Tipologia: Atto Costitutivo OPNC EN.BI.C. Sicurezza
Data firma: 3 aprile 2017
Parti: OPNC (Cisal, Cisal Terziario, Federagenti Cisal e Anpit, Aifes, Cidec, Confimprenditori, Unica)
Settori: Servizi
Fonte: unicaformazione.net


Sommario:

 

Statuto
Titolo I Principi generali

Art. 1 - Costituzione dell’organismo Paritetico Confederale Nazionale (OPNC)
Art. 2 - Sede - Durata
Art. 3 - Scopi e funzioni dell’OPNC
Art. 4 - Ulteriori compiti
Titolo II La rete degli organismi paritetici: costituzione ed articolazione
Art. 5 - La rete degli Organismi paritetici confederali
Art. 6 - Autonomia Finanziaria
Art. 7 - Rapporti della rete di organismi
Titolo III Gli organi dell’OPNC
Art. 8 - Organi OPNC
Art. 9 - L’Assemblea

 

Art. 10 - La Presidenza
Art. 11 - Il Presidente
Art. 12 - Compiti della Presidenza
Art. 12 - Revisori legali
Titolo IV Risorse - Fondo Comune - Bilanci

Art. 13 - Risorse
Art. 14 - Fondo comune
Art. 15 - Bilanci
Titolo V Norme finali
Art. 16 - Scioglimento dell’OPNC
Art. 17 - Regolamento
Art. 18 - Modifica dello Statuto
Art. 19 - Norme di rinvio
Art. 20 - Foro competente
Norme transitorie


Atto Costitutivo Organismo Paritetico Nazionale Confederale EN.BI.C Sicurezza in forma abbreviata OPNC EN.BI.C. Sicurezza

Addì 3 Aprile 2017 in Roma, via Cristoforo Colombo 115, presso la Sede dell’En.bi.c. Nazionale sono presenti F.D.G., […], nella qualità di Presidente dell’Ente e L.D.O. nella qualità di segretario verbalizzante. Il Presidente, in attuazione della delibera dell’En.Bi.C. del 13 dicembre 2016 e, più specificatamente, dell’Accordo interconfederale del 21 marzo 2017, promuove la costituzione dell’organismo Paritetico Nazionale Confederale En.Bi.C. Sicurezza, in breve OPNC En.bi.C. Sicurezza, avendo redatto lo Statuto che viene riportato in calce al presente atto costitutivo. L’Ente con sede in Roma via Giacomo Trevis 88, opererà in via transitoria attraverso il Comitato di Presidenza composto da A.D.P., in qualità di Presidente e legale rappresentante, nonché di F.D.G., quale Vicepresidente, su designazione della componente Cisal. Sarà cura del Presidente provvedere alla registrazione del presente atto e dello statuto ed alla richiesta del codice fiscale e, successivamente, all’apertura di un conto corrente. Le spese di registrazione saranno a carico dell’En.Bi.C. nazionale come dalla sopra citata delibera del 13 dicembre 2016.

Statuto
Organismo Paritetico Nazionale Confederale En.Bi.C. Sicurezza
(denominato anche “OPNC - En.Bi.C. Sicurezza”)


Titolo I Principi generali
Articolo 1 - Costituzione dell’organismo Paritetico Confederale Nazionale (OPNC)

1. In attuazione dell’Accordo Interconfederale (di seguito anche solo “Accordo”) sottoscritto in data 21 marzo 2017 tra Cisal, Cisal Terziario, Federagenti Cisal e Anpit, Aifes, Cidec, Confimprenditori ed Unica - Organizzazioni comparativamente e maggiormente più rappresentative sul piano nazionale e firmatarie di CCNL e Accordi Economici Collettivi - è costituito, dalle suddette Organizzazioni (d’ora in poi definite “Parti Costituenti”), in applicazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., (di seguito anche d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) l’Organismo Paritetico Nazionale Confederale OPNC - “En.Bi.C Sicurezza” (d’ora in poi l’OPNC), nella forma di cui agli artt. 36, 37 e 38 del Capo III, Titolo II, Libro Primo del codice civile e per le finalità di cui agli artt. 2, comma 1, lettere ee) e 51, co. 1, 2, 3, 3-ter, 4, 5, 6, 7, 8, 8-bis del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. L’OPNC non ha scopi di lucro.

Articolo 2 - Sede - Durata
1. L’OPNC ha la sede legale a Roma, la variazione di sede non comporterà modifiche statutarie se avverrà nell'ambito dello stesso comune.
2. L’Organismo ha durata illimitata salvo quanto previsto al successivo art. 16.
3. Il cambio di sede non comporta modifica dello Statuto.
4. Presso la sede si terranno di norma le riunioni dell’Assemblea e del Comitato di Presidenza.
5. L’Assemblea potrà riunirsi con modalità telematica nel rispetto delle forme di convocazione di cui al presente Statuto.

Articolo 3 - Scopi e funzioni dell’OPNC
• In quanto Organismo Paritetico I’OPNC, opera ai sensi e per tutte le finalità di cui all'art51, co. 1,2, 3, 3-ter, 4, 5, 6, 7, 8, 8-bis del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Più in particolare, l’OPNC supporta le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; promuove attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei Fondi Interprofessionali; su richiesta delle imprese, rilascia un’ attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese iscritte all’En.Bi.C nazionale - Ente bilaterale di riferimento della contrattazione in essere tra le Parti costituenti - tra cui, in via esclusiva, l’asseverazione dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, della quale gli organi dì vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività; provvede alla designazione dei RLST ed allo svolgimento dei compiti a tal fine attribuiti agli organismi paritetici dagli artt. 47-52 del d.lgs. n. 81/2008, tranne la disciplina di cui all’art 51, co. 3-bis del d.lgs. n. 81/2008.
• L’OPNC inoltre svolge un ruolo proattivo per la costituzione e il buon funzionamento della rete degli Organismi paritetici, in particolare laddove non siano stati ancora costituiti, o siano di recente costituzione e/o nei territori dove è più necessario un supporto per la crescita della cultura della prevenzione.
• L’OPNC è sede privilegiata per la collaborazione sulla promozione e programmazione dell’attività formativa e per la raccolta e l’elaborazione di buone prassi a fini prevenzionistici, per lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro e per l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia di cui all'art 2, comma 1, lett. ee, D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81.
• L’OPNC svolge funzioni di promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale e territoriale degli organismi paritetici confederali.

Articolo 4 - Ulteriori compiti
1. L’OPNC partecipa, nei tempi e nei modi stabiliti dal Decreto di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
2. L’OPNC inoltre:
a) partecipa, mediante l'intervento diretto delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni . sindacali, all'attuazione delle funzioni previste all'art. 52 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., sulla base delle risorse provenienti dalla costituzione e dal finanziamento del Fondo di sostegno di cui allo stesso articolo;
b) può svolgere ulteriori attività, nell'ambito della promozione della salute e della tutela della sicurezza, in rapporto con organismi, pubblici e privati, internazionali e nazionali;
c) promuove, attraverso la collaborazione con Enti ed Istituzioni, la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche individuando sinergie professionali ed economiche.
3. L’OPNC attua la propria funzione di coordinamento favorendo la circolazione delle informazioni in materia di salute e sicurezza nell’ambito della Rete degli Organismi paritetici Regionali (OPRC) e Territoriali (OPTC) e nei confronti delle istituzioni e, in caso di mancato assolvimento dei compiti attributi agli OPRC e agli OPTC, si attiva prontamente in termini di sussidiarietà.
4. Ai fini di cui all’articolo precedente, per svolgere la propria funzione di promozione, coordinamento e monitoraggio, l’OPNC riceve dagli OPRC e dagli OPTC:
a. le informazioni sulla costituzione degli stessi, i nominativi e i riferimenti dei loro componenti ed ogni eventuale e successiva variazione;
b. le informazioni relative ai programmi regionali e territoriali delle azioni a supporto delle imprese di cui agli accordi tra le parti costituenti;
c. la relazione annuale sull’attività svolta dagli organismi paritetici regionali e territoriali;
d. contestualmente alla comunicazione all’Inail, di cui al comma 8-bis, dell’art. 51 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i nominativi, i riferimenti e le eventuali modifiche relativamente agli RLST
5. AI fine di svolgere la propria funzione di coordinamento, l’OPNC predispone in collaborazione con gli OP regionali e territoriali:
a. criteri relativi alle competenze delle quali gli Organismi devono dotarsi per supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal citato art. 51, commi 3 e 6;
b. criteri relativi alla costituzione e al funzionamento di “specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti”, di cui all’art. 51, comma 3-ter, nonché sulle procedure e sulle modalità per il rilascio delle attestazioni relative allo svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese;
c. criteri e modalità per l’attuazione della "collaborazione” in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, secondo quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, alla luce di quanto previsto dall’Accordo di cui all’articolo 1.
d. i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.
6. Per lo svolgimento di tutte le attività di formazione ed aggiornamento degli RLST, l’OPNC, gli OPRC e gli OPTC si avvarranno preferibilmente di AIFES, Associazione dei Formatori e degli Esperti in Sicurezza, così come previsto dall’Accordo interconfederale del 21 marzo 2017.
7. L’Organismo, anche attraverso appositi Comitati, persegue inoltre le seguenti finalità:
a) attuazione dell'art. 6, comma 8, lettere d), h) e m), d.lgs. n. 81/2008 in materia di buone prassi e modelli di organizzazione e gestione aziendale;
b) sviluppo e monitoraggio delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, di GIRA e dei modelli semplificati;
c) attuazione della normativa sulla qualificazione delle imprese con riferimento all'art 6, comma 8, lettera g), d.lgs. n. 81/2008;
d) redazione del documento di strategia nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) monitoraggio sull'attuazione delle indicazioni metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato, le problematiche di genere e dell'invecchiamento della popolazione lavorativa; le attrezzature di lavoro; le sostanze pericolose, agenti fisici e biologici;
f) analisi delle problematiche sulla sicurezza dei settori specifici (pesca, lavoro marittimo, portuale e ferroviario, sicurezza stradale, etc....) nonché dei cantieri temporanei o mobili e dispositivi di protezione individuali;
g) monitoraggio della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici ed eventuali azioni positive attraverso la progettazione di moduli formativi che valorizzino la specifica attività di prevenzione di infortuni e malattie professionali delle lavoratrici di sesso femminile;
h) asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.
8. L’OPNC, inoltre, provvede alla costituzione di una Banca dati RLS, eletti o nominati ai sensi degli Accordi intervenuti nell’ambito della Contrattazione di riferimento, di un registro nazionale degli RLST, nonché ad ogni ulteriore compito affidato all’organismo dalle Parti costituenti.

Titolo II La rete degli organismi paritetici: costituzione ed articolazione
Articolo 5 - La rete degli Organismi paritetici confederali

1. In attuazione degli arti 2, comma 1 lett. ee), 32, 37, 51, co. 1,2, 3, 3-ter, 4, 5, 6, 7, 8, 8-bis e 52 del d.lgs. n. 81/2008, è costituita una rete di organismi paritetici per lo svolgimento di compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. La rete degli Organismi Paritetici non ha scopo di lucro.
Tale rete può operare anche ai finì della realizzazione degli interventi previsti dagli arti 8, 10,11 e 12 del d.lgs. n. 81/2008.
3. Gli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono così articolati:
- Organismo Paritetico Nazionale Confederale - OPNC;

- Organismo Paritetico Regionale Confederale  OPRC;

- Organismi Paritetico Territoriale Confederale - OPTC
4. I Componenti dei Comitati ai vari livelli saranno designati tra soggetti in possesso delle competenze e delle conoscenze tecniche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Articolo 6 - Autonomia Finanziaria
1. I singoli Organismi paritetici, costituiti ai diversi livelli nazionale, regionale e territoriale hanno una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.
2. Ogni organismo risponde in via esclusiva delle obbligazioni dallo stesso assunte.

Articolo 7 - Rapporti della rete di organismi
1. L’OPNC provvede alla istituzione degli OPRC e degli OPTC regolandone l'attività e definisce lo schema standard degli statuti/regolamenti ai quali gli Organismi si dovranno adeguare.
2. La costituzione dell’organismo Paritetico regionale e territoriale è subordinata alla previa approvazione, da parte della Presidenza dell’OPNC, dello Statuto e del Regolamento adottato da! costituendo Organismo Paritetico e dalla verifica della documentazione dei componenti (’Assemblea, attestante la loro professionalità e competenza nella materia.
3. Lo Statuto ed il regolamento dovranno essere registrati e una copia dovrà essere trasmessa all’OPNC per l’approvazione, prima dell’inizio dell’attività.
4. È fatto salvo il potere dell’OPNC di commissariamento degli Organismi Regionali e Territoriali in caso di violazione accertata delle norme regolamentari, ivi compreso il codice etico che dovrà essere accettato espressamente al momento della costituzione.

Titolo III Gli organi dell’OPNC
Articolo 8 - Organi OPNC

Sono Organi dell’OPNC:
1.1’Assemblea;
2. la Presidenza;
3. il Presidente
4. i revisori legali.

Articolo 9 - L’Assemblea
1. L’Assemblea è composta da almeno 10 componenti, designati uno per parte da Aifes, Anpit, Cidec, Confimprenditori ed Unica, quali soggetti datoriali, e da Cisal, Cisal terziario, Federagenti-Cisal, quali soggetti sindacali. Tutti denominati Soci costituenti.
Potranno chiedere di fare parte dell’Assemblea altre associazioni datoriali e sindacali firmatarie della contrattazione in essere tra i Soci costituenti, ma in tal caso dovrà essere mantenuta la pariteticità tra i componenti datoriali e sindacali. Tali soci verranno denominati Soci aggregati.
Una delibera dell’Assemblea regolamenterà sia l’ingresso dei nuovi Soci che l’uscita degli stessi e dei Soci costituenti;
L’Assemblea nomina nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente, il primo tra i membri designati dalla componente datoriale e il secondo tra i membri designati dalla componente sindacale.
2. L’Assemblea provvede ad approvare i criteri ai quali deve uniformarsi l’attività dell’organismo, approva i bilanci annuali e delibera su ogni altra questione rimessa dalla Presidenza alla sua approvazione.
3. L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno due volte all’anno, entro il mese di giugno ed il mese di dicembre per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta la Presidenza o almeno tre componenti ne ravvisino l’opportunità.
4. Le convocazioni sono effettuate con avviso scritto, anche mediante posta elettronica, inviato a tutte le Parti Costituenti, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano tutti i componenti.
5. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti più uno. L’Assemblea provvedere ad eleggere al suo interno il Presidente e il Segretario della riunione.
6. Le deliberazioni dell’Assemblea devono tendere ad essere l’espressione di unanime consenso. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad un'ampia convergenza di consensi, le decisioni vanno assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
7. I verbali di ogni riunione dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’Assemblea, vengono conservati agli atti e messi a Disposizione dei Soci.

Articolo 10 - La Presidenza
1. La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, nominati uno per parte sindacale ed uno per parte datoriale che vantino particolare e documentata esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro. I Membri restano in carica tre anni e sono rinominabili.
2. L’incarico dei Membri dell’Assemblea e della Presidenza è esercitato gratuitamente.
3. Le spese sostenute e documentate per le attività inerenti la rappresentanza dell’OPNC sono rimborsate secondo quanto stabilito dal Regolamento interno.
4. La Presidenza provvede a:
a) coordinare l'attività per il regolare funzionamento dell'OPNC;
b) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
c) predisporre la relazione sull'attività svolta, i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione ed il bilancio preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo;
d) costituire comitati tecnico-scientifici, comunque denominati, per l'assolvimento dei compiti statutari.
5. La Presidenza è convocata di norma una volta al mese attraverso una concordata pianificazione annuale da parte dei Membri ogni qualvolta lo si ritenga necessario.
6. In quest’ultimo caso il Membro richiedente invierà all’altro componente un avviso scritto, anche attraverso posta elettronica, almeno 7 gg. prima della data prevista per la riunione, indicando l’ordine del giorno.
7. La Presidenza convoca le riunioni dell’Assemblea dei soci, con avviso scritto, anche attraverso posta elettronica, inviato almeno 15 gg. prima della data prevista per la riunione, stabilendo l’ordine del giorno, la sede, la data e l’ora.
8. L’eventuale revoca e/o sostituzione di uno o di entrambi i Membri di presidenza, da parte dei Soci che li hanno nominati, avrà validità fino alla scadenza del mandato del Membro stesso,

Articolo 11 - Il Presidente
1. Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell’organismo e la firma degli atti e dei provvedimenti, nonché i poteri per compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione e quelli deliberati dall’Assemblea dei soci.
2. Il conto dell’Ente è cointestato e le spese possono essere effettuate solo con firma congiunta.

Articolo 12 - Compiti della Presidenza
1. La Presidenza provvede all’amministrazione ed alla gestione dell’OPNC, compiendo gli atti di cui al precedente articolo e svolge le funzioni previste dal presente Statuto.
2. Tra l’altro la Presidenza:
a) emana il regolamento interno e le sue eventuali modifiche al fine dell’applicazione del presente Statuto;
b) determina e approva i programmi tecnici ed organizzativi della sua attività;
c) amministra l’eventuale patrimonio associativo;
d) predispone annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) predispone il bilancio preventivo;
f) approva gli Statuti ed i Regolamenti adottati dagli Organismi Paritetici Regionali e Territoriali e verifica la documentazione dei componenti l’Assemblea, attestante la loro professionalità e competenza nella materia;
g) procede al commissariamento nei casi di cui al precedente art.7, comma 6.

Articolo 12 - Revisori legali
1. Nel caso di gestione diretta di risorse spetta alla parte sindacale designare un Revisore legale con il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell’OPNC.
2. Il Revisore, nella sua funzione di organo di garanzia, attesta con apposita relazione all’Assemblea che approva i bilanci consuntivi annuali, la regolarità contabile ed amministrativa ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare la completezza informativa e la trasparenza della gestione.

Titolo IV Risorse - Fondo Comune - Bilanci
Articolo 13 - Risorse

1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti derivanti dal d.lgs. n. 81/2008 l’OPNC si avvale delle risorse messe a disposizione dai Soci, così come previsto dall’Accordo interconfederale di cui in premessa, nonché dei proventi della propria attività statutaria.
2. L’OPNC può utilizzare risorse e finanziamenti diversi provenienti anche da intese con i soggetti istituzionali.

Articolo 14 - Fondo comune
Il Fondo comune dell’OPNC sarà quindi costituito:
1. da risorse o da finanziamenti provenienti anche da soggetti istituzionali o terzi;
2. da risorse provenienti dalle attività statutarie con particolare riguardo all'attività di asseverazione, degli RLS e RSLT;
3. da beni immobili o mobili acquistati o pervenuti per atti di liberalità.

Articolo 15 - Bilanci
1. Il comitato di presidenza provvede alla stesura del bilancio preventivo entro il 30 novembre e del bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ciascun anno;
2. l’esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. I bilanci preventivo e consuntivo, redatti dai Membri di Presidenza, approvati dal revisore legale, sono trasmessi per l’approvazione all’assemblea;
4. eventuali avanzi di bilancio dovranno confluire al Fondo comune dell'organismo.

Titolo V Norme finali
Articolo 16 - Scioglimento dell’OPNC

1. Lo scioglimento dell’OPNC avviene per recesso di tutti i componenti delle parti datoriali o di quelli delle parti sindacali o per decisione dell’Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3.
2. In ogni caso, la liquidazione dell’OPNC sarà affidata a due liquidatori designati di comune accordo dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. In caso di disaccordo il liquidatore verrà nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Roma.
3. Il fondo comune residuo alla fine della liquidazione deve essere devoluto ad enti senza fini di lucro con omologhe finalità.

Articolo 17 - Regolamento
1. Per l’attuazione del presente Statuto l’OPNC si dota di un proprio Regolamento interno predisposto dal Comitato di presidenza ed approvato dall’Assemblea.

Articolo 18 - Modifica dello Statuto
1. Qualsiasi modifica al presente statuto sarà convenuta con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell’Assemblea, anche a seguito di eventuali modifiche legislative o a variazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito alle previsioni di nuovi Accordi interconfederali tra le Parti costituenti di cui in premessa.

Articolo 19 - Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
2. Per quanto concerne i requisiti di costituzione degli organismi territoriali ai vari livelli, per effetto di quanto premesso nell’Accordo interconfederale del 21 marzo 2017 in termini di continuità dell’attività in materia di sicurezza, si fa riferimento alla delibera adottata all’unanimità dall'Ente bilaterale confederale Enbic del 19/11/2015 che subordina l’accesso dei componenti designati dai Soci al possesso dì determinati requisiti inerenti l’applicazione dei CCNL di riferimento. Fatte salve successive determinazioni tra le Parti costituenti.

Articolo 20 - Foro competente
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Foro di Roma.

Norme transitorie
Le previsioni dell’art.8, punto 4), e dell’art 12 possono essere, per decisone unanime dell’Assemblea, posticipate a data successiva.
Per il primo mese l’OPCN potrà operare con il solo Comitato di Presidenza indicato dal Presidente dell’En.Bi.C. tenendo conto dei criteri di designazione adottati dall’Assemblea dell’En.Bi.C.