Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 4 maggio 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Uniontessile/Confapi e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Tessile e abbigliamento, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Tabelle retributive
• Decorrenze e importi degli aumenti
• Norme specifiche per alcuni comparti o sottosettori
Art. 7 - Decorrenza e durata.
Art. 10 - Sistema informativo - Osservatorio nazionale di categoria.
• Compiti dell'osservatorio
• Attività al livello regionale.
o Informazioni al livello territoriale e/o di distretto industriale.
• Informazioni al livello aziendale.
o Premessa.
o Informazioni.
• Imprese a dimensione europea.
Art. 12 - Lavoro esterno.
Art. 10 bis - Formazione.
• Azioni positive per le pari opportunità
• Progetti formativi
• Raccordo con il livello territoriale
Art. 26 - Contratto a termine.
Art. 28 - Apprendistato professionalizzante.
• Norma specifica per tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee, tagliatori su segnato e fresisti specialisti.
• Formazione
• Dichiarazione a verbale n. 1
• Dichiarazione a verbale n. 2
• Dichiarazioni a verbale nn. 3 e 4
• Nuova dichiarazione a verbale.
• Nuova dichiarazione a verbale.
Art. 29 - Lavoratori disabili.
Art. 31 - Orario di lavoro.
B) Riduzione dell'orario di lavoro.
C) Regimi particolari di orario.
Art. 32 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Art. 33 - Lavoro straordinario.
• Clausola ex art. 4, comma 4, D.lgs n. 66/03.

 

Art. 33 bis - Banca delle ore.
Art. 34 - Lavoro a squadre.
Art. 35 - Lavoro notturno.
Art. 36 - Regime di orario a tempo parziale.
Art. 36 bis - Lavoro ripartito (job-sharing).
Nuovo art. 26 bis - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 28 D - Contratto di inserimento.
1) Definizione e campo di applicazione.
2) Condizioni per l'assunzione.
3) Forma e contenuto del contratto di inserimento.
4) Progetto.
5) Durata.
6) Disciplina del rapporto di lavoro.
7) Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro.
• Conservazione del posto di lavoro.
8) Trattamento economico di malattia.
• Norma specifica per tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee, tagliatori su segnato e fresisti specialisti.
Integrazione art. 45 - Inquadramento unico dei lavoratori.
Art. 56 - Iniziative a sostegno della formazione continua.
Art. 57 - Facilitazioni per i lavoratori studenti.
Art. 36 ter - Telelavoro.
• Norme applicative
Nuovo art. 4 - Parte Operai - Lavori discontinui.
Art. 15 - Parte Operai - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio - Operaie.
Nota a verbale "Apprendistato professionalizzante" e "Contratto di inserimento":
Nuova "Disposizione transitoria" - Protocollo n. 2 - Dichiarazione sul commercio internazionale tessile - abbigliamento, sul traffico del perfezionamento passivo e sul codice di condotta per il rispetto dei diritti umani fondamenti e per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile nelle attività economico produttive internazionali
Aggiornamento del Protocollo n. 7 Protocollo per lo sviluppo del sistema moda e dell'occupazione al sud
Allegato n. 4 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Protocollo n. 9 Addetti alla distribuzione commerciale nella filiera tessile-abbigliamento-moda


Verbale di accordo

In data 4 maggio 2004, a Roma tra Uniontessile/Confapi e Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (Femca), Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea), Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta) si è stipulato il seguente Verbale di Accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 19 maggio 2000 del settore Tessile-Abbigliamento-Moda

Art. 10 - Sistema informativo - Osservatorio nazionale di categoria.
Le parti ritengono che l'approfondita conoscenza del settore e il confronto delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni industriali partecipate nel sistema tessile - abbigliamento - moda.
La pratica della comunicazione e condivisione delle informazioni ha lo scopo - attraverso la ricerca di convergenze nell'analisi dei problemi e l'individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare la filiera produttiva tessile - abbigliamento - moda migliorando la competitività delle aziende, di difendere l'occupazione e valorizzare le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.
Per perseguire queste finalità le parti, ferme restando la rispettiva autonomia d'iniziativa e le distinte responsabilità, concordano di istituire un Osservatorio nazionale di categoria composto da 6 membri di cui 3 di parte imprenditoriale e 3 nominati da Femca, Filtea e Uilta.
Il regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio verrà approvato nel corso della prima riunione all'unanimità. I nominativi dei rappresentanti dovranno pervenire a Uniontessile nazionale, che nella fase di avvio svolgerà compiti di segreteria.
L'Osservatorio può individuare esperti provenienti dalle rispettive Organizzazioni datoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli studi, delle ricerche e delle analisi. Ciascuna delle parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.

Compiti dell'osservatorio
1) Analisi e conoscenza del settore tessile-abbigliamento-moda.
L'Osservatorio:
- acquisisce in via diretta i dati, le informazioni e ogni altro elemento conoscitivo riguardanti il settore tessile - abbigliamento - moda nel suo complesso e i suoi comparti;
- analizza le informazioni;
- produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle parti.
2) Concertazione di iniziative a favore della difesa e sviluppo del settore tessile-abbigliamento-moda.
L'Osservatorio, sulla base delle conoscenze comuni acquisite, analizza, valuta e fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali Femca, Filtea e Uilta e Uniontessile possono congiuntamente avanzare in ambito di dialogo sociale nelle sedi istituzionali nazionali, comunitarie e internazionali in materia di politica industriale settoriale, politica del lavoro, politica commerciale, rispetto dei diritti umani fondamentali, impegno contro contraffazione, frodi commerciali, evasioni, elusioni e lavoro irregolare.
La ricerca di convergenze e l'individuazione delle possibili soluzioni a cura dell'Osservatorio sono volte alla valorizzazione del sistema produttivo tessile - abbigliamento - moda e delle risorse umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare allo sviluppo sostenibile i processi di riposizionamento competitivo delle imprese della filiera.
Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:
[…]
(c) le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento produttivo all'estero, con particolare riferimento all'analisi dei Paesi destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle stime dei volumi complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;
(d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
(e) la struttura dell'occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento alle varie tipologie di contratto di lavoro;
(f) la dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
[…]
(i) l'andamento della contrattazione di 2° livello, con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche dei premi di risultato;
[…]
(l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e formazione;
(m) l'evoluzione della tecnologia e della organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle conseguenze sull'occupazione;
(n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare riferimento ai problemi derivanti dall'applicazione di leggi nazionali e di provvedimenti comunitari) e all'igiene e sicurezza del lavoro;
(o) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di diffondere le migliori pratiche;
(p) l'analisi comparativa (benchmarking) delle migliori pratiche in materia di responsabilità sociale;
(q) i supporti organizzativi e di servizio a disposizione delle piccole e medie aziende nei distretti industriali.
L'Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura del settore, con riferimento ai fattori più significativi per delineare l'andamento del settore e le sue tendenze evolutive anche al fine di programmare iniziative di sistema e contrattuali per la tutela e il consolidamento delle imprese già insediate nel Mezzogiorno e per i nuovi insediamenti.
Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione dell'Osservatorio i dati statistici e le informazioni di cui dispone, attinenti alle materie sopra elencate.
I documenti e le analisi dell'Osservatorio vengono approvati all'unanimità.
L'attività di segreteria operativa dell'Osservatorio è presso l'Associazione degli imprenditori.
Nota a verbale.
Una riunione annuale sarà comunque dedicata - su richiesta delle Organizzazioni sindacali - alle informazioni di cui all'art. 10, punto 1), CCNL 19.5.00.

Attività al livello regionale.
Al livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, per prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte sia in sede di Osservatorio nazionale che in sede territoriale e di distretto industriale, per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per le sue attività istituzionali a sostegno del settore e per la regolamentazione dei profili formativi.
Le conclusioni cui le parti saranno pervenute in tale sede saranno ricondotte, per competenza, agli Organismi bilaterali regionali previsti dagli accordi interconfederali vigenti.

Informazioni al livello territoriale e/o di distretto industriale.
Al livello territoriale (normalmente coincidente con quello delle strutture organizzative imprenditoriali) e nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende del settore, da identificare in incontri nazionali tra le parti e previa verifica operativa con le competenti associazioni territoriali, verranno attivati annualmente - su richiesta delle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti - momenti di analisi e confronto congiunto sull'andamento produttivo e occupazionale delle imprese del settore tessile - abbigliamento - moda del territorio.
A questo fine si utilizzeranno sia le conoscenze acquisite tramite l'Osservatorio nazionale, che le informazioni messe a disposizione da parte delle associazioni datoriali territoriali.
Le materie di analisi e confronto sono le seguenti:
[…]
(b) la struttura ed evoluzione dell'occupazione;
(c) le tendenze del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali;
(d) i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali della organizzazione dei tempi di lavoro;
(e) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
(f) tendenze del decentramento produttivo sia in Italia che all'estero;
(g) le iniziative di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
(h) condizioni e problemi legati al rispetto dell'ambiente;
[…]
(j) valorizzazione del lavoro femminile e iniziative di pari opportunità locali;
(k) problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua.
Le analisi e gli approfondimenti su tali materie, in quanto si concretizzino in proposte comuni delle parti, saranno sottoposti agli enti pubblici territoriali competenti, nonché agli Organismi paritetici territoriali intercategoriali affinché nella programmazione dei rispettivi interventi tengano conto delle esigenze del settore tessile-abbigliamento-moda.
Le parti potranno promuovere presso le Organizzazioni territoriali la costituzione di specifici Osservatori territoriali per l'analisi delle tematiche di comparto e l'individuazione delle iniziative di sostegno.

Informazioni al livello aziendale.
Premessa.

Il livello aziendale di informazione individua 3 tipicità:
(a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali dell'azienda (come specificato nel presente paragrafo);
(b) informazioni correlate alla contrattazione aziendale per obiettivi (si veda alla lett. D, art. 12 del presente contratto);
(c) informazioni delle imprese a livello europeo (si veda il relativo paragrafo nel presente articolo).
Il sistema informativo aziendale, pur nella distinzione delle 3 diverse finalità, tende a sviluppare un migliore livello di comprensione della realtà dell'impresa con il coinvolgimento partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende.
Pur con le finalità proprie di ciascuna regolamentazione, i tre diversi momenti informativi possono coincidere.

Informazioni.
A livello aziendale - di norma annualmente - le aziende con più stabilimenti e le unità produttive con più di 60 dipendenti, tramite le Associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
(a) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione e alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
(b) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
(c) le modifiche alla organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
(d) le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
(e) le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali;
(f) il superamento delle barriere architettoniche.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto in ordine:
- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro-ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di Fondi pubblici;
[…]
- allo stato di applicazione della legislazione di parità con le relative azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 e in correlazione con le iniziative assunte a livello nazionale e territoriale, per valorizzare l'impiego del lavoro femminile;
- allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei lavoratori svantaggiati;
- all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Le aziende di cui al comma 1 del presente paragrafo daranno inoltre - a richiesta della RSU - informazioni con cadenza annuale in merito alle iniziative realizzate di decentramento produttivo, con particolare riferimento alla delocalizzazione all'estero, qualora le stesse comportino ricadute occupazionali. L'informazione riguarderà il Paese di destinazione e la tipologia di produzione nonché altre eventuali informazioni che l'azienda ritenga di poter fornire nel rispetto dei principi di riservatezza industriale e commerciale.
Durante il corso dell'informativa annuale le Società di capitale con obbligo di deposito, per legge, del bilancio consegneranno, a richiesta, copia dello stesso e della relazione di accompagnamento, già approvate dall'assemblea dei soci.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o per i complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione presso l'associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al comma 1 saranno estese ad eventuali piani pluriennali.

Imprese a dimensione europea.
In relazione alla Direttiva UE n. 94/45 le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro Paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore tessile - abbigliamento - moda nel suo complesso, anche alle Organizzazioni sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla Direttiva n. 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della Società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.

Art. 12 - Lavoro esterno.
Eliminato ultimo comma.

Art. 10 bis - Formazione.
Nell'attuale contesto industriale, caratterizzato dalla necessità di più elevati livelli di competitività, dalla capacità di valorizzare le risorse umane e di migliorarne l'occupabilità, da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, assume un rilievo strategico per il sostegno e lo sviluppo del settore l'esigenza:
- di una efficace esplicitazione dei fabbisogni professionali;
- di disporre di azioni formative adeguate;
- di promuovere un positivo rapporto fra sistema produttivo e sistema formativo (inteso come insieme di Istruzione scolastica, Università, Formazione professionale).
In tale contesto le parti:
- convengono sulla positività e l'importanza delle esperienze congiunte di dialogo sociale sui temi della formazione realizzate nei propri settori;
- si riconoscono nella comune valutazione che le parti sociali debbano essere titolari dell'azione di esplicitazione dei fabbisogni professionali del settore;
- sanciscono la necessità di attivarsi congiuntamente al fine di dotarsi di strumenti condivisi, praticabili ed efficaci allo scopo di fornire - alla collettività, alle istituzioni, al settore - elementi utili per la individuazione e l'indirizzo di azioni e iniziative attinenti l'istruzione e la formazione, a sostegno del settore e del suo sviluppo.
Le parti, ferme restando le rispettive autonomie di iniziativa e le distinte responsabilità, decidono di costituire, all'interno dell'Osservatorio nazionale di categoria, un Organismo Tecnico Bilaterale che sostituisce il Gruppo di lavoro già previsto dall'art. 10 bis, CCNL 19.5.00.
L'Organismo è costituito da 6 membri di cui 3 per Uniontessile e 3 per Femca, Filtea e Uilta. L'Organismo tecnico bilaterale opererà in stretto coordinamento e sinergia con il Fondo Formazione PMI.
L'Organismo può avvalersi di esperti e collaboratori esterni individuati di comune accordo al fine di perseguire compiti e obiettivi specifici concordati.
Obiettivo:
- fornire stabilmente indicazioni utili per massimizzare e promuovere qualità ed efficacia della formazione e dell'orientamento, al fine di valorizzare le risorse umane e incrementare la competitività dell'apparato produttivo, a salvaguardia della filiera italiana tessile
- abbigliamento - moda.
Attribuzioni:
- completare e mantenere aggiornata e di libera accessibilità l'anagrafe delle figure di riferimento necessarie al funzionamento e allo sviluppo del settore con riferimento all'indagine sui fabbisogni formativi Enfea;
- completare e mantenere aggiornate e di libera accessibilità le descrizioni delle prestazioni ideali attese da ciascuna figura professionale con riferimento all'indagine sui fabbisogni formativi Enfea;
- completare/monitorare/aggiornare, mantenendoli di libera accessibilità, gli standard minimi di competenze relativi alle figure professionali;
- partecipare ad iniziative di coordinamento tra i settori in materia di metodologie, lessici, identificazione / verifica / descrizione nella rilevazione dei fabbisogni di professionalità e nella promozione della formazione permanente;
- attivare e mantenere rapporti con istituzioni preposte alla formazione in senso lato;
- promuovere, progettare, proporre moduli formativi sulle tematiche del tessile-abbigliamento-moda finalizzati alla formazione di formatori e tutor;
- proporre linee guida e promuovere le migliori pratiche formative, in particolare per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e per la riqualificazione nei processi di mobilità;
- promuovere moduli di formazione, anche a distanza, su terni di specifico interesse per il settore dell'industria tessile-abbigliamento-moda;
- individuare, implementare e diffondere linee guida e moduli formativi, anche a distanza, in materia di ambiente, salute e sicurezza, finalizzati a un utilizzo efficace da parte delle imprese e dei lavoratori, nonché di materiale di formazione di base da fornire ai neo-assunti;
- individuare opportunità formative e definire progetti quadro per la formazione permanente nel sistema tessile-abbigliamento-moda (non sostitutivi delle iniziative autonomamente proponibili a livelli distrettuali, territoriali e aziendali) fornendo alle Associazioni imprenditoriali e alle Organizzazioni sindacali indicazioni utili (queste ultime correlate al Fondo Formazione PMI);
- promuovere e diffondere le esperienze più significative di formazione di primo inserimento, di formazione continua e di alternanza realizzate nell'ambito del settore;
- promuovere e organizzare iniziative di riflessione relative alla qualità e all'efficacia di azioni formative realizzate;
- collaborare con le istituzioni che concorrono alla definizione dei profili formativi dell'apprendistato;
- individuare e diffondere linee guida a garanzia della qualità degli stages da effettuare nelle imprese del settore tessile-abbigliamento-moda (di libera adozione da parte delle imprese e da proporsi anche a livello distrettuale e territoriale);
- ogni altra funzione e compito che l'Organismo tecnico bilaterale valuterà opportuna.

Progetti formativi
Le parti convengono sulla opportunità di confrontarsi su specifiche iniziative di cui le stesse siano propositrici o titolari, nonché di fare conoscere tali iniziative alle aziende associate e ai lavoratori, anche ai fini di quanto previsto all'art. 56 (Iniziative a sostegno della formazione continua), lett. A e B) del presente CCNL.
Ferme restando le rispettive autonomie operative le parti potranno inoltre promuovere specifiche iniziative formative, non riconducibili a Fondo Formazione PMI, da progettare e realizzare congiuntamente.

Raccordo con il livello territoriale
La Commissione:
- mette a disposizione delle rispettive parti al livello territoriale le conoscenze e quant'altro ritenuto necessario;
- deve attivarsi e creare presupposti perché si instauri una efficace circolarità del flusso delle informazioni dalla periferia (territori, distretti, strutture formative periferiche) al centro e viceversa.

Art. 26 - Contratto a termine.
Le parti si richiamano all'accordo quadro europeo in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre confermano che il contratto di lavoro a tempo determinato contribuisce a migliorare la competitività delle imprese del settore tessile abbigliamento, salvaguardando le esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati.
L'assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
L'azienda infornerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.
[…]
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
[…]
Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all'art. 6, D.lgs. n. 368 del 6.9.01.
[…]

Art. 28 - Apprendistato professionalizzante.
In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato professionalizzante diventi esecutiva, le parti concordano la presente regolamentazione al fine di consentire - attraverso il tempestivo utilizzo dell'istituto non appena ciò sarà possibile - lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
Nel frattempo continuerà a trovare applicazione la disciplina dell'apprendistato prevista dall'art. 28, CCNL 19.5.00, che si intende estesa ai lavoratori di 8° livello.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° all'8° e per tutte le relative mansioni.
L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
[…]
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:

livelli durata 1° mesi  periodo 2° mesi periodo 3° mesi  periodo complessiva mesi
8 72 20 20 32
7 72 20 20 32
6 72 20 20 32
5 66 20 20 26
4 60 18 18 24
3 e 3 bis 54 16 16 22
2 e 2 bis 42 14 14 14

Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante (applicabile sul terzo periodo) è riconosciuta ai lavoratori che - prima del contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.
[…]
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
[…]
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.

Formazione
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d'intesa con le Associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale.
Le Organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo tecnico bilaterale di cui all'art. 10 bis del presente contratto intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza.
Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 40 ore medie annue retribuite.
Le parti, attraverso l'Osservatorio nazionale di settore, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell'istituto:
- le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle aziende;
- la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
- le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro

Dichiarazione a verbale n. 1:
mantenuta.

Dichiarazione a verbale n. 2:
così modificata:
Le parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.

Dichiarazioni a verbale nn. 3 e 4:
eliminate.

Nuova dichiarazione a verbale.
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.

Art. 29 - Lavoratori disabili.
Nuovo comma 1:
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema delle persone disabili e diversamente abili, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12.3.99 n. 68, anche nell'ambito delle convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle aziende.

Art. 32 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Aggiungere come ultimi due commi:
Ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 66/03, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), D.lgs. n. 66/03, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.
Eliminare la Dichiarazione a verbale n. 2.

Art. 33 - Lavoro straordinario.
Nuovo comma 1 (con decorrenza 1.5.04):
È considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale.
Omissis ...
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quanto riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e RSU. In caso di guasti tecnici agli impianti, fatta salva la volontarietà, le ore prestate non rientrano nel limite suddetto.
Omissis ...
[…]

Clausola ex art. 4, comma 4, D.lgs n. 66/03.
Il periodo di cui all'art. 4, comma 3, D.lgs. n. 66/03, è fissato in 6 mesi a fronte delle molteplicità delle produzioni settorialmente effettuate e della complessità delle soluzioni tecnico-organizzative adottate nella filiera dell'industria tessile-abbigliamento-moda.
Il periodo di cui sopra è elevato a 12 mesi nel caso di:
(1) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto;
(2) termini di consegna tassativi;
(3) commesse eccezionali;
(4) lancio di nuove linee di prodotto;
(5) esigenze legate alla sostituzione di una posizione rimasta vacante, a causa di risoluzione del rapporto di lavoro;
(6) avvio di nuove attività aziendali;
(7) esigenze che non possono essere soddisfatte con i normali mezzi e assetti produttivi aziendali;
(8) fermi di produzione dovuti a cause di forza maggiore.

Art. 33 bis - Banca delle ore.
Sostituire ultimo comma:
Nella banca delle ore - se annualmente già attivata da parte del lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali.

Art. 34 - Lavoro a squadre.
Omissis ...
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezzora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Qualora non sia oggetto di accordi aziendali, detto intervallo è comprensivo della pausa di cui all'art. 8, D.lgs n. 66/03.
Ai sensi dell'art. 17, D.lgs n. 66/03, nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire, all'atto del passaggio a diverso turno, di un adeguato periodo di riposo che può essere inferiore a 11 ore.

Art. 35 - Lavoro notturno.
[…]
Comma 4: modificare i riferimenti di legge:
"Ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.lgs. n. 66/03, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite delle 8 ore nelle 24 ore in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base annuale."
Nuovo comma 8:
Ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 66/03, considerata la particolare esigenza dell'industria tessile-abbigliamento di garantire lo svolgimento continuativo di talune attività nel fine settimana per mezzo di lavoratori specificamente addetti ad esse con orari di lavoro particolari, anche a tempo parziale, distribuiti su una parte dei giorni settimanali, si prevede che per tali fattispecie le parti al livello aziendale possano concordare che la durata massima dell'orario lavorativo di 8 ore di cui all'art. 13, comma 1, D.lgs. n. 66/03, sia calcolata come media su un periodo settimanale o plurisettimanale.

Nuovo art. 26 bis - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'attività ordinaria dell'impresa utilizzatrice.
[…]
Ferma restando l'informazione di cui all'art. 21, D.lgs. 19.9.94 n. 626, le attività di promozione di iniziative formative degli Organismi paritetici di cui agli Accordi interconfederali tra Confapi e Cgil, Cisl e Uil, nonché dal CCNL, sono estese anche ai prestatori di lavoro temporaneo.
Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.
[…]
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alla RSU o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti da stipulare, i motivi del ricorso al lavoro temporaneo e la durata relativa.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, su richiesta di una delle parti e comunque almeno 1 volta all'anno, si effettuerà un esame congiunto, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, per verificare o fornire agli stessi destinatari di cui al presente punto, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 28 D - Contratto di inserimento.
Ai sensi dell'Accordo interconfederale 11.2.04, il contratto di inserimento è così regolamentato:

3) Forma e contenuto del contratto di inserimento.
Il contratto di inserimento deve essere stipulato in forma scritta, al quale deve essere allegato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
[…]
I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e il presente CCNL per l'applicazione di particolari normative e istituti.

4) Progetto.
Il progetto individuale d'inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Il progetto di inserimento/reinserimento, dovrà prevedere:
(a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
(b) la durata e le modalità della formazione.
Il progetto individuale d'inserimento potrà prevedere la partecipazione a corsi di formazione interni o esterni all'azienda, anche attraverso il ricorso al "Fondo Formazione PMI" per la formazione continua.
La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo (previsto dall'art. 2, lett. i), D.lgs n. 276/03).
Gli enti bilaterali potranno definire le modalità di definizione dei piani individuali d'inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento.

6) Disciplina del rapporto di lavoro.
Ai contratti d'inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sul lavoro a tempo determinato di cui al D.lgs. 6.9.01 n. 368.

Dichiarazione a verbale n. 1
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), D.lgs. n. 276/03, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato (tutor o referente formativo aziendale).
[…]

Integrazione art. 45 - Inquadramento unico dei lavoratori.
Inserire, in sostituzione del titolo "Commissione paritetica per l'inquadramento":
Le parti riconoscono che i cambiamenti organizzativi e tecnologici del sistema produttivo e l'evoluzione del rapporto tra impresa e mercato possono influire sulle prestazioni richieste ai lavoratori e convengono sull'utilità di un confronto volto a monitorare l'evoluzione di tale fenomeno.
A tal fine concordano di istituire un Gruppo di lavoro che avrà lo scopo di valutare le metodologie di inquadramento previste dai principali contratti nazionali ed europei e di ricercare un eventuale diverso modello di inquadramento ritenuto idoneo alle caratteristiche del sistema tessile abbigliamento-moda.
Le parti si danno atto che il Gruppo di lavoro potrà esplorare qualsiasi ipotesi, prefigurandone benefici, criticità e conseguenze sui lavoratori e sulle imprese.
Tra le ipotesi previste quello di un inquadramento per aree o fasce professionali omogenee.
Relativamente alle proposte congiuntamente individuate le parti si danno altresì atto che il Gruppo di lavoro dovrà produrre attente valutazioni di praticabilità in relazione alle peculiarità del settore e alle caratteristiche organizzative delle piccole e medie imprese.
Il Gruppo di lavoro si incontrerà entro dicembre 2004 e presenterà le proprie conclusioni alle parti stipulanti entro il 30.6.06.

Art. 36 ter - Telelavoro.
In riferimento a quanto previsto e definito nell'Accordo interconfederale Confapi 17.7.01, per telelavoro subordinato, ai fini della presente disciplina, deve intendersi quello prestato dal lavoratore dipendente con l'ausilio di strumenti telematici al di fuori della sede aziendale.
Tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa deve essere prevalente rispetto a quella tradizionale e potrà comunque essere svolta per periodi predefiniti e/o in alternanza a lavoro effettuato presso l'azienda.
Le principali tipologie di telelavoro sono riconducibili a:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
- telelavoro da Centri o postazioni varie, qualora l'attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome.
[…]
Il telelavoratore, nel rispetto delle diversità derivanti dalle particolari modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, è quindi un lavoratore subordinato soggetto alla disciplina del presente CCNL e alle norme di legge applicabili.
[…]

Norme applicative
[…]
3) Fermo restando l'orario settimanale ordinario, tra azienda e telelavoratore potranno essere previste diverse modalità di organizzazione dell'orario di lavoro nell'ambito della giornata sia in ordine alla collocazione che alla durata.
[…]
4) Ai fini di quanto previsto dall'art. 7, legge n. 300/70, il datore di lavoro provvederà a consegnare a ciascun telelavoratore una copia del CCNL o, in alternativa, copia del codice disciplinare affisso in azienda ai sensi dello stesso art. 7, considerando con ciò assolto ogni obbligo di pubblicità previsto dalla legge e da disposizione contrattuale.
Le comunicazioni aziendali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici / informatici.
Al telelavoratore è garantita la parità di trattamento in materia di interventi formativi, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché per salvaguardarne la professionalità specifica.
5) Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione.
Conseguentemente ai lavoratori che svolgono attività di telelavoro verrà garantita la piena partecipazione alle attività e alle iniziative di natura sindacale svolte in azienda.
In particolare, sarà assicurata al telelavoratore, a cura delle strutture aziendali, l'informazione riguardante le comunicazioni di carattere sindacale mediante l'utilizzo di idonei strumenti di telecomunicazione. Il telelavoratore potrà inoltre partecipare alle assemblee indette nell'unità produttiva di appartenenza secondo le consuete modalità e nel limite del monte ore contrattualmente stabilito; potrà altresì eleggere rappresentanti sindacali ed essere eletto.
[…]
7) I locali dove si svolge l'attività di telelavoro devono essere idonei allo scopo, come previsto dal D.lgs. n. 626/94 e dalla legge n. 46/90 per ciò che attiene la sicurezza degli impianti elettrici.
Il controllo del rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sarà possibile da parte dei soggetti a ciò deputati e contemplati nell'art. 11, D.lgs n. 626/94, previa informazione al telelavoratore.
Il telelavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute ed è responsabile per eventuali danni da lui causati, derivanti dall'uso improprio dei mezzi e strumenti di lavoro nonché per danni causati a o da terzi.
[…]
9) […]
Con periodicità semestrale a livello aziendale saranno fornite alle RSU o in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali informazioni relative all'andamento del presente istituto.
10) Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'Accordo interconfederale Confapi / Cgil, Cisl, Uil del 17.7.01 in materia.

Nuovo art. 4 - Parte Operai - Lavori discontinui.
Inserire due commi iniziali eliminando il vecchio comma 1.
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6.12.23 n. 2657, non può superare le 48 ore medie settimanali.
In funzione della peculiare tipologia e delle caratteristiche delle mansioni svolte, tale durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.

Nuova "Disposizione transitoria" - Protocollo n. 2 - Dichiarazione sul commercio internazionale tessile - abbigliamento, sul traffico del perfezionamento passivo e sul codice di condotta per il rispetto dei diritti umani fondamenti e per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile nelle attività economico produttive internazionali
Le parti confermano le intese che avevano condotto alla definizione del Protocollo n. 2, CCNL 19.5.00 e concordano che l'attuazione delle "Disposizioni finali e verifiche" sia esaminata in un apposito incontro tra le parti - che potrà svolgersi anche nell'ambito dell'Osservatorio bilaterale - da effettuarsi entro il 31.12.04.

Allegato n. 4 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un clima aziendale idoneo allo svolgimento dell'attività. A tal fine dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla condizione sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e alla integrità psico-fisica della lavoratrice e del lavoratore.
In particolare saranno evitati comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali nel luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento, vengono inserite nella parte relativa alla legislazione del lavoro, allegata al presente contratto, le risoluzioni del Consiglio CEE del 29.5.90 e del Parlamento UE A5-0283/2001.
In caso di emanazione di specifiche normative, le parti si incontreranno e ne faranno oggetto di valutazione.

Protocollo n. 9 Addetti alla distribuzione commerciale nella filiera tessile-abbigliamento-moda
Tenuto conto della condivisa opportunità di prevedere - all'interno del CCNL - norme contrattuali specifiche applicabili per quanto di competenza ai lavoratori occupati nei negozi e negli spacci aziendali che costituiscono la filiera distributiva delle aziende del tessile- abbigliamento- moda, le parti concordano di istituire un apposito gruppo di lavoro paritetico che avrà il compito di approfondire la materia e di indicare le soluzioni praticabili.
Il gruppo produrrà una relazione per le parti stipulanti entro il 30.9.04.