Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA
N. 850

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BAGNASCO, RIZZETTO, MAZZETTI, PITTALIS
 

Presentata il 1° febbraio 2023

Disposizioni concernenti l'istituzione di albi regionali per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

 

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha la finalità di garantire la qualità della formazione in materia di prevenzione e di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad oggi, infatti, non è prevista alcuna certificazione con valore legale per i soggetti che svolgono tale attività di formazione. Le imprese che erogano servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro dovrebbero, invece, possedere determinati requisiti che ne garantiscano l'affidabilità e la qualità del servizio formativo a garanzia del lavoratore che rappresenta l'utente finale.
  A tale fine si dispone l'istituzione di albi a livello regionale e l'accreditamento presso i medesimi albi quale condizione necessaria e indispensabile per l'erogazione dei servizi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si prevede, inoltre, che gli attestati rilasciati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che rappresentano uno strumento per monitorare l'avvenuta formazione, siano accessibili anche mediante una piattaforma nazionale realizzata e gestita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per consentire agli attori interessati di verificarne agevolmente la validità nonché l'accreditamento dell'ente erogatore, a garanzia del benessere dei lavoratori, dell'impresa e della collettività come principio superiore da tutelare.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istituzione, nei rispettivi ambiti di competenza, di un albo delle imprese che erogano servizi di consulenza, di assistenza, di redazione documentale, di assunzione dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) esterno nonché di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in favore degli RSPP non datori di lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende accessibili i dati concernenti le imprese iscritte in ciascun albo regionale, anche attraverso la realizzazione a livello nazionale, e la successiva gestione, di una apposita piattaforma di consultazione digitale riservata ai datori di lavoro e agli enti titolari di funzioni ispettive.
  2. I servizi di cui al comma 1, ivi compreso quello di assunzione dell'incarico di RSPP esterno, nonché le attività di formazione dei lavoratori di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comprese quelle concernenti la sicurezza antincendio e il primo soccorso, possono essere svolti esclusivamente da persone fisiche o giuridiche iscritte negli albi regionali di cui al medesimo comma 1.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di iscrizione agli albi regionali di cui al comma 1 nonché i titoli e gli attestati che possono essere rilasciati ai soggetti iscritti ai medesimi albi.