Tipologia: Regolamento Edilcassa FALEA
Data: 23 novembre 2015
Parti: FALEA
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Arezzo
Fonte: falea.it


Regolamento dell’EDILCASSA FALEA

Denuncia Nominativa Mensile Lavoratori Occupati
Art. - 1
I Datori di lavoro debbono inviare mensilmente al FALEA Edilcassa Artigiana (di seguito denominata FALEA) una denuncia nominativa dei lavoratori occupati nel mese precedente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce. La denuncia mensile attraverso invio telematico deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Datore di lavoro o dal suo Rappresentante. A far data dal 1° ottobre 2005 saranno accettate solo le Denunce Telematiche inviate tramite M.U.T.

Art. - 2
Il Datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee od inesatte contenute nella Denuncia di cui al precedente articolo; resta salva ogni azione da parte del FALEA per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.

Versamenti
Art. - 3
I versamenti al FALEA debbono essere effettuati a cura dei Datori di lavoro entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono. Nel caso in cui l’ultimo giorno coincida con il sabato, la domenica o con un giorno festivo, i versamenti slittano al primo giorno feriale utile a tale adempimento.
(I singoli lavoratori iscritti, potranno richiedere agli uffici la verifica della propria posizione, direttamente o tramite le OO.SS., ogni volta che ne abbiano necessità).

Art. - 4
Entro tale scadenza i Datori di lavoro dovranno versare:
la quota di G.N.F. maturata nel mese;
il Contributo A.P.E.;
il Contributo Edilcassa;
il Contributo per le prestazioni extracontrattuali di cui all’art. 14 del presente Regolamento;
il Contributo C.P.T.;
- le Q.A.C.
Ogni altro contributo che dovesse essere stabilito dalle parti sociali costituenti il FALEA, in sostituzione o in aggiunta ai precedenti, debitamente comunicato alle Imprese aderenti.
In caso di mancato versamento da parte delle Imprese, il FALEA provvederà ogni tre mesi al sollecito delle Imprese inadempienti ed ogni sei mesi all’attivazione delle procedure di recupero del credito, attraverso il proprio Ufficio legale.

Art. - 5
In caso di tardivo versamento dei Contributi e della quota di G.N.F. di cui al precedente articolo, saranno dovuti al FALEA, che provvederà a fame esplicita richiesta, interessi di mora nella misura dello 50% del tasso applicato dall’INPS.

Art. - 6
I versamenti debbono essere effettuati, attraverso gli appositi modelli rilasciati da FALEA, ovvero tramite bonifico nei c.c. bancari indicati dallo stesso, indicando il mese cui si riferiscono ed il codice impresa assegnato dal FALEA.

Gestione del FALEA Edilcassa
Art. - 9
Presso il Fondo sono istituite:
l’anagrafe delle Imprese denuncianti;
l’anagrafe degli operai iscritti.
Tali dati saranno gestiti dal FALEA nel rispetto di quanto prescritto dalla legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni. Il rifiuto a fornire i dati richiesti può precludere l’erogazione dei servizi da parte del FALEA
Il FALEA Edilcassa artigiana può dichiarare la decadenza dell’iscrizione delle Imprese nei casi contemplati dall’art. 5 dello Statuto.

Prestazioni Contrattuali
G.N.F.

Art. - 10
II FALEA provvede a liquidare, entro il giorno 15 del mese di luglio e di dicembre di ogni anno le quote di G.N.F. versate dai datori di lavoro, rispettivamente nel semestre ottobre-marzo e aprile- settembre.
Beneficiari di tale prestazione sono gli operai iscritti indicati nella denuncia nominativa mensile di cui all’art. 1 del presente regolamento.

Anzianità Professionale Edile
Art. - 11
1. All’operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.
2. L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per infortunio non sul lavoro o malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione. L'erogazione è effettuata dal FALEA in occasione del 1° maggio
3. La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e dal numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate al FALEA per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragr. 2: nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate al FALEA ore di cui al paragr. 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragr. 2, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione.
La Cassa Edile o Fondo presso i quali è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell’ultimo anno presso altre Casse Edili o Fondi, ne dà comunicazione a questi ultimi, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essi Cassa Edile o Fondo l'importo della prestazione di loro competenza.
In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata alla Cassa Edile o Fondo anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.
4. In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragr. 2 e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile o Fondo gli accantonamenti di cui all'art. 22 del CCNL, è erogata dalla Cassa Edile o Fondo su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettante all'operaio stesso al momento dell'evento.
5. Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:
a) a dichiarare alla locale Cassa Edile o Fondo le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio;
b) a versare alla Cassa Edile o Fondo un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 26 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lettera a), nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 21
La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato Fondo per l'anzianità professionale edile.
6. Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragr. 2, il FALEA registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragr. 5. Agli effetti di cui sopra il FALEA registra anche le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'I.N.A.I.L.
Il FALEA registra altresì:
7. 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;
8. 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.
Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'I.N.P.S. o dall'I.N.A.I.L., delle quali il FALEA non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire al FALEA entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.
Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile o Fondo di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile.
L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile o al Fondo della circoscrizione nella quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.
Le somme derivanti dai precedenti artt. 10 e 11 potranno essere liquidate in anticipo nei seguenti casi:
- qualora il lavoratore dichiari e dimostri di trasferirsi all’estero senza previsione di rientro in Italia;
- per gravi motivi di salute e/o familiari (su autorizzazione dell’ufficio di Presidenza).

Malattia ed Infortunio
Art. - 12
Per quanto concerne la malattia e l’infortunio, si recepisce integralmente quanto previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 29 del CCNL Edili Artigiani del 15 giugno 2000 nonché dall’Accordo Provinciale del 10 maggio 2005.

Prestazioni Extracontrattuali
Prestazioni Assistenziali

Art. - 13
Tutte le prestazioni extracontrattuali, spettano ai lavoratori e agli imprenditori (questi ultimi in misura non superiore ad uno per impresa in ogni anno di gestione del bilancio FALEA, dal 01 ottobre al 30 settembre successivo) che abbiano un periodo di iscrizione uguale o superiore a sei mesi o 800 ore versate. Il suddetto limite non vale per le prestazioni di “Borsa di Studio” .Tutte le prestazioni extracontrattuali dovranno essere richieste utilizzando esclusivamente la modulistica FALEA
Gli anni di anzianità vengono calcolati in base alla somma dei mesi realmente versati.
Tutte le prestazioni vengono erogate solo a fronte di una situazione contributiva regolare da parte dell’impresa di appartenenza.
• Borsa di Studio
Viene erogato a favore dei figli studenti conviventi ed a carico degli operai e datori di lavoro iscritti al Fondo ed in regola con le contribuzioni previste, agli orfani dei lavoratori per i quali il Fondo ha erogato il sussidio straordinario per morte, finché resteranno conviventi ed a carico del nucleo familiare superstite, agli operai ed agli imprenditori studenti nelle seguenti misure:
• €. 123,00 per ogni figlio che frequenti la scuola media inferiore.
• €. 247,00 per ogni figlio (ovvero lavoratore e/o imprenditore) che frequenti la scuola media superiore.
• €. 495,00 per ogni figlio (ovvero lavoratore e/o imprenditore) che frequenti l'Università. Il contributo è limitato ad un solo corso e con l’esclusione degli anni fuori corso.
Termine presentazione domande: 31 Dicembre di ogni anno.
Come ottenere la prestazione.
Presentazione della domanda sull'apposito modello predisposto da questo Fondo.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
per gli studenti delle scuole medie e medie superiori. (Certificato di iscrizione e frequenza scolastica).
Per gli studenti universitari, fermo restando il termine del 31 dicembre per la presentazione della domanda con allegato il certificato di iscrizione all'anno accademico, dovrà essere successivamente fornito certificato comprovante l'avvenuto superamento di almeno un esame nell’anno accademico stesso.
Fotocopia del tesserino riportante il CODICE FISCALE dello studente (da inoltrare solo la prima volta che viene effettuata la richiesta)
Tale prestazione sarà erogata solo se il lavoratore e/o l’imprenditore saranno iscritti al momento della liquidazione.
Gli operai licenziati, possono chiedere il contributo per l’acquisto dei libri scolastici, fornendo l’attestato comprovante l’iscrizione nelle liste dei lavoratori disoccupati. La disoccupazione deve essere continuativa dalla data di licenziamento comunicata al FALEA
Il diritto al contributo è valido solo per chi ottiene promozioni dalla prima media inferiore all’ultimo anno delle superiori, con la sola eccezione di una mancata promozione. Allo stesso modo, per quanto riguarda i corsi universitari è stato deciso che il contributo debba essere erogato a chi è in regola con gli esami di ogni anno accademico, con l’eccezione di un solo anno fuori corso.
• Premio Giovani per permanenza nel settore edile
Sono beneficiari di tale premio €. 206,00 gli operai e i datori di lavoro, di età non superiore a 29 anni che risultano iscritti al FALEA per tre anni, anche non continuativi, ed in regola con le contribuzioni previste.
Come ottenere la prestazione:
la domanda deve essere presentata al momento del raggiungimento del requisito e comunque non oltre 60 giorni da tale data;
I richiedenti non debbono aver superato 29 anni di età al momento del raggiungimento del requisito.
Il diritto alla prestazione si matura considerando il mese di assunzione e non il giorno;
Valgono solo i periodi di iscrizione al FALEA;
La prestazione è unica ed irripetibile.
• Mutualizzazione Previdenza Integrativa
Con accordo delle Parti Sociali, è stato deciso che il FALEA avrà a proprio carico, e quindi provvederà al relativo rimborso, di una parte dei costi relativi alla Previdenza Integrativa e più precisamente:
la quota di contribuzione volontaria aggiuntiva a carico del lavoratore sarà rimborsata ai medesimi, fino alla concorrenza dello 0,48%.
• Premio Matrimoniale
A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita una nuova prestazione denominata “Premio Matrimoniale” che prevede l’erogazione di un contributo di €. 206,00 a favore di quei lavoratori e datori di lavoro, che, regolarmente iscritti al FALEA, da almeno tre mesi, ed in regola con le contribuzioni previste, contraggano atto di matrimonio. In caso di matrimonio celebrato in uno Stato estero, deve essere prodotta la documentazione rilasciata dalle Autorità di quello Stato, tradotta in lingua italiana da traduttore autorizzato.
Come ottenere la prestazione:
la domanda deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data di celebrazione del matrimonio e corredata con il certificato rilasciato dal Comune di competenza.
La prestazione è unica ed irripetibile.
• Assegno Funerario
Agli eredi del lavoratore iscritto, ovvero agli eredi del datore di lavoro iscritto viene erogato un assegno funerario di €. 2.000,00 in caso di decesso del medesimo.
Come ottenere la prestazione:
dovrà essere presentata domanda a cura di uno degli eredi entro e non oltre 60 giorni dall’evento luttuoso;
dovranno essere allegate alla domanda fatture o ricevute attestanti la spesa sostenuta.
• Vestiario
A partire dall’anno 2004 il FALEA fornisce gratuitamente l’abbigliamento da lavoro ai dipendenti delle Imprese iscritte al Fondo. Hanno diritto alla fornitura gli operai delle Imprese che in ogni periodo contributivo, ottobre-marzo e aprile-settembre, sono in regola con i versamenti previsti dal Regolamento e dai Contratti vigenti. La fornitura dell’abbigliamento avverrà di norma nel mese di giugno e nel mese di ottobre. La ditta fornitrice consegnerà tale vestiario da lavoro all’indirizzo delle Imprese che provvederanno a distribuirlo ai lavoratori per i quali è stata fatta richiesta e che risultino in forza al momento della richiesta medesima.
• Premio per la nascita o l’adozione di un figlio
A decorrere dal 1° ottobre 2005, il FALEA eroga un contributo di €. 206,00 in occasione della nascita e/o adozione figlio a quei lavoratori e datori di lavoro, che, iscritti al FALEA sono in regola con le contribuzioni previste. È necessario che la domanda venga inoltrata entro 60 giorni dall’evento con allegato il certificato di nascita rilasciato dal Comune o atto di adozione, nonché stato di famiglia comprovante la convivenza con il beneficiario.

Prestazioni Sanitarie
Art. - 14
• Rimborso per acquisto di protesi oculistiche (occhiali o lenti a contatto)
Contributo standard con lenti normali fino a €. 160,00
Contributo normale con lenti bifocali fino a €. 245,00
Contributo per lenti a contatto fino a €. 245,00
Sono beneficiari di tale contributo gli operai e i datori di lavoro con iscrizione al FALEA. da almeno sei mesi, ed in regola con le contribuzioni previste.
Tale contributo non può essere ripetuto prima dello scadere di 5 anni se non per un significativo peggioramento della vista o per motivi eccezionali che saranno verificati e autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
Alla domanda va allegato il documento di spesa e la gradazione delle lenti e presentata entro 60 giorni dalla data della fattura stessa.
• Visite e diagnostica
Gli operai e gli imprenditori avranno diritto al rimborso dell’65% della spesa sostenuta per visite mediche specialistiche e per diagnostica strumentale con un tetto massimo annuale di €. 200,00. La domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dall’awenuto pagamento dell’esame e/o della visita e dovrà essere allegato alla richiesta il documento di spesa. Il Consiglio di Amministrazione deciderà di anno in anno il tetto massimo rimborsabile, in relazione all’andamento del Bilancio. Le pratiche eventualmente non indennizzate per carenza di fondi avranno la priorità nell’anno successivo.
• Protesi dentarie
Il contributo consiste nel rimborso delle spese sostenute per protesi dentarie con i seguenti limiti massimi:
Anni di anzianità di iscrizione rimborso sulla fattura massimo rimborso nel periodo
- da sei mesi fino a 5 anni 24% €. 400,00
- da 5 anni e un mese fino a 10 anni 32% €. 800,00
- oltre 10 anni 40% €. 1.200,00
Vengono riconosciuti anche più interventi nelle fasce di anzianità previste, purché la loro somma totale non superi €. 2.400,00. La domanda, con allegati i documenti di spesa e la dichiarazione del dentista (già prevista nel modulo di richiesta) dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data della fattura di acconto o complessiva.

Prestazioni extracontrattuali riservate alle Imprese iscritte
Art. - 15
• Contributo per l’acquisto della P.E.C.
Alle Imprese iscritte, che ne fanno richiesta e che sono in regola con le contribuzioni previste, viene erogato un contributo a fondo perduto fino a €. 15,00 per l’acquisto e l’attivazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
La domanda dovrà essere presentata entro gg.60 dalla data della fattura che dimostra tale acquisto.
• Contributo per Attestazione S.O.A.
Alle Imprese iscritte, che ne fanno richiesta e che sono in regola con le contribuzioni previste, viene erogato un contributo a fondo perduto di €. 1.500,00 per il conseguimento del Certificato S.O.A.
Successivamente, alle Imprese iscritte e che sono in regola con le contribuzioni previste, verrà erogato un contributo a fondo perduto di €. 1.000,00 quando lo richiederanno per gli eventuali rinnovi dopo la scadenza del Certificato S.O.A.
Al fine della liquidazione del contributo è indispensabile che tale Certificato venga conseguito tramite le società convenzionate con il FALEA, allegando alla domanda la liberatoria delle società medesime. La domanda deve essere presentata al FALEA entro gg.60 dall’emissione del Certificato.
• Contributo per la Certificazione di qualità
Alle Imprese iscritte, che ne fanno richiesta e che sono in regola con le contribuzioni previste, viene erogato un contributo a fondo perduto di €. 1.500,00 per il conseguimento della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001/2000 utilizzando Società convenzionate con il FALEA
Al fine della liquidazione del contributo è indispensabile che tale Certificato venga conseguito tramite le società convenzionate con il FALEA, allegando alla domanda la liberatoria delle società medesime. La domanda deve essere presentata al FALEA entro gg.60 dall’emissione del Certificato.
• Contributo per la sorveglianza sanitaria
Al fine di incentivare una cultura ed una pratica della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, è stato istituito un contributo a favore delle Imprese iscritte che ne faranno richiesta e che sono in regola con le contribuzioni previste, per l’effettuazione di un Piano di Sorveglianza Sanitaria. Per le modalità di presentazione della domanda e liquidazione di contributo si rimanda al titolo 4 del Regolamento C.P.T. di seguito riportato.
• Comitato Paritetico Territoriale
Con accordo delle Parti Sociali Costituenti il FALEA Edilcassa datato 27 marzo 2001, è stato istituito il Comitato Paritetico Territoriale. Il Regolamento di tale Comitato, qui di seguito riportato, costituisce parte integrante del Regolamento FALEA Edilcassa.

Regolamento del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Settore edile dell’artigianato e della piccola media impresa della Provincia di Arezzo


Articolo 1) Il Comitato Paritetico Territoriale (d’ora in poi definito “CPT”) è stato costituito con l’accordo per il settore artigiano e piccola impresa edile ed affini della provincia di Arezzo del 27/03/2001 (d’ora in poi definito “Accordo”)
 

Articolo 2) Così come specificamente indicato nella parte prima, punto 7 dell’Accordo, Il presente Regolamento è parte integrante del suddetto Accordo.

Titolo 1 - Funzionamento del Comitato Paritetico Territoriale
Articolo 3) Il punto 7 della parte prima dell’Accordo, demanda al Regolamento, la disciplina delle attività del CPT.
 

Articolo 4) Il punto 5 della parte prima dell’Accordo stabilisce che ”Il C.P.T. è composto da sei membri effettivi e sei supplenti espressi pariteticamente da Federimpresa e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo; i nominativi dovranno essere indicati entro 30 giorni dalla firma del presente accordo e restano in carica per due anni.”
 

Articolo 5) Il punto 6 della parte prima dell’Accordo stabilisce inoltre che “Il C.P.T. è coordinato congiuntamente da un componente di espressione di Federimpresa ed un componente di espressione delle OO.SS., che sono nominati nella prima riunione utile del C.P.T. e restano in carica per un biennio.”
 

Articolo 6) Il CPT, nell’ambito di quanto previsto dall’accordo ed in particolare dal punto 8, parte prima (misura del contributo) e punti 10 e 11 parte prima (ripartizione destinazione), ha piena autonomia finanziaria e gestionale, così come disciplinato nei successivi articoli.
 

Articolo 7) Il CPT si riunisce di norma presso il FALEA o anche in altro luogo, purché in Italia, con cadenza mensile e comunque ogni qualvolta sia richiesto da un membro della Commissione.
 

Articolo 8) Le convocazioni del CPT sono fatte dai coordinatori che ne stabiliscono l’ordine del giorno.
 

Articolo 9) Le convocazioni devono essere recapitate ai membri del Comitato almeno tre giorni prima della data della riunione.
 

Articolo 10) Le riunioni sono valide ed atte a deliberare se è presente la maggioranza dei membri del CPT, dunque per lo meno quattro membri.
 

Articolo 11 ) Sono tuttavia valide le riunioni anche non convocate come sopra, qualora vi siano tutti i membri in carica.
 

Articolo 12) Le delibere del CPT, sono prese all’unanimità dei presenti.
 

Articolo 13) Sono riservate al CPT le deliberazioni relative all’accordo del 27/03/01 in particolare quanto richiamato nella parte prima al punto 4.


Articolo 14) È parimenti delegato al CPT, ex punto 10 parte prima, il compito di individuare i soggetti con i quali predisporre e stipulare convenzioni, accordi e/o intese relative allo svolgimento delle attività di cui al punto 4, parte prima dell’accordo
 

Articolo 15) I Coordinatori riceveranno il mandato dal CPT di firmare, con firma congiunta, le suddette convenzioni, accordi e/o intese.
 

Articolo 16) I Coordinatori saranno delegati dal FALEA alla operatività, sempre con firma congiunta, sul c/c acceso per conto del CPT dal FALEA

Titolo 2 - Attività istituzionali
Articolo 17) Entro il mese di ottobre di ciascun anno il CPT predispone il programma delle attività istituzionali, indicate nella parte prima dell’accordo, alla lettera A del punto 10.

Titolo 3 - Attività RLS
Articolo 18) Il CPT suddivide i fondi di cui alla parte prima, punto 10 lettera B dell’Accordo, destinati alle attività dei RSLT, nei modi e nei tempi che verranno indicati dalle Organizzazioni Sindacali.
 

Articolo 19) Ad integrazione di quanto già previsto nella parte prima, al punto 4, comma 7 dell’“Accordo” ed al fine di meglio supportare gli RLST ed il servizio di sorveglianza sanitaria, il CPT dovrà espletare delle verifiche periodiche, con cadenza per lo meno semestrale, su tali attività.
 

Articolo 20) Per ciò che concerne le Aziende, nelle quali, ai sensi della L. 626/94 e successive modifiche, è stato eletto il RLS secondo le procedure stabilite dall’Accordo, il CPT provvederà al rimborso degli oneri sostenuti, così come stabilito dall’Accordo medesimo, nella parte prima al punto 11 comma 1.
 

Articolo 21) L’azienda interessata dovrà richiedere tale rimborso entro il semestre successivo alla contabilizzazione dei costi di cui si richiede il rimborso. S’intende comunque che è facoltà del CPT respingere le richieste, qualora i costi contabilizzati siano relativi a prestazioni di due anni precedenti rispetto a quello in cui si chiede il contributo. La richiesta, redatta sull’apposito modulo allegato al presente Regolamento, dovrà essere corredata dalla documentazione ritenuta necessaria per la certificazione della suddetta spesa.
 

Articolo 22) In caso di incapienza dei Fondi annuali a disposizione per il contributo di cui all’Articolo 20, il CPT provvederà a stilare una graduatoria delle imprese richiedenti, in ordine di presentazione della domanda, al fine di erogare il contributo nel primo periodo utile successivo.

Titolo 4 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 23) Il CPT, al fine di assistere ed agevolare le imprese, nell’assolvimento degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria, ha individuato delle Società che erogano Servizi nel settore e con le quali ha definito accordi di collaborazione.
 

Articolo 24) Le imprese che intendessero avvalersi di tali Società per adempiere ai suddetti obblighi, riceveranno un contributo da parte del CPT, secondo lo schema che segue:
 

Anno di adesione
A) per sopraluogo annuale medico competente viene rimborsato 1’80% del netto della fattura.
B) per la visita medica di base ed accertamenti integrativi annuali agli operai (spirometria, audiometria) viene rimborsato 1’80% del netto della fattura ( sono escluse le visite mediche specialistiche).
 

Anni successivi
A) per sopraluogo annuale medico competente viene rimborsato 1’80% del netto della fattura.
B) per la visita medica di base ed accertamenti integrativi annuali agli operai (spirometria, audiometria) viene rimborsato il 50% sul netto della fattura ( sono escluse le visite mediche specialistiche).
 

Articolo 25) Tale contributo sarà erogato su richiesta dalle imprese utilizzando il modello appositamente predisposto ed allegato al presente Regolamento e supportato da adeguata documentazione.
 

Articolo 26) Il Contributo deve essere richiesto entro il semestre successivo alla contabilizzazione dei costi sui quali si richiede il suddetto Contributo. S’intende comunque che è facoltà del CPT respingere le richieste, qualora i costi contabilizzati siano relativi a prestazioni di due anni precedenti rispetto a quello in cui si chiede il contributo.
 

Articolo 27) In caso di incapienza dei Fondi annuali a disposizione per il contributo alla sorveglianza sanitaria, il CPT provvederà a stilare una graduatoria delle imprese richiedenti, in ordine di presentazione della domanda, al fine di erogare il contributo nel primo periodo utile successivo.

Norma Transitoria
Articolo 28) Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento il CPT dovrà predisporre ed approvare le specifiche procedure e quanto necessario per lo svolgimento della funzione ad esso affidata dal punto 4, comma 4, dell’”Accordo”. Tale disciplina, una volta approvata dal CPT, costituirà parte integrante del presente regolamento.