Tipologia: Accordo integrativo provinciale
Data firma: 21 luglio 2023
Validità: 01.08.2023 - 31.07.2026
Parti: Confindustria Macerata e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Macerata
Fonte: cpt.mc.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Decorrenza e durata
Art. 2 - E.V.R. (Elemento variabile della retribuzione)
Art. 3 - Aliquota contributiva Cassa Edile (norma premiale)
Art. 4 - Contributo RLST
Art. 5 - Indennità sostitutiva di mensa, pasto, indennità di trasferta
Art. 6 - Mensa
Art. 7 - Indennità giornaliera di trasporto
Art. 8 - Reperibilità
Art. 9 - Indennità di eccezionale disagio per lavori eseguiti in galleria
Art. 10 - Formazione Professionale
Art. 11 - Aggiornamento RLS

 

Art. 12 - Igiene ed ambiente di lavoro
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Indennità per lavori di alta montagna
Art. 16 - Indennità di turno diurno
Art. 17 - Indennità giornaliera di guida
Art. 18 - Diritti sindacali
Art. 19 - Prestazioni contrattuali ed extracontrattuali Cassa Edile
Art. 20 - Detassazione
Art. 21 - Deposito
Dichiarazione a verbale


Accordo integrativo provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Macerata

In data 21 luglio 2023 presso la sede di Confindustria Macerata, tra Confindustria Macerata, rappresentata dal Presidente della sezione Ance Macerata […], dal Presidente della Cassa Edile […], dal Presidente del CPT […], nonché dagli ulteriori rappresentanti della categoria […], assistiti dal[…] Segretario di Ance Macerata e dal[…] Funzionario Area Relazioni Industriali di Confindustria Macerata e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno - Feneal - Uil […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini Filca - Cisl Marche […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia, delle Industrie Affini ed Estrattive, Fillea - Cgil […], viene stipulato il presente Accordo integrativo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle Imprese Edili ed affini e delle Cooperative, sottoscritto in data 3.03.2022 da valere nella Provincia di Macerata per le imprese edili e affini che svolgono le lavorazioni indicate nel suddetto contratto nazionale e per i lavoratori da esse dipendenti.

Premessa
A seguito della piattaforma presentata dalle Organizzazioni Sindacali di categoria Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil e con riferimento all’accordo di rinnovo del CCNL Edilizia Industria, avvenuto il 03.03.2022, si sono susseguiti numerosi incontri nel corso dei quali le Parti firmatarie hanno affrontato i temi presentati nella piattaforma, analizzandoli con riferimento al contesto economico, occupazionale e sociale della Provincia di Macerata.
L’analisi di contesto del comparto edile della Provincia di Macerata porta le scriventi Parti ad affermare che il settore delle costruzioni è in forte crescita negli ultimi anni, in conseguenza delle risorse allocate nel nostro territorio per far fronte all’esigenza di ricostruire un patrimonio immobiliare, privato e pubblico, fortemente lesionato dal sisma del 2016 nonché per l’effetto trainante degli incentivi fiscali e del superbonus 110% introdotto a seguito degli eventi pandemici del 2020 ed infine per le risorse stanziate dal PNRR e Fondo Complementare Sisma.
L’ultimo bilancio approvato dalla Cassa Edile di Macerata registra infatti una crescita del 30% circa - rispetto all’anno precedente - della massa salariale denunciata, del numero di imprese, del numero dei lavoratori ivi iscritti e delle ore denunciate.
A tale crescita si sono purtuttavia affiancate una serie di problematiche che hanno ostacolato un andamento lineare del mercato, colpito da una serie di eventi che ne hanno condizionato l’equilibrio. Il forte aumento del costo della vita ha di certo influenzato lo stile di vita di lavoratori e famiglie come d’altra parte i forti rincari delle materie prime ed il blocco delle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura hanno compromesso la liquidità delle imprese.
Pertanto le scriventi Parti Sociali, al fine di rispondere efficacemente alle esigenze di Imprese e Lavoratori, avendo analizzato questi diversi fattori, sono giunte alla sottoscrizione di un Accordo teso a concedere una serie di incrementi di natura contrattuale ed extracontrattuale ai lavoratori senza però arrecare pregiudizio alla Parte datoriale.
Le Parti hanno infatti prioritariamente riconosciuto la necessità di sostenere i lavoratori con una politica economica che, unitamente agli incrementi riconosciuti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, potesse mitigare gli effetti del forte incremento del costo della vita che il nostro Paese ha subito negli ultimi due anni, soprattutto a seguito della crisi pandemica iniziata nei primi mesi del 2020 e del conflitto russo - ucraino.
D’altra parte è stato necessario riconoscere che il rincaro appena sopra citato non ha lasciato indenne neanche la classe imprenditoriale, che pur avendo un’offerta di lavori (privati in particolare, ma anche pubblici) molto ampia, ha dovuto fronteggiare innumerevoli problematiche, che ne hanno ostacolato l’attività. Ci si riferisce ai gravi problemi connessi alla irreperibilità di mezzi, materiali e manodopera con conseguenti ritardi sia nell’esecuzione dei lavori che nella riscossione dei propri crediti. Ci si riferisce altresì ai forti incrementi dei prezzi delle materie prime che hanno di molto ridotto le marginalità dei guadagni. Si fa riferimento infine alle forti limitazioni normative relative agli incentivi fiscali e agli incentivi fiscali potenziati (superbonus 110%) che hanno completamente ingessato le operazioni di cessione del credito e sconto in fattura, esponendo le Imprese del settore edile a gravi problemi di liquidità.
Le Parti condividono pertanto I’ esigenza di migliorare il trattamento economico dei lavoratori, mediante l’aumento di alcune indennità e mediante l’estensione
delle prestazioni extracontrattuali, contenendo al tempo stesso l’aumento del costo del lavoro per le Imprese mediante un abbattimento dell’aliquota contributiva della Cassa Edile (norma premiale) in presenza di alcune qualificanti condizioni
Le Parti ribadiscono altresì la centralità dello strumento del Dure di Congruità Sisma - introdotto con le Ordinanze Commissariali 41, 58 e 78 - che sta consentendo, attraverso l’Ente bilaterale da entrambe partecipato (Cassa Edile di Macerata) un efficace controllo dei contratti collettivi applicati nei cantieri della ricostruzione post sisma 2016 e dell’incidenza della manodopera edile ivi impiegata. Si rimarca pertanto la centralità di tale strumento per la lotta alle forme di lavoro irregolare e di dumping contrattuale.
Con il medesimo obiettivo di controllo del territorio, di contrasto ai fenomeni elusivi ed al lavoro sommerso e irregolare, le Parti rinnovano con il presente Accordo la volontà di proseguire la sperimentazione intrapresa con l’Accordo di Collaborazione del 19.12.2017 (promosso dalla Prefettura di Macerata, in collaborazione con la Struttura Commissariale di Governo per la ricostruzione delle zone del Terremoto del 2016 e 2017 e dei componenti il Tavolo di Monitoraggio dei flussi della manodopera ex art. 35 DL 189/2016), al quale hanno fatto seguito l’Accordo di Collaborazione tra Struttura di Missione (ex art. 30, L. 229/2016) e il Commissario Straordinario del Governo del 30.04.2021 nonché il successivo Protocollo di Legalità promosso dalla Prefettura di Macerata in attuazione del suddetto Accordo e sottoscritto tra gli altri anche dalle scriventi Parti in data 27.05.2022.
Le Parti evidenziano inoltre la centralità dell’obiettivo di garantire il più alto livello di sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso un’adeguata formazione dei lavoratori; nonché di migliorare l’offerta formativa - attraverso i propri Enti Paritetici - quali Enti Strumentali allo sviluppo di politiche volte a migliorare i livelli occupazionali, la formazione e conseguentemente la competitività e produttività delle Imprese.
Le Parti confermano, infine, la volontà di esercitare il proprio ruolo di Governance con la finalità di potenziare ulteriormente l’efficienza dei propri Enti Bilaterali provinciali rafforzandone così la rappresentanza rispetto agli Interlocutori Istituzionali del territorio.

Art. 3 - Aliquota contributiva Cassa Edile (norma premiale)
Alle Imprese in possesso di un’ anzianità contributiva continuativa superiore a 8 anni di iscrizione alla Cassa Edile di Macerata alla data del 30 settembre dell’anno corrente, con almeno 10.000 ore annue lavorate, denunciate e versate dall’impresa alla Cassa Edile o al sistema della bilateralità delle Marche ed in possesso di DURC regolare verrà riconosciuto un abbattimento dell’aliquota contributiva mensile Cassa Edile dell’1%. Sono escluse dall'abbattimento dell’aliquota le imprese che hanno in corso una rateizzazione contributiva.
A decorrere dal 01/10/2024, per ottenere la norma premiale, in aggiunta ai requisiti elencati nel comma 1 del presente articolo, sarà necessaria la presenza di almeno una visita presso uno dei propri cantieri, avvenuta entro il 30 settembre di ogni anno di validità dell’accordo, da parte del personale del CPT ai sensi dell’art. 51, comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008.
Le Parti danno mandato alla Cassa Edile di regolamentare le modalità di attuazione della prestazione.
Le Parti stabiliscono altresì che la misura verrà verificata di anno in anno, secondo le disponibilità finanziarie della Cassa Edile di Macerata.

Art. 4 - Contributo RLST
Le Parti concordano un aumento del contributo RLST dallo 0,10% allo 0.15% (da calcolare sugli elementi della retribuzione utili per il calcolo delle aliquote contributive Cassa Edile) esclusivamente per le imprese che non hanno istituito l’RLS in ambito aziendale.
Le Parti concordano che l’aumento dell’aliquota diverrà vigente solo dal momento in cui ci sarà l’accordo tra i Sindacati e la nomina del/degli RLST da parte di questi ultimi.

Art. 5 - Indennità sostitutiva di mensa, pasto, indennità di trasferta.
Ferma restando l’importanza di consentire ai lavoratori occupati nei cantieri la consumazione di un pasto caldo, avvalendosi anche di servizi esterni, a decorrere dal 01.08.2023 all’operaio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere nel Comune di assunzione o fuori dal Comune di assunzione sarà corrisposta, purché svolga la propria attività per un periodo superiore a 4 ore, con presenza in cantiere anche dopo la pausa meridiana, un’indennità sostitutiva di mensa, secondo la tabella A, indipendentemente dalla qualifica e dalla categoria del singolo lavoratore.
Il pasto caldo, eventualmente riconosciuto, assorbe l’indennità sostitutiva di mensa.
[...]

Art. 6 - Mensa
Nel caso di cantieri di accesso particolarmente disagiato, l’imprenditore è tenuto, su richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione un locale da adibire a cucina, a provvedere alla disponibilità dei relativi utensili nonché ad attrezzare un locale da adibire a refettorio; qualora la richiesta venga da almeno 50 dipendenti l’imprenditore è tenuto a mettere a disposizione anche un cuoco.
Ove non sia possibile l’attuazione di quanto sopra, l’operaio ha diritto al pasto o all’indennità sostitutiva di mensa, con gli importi definiti nella tabella di cui all’art. 5, purché svolga la propria attività per un periodo superiore a 4 ore.
Qualora sia assicurato il pasto, il concorso dell’impresa al costo dello stesso è fissato nella misura dell’80% dello stesso, con un limite massimo di costo di €.12,00.
L’indennità sostitutiva di mensa non compete qualora sia assicurato il pasto.
[…]

Art. 8 - Reperibilità
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'erario di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile, di norma previo preavviso di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero di lavoratori, dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l’azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
Il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l’azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.
Nel caso in cui il lavoratore, durante il periodo di reperibilità, assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento, non sarà riconosciuta l’indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare di cui all’articolo 99 del vigente CCNL di settore.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) oraria;
b) giornaliera;
c) settimanale.
La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà coinvolgere più di sei giorni continuativi.
Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico […]
Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un eventuale chiamata da parte dell’azienda.
Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. “da remoto”, rientrano nel computo dell’orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal vigente CCNL di settore.
[…]

Art. 9 - Indennità di eccezionale disagio per lavori eseguiti in galleria
Viene confermato, per la durata prevista dall’art. 1, quanto già stabilito e sottoscritto nel verbale di accordo territoriale del 27.12.2011.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di eccezionale disagio descritte dall’art. 20, gruppo B del vigente CCNL Edili Industria, si stabiliscono le seguenti maggiorazioni:
Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km dall’imbocco
- da 1 a 3 km 18%
- da 3 a 4 Km 20%
- da 4 a 5 Km. 24%
In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.
Indennità per presenza di acqua in galleria: 12%
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i 5 Km dall’imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.

Art. 10 - Formazione Professionale
Le sottoscritte parti, nel confermare la prioritaria importanza della materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ribadiscono la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di una adeguata e concreta cultura e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.
In tale ambito, le sottoscritte parti si impegnano a proseguire le attività del coordinamento tecnico tra le Scuole Edili regionali che, su mandato delle parti sociali, consenta il pieno sviluppo delle politiche formative e del lavoro, in attuazione delle indicazioni del CCNL e del Formedil.

Art. 11 - Aggiornamento RLS
L’obbligo dell’aggiornamento periodico, 4 (quattro) ore, previsto dal D.Lgs. 81/2008 (art. 37) per il RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) è esteso anche alle aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore alle 15 unità. Tale formazione potrà essere effettuata presso la Scuola Edile/Cpt di Macerata.

Art. 12 - Igiene ed ambiente di lavoro
È intento di dare attuazione nel modo più adeguato alle modifiche normative di legge in materia di igiene ed ambiente di lavoro.
Nella fattispecie i cantieri dovranno essere provvisti di spogliatoio, refettorio, servizi igienici, ecc. previsti dall’art. 85 del CCNL 01.07.2014, rinnovato in data 18 luglio 2018.
Inoltre, ogni anno, il datore di lavoro fornirà una tuta da lavoro ed una calzatura antinfortunistica.

Art. 13 - Orario di lavoro
In relazione a quanto disposto dall’art. 5 del vigente CCNL di settore e fermo restando, agli effetti legali, l’orario di lavoro stabilito dalle norme di legge, con le eccezioni e le deroghe relative, l’orario normale contrattuale settimanale viene fissato in 40 ore di media annua.
Le ore eseguite oltre gli orari suddetti verranno considerate straordinari […]

Art. 15 - Indennità per lavori di alta montagna
L’indennità per lavori eseguiti in alta montagna, di cui all’art. 23 del vigente CCNL di settore, è dovuta per lavori effettuati sopra gli 800 metri sul livello del mare ed è pari al 15% della retribuzione globale.

Art. 17 - Indennità giornaliera di guida
Ai conduttori di mezzi aziendali per il trasporto delle maestranze dell’impresa nei cantieri, con riferimento all’art. 38, lett. d) del CCNL vigente, viene riconosciuta un’indennità di guida, per spostamenti superiori ai 240 Km (cumulando andata e ritorno) […]

Art. 18 - Diritti sindacali
In deroga all’art. 104, lett. B), del vigente CCNL di settore, nelle aziende o cantieri con almeno 5 lavoratori dipendenti, gli stessi hanno diritto a riunirsi in assemblea per la trattazione delle materie previste dallo stesso articolo durante l’orario di lavoro nei limiti di 5 ore annue retribuite.

Dichiarazione a verbale
Le Parti, alla luce dell’ingente numero di aziende provenienti da altre Regioni che opereranno all’interno della ricostruzione post sisma 2016, intendono attivare un tavolo di monitoraggio al fine di verificare la corretta attuazione dell’art.35 comma 4 del D.lgs. 189/2016 che impegna le imprese a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e di comunicare al CPT le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti e l'indirizzo della loro dimora. Il tavolo di monitoraggio valuterà tutte le azioni per sensibilizzare ed informare le Istituzioni competenti in caso di palese violazione della norma.

Letto, confermato e sottoscritto.
Macerata, 21 luglio 2023