per il miglioramento del sistema dell'istruzione e della formazione le parti firmatarie del presente CCNL indicano FormaSicuro Scuola quale Ente Bilaterale e come sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di Indirizzo e coordinamento del settore istruzione e formazione (comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, le scuole di preparazione, ecc.).
FormaSicuro Scuola è attualmente la sigla per indicare il Comitato di Gestione all'interno dell'Ente Bilaterale Formasicuro Nazionale con i compiti di sorveglianza, indirizzo, gestione delle prestazioni e di quanto previsto dalle Parti Sociali firmatarie del Presente CCNL con il Regolamento Costitutivo. Il comitato di gestione è formato da 4 componenti, designati, pariteticamente, da Federterziario Scuola e Ugl Scuola. FormaSicuro Scuola è parte integrante di FormaSicuro Nazionale ed è la sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di attività di indirizzo e coordinamento del settore istruzione e formazione (comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, (e scuole di formazione, gli asili ecc.). FormaSicuro Scuola utilizza per i suoi scopi il sistema nazionale FormaSicuro che è strutturato in organismi territoriali, denominati FormaSicuro provinciali, in organismi regionali, denominati FormaSicuro regionali e, l'organismo nazionale digestione, coordinamento, sorveglianza e indirizzo denominato FormaSicuro nazionale. FormaSicuro eroga le previdenze ove previste, secondo disponibilità, dal presente CCNL. FormaSicuro costituisce inoltre [’Organismo Paritetico di emanazione contrattuale chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli agli articoli 41 e 42 del CCNL 10 luglio 2008 e con le modalità stabilite con l'accordo quadro per gli Organismi Paritetici per la formazione e la sicurezza del 10.07.2008. FormaSicuro assume inoltre le funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e (a funzione prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 19.11.1994, n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.
Gli Enti FormaSicuro sono pertanto Organismi Paritetici di emanazione contrattuale chiamati a svolgere le funzioni attribuite dal CCNL.
Nel termine di 3 mesi, e comunque non oltre il 30 novembre 2023 Federterziario Scuola e Ugl Scuola, istituiranno, nell'ambito dell'Ente Bilaterale Formasicuro Nazionale, un loro diretto organismo nazionale paritetico (Ente Bilaterale), con la finalità di valorizzare la gestione del sistema delle aziende aderenti al presente CCNL e ai lavoratori a cui viene applicato il CCNL Federterziario Scuola - Ugl Scuola. Nello suddetto termine, di 3 mesi, e comunque non oltre il 30 novembre 2023, in alternativa a Formasicuro Nazionale Scuola, Federterziario Scuola e Ugl Scuola potranno costituire un Ente Bilaterale ex novo a cui si applicheranno pari condizioni e obblighi previsti dal presente CCNL.

B) Diritti sindacali
10 Rappresentanza sindacale

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni Istituto/Ente nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'istituto stesso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 legge 300/1970.

10.1 Assemblea
1. I dipendenti degli istituti hanno diritto di riunirsi, nell'istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, per le assemblee svolte all'interno dell'orario di lavoro, nel limite di 10 ore annue, pro-capite per lavoratore, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
2. L'assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all'interno dell'istituto o attraverso bacheche elettroniche o digitali.
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l’orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro e le esigenze aziendali.
5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all'assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle OO.SS.
7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. è necessario specificare il luogo, la data e l'ora nonché la durata dell'assemblea, l'ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20, legge 20.5.70 n. 300.

10.3 Affissioni
Le RSA/RSU e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi resi obbligatoriamente disponibili in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

11 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La funzione di RLS è definita da quanto previsto dal Testo Unico 81 del 2008 e ss.
All'interno dell'orario di lavoro concordato, al rappresentante per la sicurezza deve essere riconosciuto un numero di ore retribuite che dedica all'attività, di almeno 40 ore in un anno.
Qualora non possa essere individuato un soggetto disponibile tra i lavoratori o questi preferiscano delegare la funzione all'esterno, potrà essere richiesto un RLS Territoriale all'Ente Ente Bilaterale FormaSicuro che procederà alla nomina.

11.1 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Le attribuzioni assegnate dalla norma ai sensi dell'art. 50 del Dlgs. 81 del 2008 e successive modificazioni, sono:
1) Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, In accordo con il gestore, e con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
2) La consultazione del rappresentante per la sicurezza, è prevista a carico del datore di lavoro e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessari. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.
3) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni prevista dalla legge e dà diritto, Inoltre, di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa. Per informazioni, inerenti all'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro. Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.
4) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione. Tale formazione, a carico dal datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni.
Il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza.
La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'Art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto.
Della riunione viene redatto relativo verbale.

11.2 Modalità corso di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Tutti i lavoratori eletti o designati secondo le modalità Indicate dal presente CCNL, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione della durata minima di 32 ore sulle materie concernenti l'incarico.
Ogni 5 anni gli RLS eletti o designati devono effettuare un aggiornamento sulle materie del corso di 4 ore.
Il corso di formazione è organizzato da Formasicuro Scuola senza oneri per i datori di lavoro che sono ad esso regolarmente iscritti ed in regola con i contributi negli ultimi 6 mesi.
Per le Imprese che non aderiscono a Formasicuro Scuola, il costo, è totalmente a carico dei datori di lavoro.
Il corso potrà avvenire anche attraverso formazione a distanza sincrono o asincrona.
La durata minima del corso è di 32 ore.
I contenuti minimi in materia di formazione dei rappresentanti dei lavorati per la sicurezza, nel rispetto di quanto all’Art. 1 del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997, le parti firmatarie del presente CCNL indicano nel successivo schema le specifiche materie oggetto del corso di formazione:
1. Aspetti applicativi della nuova normativa;
2. Aspetti giuridici generali
2.1.1 principi costituzionali e civilisti
2.2.1 soggetti destinatari delle normative - datore di lavoro - lavoratore - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - dirigente - responsabile del servizio di prevenzione e protezione - preposto - medico competente
2.3. I principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Le misure di prevenzione in generale
2.4.1 diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione, formazione, consultazione ecc.
2.5. Le funzioni di vigilanza
3. Le norme di igiene e sicurezza del lavoro
3.1. Le normative previgenti al D.Lgs. 81/08; L. 123/07; D.Lgs. 626/94; DPR 547/55, DPR 303/56 ecc., in generale, Direttive comunitarie
3.2. Il D.Lgs. 81/08
3.3. la L. 123/07
3.4. definizione ed individuazione dei fattori di rischio
3.5. la valutazione del rischio; significato e procedure
3.6. individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative, procedurali)
4. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
4.1. Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: D.Lgs. 81/08
4.2. Risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo
4.3. Il ruolo del rappresentante dei lavoratoti per la sicurezza nella logica partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali
4.4. l'accordo di compatto e la sua applicazione
5. Nozioni di tecniche delle comunicazioni
Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un attestato comprovante l'avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
L'attestazione è depositata in originale presso la direzione dell'istituto. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati presso Formasicuro Scuola.

II - Livelli di contrattazione
12 I livelli di contrattazione

Le parti prevedono e disciplinano:
- la contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di categoria;
- la contrattazione di 2° livello; contratti aziendali o territoriali.
La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente CCNL, si basa sulla valutazione delle comuni convenienze e opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali, di sicurezza del lavoro, e delle condizioni di lavoro.

13 Secondo livello di contrattazione
[…]
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL, ovvero riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto. La contrattazione decentrata è finalizzata a perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività In modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.

14 Materie delegate
Alla contrattazione di secondo livello sono demandate, a titolo esemplificativo, le seguenti materie:
a) Azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e della legge n. 125 del 10 aprile 1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale e territoriale;
b) Il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) La definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta, superiori rispetto a quanto previsto dalle norme di pertinenza; la percentuale di contratti a tempo determinato, nonché ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo
dei contratti a tempo determinato e dei contratti di lavoro temporaneo;
d) Interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;
e) Intervallo per la consumazione dei pasti;
f) Ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
g) Distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
h) Diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
i) Il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro;
j) Diverse regolamentazioni dell'erario annuo complessivo;
k) Qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
l) Premio di risultato e welfare aziendale;
m) L’individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
n) Ogni altra materia e istituto stabiliti da disposizioni legislative e/o accordi interconfederali.
Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che ì programmi si concludano entro un arco temporale non superiore a tre anni.

III - I rapporti di lavoro
15 Tipologia e durata del rapporto di lavoro

Le tipologie di rapporti di lavoro nell’ambito di scuole non statali, enti di formazione e scuole di preparazione prese in considerazione nel presente CCNL sono divisibile in quattro tipologie:
a) a tempo indeterminato;
b) a tempo determinato;
c) lavoro ad orario ridotto e flessibile
d) collaborazione coordinata continuativa;
e) lavoro intermittente;
f) altre tipologie previste dalle vigenti leggi

15.1 Tipologia a tempo indeterminato
Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle scuole aderenti è a tempo indeterminato. Per tale tipologia sia applica nella sua interezza il presente CCNL.

15.3.2 Divieti della stipula di contratti a termine
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammassa:
[…]
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma a tempo Indeterminato.

15.3.5 Numero complessivo di contratti a tempo determinato
Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 50% per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Il limite può essere elevato al 75% del monte ore complessivo di tutti i lavoratori subordinati quando i lavoratori a tempo determinato sono docenti ed educatori attraverso la contrattazione aziendale con l'accordo di Federterziario Scuola ed Ugl firmatari del contratto.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione,
Nel compunto dei lavoratori, gli apprendisti sono considerati lavoratori a tempo indeterminato. Per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti a tempo indeterminato è sempre possibile stipulare fino a 5 contratti di lavoro a tempo determinato, comunque senza mai superare 1’80% della forza lavoro a tempo indeterminato in forza al 01 gennaio dell'anno di assunzione con un arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
[…]
L'azienda deve trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato il numero di dipendenti assunti e la loro percentuale alla semplice richiesta scritta.

15.3.7 Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti nel presente Contratto Nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.

15.4 Attività Stagionali: contratti a tempo determinato
[…]
3. I datori di lavoro, ove sono previste le attività con carattere stagionale, devono garantire il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nonché la presenza di personale formato per il primo soccorso. ,
[…]

15.5 Lavoro ad orario ridotto e flessibile
15.5.5 Diritto di non discriminazione

Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
[…]

15.5.6 Trasformazione
Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporta di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno, In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative Ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o ì genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
[…]

15.6 Lavoro intermittente
[…]
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
[…]
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta In contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull'andamento del ricorso ai contratto di lavoro intermittente.
[…]

15.7.3 Forma e contenuto dei contratti di collaborazione
Il contratto di collaborazione, redatto in forma scritta in due copie, una per ciascuna delle parti, deve contenere le seguenti Informazioni:
[…]
f) le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
g) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali;
[…]

15.7.11 Diritti sindacali
Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue:
a) i collaboratori nell'ambito dell’attività giornaliera concordata hanno diritto a partecipare a 5 ore annue di assemblea, senza decurtazioni del relativo compenso se coincidente con quello dell’attività programmata, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL;
b) I collaboratori possono partecipare alle assemblee indette dal personale dipendente dell’istituzione scolastica, fermo restando quanto sopra previsto per le ore senza decurtazione della retribuzione, ovvero per ore non retribuite;
c) le OO.SS. firmatarie del presente CCNL comunicano al committente i nominativi dei rappresentanti sindacali dei collaboratori all'interno dell’istituzione scolastica ai fini dell'agibilità sindacale.
d) il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca, anche digitale, per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL;
[…]

15.8.2 Limiti di utilizzo
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro non potrà essere superiore al 50% dei contratti a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, i contratti di somministrazione cumulati ai contratti subordinato a tempo determinato non possono eccedere il 75% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
In ogni caso la soglia di cui al comma 1 potrà essere elevata in sedi di contrattazione di II livello in ragione di esigenze aziendali o territoriali.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
[…]

15.8.3 Divieti
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[...]
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

15.8.4 Forma del contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene:
[…]
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
[…]

15.8.5 Computo numerico
Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o del presente contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
[…]

15.8.6 Tutela del lavoratore
Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
[…] Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D.LGS 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
[…]

15.8.7 Diritti sindacali e garanzie collettive
Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modifiche.
Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
Ogni dodici mesi l'utilizzatore, per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di Ugl Scuola, associazione sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale nel settore e firmataria dei presente contratto, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

15.9 Apprendistato
15.9.1 Definizione

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupatone dei giovani.
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera b), per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le parti si impegnano ad incontrarsi per successivi approfondimenti nel quadro normativo generale.

15.9.2 Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai sensi e per gli effetti del "Testo Unico dell'apprendistato" D.Lgs. n. 167/2011 e s.m.i. Il contratto di apprendistato, deve contenere, in forma sintetica, il plano formativo individuale anche avvalendosi dei modelli messi a disposizione dell'Ente Bilaterale.
I contratti di apprendistato possono essere inviati all'Ente Bilaterale FormaSicuro Scuola, per l'emissione di un parere preventivo, da rilasciare entro 15 gg dalla convocazione della Giunta Esecutiva delegata dell'Ente.
Il piano formativo individuale contiene i percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate dal lavoratore.

15.9.3 Assunzione
Gli istituti aderenti a Federterziario Scuola possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Nonché, ai sensi dell’art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/15, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione Indipendentemente dal limite di età.
Qualora sia prevista la presenza di un tutor, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
L’indennità per l'attività di tutoring è pari alla retribuzione oraria del livello di appartenenza per le ore effettivamente svolte.

15.9.4 Durata e modalità della formazione
Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del D.lgs. 81/15, la durata di erogazione della formazione varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi.
Il piano individuale formativo ha la durata complessiva di 120 ore nell'arco dei 36 mesi e va rapportata e riproporzionata in caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a 36 mesi.
La formazione effettuata e la qualificazione professionale contrattuale eventualmente acquisita, le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi devono essere registrati sul libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276/2003.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal DM del Lavoro del 8 aprile 1998 di applicazione delle norme di cui all'Art. 16 della L. 196/97 ed è interna ai sensi della legislazione vigente.

15.9.8 Limiti
Gli apprendisti possono essere assunti con un rapporto di 3 a 2 rispetto alle figure specializzate presentì in azienda. Per le aziende fino a 3 dipendenti specializzati o qualificati, gli apprendisti possono essere tre. È vietato retribuire a cottimo i lavoratori durante l'apprendistato.

IV - Organizzazione del lavoro
16 Lavoro agile - smart working
16.1.1 Definizione

Le parti sociali firmatarie del presente CCNL, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono ed incentivano il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario se non quelli imposti dal funzione dei docenti o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dal presente CCNL derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

16.1.2 Strumenti di lavoro
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

16.1.3 Diritti di precedenza
1 datori di lavoro privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e paternità, ovvero dal lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

16.1.5 Forma e recesso
L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.
L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
[…]
È possibile procedere con un contratto aziendale di secondo livello che disciplini l'organizzazione del lavoro agile in azienda.
Rimane comunque l'obbligo di accettazione individuale da parte del lavoratore
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo deve essere riconosciuto, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

16.1.6 Potere di controllo e disciplinare
Il contratto aziendale che disciplina l'utilizzo dei contratti agili e gli accordi individuali devono prevedere la disciplina l‘esercizio del potere di controllo dei datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

16.1.7 Sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per io svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavora e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

16.1.8 Lavoro agile - didattica a distanza
Le parti sociali firmatarie del presente riconoscono la formazione a distanza come modalità in affrancamento all'imprescindibile didattica frontale. Concordano nel fornire indicazioni precise per la redazione di accordi aziendali o individuali relativa ai docenti che lavorano in modalità di formazione a distanza.

16.1.9 Elementi essenziali del lavoro agile per i docenti
Gli elementi essenziali per gli accordi aziendali o individuali sono:
1) Indicazione del luogo dovrà essere espletata l’attività
Può essere, l’abitazione del lavoratore o altro luogo privato di sua pertinenza diverso dalla sua abituale abitazione, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico.
La scelta di un luogo diverso dal Comune dove si trova la sede abituale di lavoro non comporta il riconoscimento di alcun trattamento di missione ovvero di qualsivoglia altre indennità comunque connessa alla nuova temporanea allocazione,
2) Durata smart working
Gli orari e l'organizzazione delle ore di docenza saranno stabiliti in concerto con gli altri docenti con le medesime modalità utilizzate per le ore in presenza, con la salvaguardia della libera organizzazione del Collegio dei docenti nel rispetto dell'organizzazione complessiva di Scuole, Enti di Formazione ed Asili,
La programmazione seguirà le indicazioni fornite dal MIUR, dalle Regioni e dai Comuni in dipendenza della tipologia di Ente in cui il docente lavora.
3) Attrezzature di lavoro / Connessioni di rete
Per effettuare la prestazione lavorativa smart work risulta sufficiente la dotazione di un personal computer portatile aziendale con webcam.
L'azienda si impegna pertanto a fornire in comodato d'uso - ex art. 1803 e seguenti del c.c. - e per tutta la durata del periodo di smart work, detto apparato, sempre che il lavoratore non ne sta già in possesso per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La manutenzione dell'apparato aziendale in argomento resta a carico dell'Azienda,
4) Utilizzo attrezzature informatiche
Per parte sua il lavoratore assume espressamente l'impegno ad utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici messi a sua disposizione esclusivamente nell'interesse del datore di lavoro, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
a. Reperibilità
Durante l'orario di lavoro della giornata effettuata in smart work il lavoratore dovrà essere costantemente raggiungibile in connessione dati.
b. Problemi tecnici
Il lavoratore è tenuto nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari) a segnalare al suo Responsabile, con la massima tempestività, la situazione così venutasi a determinare.
c. Facoltà di recesso dell'Azienda
Considerato che lo smart work potrà essere realizzato e mantenuto solo quando e finché tale modalità lavorativa consenta il mantenimento del medesimo livello quali-quantitativo di prestazione e di risultati che si sarebbero conseguiti presso la sede aziendale, in assenza di dette condizioni l'Azienda, dopo opportuni colloqui gestionali volti a verificare direttamente con il lavoratore quanto in corso, potrà, se la predetta situazione perdura, nonostante detti colloqui, recedere dallo smart working con effetto immediato.
[…]

16.2 Accordi di rete di più enti
Gli accordi di rete che devono perseguire interessi comuni tra le parti stipulanti sono oggetto di informazione preventiva all'Ente Bilaterale FormaSicuro Scuola.
Le partì concordano che obiettivi di efficienza e di qualità della loro offerta formativa siano perseguibili mediante l'adozione di strumenti giuridici innovativi, come l'accordo di rete, comparabile al contratto di rete introdotto nell'ordinamento giuridico dalla legge 33/2009 e le successive modifiche.
L'accordo di rete si configura come una collaborazione organizzata e duratura tra più gestori che mantengono, però. La loro autonomia e la loro individualità.
Nel settore dei servizi socio educativi esso consentirebbe di elevare gli standard qualitativi dell’offerta formativa degli enti, di ottimizzare i costi, d! fare acquisti in comune e di realizzare altre forme di coordinamento è di collaborazione.
In questo contesto, più scuole in rete potrebbero gestire il personale, razionalizzando e migliorando
l'organizzazione del lavoro, consentendo l'acquisizione di maggiori competenze e professionalità e ponendo in essere più efficaci progettualità.
Gli enti stipulanti l'accordo di rete possono gestire il personale secondo i principi e le regole del distacco di cui al D.Lgs. 276 del 2003 e s.m.i.
Il ricorso al distacco è comprovato da ragioni tecniche, organizzative e produttive o sostitutive e la temporaneità. Si concorda che, il personale dipendente degli enti che applicano il presente CCNL, il ricorso all’accordo si applica, a titolo indicativo, per:
- Il servizio di coordinamento pedagogico, pedagogico - didattico, amministrativo ed altro;
- Il personale in esubero e per il completamento dell'orario di lavoro,
Nella comunicazione al lavoratore in distacco presso altra scuola/servizio devono essere previsti:
o Il luogo dello svolgimento delle prestazioni,
o Le mansioni da svolgere;
o La durata del distacco.
La titolarità del rapporto di lavoro rimane comunque in capo all’ente che ha assunto il lavoratore. I rapporti giuridici ed economici del distacco sono regolati nell'accordo di rete stipulato tra le parti e secondo legge. L’accordo di rete deve essere notificato all'Ente Bilaterale Formasicuro Scuola ed alle RSA delle imprese coinvolte.

Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione
1 Sfera di applicazione dei Contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale assunto con contratti di lavoro a termine nei seguenti ambiti:
• Università;
• Accademie di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM);
• Istituti Tecnici superiori (ITS);
• Scuole medie superiori di primo e secondo grado;
• Scuole primarie;
• Scuole dell’infanzia;
• Asili nido;
• Centri per l'infanzia;
• Enti di Formazione Professionale accreditati presso le Regioni;
• Enti di Formazione che svolgono anche attività di avviamento al Lavoro;
• Agenzie per il lavoro;
• Scuole Private e di recupero anni;
• Scuole di preparazione concorsi;
• Scuole e corsi di lingue (compreso l'italiano a stranieri o come seconda lingua);
• Scuole e centri di formazione e tirocinio insegnanti;
• Scuole e corsi parauniversitari a indirizzo linguistico e pedagogico;
• Scuole interpreti e traduttori;
• Accademie d'Arte;
• Società di formazione aziendale;
• Scuole di musica;
• Enti certificatori;
• Scuole straniere in Italia;
• Corsi di formazione di cultura varia;
• Corsi professionali e professionalizzanti;

Titolo IV - Trattamento economico e previdenziale
19.1 Inserimento lavorativo e formazione

Al fine di favorire l'inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro effettuerà una formazione di minimo 16 ore, comprensiva dell'apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. La formazione di cui al comma precedente può essere inclusa nei piani formativi presentati al Fondo Fonditalia, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi.
[…]

22 Banca delle ore
Le parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l’utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
Tanto premesso, le parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendano avvalersi della possibilità di cui al presente articolo, dovranno attivare una negoziazione aziendale o interaziendale, con le rappresentanze sindacali, ove costituite, per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o a parti di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative, sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente contratto e/o le particolari tipologie di rapporti di lavoro.
I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno fatte salve le norme di legge, regolamentare l'orario normale settimanale di riferimento, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico, superare ì limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
In tali accordi, le parti attiveranno una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo. Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti, compatibilmente con le condizioni organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato, al termine del periodo di riferimento fissato in sede di contrattazione aziendale e nelle quote e con le modalità che saranno definite in occasione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo, in ogni caso sono fatte salve le maggiorazioni di cui al presente CCNL o previste dalla legge per le ore eccedenti prestate.
Gli accordi aziendali potranno anche prevedere che, eventuali ore eccedenti il normale orario di lavoro, in caso di mancato utilizzo dei riposi, possano essere compensate attraverso il conferimento di un valore corrispondente alla maggiorazione spettante, in welfare aziendale, secondo le modalità disciplinate e pattuite dalle parti a livello aziendale. In ogni caso, le partì potranno concordare, sempre a livello aziendale, che i riposi compensativi non possano essere richiesti in determinati periodi di picchi di attività aziendale.
Il lavoratore non potrà richiedere ore di permesso eccedenti la banca delle ore accantonate.
Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze temporali per la verifica dei programmi definiti e il pagamento delle ore, sotto forma di retribuzione ordinaria.

Titolo V - Durata del lavoro
27 Orario di lavoro

Orario settimanale di 40 ore di lavoro effettivo estendibili a 48 ore nel caso in cui siano adottati sistemi di distribuzione dell'erario di lavoro per periodi plurlsettimanali;
- Personale non docente Area I (livelli I - Il - III - IV e V) e Area III Dirigenza (livelli VII - VIII dirigenze )
- Personale Area Formazione Area IH livello con qualifica di:
• tutor;
• Progettisti, anche esecutivi, di progetti di formazione;
• certificatori delle competenze;
• orientatori;
• analisti di fabbisogni formativi e delle competenze,
Orario settimanale di 40 ore di lavoro effettivo estensibili a 42 nel caso in cui siano adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali:
• assistenti asili nido
• assistenti scuola dell'infanzia
• educatrici micro nido
• educatrici Asili Nido
• coordinatore Asilo Nido
• addetti al pre e post scuola degli asili nido,
• Assistenti di Colonie e Convitti;
• Addetti al Tempo Libero;
• Guide e Addetti alle Attività Integrative;
• Istruttori in Attività Parascolastiche;
• Coordinatore di corsi di formazione professionale
• Orientatoti anche in enti di formazione professionale accreditati presso le Regioni;
• Coordinatori progetti formativi di enti di formazione accreditati presso le Regioni;
• Analisti di fabbisogni formativi e delle competenze presso le aziende.
• Addetti ai materiali didattici, alle lavorazioni multimediali;
• Assistente alle attività multimediali
• Assistenti discenti scuole preparazione concorsi ed esami;
• puericultori, logopedisti,
• fisioterapisti;
• psicologi e psicoterapeuti.
Orario settimanale di 38 ore di lavoro effettivo estendibili a 40 nel caso in cui siano adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali:
• Docenti scuola infanzia.
• Docenti al pre e post scuola nella scuola dell'infanzia;
• Coordinatori scuola infanzia
• Esperto linguistico
• Lettori lingua madre
Orario settimanale di 32 ore di lavoro effettivo estensibili a 35 ore nel caso in cui siano adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali:
• personale docente scuole primarie.
• Insegnanti di sostegno per allievi con disabilità
Orario settimanale di 32 ore di lavoro effettivo estensibili a 40 ore nel caso in cui siano adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali:
• Docenti perenti di formazione professionale accreditati presso le Regioni
• Docenti per corsi di formazione professionale accreditati presso le Regioni in obbligo scolastico
• Docenti corsi IFTS
• Docenti in Corsi di Preparazione agli Esami;
• Docenti in Corsi liberi d'Arte e di Cultura varia,
• Docenti in Corsi di Istruzione Professionale;
• Docenti In Corsi di Lingue;
• Docenti in attività integrative scolastiche;
• Docenti corsi a distanza;
• Docenti tecnico pratici;
• Docenti corsi individuali;
• Docenti delle Accademie;
• Docenti in Corsi di Formazione Insegnanti;
• Docenti delle Scuole Superiori per interpreti e Traduttori;
• Docenti dei Corsi di Specializzazione Post-diploma;
• Docenti in Scuole e Corsi Post - secondari;
• Docenti Istituti Tecnici Superiori
• Docenti in Istituti Para-Universitari;
• Docenti Accademie Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)
• Docenti Università
Orario settimanale di 30 ore di lavoro effettive estensibili a 35 ore nel caso in cui siano adottati sistemi di distribuzione dell'oraria di lavoro per periodi plurisettimanali:
• personale docente scuole secondarie
• modelli viventi
il tempo pieno annuale si calcola moltiplicando l'orario effettivo settimanale per 52 settimane. Il lavoro può essere suddiviso in turni variabili settimanalmente salvo, nel caso di docenti di scuola ove calcola l'anno scolastico pari a 33 settimane (su 10 mesi, settembre/giugno) oppure ad altro periodo specifico se individuabile (esempio nel caso di corsi per enti di formazione o di anni scolastici "estesi" negli asili nido o scuole materne).
Per determinare quindi un valore annuo si deve moltiplicare il monte ore settimanale per la quota oraria per il numero di settimane di durata del periodo previsto,
La direzione dell'istituto può modificare l'orario di lavoro laddove vi siano giustificate ragioni organizzative. Le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno un giorno prima della variazione.
Le ore settimanali non possono comunque mai superare le 48 ore.
Il cambiamento di turno deve essere comunicato al lavoratore almeno con 48 ore di preavviso. La paga mensile è erogata in base alle ore realmente effettuate nel mese di riferimento.
Eventuali ore non lavorate a causa di spostamento di turno, devono essere assegnate entro il mese di giugno dell'anno solare di riferimento. Pertanto, se entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento il lavoratore ha effettuato meno ore di quanto previsto dal contratto, il datore di lavoro è tenuta ad assegnare le ore mancanti entro il successivo mese di giugno. Le ore non assegnate dovranno in ogni caso essere retribuite.
La settimana lavorativa è, per tutti, dal lunedì al sabato.
[…]
Per lavoro effettivo si intende un’applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo, ai finì del superamento dei limiti di durata della prestazione (vedasi art. 8 c.3 d.lgs. 66/2003), le soste durante il lavoro superiore a 10 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'istituto.
Nell'orario di lavoro sono ricomprese tutte le attività annesse alla funzione.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre turni. Qualora il terzo turno ecceda le ore 22,00, ogni ora eccedente sarà considerata, in deroga all'art. 26, lavoro straordinario e notturno. Del pari se esso cade in una giornata festiva, sarà considerato lavoro straordinario, notturno e festivo. Durante l'orario di lavoro, Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'istituto senza esserne autorizzato; il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore dipendente per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, non è compatibile nel calcolo del lavoro effettivo.
Nei limiti dell'organizzazione dell'istituto, l'orario settimanale delle lezioni consentirà ai docenti un giorno di riposo infrasettimanale. L'ora di lezione corrisponde a 60 minuti.
[…]

28 Pause
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare, secondo quanto dispone l'art. 8 d.lgs. 66/2003, di un intervallo per pausa, ai finì del recupero delle energie psico-fisiche, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di trenta minuti. La collocazione della pausa deve tener conto delle esigenze aziendali.

29 Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende il lavoro prestato nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Per la regolamentazione delle prestazioni di lavoro notturno si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. 66/2003 e successive modificazioni. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

30 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito dall'art. 3 d.lgs. 66/2003. Non sono considerate di lavoro straordinario le ore di potenziamento dell'orario fino al raggiungimento del monte ore annuo. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 120 ore l'anno sia per il personale docente che per il personale non docente.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle 5 antimeridiane; per gli istituti che svolgono corsi serali protraentisi oltre le ore 22.00, sono considerate notturne le ore a partire dall'ora in cui terminano usualmente le lezioni.
È considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni di festività nazionali;
È considerato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legati particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre i limiti dell'erario contrattuale di lavoro ed espressamente assegnato dal legale rappresentante dell'istituto o dal Coordinatore d'istituto se delegato.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto nei limiti stabiliti dal presente CCNL, Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato.
Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestato in ore notturne ovvero nei giorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensativo, viene corrisposta la […] maggiorazione della quota orario di retribuzione […]
Per il personale non docente area I, le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalità compatibili con l'organizzazione e le esigenze dell'istituto.
[…]

33 Riposo settimanale
Il personale ha diritto al riposo settimanale pari a 24 ore, di norma coincidente con la domenica ma nulla esclude che esigenze di servizio possano giustificare la fruizione del riposo in altro giorno.

Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
35 Infortunio sul lavoro

I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali tutti i lavoratori dipendenti che si vengono a trovare nelle condizioni previste dall'art. 1 d.p.r. 1124/65. L'obbligo è esteso anche ai lavoratori a progetto.
Il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL, secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 38/2000 e successive modificazioni, sono tutelati contro l'infortunio e le malattie professionali attraverso gli strumenti e i provvedimenti introdotti dalla normativa vigente.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli sia accaduto, anche se di lieve entità, all'istituto affinché lo stesso possa procedere con le procedure del caso. Il lavoratore deve fornire all'istituto idonea documentazione medica attestante l'inizio, la continuazione e la guarigione dall'infortunio.
[…]

37 Tutela della maternità e della paternità
37.1 diritto astensione al lavoro

Durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i 3 mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lett. a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dai lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, nonché il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In applicazione ed alle condizioni previste dal D.lgs. n. 151/2001 agli artt. 6, comma 1 e art. 7, comma 6, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dall'ispettorato Territoriale del Lavoro competente (ex DTL) su richiesta della lavoratrice.
[…]

38 Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 80/2015, la donna lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui al D.L. 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n.119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
Ai fini dell’esercizio del suddetto diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il Datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 gg., con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
[…] La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove disponibili in organico, (art. 24 D. Lgs. 80/2015)
Parimenti il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

39 Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, sempre che le cure siano connesse all'infermità invalidante riconosciuta, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico competente (d.lgs. 509/88 art. 10 che ha modificato l'art. 26 legge 30 marzo 1911, n. 118).

44 Permessi per lavoratori con disabilità
I lavoratori maggiorenni affetti da handicap grave possono usufruire di permessi giornalieri retribuiti di due ore o, in alternativa, di quelli, egualmente retribuiti, per tutta la giornata fino ad un massimo di tre giorni fruibili continuativamente oppure con richiesta di mezze giornate di permesso (art. 33 l. 104/92 poi modificato dalla legge 53/2000).

Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
47 Licenziamento e dimissioni

[…]
Il licenziamento del dipendente non può avvenire che per giusta causa e/o giustificato motivo. Rientrano tra le ragioni giustificative del licenziamento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
[…]
d) abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente […]
e) gravi atti contrari alla morale, alle leggi, ai regolamenti o al progetto educativo dell’Istituto nonché atti in grave contrasto con fa funzione svolta;
[…]
h) azioni o comportamenti reiterati e contrari al Regolamento Interno nonché violazione dei doveri del dipendente che causino reali disservizi o danni all'istituto, dopo tre richiami comunicati con raccomandata A.R. o pec;
[…]
m) inadempienza grave ai doveri connessi alla propria funzione;
[…]
o) inosservanza degli orari stabiliti e concordati, ripetuti ritardi non giustificati e/o mancati impegni;
p) assenze ingiustificate superiori a tre giorni lavorativi continuativi;
q) azioni o comportamenti ripetuti che provochino un danno o un disservizio all'istituto e per i quali il dipendente ha già ricevuto tre richiami scritti;
[…]

Titolo VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
A) Regolamento Interno

Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei lavoratori, anche a mezzo di affissione in luoghi accessibili a tutti i lavoratori o attraverso formale comunicazione digitale, e reso disponibile per la consultazione. Il regolamento non può contenere norme in contrasto con le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicate. L'Inosservanza delle norme del regolamento interno da parte del personale può configurare ipotesi di procedimento disciplinare.


B) Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare è fatto obbligo a tutti i lavoratori, data la particolarità del servizio scolastico:
a) esplicare le mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
b) rispettare l’orario di lavoro ed osservare le eventuali modifiche di orario e di insegnamento;
[…]
d) rispettare e far rispettare agli alunni il Regolamento Interno dell'istituto;
[…]
g) usare e conservare con cura strumenti e materiale affidatigli;
[…]

C) Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto in tema di licenziamento, le infrazioni commesse dal lavoratore nel corso del rapporto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
• richiamo verbale;
• richiamo scritto;
• multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base;
• sospensione da lavoro e da retribuzione fino a massimo 10 giorni di effettivo lavoro.
[…]
A titolo indicativo e non esaustivo, i provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti che:
1. risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più giorni consecutivi fino ad un massimo di 3 (tre) giorni;
2. abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
[…]
4. procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l'azienda;
5. non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'istituto;
6. […] Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minore rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.