Cassazione Penale, Sez. 4, 24 luglio 2023, n. 31826 - Caduta dal trabattello privo di stabilizzatori durante le operazioni di montaggio dell'impianto luci all'interno del teatro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -
Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Aldo - rel. Consigliere -
Dott. MARI Attilio - Consigliere -
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ALDO;
udito il PG Dott.ssa ODELLO LUCIA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari del 2 luglio 2020, con cui A.A. era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed Euro mille di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile B.B., in relazione al reato di cui all'art. 40 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., commi 2 e 3, per avere, la A.A. nella sua qualità di rappresentante legale della Associazione Danzaeventi di (Omissis), cagionato alla B.B. lesioni personali. In occasione delle operazioni di montaggio dell'impianto luci all'interno del teatro (Omissis), per lo spettacolo dal titolo "(Omissis)" previsto per la giornata del 3 novembre 2013, la persona offesa, salita sopra un trabattello per provvedere al posizionamento, rovinava al suolo da un'altezza di circa 5 metri per il ribaltamento dell'attrezzatura dovuto all'inclinazione del piano sul quale la stessa poggiava e al montaggio non a regola d'arte (essendo priva di stabilizzatori).
Con colpa specifica consistita nella violazione dell'art. 11, comma 4, lett. a), n. 1, in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 87, comma 2, lett. C), per non aver adottato, nella qualità suindicata, le misure necessarie affinchè il trabattello - messo a disposizione della B.B. (dipendente della Circo Eia s.c.p.) per il posizionamento delle luci sceniche all'interno del teatro (Omissis) - fosse istallato e utilizzato in conformità alle istruzioni d'uso. In particolare con omissione consistita nel non aver verificato il montaggio degli stabilizzatori.
Con colpa generica rappresentata da negligenza imprudenza e imperizia nonchè nell'aver messo a disposizione della persona offesa un trabattello non montato a regola d'arte, e comunque privo dei necessari presidi antinfortunistici (quali imbragature, casco protettivo, ecc.).
Con lesioni personali consistite in frattura di bacino, trauma toracico con frattura della quarta, della quinta, della sesta e della settima costola destra, contusioni polmonari e contusioni escoriate del gomito destro dalle quali derivava una malattia di 58 giorni.
Con le aggravanti dell'aver cagionato una lesione grave e dell'aver commesso il fatto con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
1.1. In ordine alla ricostruzione dei fatti, il Tribunale esponeva che, il 3 novembre 2013, gli agenti della Questura di Sassari erano intervenuti su richiesta della centrale operativa presso il teatro (Omissis), essendosi verificato un grave incidente sul lavoro. Ivi gli operanti constatavano la presenza del personale medico del 118, intento ad organizzare il trasporto, presso il locale pronto soccorso, della persona rimasta ferita, identificata in B.B..
Si apprendeva che, nel corso di operazioni di allestimento di uno spettacolo teatrale, la B.B. era caduta da un'altezza di circa cinque metri a causa del ribaltamento dell'impalcatura mobile sulla quale stava operando.
All'Interno del teatro gli agenti trovavano il trabattello, ancora rovesciato sul palco. Sul posto erano avvicinati da C.C. e da D.D., dai quali ricevevano le prime informazioni sull'accaduto.
Si accertava, in particolare, che la B.B. stava operando sopra il trabattello come tecnico delle luci sprovvista di casco protettivo, sistemi di ritenuta o qualsiasi altro presidio antinfortunistico; ad un certo punto la struttura si sbilanciava e i due uomini, che si trovavano a terra, cercavano di mantenerla in posizione verticale con le mani, ma non riuscivano a reggerne il peso e, pertanto, la donna precipitava al suolo.
La persona offesa lavorava per la compagnia teatrale straniera Circo Ela S.c.p., operante all'interno del (Omissis) per l'organizzazione di uno spettacolo teatrale sulla base di accordi contrattuali con l'Associazione Danzaeventi, la cui rappresentante legale era A.A.. In conseguenza di quella caduta, la B.B. riportava gravi lesioni.
2. La A.A., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26 anche in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 4, lett. a), n. 1.
Si deduce che le posizioni contrattuali erano esattamente capovolte rispetto a quelle ricostruite in sentenza.
La Danzeventi aveva assunto unicamente l'obbligazione di concedere lo spazio designato alla rappresentazione, garantendo la presenza del personale di sorveglianza ed i servizi di sicurezza (evidentemente quelli strettamente collegati allo svolgimento, e non all'allestimento, della manifestazione), mentre la Circo Eia, nella sua qualità di "produttore" si era obbligata, dietro parziale corrispettivo, tra le altre cose, a mettere a disposizione lo spettacolo "interamente montato". La Circo Eia, e non la Danzeventi, aveva richiesto ed ottenuto da quest'ultima la fornitura di operai per prestazioni di manovalanza (circostanza pacifica).
Come, neppur troppo implicitamente, affermato dalla persona offesa (che definiva sè stessa la sostanziale coordinatrice del montaggio e del puntamento delle luci relegando i tecnici forniti da Danzeventi al ruolo di operai con funzioni e mansioni meramente esecutive), quest'ultima avrebbe dovuto coordinare e presiedere all'incombente. Pertanto, anche a voler condividere la tesi del contratto di appalto accolta in sentenza, le posizioni dei contraenti dovrebbero essere diametralmente invertite.
In ogni caso, il contratto non era riconducibile al genus dell'appalto trattandosi, in verità, di un contratto misto atipico a prestazioni corrispettive, nel quale erano specificamente individuati i ruoli e le obbligazioni di ciascuno dei contraenti con distinzione dei ruoli proprio ad evitare qualsiasi interferenza tra le lavorazioni.
La disciplina di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, pertanto, era inapplicabile al caso di specie, se non con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato di natura sostanziale facenti capo alle singole imprese con assunzione della posizione di garanzia in capo ai rispettivi legali rappresentanti. Da quanto precede, con specifico riferimento alla ricorrente, discenderebbe, quale logica conseguenza, che la A.A. aveva assunto una posizione di garanzia ex D.Lgs. n. 81 del 2008 esclusivamente rispetto alle proprie maestranze e con riferimento alle obbligazioni contrattualmente assunte (con analoga assunzione di responsabilità della Circo Eia in relazione ai soggetti ricadenti sotto la sfera di controllo della stessa ed impiegati per l'adempimento delle proprie obbligazioni).
Mentre, nell'ambito della separazione netta dei compiti e delle obbligazioni previste dal contratto ed in assenza in radice di qualunque interferenza, anche solo potenziale, nelle lavorazioni, in virtù del rapporto contrattuale con La Nouvelle Aventure (datore di lavoro della B.B.), proprio la Circo Eia in persona del suo legale rappresentante (neppure sfiorato dalla vicenda in esame) dovrebbe rispondere, per fatto omissivo, dell'incidente occorso alla persona offesa.
In ogni caso, la normativa ex D.Lgs. n. 81 del 2008 era inapplicabile alla A.A., in quanto non era il datore di lavoro e non aveva interferito con le lavorazioni effettuate dalla Circo Eia.
In caso di riconoscimento di una responsabilità omissiva generica in capo alla ricorrente, discendente dal contratto di noleggio del trabattello, dalla sua successiva fornitura e dall'omessa vigilanza in ordine al suo corretto montaggio ed alla presenza delle barre stabilizzatrici, la circostanza aggravante della violazione della disciplina antiinfortunistica dovrebbe essere esclusa, con la conseguenza dell'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 40 c.p., comma 2.
Si rileva che, nello svolgimento delle operazioni di montaggio e puntamento delle luci, la B.B., per sua stessa ammissione, nel suo ruolo di coordinatrice si sarebbe dovuta occupare esclusivamente di impartire direttive da terra senza ingerirsi nelle operazioni pratiche (assegnate dalla stessa persona offesa agli operai-tecnici), mentre imprevedibili ragioni l'avevano determinata, per sua scelta autonoma e consapevole, all'utilizzo di uno strumento cui mancavano le barre stabilizzatrici (circostanza preventivamente nota alla persona offesa).
Pertanto, la condotta della persona offesa, per sua stessa ammissione, si inseriva nel processo causale quale fattore sopravvenuto di per sè solo sufficiente a determinare l'evento, stante il suo comportamento gravemente colposo imprevisto ed imprevedibile soprattutto alla luce del ruolo rivestito e delle funzioni di coordinamento svolte.
L'imputata non poteva prevenire l'evento che, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, si sostiene avrebbe avuto l'obbligo giuridico di impedire, a maggior ragione in presenza della persona offesa, estremamente qualificata per quarantennale esperienza, con funzioni e mansioni di organizzazione e coordinamento, non assegnato a tale ruolo dalla Danzeventi nonchè pienamente consapevole del rischio, che, improvvisamente, mutava l'organizzazione dei lavori, senza tener conto del tentativo non riuscito dei tecnici-operai di impedirle di salire sul trabattello (vedi le deposizioni di C.C. e D.D.).
3. Con nota del 19 aprile 2023, la parte civile B.B., chiede il rigetto del ricorso dell'imputata, la conferma della sentenza impugnata in punto di responsabilità penale e di condanna per il risarcimento del danno, provvisionale, le spese di costituzione di entrambi i gradi di giudizio nonchè il pagamento delle ulteriori spese del giudizio di Cassazione.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. E' manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole in ordine all'interpretazione della natura del rapporto contrattuale intercorso tra Circo Eia e Danzeventi, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26 per non essere stata la A.A., neppure indirettamente, parte datoriale.
In linea generale va premesso che gli obblighi che gravano sul datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 sono strumentali alla tutela non soltanto dei suoi dipendenti, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro o che siano coinvolti nel suo ciclo produttivo, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talchè, ove in tali luoghi o nel corso di tale ciclo produttivo si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purchè sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico (Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018, dep. 2019, Perano, Rv. 275077).
Da ciò consegue che sul datore di lavoro che riceva la consegna di un bene incombe una posizione di garanzia nei confronti dei soggetti che materialmente eseguono tale servizio durante tutto il lasso temporale, in cui il bene è nella propria sfera di controllo. Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'operatività degli obblighi di cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, previsti attualmente dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, occorre aver riguardo alle caratteristiche del fatto, essendo del tutto irrilevante la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro (Sez. 4, n. 37776 del 24/05/2019, Unipol, Rv. 277354; Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018, dep. 2019, Perano, Rv. 275077, la quale, nell'affermare il principio, secondo cui, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte, ha ritenuto irrilevante la veste civilistica del rapporto negoziale esistente tra le due imprese - in termini di contratto d'appalto o di contratto di trasporto - ed immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante della società committente per la morte per folgorazione dell'autista, dipendente di una diversa impresa, che, procedendo alle operazioni di scarico di una partita di mangime nei silos della committente, aveva toccato con il braccio metallico in dotazione all'autocarro i sovrastanti conduttori elettrici ad alta tensione; Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Cadi, Rv. 267687; Sez. 4, n. 44792 del 17/06/2015, Mancini e altro, Rv. 264957, fattispecie in cui la S.C. ha precisato che l'interferenza rilevante deve essere necessariamente intesa in senso funzionale, avendo riguardo alla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi).
2.1. Ciò posto sui principi operanti in materia, la Corte territoriale ha fornito una motivazione razionale, esente da aporie e da incongruenze logiche, del tutto idonea ad esplicitare le ragioni poste a fondamento della decisione e perciò immeritevole di censura.
Nella sentenza impugnata, infatti, il quadro dei rapporti tra l'associazione Danzaeventi, il cui rappresentante legale è la ricorrente, e la Circo Eia è stato adeguatamente descritto, evidenziandosi che l'associazione, lungi dall'essersi obbligata esclusivamente a concedere lo spazio destinato alla rappresentazione, si era obbligata a mettere a disposizione il personale, gli strumenti necessari al montaggio delle luci, la struttura (il teatro) e l'attrezzatura (il trabattello) per l'allestimento dello spettacolo.
Si è chiarito, con motivazione lineare e coerente, che, alla luce della natura dei rapporti negoziati tra le parti, la A.A. aveva assunto nei confronti della B.B., scaturente dal contratto e dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, per cui l'imputata si era giuridicamente vincolata al rispetto delle relative prescrizioni in favore di tutti i lavoratori coinvolti nella produzione dello spettacolo. Pertanto, i lavoratori della Danzaeventi e della Circo Eia dovevano cooperare e coordinarsi fra loro, con conseguente determinazione di una tipica situazione di interferenza nell'attività di lavoro facente capo a diverse imprese, disciplinata dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, che impone, in primo luogo, a tutti i datori di lavoro coinvolti nell'esecuzione di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione un onere di cooperazione nella tutela di tutti i lavoratori, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese che partecipano all'esecuzione dell'opera complessiva.
L'addebito a carico della A.A., pertanto, è stato correttamente configurato in ragione del suo superficiale comportamento, in quanto, alla luce della titolarità della posizione di garanzia, avrebbe dovuto prevenire ed evitare il rischio.
La ricorrente si limita a reiterare le doglianze sulla natura del contratto instauratosi tra la Danzaeventi e la Circo Eia. Tali profili di censura, tuttavia, sono già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono stati scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Si è infine precisato che, alla luce della riferibilità al caso di specie della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, che prescinde dal nomen iuris del contratto, ma è applicabile in ogni caso di interferenze di diverse imprese nello stesso ambiente di lavoro, la A.A. si sarebbe dovuta attivare per prevenire ed evitare i rischi interferenziali, derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese che operano sul medesimo luogo di lavoro, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione nonchè soluzioni comuni di problematiche complesse.
Per tali ragioni, pertanto, è stata applicata la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81 del 2008 ed è stata riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 590 c.p., comma 3, con conseguente procedibilità d'ufficio per il delitto per cui si procede.
3. Il secondo motivo di ricorso, con cui la A.A. si duole dell'omessa valutazione della condotta imprevedibile ed inattesa della B.B., che assumendo l'iniziativa di salire sul trabattello aveva arbitrariamente sostituito gli operai tecnici da essa stessa delegati al controllo del posizionamento delle luci.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695). In tema di prevenzione antinfortunistica, perchè la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914). Perchè possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).
In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta e di conseguenza il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721).
Si è poi affermato, sempre in tema di rilevanza esclusiva del comportamento del lavoratore, secondo un primo orientamento interpretativo circoscritta a condotte tenute in ambito del tutto eccentrico rispetto alle mansioni affidate e come tali imprevedibili da parte del garante - che può essere considerato imprudente e quindi abnorme ai fini causali anche il comportamento che rientri nelle mansioni che sono proprie ma che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte dei lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2008, dep. 2009, Musso, Rv. 275017).
Per concludere sul punto, partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
3.1. Nel caso di specie va dunque valutato se la condotta tenuta dalla vittima e dagli altri dipendenti fosse o meno prevedibile per il titolare della società coinvolta nell'attività di lavoro, sì da attribuire efficacia causale alle sue eventuali omissioni.
Ebbene, la soluzione offerta dalla Corte di appello è sufficiente ed adeguata a sostenere la pronuncia di responsabilità dell'imputata, avendo fatto buon governo dei principi sopra riportati.
In ordine alla responsabilità del datore di lavoro, infatti, le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro.
Come evidenziato nella sentenza impugnata e non negato dalla stessa imputata, incontrovertibilmente emergeva che il trabattello non fosse a norma in quanto privo di stabilizzatori.
Tale dato costituiva il nucleo della compiuta pronuncia di condanna.
La Corte territoriale ha logicamente escluso la dedotta abnormità del comportamento della B.B., in quanto la stessa aveva utilizzato il trabattello messole a disposizione dalla Danzaeventi per la finalità per il quale quel mezzo era stato noleggiato, consistente nell'esecuzione dei lavori in altezza; in ogni caso, si è precisato che il rischio insito nel comportamento tenuto dalla B.B. derivava, a monte, dalla violazione dell'obbligo gravante sul committente di fornire attrezzature di lavoro che fossero rispettose della normativa antinfortunistica.
A ciò va aggiunto che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli, anche se del tutto eventuali e remoti, in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, anche in presenza di condotta deviante o imprudente del lavoratore (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n. 25502 del 19/04/2007, Scanu, Rv. 237007).
Il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso (Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695; Sez. 4, n. 47146 del 29/09/2005, Riccio, Rv. 233186; Sez. 4, n. 38850 del 23/06/2005, Minotti, Rv. 232420).
Incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro, in quanto il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Chironna, Rv. 278608; Sez. 4, n. 26294 del 14/03/2018, Fassero Gamba, Rv. 272960).
Nel caso in esame, emerge la responsabilità del datore di lavoro, in quanto non aveva adeguatamente vigilato in ordine alla fornitura e all'uso di un trabattello non montato a regola d'arte, inevitabilmente destinato a compromettere la sicurezza dei lavoratori, come poi effettivamente accaduto in occasione della salita sul medesimo della persona offesa. Anche a prescindere dalla natura del contratto, la messa a disposizione di un mezzo del tutto inadeguato è sufficiente a configurare gli estremi della condotta colposa della ricorrente.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Infine, tenuto conto della mancanza delle argomentazioni a sostegno della propria tesi nelle conclusioni scritte della parte civile e di ogni minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, questo Collegio ritiene che non debba conseguire anche la condanna al rimborso delle spese in favore di tale soggetto processuale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2023.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2023