Tipologia: CCPL
Data firma: 22 gennaio 2003
Parti: Sezione Costruttori Edili-Associazione Industriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Vicenza
Fonte: cevi.it

Sommario:

 

Parte generale
Art. 1 Mercato del Lavoro
Art. 2 Formazione per la sicurezza
Art. 3 Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni e l’Igiene sul lavoro nel settore Edile della provincia di Vicenza
Art. 4 Formazione Professionale
Art. 5 Multe disciplinari
Art. 6 Anticipo Indennità INAIL
Art. 7 Mensa
Art. 8 Nota a verbale
Art. 9 Elemento Economico Territoriale
Art. 10 “Una Tantum”
Art. 11 Abrogazione accordi integrativi provinciali precedenti
Art. 12 Estensione dei contratti stipulati con altre associazioni datoriali
Art. 13 Protocollo sul costo del lavoro
Art. 14 Moratoria contrattuale

 

Parte operai
Art. 1 Indennità territoriale di settore
Art. 2 Ferie
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Aspettativa Operai
Art. 5 Trasferta
Art. 6 Indennità alta montagna
Art. 7 Sistema delle Casse Edili del Veneto
Art. 8 Cassa Edile della Provincia di Vicenza
Art. 9 Contribuzione Cassa Edile
Parte impiegati
Art. 1 Premio di produzione
Art. 2 Mensa
Art. 3 Trasferta
Appendice
Regolamento per il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Estratto dal CCNL del 29 gennaio 2000


Contratto integrativo provinciale di lavoro per i lavoratori edili 22 gennaio 2003

Addì 22 gennaio 2003, tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della provincia di Vicenza […] e la Feneal - Uil di Vicenza […], la Filca - Cisl di Vicenza […], la Fillea - Cgil di Vicenza […], viene stipulato il presente “Contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del contratto nazionale di lavoro del 29 gennaio 2000” da valere per:
- tutto il territorio della provincia di Vicenza;
- tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL;
- tutti i lavoratori da esse dipendenti.

Parte generale
Art. 1 Mercato del Lavoro

Le parti considerano essenziale per il rilancio del comparto delle costruzioni attivare interventi che favoriscano la trasparenza del mercato, l'efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità e riqualificazione professionale e la flessibilità del fattore lavoro.
In tale ambito le parti attribuiscono carattere prioritario alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al rispetto dei deliberati contrattuali in materia di trattamento normativo ed economico del personale.
Convengono pertanto sull’importanza di dare vita ad una collaborazione permanente con organi di vigilanza ed istituti assicurativi e previdenziali che permetta l’acquisizione di tutti gli elementi e dati conoscitivi utili a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nella provincia e la conseguente concorrenza sleale tra le imprese.
Si impegnano di conseguenza a promuovere in sede locale, coinvolgendo ove possibile anche altre organizzazioni imprenditoriali, appositi protocolli di intesa con le sedi territoriali di INPS ed INAIL che valorizzino, nel rispetto delle linee operative che, Ance ed OO.SS. di categoria - Feneal - Filca - Fillea, definiranno in sede nazionale per l’attuazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), il ruolo della Cassa Edile di Vicenza quale soggetto certificatore della regolarità, ai fini contrattuali, assicurativi e previdenziali, delle imprese esecutrici nella provincia, anche per singole fasi lavorative, di lavori sia pubblici che privati. Questo anche con riguardo ad eventuali normative, nazionali o di altro livello, che condizionino a tali presupposti di regolarità il rilascio da parte degli enti competenti delle autorizzazioni e concessioni edilizie.
Ferma restando la validità del sistema di informazioni quale definito nel CCNL edilizia industriale, le parti confermano altresì di mantenere aperto un tavolo paritetico provinciale per l’analisi del mercato del lavoro, che avrà sede presso l'Associazione Industriali della provincia di Vicenza e sarà composto dalle parti firmatarie del presente accordo (tre rappresentanti della Sezione Costruttori Edili e tre rappresentanti delle Organizzazioni Provinciali Sindacali di settore).
Il tavolo si avvarrà per le sue analisi dei dati e degli strumenti forniti dagli organismi paritetici di settore fermo restando che tale tavolo non potrà comportare la creazione di alcun onere a carico delle imprese della Sezione.
Agli incontri che avranno di regola periodicità trimestrale, in relazione ai temi trattati dovranno partecipare, in qualità di invitati, i Presidenti e i Vice Presidenti della Cassa Edile di Vicenza e del Centro di Formazione per le maestranze edili "A. Palladio" e la Segreteria del C.P.T. della provincia di Vicenza.
Gli incontri avranno l'obiettivo di individuare le iniziative più opportune per favorire la trasparenza del mercato del lavoro ed il contenimento dei fenomeni di abusivismo e lavoro irregolare, tramite un sistema di collaborazione ed informazione con le stazioni appaltanti, le autorità e gli enti preposti al rilascio di concessioni edilizie e/o autorizzazioni per l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura.
A tal proposito le parti individuano quale prima iniziativa di specie l’istituzione di un apposito documento di riconoscimento che attesti l’appartenenza dell’operatore all’impresa esecutrice principale, alle imprese subappaltatrici e fornitrici in opera autorizzate e/o comunque presenti in cantiere, e alla cui esibizione subordinare l’accesso nei cantieri ove siano in corso lavori di cui risultino aggiudicatarie imprese iscritte alla Cassa Edile di Vicenza.
I contenuti di tale documento verranno stabiliti successivamente dalle parti stipulanti, che ne cureranno la diffusione tra le imprese, verificando i più opportuni canali di trasmissione.

Art. 2 Formazione per la sicurezza
Le parti ritengono la formazione e l'addestramento in materia di sicurezza e prevenzione infortuni componente inscindibile del miglioramento culturale e professionale delle maestranze edili.
Per tale ragione le risorse accantonate presso la Cassa Edile di Vicenza nel fondo "Diritto allo studio" la cui contribuzione di finanziamento è stata motivatamente sospesa dalle parti vengano messe a disposizione del C.P.T. Edile di Vicenza, in funzione dell’attività di diffusione della cultura della prevenzione infortuni nei luoghi e cantieri di lavoro.
L'organismo paritetico utilizzerà tali risorse per la promozione ed organizzazione di corsi in materia di sicurezza.
L’ente di supporto per la realizzazione di tali iniziative viene individuato nel Centro Edile “A. Palladio”, alla cui Direzione si conviene di affidare il compito di coordinare ogni attività di formazione relativa alla diffusione e miglioramento della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, a mezzo della predisposizione su base semestrale/annuale di un programma mirato di corsi rivolti ai lavoratori delle aziende edili che sarà concordato con la Segreteria del C.P.T. e portato a conoscenza delle parti stipulanti.
Varrà al riguardo tutto quanto previsto al punto B) dell'art. 91 del vigente CCNL edilizia industriale, fatta eccezione per quanto concerne l'allocazione dei corsi e la loro previsione nell'ambito dell'ordinamento scolastico.
Nel corso della vigenza del presente contratto le parti stipulanti valuteranno la possibilità di concentrare in un unico Ente paritetico le attività di formazione professionale dei lavoratori e di consulenza ed assistenza per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione infortuni nelle unità produttive attualmente ripartite tra il Centro Edile “A. Palladio” ed il C.P.T. di Vicenza; quanto sopra senza che da ciò ne derivino aggravi di costi per le imprese della Sezione e fermo restando il rispetto delle linee di indirizzo stabilite nel Protocollo d’Intesa sul sistema degli Enti paritetici di settore contenuto nell’Allegato E) all’Accordo Nazionale del 29 gennaio 2000.
I corsi verranno destinati preferenzialmente ai dipendenti designati rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonchè alle altre figure professionali individuate nel comma 6 della lettera B) dell'art. 87 del vigente CCNL edilizia industriale.
I limiti di prelievo, da parte del C.P.T., delle risorse giacenti nel fondo "Diritto allo studio" verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile di Vicenza, tenuto conto dell’esigenza di conservare una disponibilità minima in tale fondo per garantire l’eventuale ripristino dei corsi delle 150 ore ove intervenisse, previo accordo fra le parti, il ripristino dell’accantonamento.

Art. 3 Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni e l’Igiene sul lavoro nel settore Edile della provincia di Vicenza

Le parti considerano impegno irrinunciabile ed elemento di qualificazione delle imprese del settore la promozione ed attuazione di concrete iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della prevenzione infortuni e della sicurezza negli ambienti di lavoro.
Giudicano in termini positivi l'operato del C.P.T. per la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro, che ha già contribuito a diffondere una maggiore cultura della sicurezza con evidenti risultati concreti.
Individuano pertanto in tale Comitato lo strumento essenziale per il conseguimento di tali risultati ed intendono consolidare la sua attività e darvi veste maggiormente organica, nel rispetto dei programmi di formazione che verranno elaborati in sede nazionale dagli organismi paritetici ed in particolare dal Formedil.
Convengono pertanto che il C.P.T., entro il mese di gennaio di ciascun anno della sua attività, elabori un progetto globale di iniziative sul quale misurare l'effettiva realizzazione dei propri obiettivi, dando in ordine a ciò informazione alle parti stipulanti.
Tali iniziative, che per la parte riguardante la formazione in materia di sicurezza del personale dovranno essere sviluppate con la supervisione tecnica del Centro Edile “A. Palladio”, potranno prevedere anche il coinvolgimento dei Servizi SPISAL delle Ulss della provincia.
Quanto previsto dall'art. 6, lettera d) del Regolamento per il C.P.T. sarà attuato dal medesimo con le proprie risorse avvalendosi di consulenti tecnici esterni di comune gradimento e comprovata professionalità.
Numero, incarichi e limiti anche economici d'intervento dovranno essere definiti congiuntamente in sede di Comitato.
Entro fine 2003 le parti si impegnano a potenziare ulteriormente l’organico dei tecnici del C.P.T., attivando in collaborazione con gli SPISAL della provincia percorsi formativi mirati all’addestramento di consulenti che utilizzino tecniche di intervento in cantiere conformi agli indirizzi adottati dagli stessi SPISAL nella loro attività di vigilanza istituzionale.
Il Comitato stesso censirà, con la collaborazione delle parti firmatarie, la presenza di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza al fine di verificarne e promuoverne la diffusione, anche al fine di consentire alle parti stipulanti di esaminare ai termini del comma 5 dell'art. 88 del CCNL l'opportunità di addivenire alle intese ivi previste prevedendo a tal fine un incontro da tenersi entro il primo semestre dalla firma dell’accordo di rinnovo del CCNL del 29 gennaio 2000.
Le parti stipulanti demandano ai propri rappresentanti nel Comitato di Gestione della Cassa Edile di verificare la regolarità dei flussi di finanziamento al C.P.T. attraverso l’apposito fondo costituito presso la Cassa Edile di Vicenza nonché la possibilità di incrementare gli apporti al fondo destinato al finanziamento del C.P.T. tramite trasferimenti da altri capitoli di accantonamento non pienamente utilizzati.
Nel corso del 2° biennio di efficacia del presente accordo le parti si reincontreranno semestralmente per verificare l'adeguatezza del contributo di finanziamento del C.P.T. in relazione anche al rapporto realizzatosi nei semestri precedenti tra risorse impiegate e risorse disponibili.

Art. 7 Mensa
Nei confronti dei lavoratori tutti addetti ai cantieri temporanei ove venga fornito il servizio di mensa, sia esso diretto, sia a mezzo di società specializzate, sia a mezzo di convenzioni con luoghi di ristorazione, l'azienda concorrerà alle spese di vitto, in misura non superiore a € 8,00 (euro ottovirgolazero) a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Le parti si reincontreranno entro il 31 gennaio 2005 per concordare, previa disamina oggettiva, eventuali adeguamenti della quota concorso pasto a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base delle variazioni, oltre il tasso d’inflazione programmata, dell’indice dei prezzi al consumo rilevati dall’Istat nel periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2004.
Il servizio di mensa potrà essere fruito dal singolo lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge per almeno cinque ore, con presenza nel cantiere di lavoro dopo la pausa meridiana.
Ove non sia attivato il servizio di mensa ovvero per l'ubicazione del cantiere non sia utilizzabile, al personale medesimo verrà corrisposta un indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, quale definita al comma precedente, in misura non inferiore a € 5,16 (euro cinquevirgolasedici) giornaliere a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Tale importo dell'indennità sostitutiva di mensa resterà in vigore per tutto l'arco di vigenza del presente contratto provinciale di lavoro.
La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori che potendo utilizzare il servizio di mensa istituito dall'impresa non intendano fruirne.
[…]

Art. 11 Abrogazione accordi integrativi provinciali precedenti
Le parti concordano di abrogare con effetto 1° gennaio 2003 tutti gli accordi integrativi provinciali precedenti, che pertanto con pari data cesseranno di avere vigore.

Parte operai
Art. 3 Orario di lavoro

Ferme restando le disposizioni contrattuali e di legge con le relative deroghe ed eccezioni, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 29 gennaio 2000, l'impresa ripartirà l'orario contrattuale di lavoro nei seguenti quadrimestri:
- 1° gennaio - 30 aprile
- 1° maggio - 31 agosto
- 1° settembre - 31 dicembre
Nei periodi di cui sopra l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali di media e viene ripartito di norma nei primi cinque giorni della settimana.
Resta ferma la regolamentazione del riposo settimanale di cui alle vigenti norme di legge nonché dall’art. 7 del CCNL del 29 gennaio 2000.
Ai soli effetti del raggiungimento dell'orario sopraindicato saranno computate le ore retribuite a titolo di festività infrasettimanale, ferie godute, permessi sindacali, congedo matrimoniale, malattia e infortunio.
Al termine del quadrimestre le ore non recuperate non potranno essere trasferite al quadrimestre successivo.
L'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali unitarie la distribuzione dell'orario di lavoro nei singoli cantieri.
Al termine di ciascun quadrimestre le ore eccedenti la media di cui sopra saranno liquidate con le maggiorazioni previste dal CCNL
Nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre le aziende, a fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, potranno richiedere ai lavoratori, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 comma 3° e 4° del CCNL del 29 gennaio 2000 di effettuare, fino ad un massimo di 5 ore settimanali, prestazioni eccedenti l’orario normale medio settimanale di cui al comma 2° del presente articolo, che saranno compensate con le maggiorazioni retributive di cui all’art. 20 - Parte Operai - del CCNL del 29 gennaio 2000 fatte salve eventuali condizioni di maggior favore concordate a livello aziendale.
Resta ferma la regolamentazione del riposo settimanale di cui alle vigenti norme di legge nonché dall’art. 7 del CCNL del 29 gennaio 2000.
La possibilità, per le imprese, di richiedere di effettuare nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre a fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, su richiesta avanzata nei termini di cui al comma precedente, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale, fino ad un massimo di 5 ore settimanali, vale anche laddove non sia adottata in sede aziendale la ripartizione dell’orario su base quadrimestrale.
In relazione a quanto previsto ai sunnominati articoli "Ferie" ed "Orario di lavoro" le parti si impegnano ad incontrarsi al fine di adeguare le normative di cui sopra ove ciò si rendesse necessario a seguito della normativa nazionale di recepimento della Direttiva Comunitaria 93/104 avendo comunque riguardo all'esigenza prioritaria di assicurare alle imprese flessibilità adeguata al miglioramento della loro competitività.
Fermo quanto sopra, in applicazione dell'art. 5, lettera A), regolamentazione operai del CCNL le aziende, previo esame con le RSU e/o informazione alle OO.SS. stipulanti per il tramite dell'Associazione Industriali, potranno sperimentare, anche a livello individuale, regimi di orario normale articolati con mesi a regime di orario settimanale normale superiore alle 40 ore e mesi di orario settimanale normale inferiore a 40 ore anche al di fuori della quadrimestralità di cui alla norma del contratto integrativo provinciale sopra riportata.
Tali regimi flessibili di orario potranno in particolare essere sperimentati per favorire il rientro periodico nei luoghi di provenienza di lavoratori di fuori regione e/o paesi terzi.
Le parti verificheranno la congruità dell'introduzione di tali regimi di orario a livello provinciale tenuto conto della sperimentazione già avvenuta a livello aziendale.
A livello aziendale potrà altresì essere convenuta tra Direzione e singoli dipendenti, a fronte di specifiche e motivate richieste del personale e compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive dell’impresa la fruizione in forma accorpata dei permessi individuali di cui all’art. 5 Regolamentazione operai del CCNL del 29 gennaio 2002, limitatamente a quelli maturati nell’anno solare in corso.
Per essere valutata la richiesta dovrà essere presentata al datore di lavoro almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo nel quale si intende fruire dei permessi individuali.

Art. 6 Indennità alta montagna
Con riferimento all'art. 24 del CCNL 29 gennaio 2000 l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna a decorrere dal 1° maggio 1998 è così stabilita:
- per i lavori eseguiti oltre i 1.200 metri sul livello del mare 11%.
La percentuale sopra riportata si calcola sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del citato CCNL
L'indennità suddetta non sarà corrisposta agli operai che risiedono nello stesso comune, nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

Art. 8 Cassa Edile della Provincia di Vicenza
L'attività della Cassa Edile nella provincia di Vicenza è regolata da apposito Statuto e regolamento, approvati dalle Associazioni sindacali contraenti con accordo collettivo provinciale.
Il contributo di cui all'art. 37 del vigente CCNL è fissato nella misura complessiva del 2,52% da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL
Ai sensi delle disposizioni suddette il contributo in parola è così ripartito: 2,10% a carico dei datori di lavoro e 0,42% a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile.
Le modalità di versamento alla Cassa Edile di detto contributo sono stabilite dallo statuto e relativo regolamento della Cassa stessa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del CCNL del 29 gennaio 2000 le Associazioni sindacali contraenti si riservano di approvare le prestazioni assistenziali della Cassa Edile, deliberate dal suo Consiglio di amministrazione, e di determinare, entro i limiti proposti da detto Consiglio di amministrazione, la natura, le misure, nonchè le date di decorrenza e di durata delle singole prestazioni medesime.
Le parti confermano che, a far data dal 1° luglio 1998 la fornitura di scarpe e di tute antiinfortunistiche al personale operaio, con i limiti e le frequenze previgenti, avviene direttamente da parte delle imprese.
Per incentivare l'effettiva messa a disposizione delle maestranze degli indumenti di lavoro le parti confermano a carico della Cassa Edile di Vicenza l'onere di rimborsare le imprese che sosterranno la fornitura di tale materiale con il riconoscimento di € 40,00 (euro quarantavirgolazero) per fornitura unitaria effettuata al singolo dipendente.
I presupposti per la maturazione del diritto al rimborso saranno stabiliti dal Comitato di Gestione della stessa Cassa Edile, fermo restando che condizione vincolante per l'accesso al rimborso sarà la presentazione, da parte della singola impresa iscritta, della documentazione attestante la consegna al personale operaio degli indumenti di lavoro di cui sopra unitamente alle firme di riscontro dei singoli dipendenti a conferma dell'avvenuta ricezione dei predetti indumenti.
La quota di rimborso per fornitura unitaria effettuata come sopra stabilita potrà essere successivamente adeguata con delibera del Comitato di Gestione della Cassa Edile in relazione all'andamento dei costi di mercato che le aziende incontreranno per assolvere alla prestazione nonchè agli andamenti di bilancio della stessa Cassa Edile.
Le parti si danno atto che i predetti indumenti di lavoro costituiscono bene strumentale e protettivo per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed è pertanto fatto tassativo obbligo al dipendente assegnatario di farne uso secondo le vigenti disposizioni antiinfortunistiche e di igiene sul lavoro.
Le parti esprimono parere favorevole ad una verifica, da parte del Comitato di gestione, circa l'attualità e l'utilità delle prestazioni atte a garantire ai figli dei lavoratori iscritti la frequenza alle colonie estive e di proporne diversi utilizzi o diverse destinazioni.
Le parti demandano alle rispettive rappresentanze in seno al Comitato di Gestione di verificare, compatibilmente con gli andamenti di bilancio, condizioni e termini per l’introduzione di una nuova prestazione assistenziale rivolta ai lavoratori affetti da gravi patologie ad effetto invalidante che abbiano determinato il superamento, a seguito di un unico evento morboso, dei limiti di conservazione del posto di cui all’art. 27 - Regolamentazione Operai del CCNL del 29 gennaio 2000.
Tale prestazione dovrà avere carattere integrativo per un periodo di tempo predeterminato del trattamento economico di cui al richiamato art. 27.
In tali casi l’impresa, a fronte di preventiva richiesta del lavoratore avanzata prima dell’esaurimento del periodo di conservazione del posto, concederà un periodo di aspettativa non retribuita non superiore a quattro mesi.
Confermano che il mancato versamento delle quote di cui al presente accordo è considerato inadempimento contrattuale a tutti gli effetti.

Parte impiegati
Art. 2 Mensa

Ai soli impiegati addetti ai cantieri temporanei si applica la normativa in materia di mensa prevista per gli operai dal presente contratto collettivo provinciale di lavoro. L'applicazione della presente normativa esclude ogni altra erogazione per lo stesso titolo ivi compresa la preesistente indennità sostitutiva.
[…]

Appendice
Regolamento per il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Art. 1 - L'organizzazione e l'attività del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, costituito a norma dell'art. 33 del CCNL 15 aprile 1976 e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale di Vicenza, sono disciplinate come segue.

Art. 2 - Il Comitato è composto di 6 membri designati pariteticamente:
- n. 3 dall'Associazione dei costruttori edili della provincia di Vicenza;
- n. 3 dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia ed in misura paritetica fra loro.
L'Associazione dei costruttori edili e le Organizzazioni sindacali suddette designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in egual numero, membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.
I membri del Comitato durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati.
E però data facoltà alle Organizzazioni di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Comitato che, senza giustificato motivo, per 3 volte consecutive non partecipano alle sedute.
I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 3 - Il Comitato si riunisce di norma una volta ogni 2 mesi e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 3 membri del Comitato stesso.
Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Comitato è fatta, a cura della Segreteria, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso d'urgenza mediante tempestivo preavviso telefonico.

Art. 4 - Per la validità delle riunioni del Comitato paritetico e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato.
Delle adunanze si redige verbale da sottoscriversi da un componente di parte imprenditoriale ed uno di parte operaia

Art. 5 - Le Associazioni territoriali rappresentate nel Comitato provvedono alla costituzione del servizio di segreteria, per tutti gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi all'attività del Comitato stesso.

Art. 6 - Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
A tal fine il Comitato:
a) si avvale della collaborazione degli organi pubblici territoriali competenti in materia e degli Enti o Istituti specializzati;
b) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
- alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda antinfortunistica;
- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nel Comitato, dai rappresentanti sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dai lavoratori o datori di lavoro;
d) esercita, con le procedure di cui all'art. 9, una attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati scelti di comune accordo dalle Associazioni territoriali stipulanti.

Art. 7 - abrogato
A tal fine, le rappresentanze sindacali predette hanno il compito di intervenire presso la Direzione aziendale per l'attuazione delle norme sopra richiamate e, nel caso di mancata definizione, di effettuare al Comitato paritetico territoriale le segnalazioni di cui alla lettera c) dell'art. 6.

Art. 8 - Il Comitato provvede a definire i programmi per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall'art. 6.
In caso di disaccordo, ciascuna delle Organizzazioni sottoscritte può definire la questione alle Associazioni nazionali firmatarie del CCNL del 15 aprile 1976 per l'adozione di direttive o la formulazione di suggerimenti.

Art. 9 - L'attività di vigilanza e consulenza di cui alla lettera d) dell'art. 6, è disciplinata come segue.
La Segreteria sottopone all'esame del Comitato nella prima riunione successiva le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati alla lettera c) dell'art. 6 e relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.
Il Comitato, ove dalle segnalazioni emergano fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data integrale o corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l'effettuazione di una visita, da parte dei tecnici messi a disposizione del Comitato medesimo, nel cantiere o nello stabilimento oggetto della segnalazione.
Il tecnico ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori nonché di impartire immediatamente, di regola per iscritto, le istruzioni ritenute più opportune e di riferire successivamente al Comitato sull'esito della visita.
Nel caso in cui si renda possibile portare la segnalazione al preventivo esame del Comitato, la visita è disposta dalla Segreteria che ne riferirà al Comitato alla prima riunione successiva.
Sarà del pari riferito al Comitato, alla prima riunione successiva, dell'esito delle visite eventualmente effettuate dal tecnico di propria iniziativa.
Sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita, la Segreteria provvede ad inviare ai titolari o ai legali rappresentanti delle imprese alle quali fanno capo i cantieri o gli stabilimenti visitati una lettera dalla quale risulti l'elenco delle principali norme concernenti la sicurezza, l'igiene o l'ambiente di lavoro in tutto o in parte non correttamente applicate precisando nel contempo le misure che debbono essere adottate per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati e fissando al tal uopo brevi congrui termini.
Scaduti i termini, di cui al comma precedente, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.
Ove dalla seconda visita risulti che l'inadempienza permane, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato assumeranno le iniziative ritenute opportune.
Il Comitato potrà prevedere interventi di urgenza per i casi di particolare gravità.
Le procedure di cui sopra non esonerano, ovviamente, le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Art. 10 - I membri del Comitato e ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.

Art. 11 - Per il finanziamento dei Comitati si provvede con le modalità stabilite dalle Associazioni territoriali ai sensi dell'art. 39 del CCNL

Art. 12 - Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti.
In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali che decidono in via definitiva.
Nota a Verbale
Il presente Regolamento verrà in prosieguo di tempo adeguato, previo accordo, alle disposizioni nazionali relative allo Statuto tipo dei C.P.T.