Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 15 giugno
La presente legge è stata abrogata dall'articolo 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Sono attribuiti al Ministero dell'interno:
a ) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;
b ) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;
c ) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamità, sia in caso di eventi bellici.
Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate.
Articolo 2
Spetta al Ministero dell'interno provvedere:
a ) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al precedente articolo;
b ) agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie relative ai servizi stessi;
c ) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonchè le relative caratteristiche tecniche.
Articolo 3
I Corpi dei vigili del fuoco e la Cassa sovvenzioni antincendi di cui agli articoli 2 e 35 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono soppressi. I rispettivi patrimoni sono devoluti allo Stato.
Articolo 4
A carico delle imprese di assicurazione è previsto un contributo a favore dello Stato in misura pari al cinque per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze contro i rischi dell'incendio, con divieto di qualsiasi rivalsa sugli assicurati. I contributi a carico delle singole imprese sono fissati, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di intesa con quello per il tesoro sulla base dei premi riscossi durante l'anno precedente. Lo stesso decreto stabilisce le modalità ed i termini per il versamento di detti contributi all'entrata dello Stato.
Non sono soggette al contributo stabilito dal presente articolo le assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella regione Trentino-Alto Adige, soggette a contributo a favore della Cassa antincendi di detta regione, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.
Articolo 5
In deroga al primo comma dell'art. 5 ed al secondo comma dell'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i progetti di contratto devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 60 milioni se si tratta di contratti da stipulare dopo pubblici incanti; le lire 30 milioni se da stipularsi dopo licitazioni private od appalti-concorso; le lire 15 milioni se da stipularsi dopo trattativa privata.
Ove il contratto riguardi materia per la quale esistano capitolati d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di Stato, e le condizioni del contratto siano conformi a quelle di detti capitolati, i limiti di somma stabiliti dal precedente comma sono raddoppiati, salvo che trattisi di progetti di contratto riguardanti l'acquisto di automezzi aventi caratteristiche tecniche attinenti all'espletamento dei servizi di cui all'art. 1, nel qual caso i predetti limiti sono decuplicati.
Articolo 6
In deroga all'art. 56 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Amministrazione dell'interno può autorizzare aperture di credito a favore di comandanti provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il pagamento:
a ) delle spese per il vitto, la vestizione, il materiale sanitario e quello per l'attrezzatura degli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco e degli uffici e di ogni altra spesa occorrente per il mantenimento dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, fermo restando quanto disposto dall'art. 14, commi primo e secondo, della legge 28 settembre 1942, n. 1140, per l'acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, oggetti di cancelleria, macchine;
b ) delle spese per il servizio, la manutenzione e la riparazione degli automezzi;
c ) delle spese generali degli Ispettorati di zona e dei Comandi provinciali;
d ) delle spese inerenti alle esercitazioni e manovre, ai servizi dei Comandi provinciali, all'istruzione ed all'assistenza religiosa e morale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'assistenza sanitaria dei vigili ausiliari di leva e del personale permanente o volontario colpito da infermità dipendente da causa di servizio, ed ai trasporti;
e ) delle spese per l'educazione fisica e per le attività sportive degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f ) dei canoni per provviste d'acqua agli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco.
Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle scuole centrali antincendi e del Centro studi ed esperienze sarà, parimenti, provveduto con aperture di credito a favore del comandante delle scuole stesse e del direttore del predetto Centro.
Articolo 7
Il limite di cui al secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 1° novembre 1923, n. 2440, è aumentato a lire 3.000.000.
Articolo 8
Nei casi di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, determinati da eventi calamitosi, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere alle spese di carattere urgente ed indifferibile, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Articolo 9
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha carattere civile ed organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.
Articolo 10
I servizi antincendi comprendono:
a ) le scuole centrali;
b ) il Centro studi ed esperienze;
c ) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ripartito in Comandi provinciali, distaccamenti e posti di vigilanza.
Possono essere istituiti Ispettorati di zona per il coordinamento dei Comandi provinciali.
Articolo 11
I Comandi provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia e comprendono i reparti dei vigili del fuoco del capoluogo e quelli dei distaccamenti e posti di vigilanza della provincia.
Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati di zona sono determinati con decreto del Ministro per l'interno.
Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei distaccamenti e dei posti di vigilanza sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, in relazione alle esigenze delle zone interessate, tenuto conto dello sviluppo industriale, della distanza da altre sedi dei servizi antincendi, della natura dei luoghi e degli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio.
Ai Comandi provinciali possono essere affidati dai prefetti, in via eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico, per i quali il personale abbia attitudini in dipendenza dei compiti di istituto.
Articolo 12
I comandanti provinciali:
a ) hanno la diretta responsabilità della organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere della rispettiva provincia;
b ) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sona preposti e della disciplina del dipendente personale;
c ) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d ) provvedono, in qualità di funzionari delegati, alla gestione del Comando provinciale in conformità delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile;
e ) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti, nonchè le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;
f ) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonchè al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;
g ) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali;
h ) formulano al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza;
i ) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento;
l ) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.
Articolo 13
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro, si provvederà ad emanare un regolamento per disciplinare, in relazione al precedente articolo ed all'art. 26 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, le tariffe e le modalità di pagamento per le prestazioni indicate negli articoli predetti.
Con lo stesso regolamento, tenuto conto del costo di tali prestazioni, sarà disciplinata la corresponsione di indennità orarie e compensi al personale che abbia disimpegnato i relativi servizi fuori del turno ordinario e straordinario.
Articolo 14
Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si distingue in personale permanente e volontario.
Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio.
Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego; esso è chiamato a prestare servizio ogni qual volta se ne manifesti il bisogno ed è soggetto agli obblighi previsti dalla presente legge.
Articolo 15
L'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito dalla tabella A , annessa alla presente legge.
Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'art. 1 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, è stabilito in 2.000 unità.
Articolo 16
Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.
Essi godono, nei viaggi di servizio, degli stessi benefici concessi agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.
Articolo 17
Su richiesta del Ministro per l'interno, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esonerato dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.
Il personale volontario, in servizio da almeno tre mesi, su richiesta del Ministro per l'interno è esonerato dal richiamo alle armi per istruzioni ed è dispensato dal richiamo in caso di mobilitazione, qualora abbia compiuto il 30° anno di età.
Articolo 18
In caso di mobilitazione generale o parziale, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quello volontario chiamato in servizio temporaneo nel Corpo stesso è militarizzato.
In caso di gravi calamità pubbliche, che richiedano speciali interventi per la protezione della popolazione civile, il personale predetto può essere militarizzato con decreto del Ministro per l'interno.
Articolo 19
Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla presente legge.
Articolo 20
L'ammissione ai corsi allievi vigili permanenti delle scuole centrali antincendi viene effettuata mediante pubblico concorso per esame.
Il concorso è bandito con decreto del Ministro per l'interno; nello stesso decreto i posti messi a concorso vengono ripartiti nelle diverse specialità di mestiere occorrenti alle necessità del Corpo.
Articolo 21
Per partecipare al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 25. Per le categorie di candidati a cui favore le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 28 anni di età;
3) buona condotta e reputazione, nonchè appartenenza a famiglia avente gli stessi requisiti. Questi occorrono, quando il candidato sia coniugato, anche per la moglie e per la sua famiglia;
4) statura non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,80;
5) incondizionata idoneità psicofisica anche in relazione ai precedenti del candidato, dei suoi ascendenti e dei suoi prossimi collaterali: per accertarla i concorrenti prima della prova scritta, vengono sottoposti al giudizio di una Commissione medica presieduta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi e formata da due medici nominati dal Ministro per l'interno, nonchè ad un esame psicotecnico inteso ad accertare la loro idoneità alle esigenze dei servizi antincendi;
6) licenza elementare;
7) l'esercizio di uno dei mestieri indicati nel bando di concorso, da comprovarsi con appositi certificati.
Non possono partecipare al concorso:
gli esclusi dall'elettorato attivo politico e i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;
coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle Forze armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;
i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.
L'esclusione dal concorso di coloro che non risultino in possesso dei prescritti requisiti è disposta dal Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto.
Articolo 22
Il giudizio sugli esami di concorso per allievi vigili permanenti è devoluto ad un'apposita Commissione nominata dal Ministro per l'interno e composta:
1) dal comandante delle scuole centrali antincendi, presidente;
2) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno con qualifica di direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;
3) da un ispettore capo o ispettore superiore del servizio antincendi;
4) dal direttore dei corsi allievi vigili permanenti;
5) dall'insegnante di educazione fisica presso le scuole centrali antincendi.
Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi esercita le funzioni di segretario.
Articolo 23
Le prove del concorso consistono:
a ) in una prova scritta, concernente lo svolgimento di un tema narrativo;
b ) in una prova pratica, concernente lo svolgimento di un saggio di mestiere o esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;
c ) in una prova orale, sulle seguenti materie:
1) aritmetica e geometria: le quattro operazioni. Nozioni sulle figure piane e sui solidi geometrici;
2) tecnologia: nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica;
d ) in una prova ginnico-sportiva concernente l'esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.
É in facoltà del Ministero di fare svolgere contemporaneamente la prova scritta in più sedi, che saranno di volta in volta determinate. In questo caso per ogni sede di esame un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno o un funzionario della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi, con qualifica rispettivamente non inferiore a consigliere di 1ª classe o primo ispettore, presiede la Commissione di vigilanza, i cui membri sono designati dal prefetto della provincia in cui si svolge la prova.
Le prove pratiche, orali e ginniche si effettuano presso le scuole centrali antincendi.
Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova pratica orale e ginnica devono aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi, e per essere inclusi in graduatoria devono riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.
La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.
A parità di voti hanno la precedenza gli orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani vigili del fuoco, coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e i vigili volontari, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Articolo 24
Con decreto del Ministro per l'interno è approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso.
Articolo 25
I vincitori del concorso sono nominati con decreto del Ministro per l'interno allievi vigili permanenti e comandati a frequentare un corso a carattere militare e teorico-pratico di addestramento professionale della durata di almeno sei mesi presso le scuole centrali antincendi.
L'allievo vigile del fuoco ed il vigile permanente che abbia prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco servizio per la durata complessiva non inferiore a 18 mesi, può essere esentato dal compiere il servizio di leva, qualora il Ministero della difesa accordi apposito nulla osta.
Articolo 26
Il corso per allievi vigili permanenti presso le scuole centrali antincendi è svolto secondo il programma di insegnamento determinato dal regolamento delle scuole.
Gli esami finali comprendono prove orali e pratiche, sulle materie fissate in detto regolamento, e sono sostenuti innanzi a Commissioni nominate dal Ministro per l'interno. Ciascuna di esse è composta di tre membri.
Ogni Commissione, dopo ciascuna prova di esame, assegna una votazione per la quale ogni commissario dispone di dieci punti.
L'allievo è dichiarato idoneo se in ciascuna materia avrà riportato la votazione di almeno 18/30.
Ad esami ultimati, i presidenti delle Commissioni si riuniscono in seduta plenaria, presieduta dal comandante delle scuole, per stabilire la media complessiva per ciascun allievo e formare la graduatoria degli idonei.
Gli allievi vigili non riconosciuti idonei vengono esonerati dal servizio con decreto del Ministro per l'interno.
Il Ministro per l'interno può disporre che tali allievi siano ammessi a ripetere il successivo corso, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, vengono esonerati dal servizio.
Articolo 27
Il comandante delle scuole centrali antincendi trasmette la graduatoria degli allievi vigili permanenti risultati idonei negli esami finali al Ministro per l'interno che, con proprio decreto, provvede - secondo l'ordine della graduatoria - alla nomina a vigile permanente.
Articolo 28
La promozione al grado di vigile scelto permanente si effettua per anzianità nei limiti dei posti disponibili tra i vigili che, alla data dello scrutinio, abbiano almeno tre anni di anzianità di grado, abbiano riportato per tale periodo una qualifica non inferiore a "distinto" e dopo l'ultima qualifica non abbiano subito punizioni di stato.
Articolo 29
L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali permanenti viene effettuata:
a ) nella misura di un quinto dei posti disponibili mediante concorso per esami bandito dal Ministero dell'interno, tra i cittadini italiani.
Nello stesso decreto i posti messi a concorso vengono ripartiti nelle diverse specialità di mestiere occorrenti alle necessità del Corpo;
b ) nella misura di quattro quinti dei posti disponibili mediante concorso per esami tra i vigili scelti ed i vigili. Tale aliquota potrà essere anche aumentata fino al raggiungimento della cifra complessiva dei posti disponibili fissata annualmente dal Ministero dell'interno qualora il concorso di cui alla lettera a ) non abbia dato il gettito stabilito.
Ai partecipanti al concorso di cui alla lettera a ) si applicano tutte le norme di cui al precedente art. 21. Essi dovranno inoltre:
aver compiuto all'atto del bando di concorso il 18° e non superato il 32° anno di età, salvi gli aumenti previsti dalle disposizioni vigenti;
possedere il titolo di studio minimo di istruzione secondaria di primo grado;
comprovare di essere maestri d'arte, capo tecnici o operai specializzati.
I vigili scelti ed i vigili in servizio nel Corpo nazionale vigili del fuoco per partecipare al concorso per allievi sottufficiali permanenti dovranno, alla data del bando di concorso, aver prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di allievo vigile; aver dato prova di spiccate capacità, diligenza e buona condotta; non aver riportato negli ultimi tre anni punizioni di stato ed aver ottenuto per lo stesso periodo qualifiche non inferiori a "distinto".
L'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso di cui alla lettera b ) è ridotta:
a quattro anni per coloro che risultino in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o altro titolo equipollente o della patente di mestiere rilasciata da un istituto professionale industria e artigianato;
a tre anni per coloro che risultino in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo equipollente o della patente di mestiere rilasciata dall'istituto professionale industria e artigianato per gli orfani dei vigili del fuoco.
Sono esclusi dal concorso:
coloro i quali per due volte nei precedenti concorsi di ammissione o negli esami finali del corso non abbiano conseguito l'idoneità;
coloro i quali successivamente alla data del bando di concorso abbiano riportato punizioni di stato.
Articolo 30
I partecipanti al concorso di cui alla lettera a ) dell'articolo precedente sono sottoposti alle seguenti prove:
a ) prova scritta di italiano, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale che dimostri la capacità dei candidati di saper esprimere le loro idee con ordine logico e in forma semplice, chiara, corretta;
b ) prova scritta di aritmetica e geometria sulle quattro operazioni, sui numeri interi e frazionari, sulle figure piane e sui solidi, sulle misure di superficie e sui volumi;
c ) prova pratica consistente nella costruzione di un capo d'opera o in un esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;
d ) prova orale sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e pratica, nonchè su nozioni elementari di fisica e di chimica;
e ) prova ginnico-sportiva consistente nell'esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.
Le prove di concorso hanno luogo presso le scuole centrali antincendi.
Articolo 31
I partecipanti di cui alla lettera b ) del precedente art. 29 sono sottoposti alle seguenti prove:
a ) prova scritta relativa alla relazione di un rapporto di servizio, nel quale i concorrenti debbono dare prova di sapere esprimere le loro idee in forma semplice, chiara e corretta;
b ) prova orale sulle seguenti materie:
aritmetica: le quattro operazioni sui numeri interi e frazionari;
geometria: definizione delle figure piane e dei solidi. Misura della superficie e dei volumi;
nozioni elementari di fisica: forze, lavoro, potenza, energia, calore, temperatura, combustione, pressione idrostatica, perdita di carico, relazione tra volume, pressione e temperatura dei gas, potenziale elettrico, corrente, tipi di corrente, macchine elettriche, condensatori;
nozioni elementari di chimica: elementi sulla composizione della materia, reazioni chimiche, conoscenza delle sostanze pericolose, esplosivi, aggressivi;
tecnologia antincendi: attrezzi e macchine in dotazione ai vigili del fuoco, nomenclatura ed istruzione sulle funzioni di ogni congegno, reti di distribuzione idrica, idranti, risorse idriche, reti elettriche, fogne, sistemi di spegnimento degli incendi, crolli, alluvioni, frane, puntellamenti, operazioni di salvataggio.
É in facoltà del Ministero di fare svolgere contemporaneamente la prova scritta in più sedi che saranno di volta in volta determinate. In questo caso si applicano le disposizioni di cui al comma secondo del precedente art. 23.
Le prove orali si effettuano presso le scuole centrali antincendi.
Articolo 32
La Commissione giudicatrice del concorso ad allievi sottufficiali permanenti è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta:
1) da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, presidente;
2) dal comandante delle scuole centrali antincendi;
3) dal direttore dei corsi allievi sottufficiali permanenti.
Alla Commissione per i candidati di cui alla lettera a ) dell'art. 29 è aggregato l'insegnante di educazione fisica presso le scuole centrali antincendi.
Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario.
Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi.
I concorrenti di cui alla lettera a ) del precedente art. 29 per essere ammessi alle prove orali e ginnica devono aver riportato nelle prove scritte e nella prova pratica almeno 6/10; per essere inclusi in graduatoria devono riportare in ciascuna prova di esame non meno di 6/10.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.
A parità di voto hanno la precedenza gli orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani vigili del fuoco; coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e i vigili volontari, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.
I concorrenti al concorso di cui alla lettera b ) del precedente art. 29 per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato nella prova scritta almeno 6/10. La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati nelle due prove di esame.
La graduatoria è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di vigile scelto; a parità di voto e di grado il concorrente decorato con medaglia al valor militare, con medaglia al valor civile ed il più anziano di ruolo.
Articolo 33
I vincitori del concorso di cui alla lettera a ) dell'art. 29 sono ammessi a frequentare i corsi per allievi sottufficiali permanenti presso le scuole centrali antincendi della durata di un anno sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
Al termine dei primi sei mesi gli allievi sottufficiali sono sottoposti ad esami presso le scuole per ottenere il passaggio al secondo corso.
Gli allievi che abbiano superato gli esami per la promozione al secondo corso di istruzione sono avviati ai Comandi provinciali per un periodo di giorni novanta per assolvere funzioni di vice brigadiere.
L'ispettore comandante provinciale al termine dei tre mesi di permanenza esprime il proprio motivato parere circa la idoneità dell'allievo.
Terminato l'esperimento, gli allievi rientrano alle scuole per il completamento del corso.
Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad esami finali da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 32.
Gli esami finali comprendono prove scritte e pratiche sulle materie previste dal regolamento delle scuole.
Lo svolgimento di dette prove avviene con le stesse modalità indicate nel precedente art. 26.
La graduatoria degli allievi sottufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risultati idonei negli esami finali, è comunicata al Ministero che provvede alla loro nomina a vice brigadiere permanente del predetto Corpo secondo l'ordine di graduatoria.
L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto ministeriale di nomina, l'anzianità relativa dal posto riportato nella graduatoria.
Ai vice brigadieri permanenti, nominati ai sensi del presente articolo, è applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 25, purchè abbiano prestato servizio per la durata complessiva di 18 mesi, compreso il periodo di allievo sottufficiale.
Articolo 34
Gli allievi che non abbiano superato gli esami per la promozione al secondo corso di istruzione possono essere ammessi a ripetere il corso per non più di una volta.
Al termine del primo corso la Commissione esaminatrice deve pronunciarsi sulla idoneità del giovane a ripetere il corso oppure sulla sua idoneità a continuare il servizio nel Corpo dei vigili del fuoco.
Coloro che non sono giudicati neppure idonei al conseguimento della nomina a vigile sono dimessi, mentre gli altri, a domanda, possono conseguire la nomina a vigile permanente.
Gli allievi che, al termine del secondo corso, non vengono giudicati idonei al grado di vice brigadiere, possono essere ammessi a ripetere il secondo corso per una sola volta, e, qualora non essere dichiarati per la seconda volta idonei, possono, a domanda, conseguire la nomina a vigile permanente.
Articolo 35
I vincitori del concorso di cui alla lettera b ) dell'art. 29 sono ammessi a frequentare un corso per allievo sottufficiale permanente presso le scuole centrali antincendi della durata di mesi sei sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad esami finali secondo le modalità stabilite dal precedente art. 26.
Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali possono essere ammessi a ripetere il corso, e, qualora non siano dichiarati per la seconda volta idonei, vengono rimandati ai Comandi provinciali di provenienza.
Articolo 36
La promozione al grado di brigadiere è conferita nei limiti dei posti disponibili, per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, ai vice brigadieri con almeno due anni di anzianità di grado, che abbiano dato prova di adeguata capacità professionale, che nell'ultimo biennio abbiano riportato giudizi non inferiori a "distinto" e che non abbiano subito, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizioni di stato.
Articolo 37
La promozione al grado di maresciallo permanente di 3ª classe è conferita, nei limiti dei posti disponibili, per esame di concorso.
Possono partecipare al concorso per esami i brigadieri, con almeno tre anni di anzianità di grado, che nell'ultimo triennio abbiano riportato giudizi non inferiori ad "ottimo" e non abbiano subìto nei tre anni precedenti alla data del bando di concorso punizioni di stato.
Il giudizio sulle domande di ammissione agli esami è demandato ad una apposita Commissione composta come previsto nel successivo art. 44.
Sono esclusi dagli esami e dalla promozione i brigadieri che, successivamente alla data nella quale gli esami sono stati indetti, subiscano punizioni di stato.
Articolo 38
Gli esami per la promozione a maresciallo di 3ª classe consistono in una prova scritta, orale e pratica.
La prova scritta ha come oggetto lo svolgimento di un tema relativo ad intervento in sinistri di particolare importanza.
La prova orale verte sulle materie indicate all'art. 31, oltre che sui seguenti argomenti:
aritmetica: proporzioni, potenze e radici;
geometria: divisioni del cerchio e misura degli angoli. Metodi grafici per la soluzione dei problemi elementari di geometria piana;
fisica e chimica: è richiesta una maggiore conoscenza delle leggi e fenomeni fisici, con speciale riferimento a quanto ha attinenza al servizio antincendi. Sono richieste le formule elementari di fisica e chimica.
La prova pratica consiste nel preparare e fare eseguire una manovra di insieme su tema generico assegnato dalla Commissione esaminatrice.
Le prove di esame hanno luogo presso le scuole centrali antincendi.
Ciascun componente della Commissione dispone per ogni prova di dieci punti. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova orale e pratica, devono aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi e, per essere inclusi nella relativa graduatoria, devono aver riportato in ciascuna prova di esame almeno sei decimi.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportata in tutte le prescritte prove di esame.
La graduatoria è compilata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.
A parità di voti ha la precedenza il candidato decorato al valor militare, quello decorato al valor civile, al valor di marina ed al valore aeronautico ed infine il più anziano in ruolo.
Articolo 39
Le promozioni al grado di maresciallo di 2ª classe vengono conferite, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, ai marescialli di 3ª classe, con almeno tre anni di anzianità di grado che abbiano dato prova di adeguata capacità, che nell'ultimo triennio siano stati giudicati non inferiori a "distinto" e che alla data dello scrutinio, non abbiano subìto punizioni di stato.
Articolo 40
La promozione a maresciallo di 1ª classe ha luogo per metà dei posti disponibili mediante concorso per esame e per metà per anzianità congiunta al merito.
I posti eventualmente non conferiti per esame sono portati in aumento a quelli da conferire per anzianità congiunta al merito.
Possono partecipare al concorso per esame i marescialli di 2ª classe con almeno due anni di anzianità nel grado, che nell'ultimo biennio abbiano ottenuto giudizi non inferiori ad "ottimo" e che non abbiano subìto nei due anni precedenti alla data del bando che indìce gli esami, punizioni di stato.
Il giudizio sulle domande di ammissione all'esame e sulle relative prove è demandato ad una apposita Commissione, composta come previsto, rispettivamente, nei successivi articoli 43 e 44.
Possono essere promossi per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, i marescialli di 2ª classe, con almeno quattro anni di anzianità di grado, che nell'ultimo quadriennio abbiano riportato qualifica non inferiore a "ottimo" e che posseggano in modo spiccato tutti i requisiti per poter esercitare le funzioni del grado superiore.
Coloro che conseguono la promozione per esame sono iscritti nel ruolo del grado superiore prima di quelli promossi per anzianità congiunta al merito.
I marescialli di 2ª classe che superino l'esame di concorso sono esclusi dalla promozione se prima dell'emanazione del decreto ministeriale di promozione, subiscano punizioni di stato.
Articolo 41
Gli esami per la promozione al grado di maresciallo di 1ª classe consistono in una prova scritta, orale e pratica.
La prova scritta ha come oggetto la relazione di un rapporto dettagliato di servizio di particolare importanza.
Nella prova orale il candidato deve dimostrare una conoscenza completa di tutta l'attrezzatura dei vigili del fuoco, del personale, di tutti i servizi tecnici, amministrativi, contabili, di officina e di magazzino, dei regolamenti di servizio, delle leggi e regolamenti di polizia e di prevenzione incendi. La prova pratica consiste nel comando di una manovra di insieme.
Le prove di esame hanno luogo presso le scuole centrali antincendi.
Per lo svolgimento degli esami, l'ammissione alla prova orale e pratica e la compilazione della graduatoria e le modalità della promozione si osservano le norme contenute nel precedente art. 38.
Articolo 42
Le promozioni a vigile scelto e dai vari gradi di sottufficiale permanente sono disposte con decreto del Ministro per l'interno.
L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto ministeriale di promozione; l'anzianità relativa è determinata secondo l'ordine della rispettiva graduatoria formata al termine dei corsi o degli esami, salvo casi di promozione per anzianità o per anzianità congiunta al merito, nei quali l'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine di ruolo nel grado in precedenza coperto.
Articolo 43
Le Commissioni giudicatrici degli esami per le promozioni ai gradi di maresciallo di 3ª classe ed a maresciallo di 1ª classe sono nominate di volta in volta con decreto del Ministro per l'interno e composte come segue:
1) da un vice prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi antincendi, presidente;
2) da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi, con qualifica non inferiore a ispettore superiore;
3) da due funzionari della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;
4) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, segretario.
Articolo 44
La Commissione di avanzamento per le promozioni, per anzianità congiunta al merito, al grado di vigile scelto, a brigadiere, a maresciallo di 2ª classe e maresciallo di 1ª classe, è nominata annualmente con decreto del Ministro per l'interno e composta:
1) da un vice prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi antincendi, presidente;
2) da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a ispettore superiore;
3) da due funzionari della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;
4) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, segretario.
Articolo 45
I vigili, i vigili scelti ed i sottufficiali sottoposti a procedimento penale o disciplinare, possono essere esclusi con provvedimento del Ministro, sentita la Commissione di avanzamento, degli esami o dallo scrutinio di promozione di grado, sempre quando detti esami o scrutini abbiano luogo durante il procedimento.
Se non sia stata decretata la esclusione, gli interessati sono ammessi allo scrutinio o agli esami, ma la promozione è sospesa fino all'esito dei procedimenti stessi.
Qualora i vigili, i vigili scelti ed i sottufficiali siano sottoposti a procedimento penale o disciplinare dopo gli esami o scrutini di cui sopra, ma prima che la promozione sia conferita, questa è sospesa fino al termine del procedimento stesso.
La esclusione dalla promozione ha luogo quando il procedimento penale sia stato concluso con sentenza definitiva di condanna per delitto doloso alla pena della reclusione o quando, in conseguenza dei fatti che hanno dato luogo al procedimento disciplinare, il dipendente sia stato licenziato o espulso dal Corpo, oppure sia stato riconosciuto meritevole di rimanere, ma gli sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla riduzione dello stipendio.
Fuori dai casi previsti nel comma precedente, terminato il relativo procedimento penale o disciplinare, il dipendente è sottoposto nuovamente al giudizio della Commissione di avanzamento e, se dichiarato idoneo, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.
Articolo 46
I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti hanno diritto in ogni anno di servizio ad un congedo ordinario di 30 giorni, da godersi entro l'anno in una sola volta o in più periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il diritto al congedo può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso i sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti hanno diritto al cumulo dei congedi, compatibilmente con le esigenze di servizio entro il primo semestre dell'anno successivo.
Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, possono concedersi, compatibilmente con le esigenze di servizio, licenze straordinarie.
La licenza breve ha la durata massima di cinque giorni in ciascun anno e può essere concessa per premio.
La licenza straordinaria può essere concessa:
a ) per la morte di uno dei genitori, della moglie o dei figli;
b ) per gravi motivi personali o di famiglia;
c ) per malattia.
Le licenze per motivi di cui alle lettere a ) e b ) hanno ciascuna la durata massima di trenta giorni nell'anno.
La licenza per malattia è concessa su proposta del sanitario del Comando provinciale fino a mesi tre, e, per durata maggiore, su proposta della competente Commissione medica ospedaliera, ai sensi del successivo art. 50.
La durata massima complessiva della licenza straordinaria non può essere superiore ad un anno, salvo che per malattie dipendenti da causa di servizio, per le quali la durata non può superare i due anni.
Articolo 47
I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti che abbiano usufruito delle licenze brevi e straordinarie conservano il diritto a congedo ordinario.
I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti possono essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia. Per il collocamento in aspettativa si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Articolo 48
Nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio da accertarsi ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo art. 49, le spese di trasporto, di cura e degenza sono a carico dell'Amministrazione.
Articolo 49
Gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di malattie, lesioni o infermità riportate in servizio o della inabilità a proseguire nel servizio, nonchè le visite di controllo e collegiali, richieste d'ufficio o dagli interessati, sono effettuati in conformità delle disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1926, n. 416, nel regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, e successive modificazioni.
Le spese inerenti alle visite richieste dagli interessati sono a carico degli stessi.
Articolo 50
Il sottufficiale, vigile scelto o vigile che sia ritenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla competente Commissione medico-ospedaliera è collocato a riposo di ufficio.
É altresì collocato a riposo di ufficio il personale ritenuto temporaneamente inidoneo a riassumere servizio dopo aver fruito del massimo della licenza straordinaria o ordinaria per complessivi tredici mesi per le infermità non dipendenti da causa di servizio, e per complessivi venticinque mesi per infermità dipendenti da causa di servizio.
Articolo 51
Due o più periodi di licenza straordinaria per malattia interrotti da un periodo di servizio attivo inferiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo della durata della licenza.
La durata complessiva di più periodi di licenza straordinaria per malattia, anche se interrotti da periodi di servizio attivo superiore a sei mesi, non può superare in un quinquennio i due anni e mezzo; al loro termine il dipendente, anche se ritenuto dalla competente Commissione medico-ospedaliera temporaneamente inidoneo a riassumere servizio, è collocato a riposo di ufficio.
Articolo 52
Al personale collocato a riposo di ufficio ai sensi dei precedenti articoli 50 e 51 è fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
Articolo 53
Il personale collocato a riposo, ai sensi degli articoli precedenti da non oltre un triennio, può ottenere la riammissione qualora, dopo l'accertamento di una nuova visita collegiale, sia riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio e sia tuttora in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento, ad eccezione di quello dell'età, che comunque non può essere superiore agli anni 45.
La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto.
Il personale riammesso a norma dei precedenti commi riacquista il grado già rivestito ed è iscritto in ruolo dopo i pari grado in servizio all'atto della riammissione.
Articolo 54
Al personale in licenza ordinaria, breve e straordinaria, per i motivi di cui al comma quinto, lettere a ) e b ) del precedente art. 46 e per malattia non dipendente da causa di servizio, spettano lo stipendio o paga e tutti gli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
Il tempo trascorso in licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio è computato per la metà agli effetti degli aumenti periodici di stipendio o paga, nonchè del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Articolo 55
Al personale in licenza per malattia, lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, spettano tutte le competenze a carattere fisso e continuativo.
Il tempo trascorso in licenza per malattia per il motivo di cui al comma precedente è computato interamente agli effetti dell'anzianità per la progressione in carriera e dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio o paga, nonchè del trattamento di quiescenza e previdenza.
Articolo 56
Le licenze di qualsiasi specie, salvo quelle straordinarie concesse per malattia, sono sempre revocabili, sia per esigenze di servizio, che per motivi disciplinari.
Durante il periodo di licenza il personale ha l'obbligo di tenere costantemente informato il comando provinciale degli eventuali spostamenti dall'abituale residenza.
Articolo 57
I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero.
Tale autorizzazione, che è subordinata ai requisiti di moralità e buona reputazione della sposa e della famiglia di lei, sarà rilasciata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato è informato dello stato della pratica.
Articolo 58
La validità dell'autorizzazione di cui al precedente articolo ha la durata di sei mesi.
Il sottufficiale, vigile scelto e vigile, celebrato il matrimonio, deve informare il comando da cui dipende, presentando l'estratto conforme del relativo atto.
Articolo 59
I sottufficiali, vigili scelti e vigili che contraggono matrimonio senza l'autorizzazione ministeriale prescritta, sono licenziati dal Corpo, senza l'intervento della Commissione di disciplina.
Articolo 60
Il personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio per:
1) raggiungimento dei limiti di età;
2) inidoneità fisica;
3) riforma;
4) volontarie dimissioni;
5) decadenza dall'impiego;
6) dispensa dal servizio;
7) licenziamento;
8) espulsione.
Articolo 61
I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono collocati a riposo di ufficio:
a ) quando abbiano raggiunto i seguenti limiti di età:
marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe: anni 56;
brigadieri: anni 55;
vice brigadieri: anni 54;
vigili scelti e vigili: anni 52;
b ) per inidoneità fisica debitamente accertata in qualunque tempo o alla scadenza dei periodi massimi di assenza dal servizio per malattia, ai sensi dei precedenti articoli 50 e 51.
Articolo 62
Il collocamento a riposo per riforma, col relativo assegno di pensione, può essere disposto nel caso che il personale, dopo 15 anni di servizio effettivo, sia divenuto inabile permanentemente al servizio stesso per infermità accertata a seguito di apposita visita collegiale eseguita ai sensi del precedente art. 49.
Articolo 63
I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono in qualunque tempo chiedere le dimissioni dal servizio.
Il personale ha l'obbligo di continuare a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata soltanto per gravi motivi di servizio, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'interessato.
Il dipendente dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno venti anni di servizio effettivo, oppure a qualunque età, qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi il dipendente dimissionario ha diritto alla indennità per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.
Articolo 64
Il personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco incorre nella decadenza:
a ) quando perda la cittadinanza o accetti una missione o altro incarico di una autorità straniera senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno;
b ) quando senza giustificato motivo non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dal servizio per un periodo superiore a cinque giorni;
c ) quando risulti che sia stato reclutato mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza eventualmente spettante secondo le norme vigenti, qualora non dipenda dalla perdita della cittadinanza o dal caso previsto dalla lettera c ).
Articolo 65
Il licenziamento o l'espulsione dal Corpo vengono disposti per i motivi e con la procedura stabiliti nel regolamento di disciplina.
L'espulsione, ai fini dell'eventuale perdita e del riacquisto del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza, è assimilata alla destituzione degli impiegati civili dello Stato.
Articolo 66
Può essere dispensato dal servizio il sottufficiale, vigile scelto e vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.
É considerato di insufficiente rendimento il dipendente che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato, una qualifica inferiore a buono.
Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.
Il dipendente può chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione di cui al comma seguente.
La dispensa dal servizio è disposta con decreto ministeriale, sentita la Commissione di avanzamento di cui al precedente art. 44.
É fatto, in ogni caso, salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni vigenti.
Articolo 67
Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato a riposo ed alle famiglie del personale deceduto dopo il collocamento a riposo od in attività di servizio, spettano le indennità ed i rimborsi per recarsi nel domicilio eletto, secondo le norme contenute nella legge 29 giugno 1951, n. 489.
Articolo 68
In apposito ruolo d'onore sono iscritti di ufficio, previo collocamento a riposo, i sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti riconosciuti non più idonei all'incondizionato servizio nel Corpo dei vigili del fuoco per mutilazioni e inabilità riportate in servizio e per causa di servizio, semprechè abbiano ottenuto la liquidazione del trattamento di quiescenza privilegiato.
Detto personale, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere richiamato in servizio, col proprio assenso, soltanto in casi particolari, per essere impiegato in incarichi e servizi compatibili con le condizioni fisiche.
Articolo 69
Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il personale che ha prestato servizio ausiliario di leva ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, è chiamato a far parte del personale volontario.
Articolo 70
In occasione di pubbliche calamità, di emergenze o di altre particolari necessità, il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località. In tale caso i datori di lavoro, le Amministrazioni, istituti ed enti indicati nell'art. 2 del regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve essere conservato il posto occupato.
Articolo 71
Il personale volontario, chiamato in servizio temporaneo ai sensi del precedente art. 70 e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente. Ha diritto altresì, al trattamento di missione, nonchè ai compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui alla tabella allegato n. 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077.
Articolo 72
Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale permanente.
Articolo 73
É esonerato dal servizio il personale volontario che abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento o che, nonostante diffidato, continui ad assentarsi, senza giustificato motivo, dalle esercitazioni e dai turni prescritti.
Articolo 74
Il personale volontario è assicurato contro tutti gli infortuni in servizio, restando esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità.
I massimali sono stabiliti con provvedimento del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro.
Sono a carico dello Stato le spese di degenza e di cura per il personale volontario infortunatosi per causa di servizio.
Articolo 75
Nella tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nella parte concernente i sottufficiali, graduati e militari di truppa, sono inseriti i seguenti gradi del personale permanente del Corpo nazionale vigili del fuoco in corrispondenza dei coefficienti, stipendi o paghe, di seguito rispettivamente indicati:
"coefficiente 271 stipendio annuo lordo 813.000 - maresciallo di 1ª classe vigili del fuoco;
coefficiente 229 stipendio annuo lordo 687.000- maresciallo di 2ª classe vigili del fuoco;
coefficiente 202 stipendio annuo lordo 606.000 - maresciallo di 3ª classe vigili del fuoco;
coefficiente 180 stipendio annuo lordo 540.000 - brigadiere vigili del fuoco;
coefficiente 157 paga annua lorda 471.000 - vice brigadiere vigili del fuoco;
coefficiente 131 paga annua lorda 393.000 - vigile scelto vigili del fuoco;
coefficiente 128 paga annua lorda 384.000 - vigile del fuoco".
Al personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti o vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modifiche.
Gli aumenti periodici costanti di stipendio o paga sono determinati in base alle stesse disposizioni previste per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado corrispondente.
Articolo 76
L'indennità di servizio speciale ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'Allegato N al regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, è stabilita nella seguente misura mensile lorda:
maresciallo di 1ª, 2ª, 3ª classe e brigadieri - celibe 7.100 - ammogliato 11.250;
vice brigadieri - celibe 5.650 - ammogliato 10.100;
vigili scelti e vigili - celibe 3.900 - ammogliato 6.100.
Detta indennità è ridotta di un decimo per il personale provvisto di alloggio in natura, gratuito, non di servizio e di un ventesimo se trattasi di alloggio in natura, gratuito, di servizio.
Nelle posizioni in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche l'indennità di servizio speciale è sospesa o ridotta nella stessa proporzione.
Le misure dell'indennità di servizio speciale previste dal primo comma per il personale ammogliato sono dovute anche al personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori od inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti o adottivi o affiliati minori od inabili al lavoro ed a carico.
Articolo 77
L'indennità mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, compete al personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella misura ragguagliata ad un dodicesimo dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 625, e successive modifiche ed a trenta volte della indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160, e successive modifiche e dell'indennità giornaliera di ordine pubblico di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 221, e successive modifiche.
L'indennità di servizio antincendi è computabile agli effetti della pensione in misura pari ad un dodicesimo dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza di cui al precedente comma.
Articolo 78
Agli allievi vigili, durante il periodo di permanenza presso le Scuole centrali antincendi, per il periodo di istruzione, è concesso il vitto gratuito ed un assegno giornaliero pari a quello spettante agli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Articolo 79
Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti ammogliati o vedovi con prole che non usufruiscono di alloggio di servizio è corrisposta una indennità di alloggio nelle seguenti misure mensili:
a ) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:
ai marescialli di 1ª e 2ª classe lire 6.371;
ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 6.267;
b ) nelle altre sedi:
ai marescialli di 1ª e 2ª classe lire 5.310;
ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 5.222.
Per il personale celibe o vedovo senza prole, che non possa usufruire di alloggio di servizio, e sia, quindi, costretto ad alloggiare in abitazioni private, l'indennità di alloggio è stabilita nelle seguenti misure mensili:
a ) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:
ai marescialli di 1ª e 2ª classe lire 2.283;
ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 2.245;
b ) nelle altre sedi:
ai marescialli di 1ª e 2ª classe lire 1.932;
ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 1.900.
L'indennità di alloggio compete, qualunque sia la posizione in cui si trovi il personale, eccettuati i casi: di licenza straordinaria per gravi motivi personali o di famiglia; di sospensione dal servizio e dagli assegni.
Articolo 80
Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglia al valore per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto è concesso, fino alla cessazione dal servizio, un assegno nella seguente misura annua:
lire 25.000 per medaglia d'oro;
lire 10.000 per medaglia d'argento;
lire 5.000 per medaglia di bronzo.
L'assegno per la medaglia al merito di servizio è stabilito nella misura di: lire 10.000 annue.
Gli assegni di cui al precedente comma sono corrisposti a fine di ciascun semestre.
Articolo 81
Agli effetti del trattamento economico di missione e di trasferimento, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è equiparato ai gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.
Sono corrisposti ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti i compensi per le prestazioni straordinarie di cui alla tabella allegato n. 1 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077.
Articolo 82
I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, nei turni di servizio della durata di 24 ore continuative, partecipano gratuitamente alla mensa del Corpo.
Articolo 83
Il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è regolato dalle norme previste per i militari dal testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni.
Per la liquidazione della pensione normale si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e successive modificazioni.
Articolo 84
Ai sottufficiali, che cessano dal servizio permanente per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:
maresciallo di 1ª classe ......................... L. 120.000
maresciallo di 2ª classe ......................... » 100.000
maresciallo di 3ª classe ......................... » 85.000
brigadiere ........................................ » 60.000
vice brigadiere ................................... » 50.000
vigile scelto e vigile ........................... ... » 50.000
L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale, dal vigile scelto e dal vigile all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento del 65° anno di età.
Articolo 85
Gli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi di cui all'art. 1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Peraltro, gli oneri connessi con la preparazione delle unità antincendi per le Forze armate sono rimborsati dal Ministero della difesa e versati all'entrata dello Stato.
Rimangono a carico delle amministrazioni provinciali le incombenze e gli oneri di cui all'art. 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a carico delle amministrazioni comunali le incombenze e gli oneri di cui all'art. 27 della legge medesima. Nelle norme contenute in detti articoli, ai soppressi Corpi dei vigili del fuoco si intendono sostituiti i Comandi provinciali ed i distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 86
Le gestioni di stralcio della Cassa sovvenzioni antincendi e dei Corpi dei vigili del fuoco sono attribuite al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi.
Per le riscossioni ed i pagamenti relativi a dette gestioni di stralcio, è istituita apposita contabilità speciale intestata al direttore generale dei servizi antincendi. A tale contabilità speciale affluiscono anche fondi a carico del bilancio dello Stato.
I rendiconti relativi a detta contabilità speciale, da redigersi alla fine di ciascun esercizio finanziario, saranno sottoposti al riscontro amministrativo e contabile della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno ed al visto per la regolarità della Corte dei conti.
Per gli oneri connessi con la liquidazione delle suddette gestioni è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi.
Alla spesa di cui al precedente comma si provvede: per lire 5 miliardi mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60 e per lire 6 miliardi mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 538 del predetto stato di previsione per l'esercizio 1960-61.
Articolo 87
I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, iscritti nei ruoli dei Corpi dei vigili del fuoco ai sensi della legge 21 dicembre 1941, n. 1570, e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, possono, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati nel ruolo di cui all'allegata tabella A, conservando il grado ricoperto, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.
Articolo 88
L'inquadramento in ruolo è disposto per ciascun grado tenendo conto dell'anzianità assoluta ed, a parità di anzianità assoluta, della graduatoria dei corsi, concorsi o scrutini di promozione o dell'anzianità relativa attribuita in applicazione delle lettere a ), b ), c ) e d ) dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.
Ove non possa farsi luogo all'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, l'anzianità sarà determinata dall'età.
Articolo 89
Il personale permanente che aspira all'inquadramento nel ruolo nazionale, di cui alla allegata tabella A, deve inoltrare domanda al Ministero dell'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
L'inquadramento sarà disposto con decreto del Ministro per l'interno, sentita la commissione di cui all'articolo seguente, la quale dovrà esprimere il suo giudizio circa il possesso, da parte degli aspiranti, dei requisiti di idoneità fisica e morale, e di capacità professionale.
Il Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto, sentita la commissione di cui al comma precedente, può disporre l'esclusione dall'inquadramento.
Articolo 90
La commissione di cui all'articolo precedente è presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno e composta:
da un prefetto, in servizio presso il Ministero dell'interno, incaricato delle funzioni di direttore generale;
da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;
da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a ispettore superiore.
Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario.
Articolo 91
I posti di sottufficiale permanente rimasti disponibili dopo l'inquadramento del nuovo ruolo, effettuato ai sensi dei precedenti articoli, sono conferiti, mediante concorsi per titoli, ai sottufficiali volontari del corrispondente grado in servizio continuativo da almeno cinque anni e al personale permanente che ha avuto le attribuzioni di sottufficiale con l'autorizzazione a fregiarsi di distintivo del grado per almeno dieci anni.
I marescialli volontari sono ammessi a partecipare al concorso per titoli per il conferimento del grado di maresciallo di 3ª classe.
Articolo 92
I posti di vigile e vigile scelto permanente rimasti disponibili dopo l'inquadramento nel nuovo ruolo, effettuato ai sensi dei precedenti articoli, sono conferiti al personale del corrispondente grado in servizio volontario, continuativo o temporaneo, da almeno due anni, mediante concorsi per titoli.
Articolo 93
La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui ai precedenti articoli 91 e 92 è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta:
1) da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, presidente;
2) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;
3) da un funzionario della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a ispettore superiore.
Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario.
Articolo 94
Il personale dichiarato vincitore dei concorsi di cui ai precedenti articoli 91 e 92 è iscritto nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria.
Articolo 95
Il personale permanente che non richieda l'inquadramento nel nuovo ruolo entro il termine previsto dal precedente art. 89, comma primo, cessa dal servizio ed è collocato a riposo con effetto dal giorno successivo alla scadenza del termine predetto.
Il personale che, avendo richiesto l'inquadramento, non l'abbia ottenuto, ai sensi dell'art. 89, comma terzo, cessa dal servizio ed è collocato a riposo con effetto dalla stessa data del decreto con cui viene escluso dall'inquadramento.
Il personale, comunque non inquadrato, conserva il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza sulla base delle norme per esso applicabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Al predetto personale è concesso un aumento di cinque anni utili ai soli fini della liquidazione del trattamento di quiescenza.
La maggiorazione del trattamento, in applicazione del predetto aumento, è a totale carico dello Stato, che provvede a determinarla ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a corrisponderla direttamente.
Articolo 96
Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i posti rimasti disponibili nel grado di vice brigadiere permanente, una volta espletati i concorsi per titoli di cui al precedente art. 91, sono conferiti per metà ai sensi dell'art. 29 della presente legge e per metà mediante apposito concorso per titoli, al quale possono partecipare i vigili scelti permanenti che abbiano già conseguito l'idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.
La Commissione giudicatrice del concorso per titoli di cui al precedente comma è costituita ai sensi del precedente art. 93.
Articolo 97
Gli ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari, che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti nei quadri del personale volontario dei Corpi dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e del regio decreto 16 mano 1942, n. 700, possono essere iscritti nei quadri previsti per ciascun comando provinciale con il grado rivestito e la relativa anzianità.
Articolo 98
Il personale che aspira all'iscrizione nei quadri dei volontari dei Corpi dei vigili del fuoco deve inoltrare domanda al Ministero dell'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La iscrizione è disposta con decreto del Ministro per l'interno.
Il Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto, può negare l'iscrizione nei quadri del personale volontario.
Articolo 99
Qualora l'ammontare netto mensile dello stipendio o paga, della indennità di servizio speciale e dell'indennità di servizio antincendi derivante dalla prima applicazione della presente legge risulti inferiore a quello mensile corrisposto agli stessi titoli anteriormente alla data di entrata in vigore della legge predetta, la differenza è conservata quale assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio o paga a qualsiasi titolo.
Articolo 100
L'integrazione di pensione di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dovuta dalla Cassa sovvenzioni antincendi ai titolari di pensione liquidata o da liquidarsi dalla Cassa pensioni dipendenti Enti locali in seguito a cessazione dal servizio avvenuta fino all'entrata in vigore della presente legge, è posta a carico dello Stato.
Articolo 101
Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale con mansioni impiegatizie o salariali, assunto dalla Cassa sovvenzioni antincendi e da Corpi dei vigili del fuoco ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa da tale data.
A detta data si fa luogo alla liquidazione del trattamento di licenziamento spettante in base al rapporto di impiego o di lavoro di cui al precedente comma.
Articolo 102
Il Ministero dell'interno può assumere alle proprie dipendenze, su domanda degli interessati e nei limiti numerici e per le singole categorie indicate nelle allegate tabelle B ) e C ), il personale di cui al precedente art. 101 in servizio da data anteriore al 1° novembre 1958 e non provvisto di pensione normale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale).
Apposita Commissione, nominata dal Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro, e composta da non più di cinque funzionari appartenenti alle carriere direttive, accerta, entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, la idoneità all'assunzione di ciascuna unità di personale.
Articolo 103
L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie indicate nelle allegate tabelle B ) e C ) sono subordinati al possesso da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo.
Al personale con mansioni salariali va attribuita la qualifica di mestiere in relazione alle mansioni effettivamente esercitate, qualifica che deve essere compresa fra quelle contemplate dalla tabella annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e successive modificazioni. La qualifica di mestiere così attribuita comporta l'assegnazione di ciascun salariato alla corrispondente categoria di cui alla predetta tabella ed alla corresponsione del trattamento economico previsto per la categoria medesima.
Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 104
Al personale assunto ai sensi del precedente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico previsti rispettivamente per il personale impiegatizio e salariato statale non di ruolo.
Al personale impiegatizio si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 202, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato previsto dagli articoli da 334 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per la applicazione del precedente comma decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale.
Il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che, al compimento del 65° anno di età, si trovino ad avere un'anzianità complessiva utile, ai fini di pensione, di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, nonchè di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata, contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza del collocamento nei ruoli aggiunti.
Articolo 105
Al personale di cui al precedente art. 101 che non venga comunque assunto alle dipendenze dello Stato, è corrisposta, in aggiunta al trattamento di licenziamento, di cui al secondo comma dello stesso art. 101, una integrazione pari a tre mensilità dello stipendio o della paga e delle indennità accessorie aventi carattere continuativo, se trattasi di impiegati, ovvero pari a 90 giornate della paga e delle indennità accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato.
Tale integrazione va computata sull'ammontare dei predetti assegni spettanti alla data di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro, ai sensi del precedente art. 101.
Articolo 106
Il Ministero dell'interno è autorizzato alla concessione di contributi fino all'importo annuo di lire 25 milioni a favore di istituzioni, giuridicamente riconosciute, che si prefiggano l'assistenza ai figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 107
Ai progetti relativi alla costruzione od all'adattamento di immobili da destinare ai servizi dei vigili del fuoco, approvati dal Ministro per l'interno ai sensi dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza e di indifferibilità.
Articolo 108
Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, circa la forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco, nonchè le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, relative alla forza massima complessiva dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, da mantenersi in servizio continuativo.
Sono, altresì, abrogate la legge 9 aprile 1951, n. 338, contenente norme sulla gestione finanziaria dei servizi antincendi ed ogni altra disposizione che sia in contrasto con la presente legge.
Articolo 109
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la difesa, sentito il Consiglio di Stato, si provvederà ad emanare i regolamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei servizi antincendi, nonchè il regolamento di amministrazione e contabilità per le scuole centrali, il centro studi ed esperienze, gli ispettorati di zona, i comandi provinciali ed i distaccamenti dei vigili del fuoco.
Fino a quando tali regolamenti non saranno emanati continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, le disposizioni della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dei regi decreti 16 marzo 1942, numeri 699 e 701.
Articolo 110
Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, escluse quelle di cui al precedente art. 86, si provvede, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto; con lo stanziamento del capitolo n. 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1960-61; e con i contributi delle imprese di assicurazione di cui al precedente art. 4.
Alla spesa relativa all'esercizio 1961-62, prevista in lire 13.100.000.000 si provvede: per lire 10.000.000.000 con lo stanziamento inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio predetto relativo alle somme da corrispondere alla Cassa sovvenzioni antincendi per le spese di gestione dei servizi antincendi in applicazione dell'art. 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1014; per lire 1 miliardo cinquecento milioni con lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1961-62 relativo alle spese per il funzionamento dei servizi antincendi nei porti; per lire 600 milioni mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio 1961-62 concernente il fondo destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 1.000.000.000 con i contributi delle imprese di assicurazione di cui al precedente art. 4.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge.
Allegato 1
TABELLA A ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI PERMANENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
[ Marescialli di 1ª classe: 60
Marescialli di 2ª classe: 120
Marescialli di 3ª classe: 200
Brigadieri: 750
Vice brigadieri: 1.050
Vigili scelti: 1.360
Vigili ed allievi vigili: 4.460
Totale: 8.000 ]
Allegato 2
TABELLA B
IMPIEGATI
[
----------------------------------------------------------------
| |Numero unità|
| |------------|
|Personale di categoria II........................| 3 |
| » » III.................................| 11 |
| » » IV..................................| - |
| | ---- |
| Totale unità......| 14 |
----------------------------------------------------------------
Nota. È consentita l'assunzione di personale in eccedenza al limite fissato per la categoria corrispondente, sempre che risultino vacanti altrettanti posti nelle categorie superiori. ]
Allegato 3
TABELLA C
SALARIATI
[
----------------------------------------------------------------
| Categorie |Numero unità|
--------------------------------------------------+-------------
|1ª - Operai specializzati.........................| 30 |
|2ª - Operai qualificati............................| 30 |
|3ª - Operai comuni...............................| 25 |
|4ª - Operai normali...............................| 34 |
| | --- |
| Totale unità................| 119 |
----------------------------------------------------------------
Nota. È consentita l'assunzione di personale in eccedenza al limite fissato per la categoria corrispondente, sempre che risultino vacanti altrettanti posti nelle categorie superiori.]