Tipologia: Accordo
Data firma: 5 settembre 2023
Parti: Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato
Fonte: filleacgil.net


Sommario:

 

Disciplina generale
Sfera di applicazione
Parte terza Regolamentazione comune per gli operai e per gli impiegati
Art. 77 (Classificazione dei lavoratori)
Allegato D - Disciplina Apprendistato
Premessa
Art. 1 (Norme generali)
Art. 2 (Età dell'apprendista)
Art. 3 (Periodo di prova)
Art. 4 (Forma e contenuto del contratto)
Art. 5 (Apprendistato presso aziende diverse)
Art. 6 (Durata del contratto)
Art. 7 (Retribuzione)

 

Art. 8 (Inquadramento)
Art. 9 (Apprendistato professionalizzante specialistico)
Art. 10 (Piano formativo individuale)
Art. 11 (Formazione dell'apprendista)
Art. 12 (Tutore o Referente aziendale)
Art. 13 (Mastro Formatore Artigiano - MfA)
Art. 14 (Attribuzione della qualifica)
Art. 15 (Registrazione della formazione e della qualifica)
Art. 16 (Disciplina del recesso)
Art. 17 (Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato)
Art. 18 (Decorrenza)
Nota a verbale


Verbale di accordo

Roma, 5 settembre 2023, tra Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, in applicazione di quanto previsto al Capitolo Commissioni del rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del 04 maggio 2022 ed a seguito dei lavori della Commissione bilaterale apprendistato e bilateralità nonché della commissione nazionale per la definizione del perimetro contrattuale, si conviene quanto segue;
• gli allegati “Sfera di applicazione”, “Articolo 77” (Classificazione dei lavoratori) e “Allegato D” (Disciplina Apprendistato Professionalizzante), decorrono dalla sottoscrizione del presente accordo e diventano parte integrante del CCNL del 4 maggio 2022;
• Gli effetti ivi previsti, per i dipendenti già in forza, decoreranno dal 1° gennaio 2024.
• Per la definizione contrattuale della figura del preposto, le parti concordano di proseguire il confronto già avviato.
Letto, confermato e sottoscritto.

Disciplina generale
Sfera di applicazione.

Il presente contratto di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, delle micro, piccole e medie imprese industriali (PMI), così come anche riportate nella Raccomandazione n. 361 della Commissione Europea del 6 maggio 2003, e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare nello svolgimento delle seguenti attività:
Progettazione e Costruzione
- progettazione e direzione lavori di opere edili;
- costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro, anche per il calcestruzzo attraverso casseformi e casseri industriali in materiale vario modulabili, rimpianto e il disarmo di cantieri, il montaggio e lo smontaggio di ponteggi e di opere provvisionali quali baracche (prefabbricati o mobili) per mensa, spogliatoi e uffici, servizi igienici, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;
- fornitura e posa in opera, manutenzione o ristrutturazione delle opere, delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, strutture, pannelli o pareti in cartongesso;
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
Ristrutturazione, Manutenzione, Risanamento Conservativo e Ripristino, Efficientamento energetico, Edilizia antisismica
- consolidamento, ripristino tipologico, rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, comprensivo di inserimento di accessori, degli impianti e l’eliminazione degli elementi estranei ad esclusione delle attività che necessitano di specifici requisiti abilitanti e rilascio di certificazione;
- risanamento conservativo integrale della natura di un edificio
- decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, legno, pietre naturali;
- ristrutturazione di edifici e ambienti domestici in generale (comprensivi delle opere murarie per l’installazione di impianti e servizi) anche secondo i criteri di risparmio energetico (cappotti termici, coibentazioni, etc.)
- utilizzo e messa in opera di materiali di bioedilizia;
- lavorazioni edili in quota, cosiddetta edilizia acrobatica;
- ristrutturazione di edifici con modalità antisismiche attraverso utilizzo di varie tipologie di fibre di carbonio, vetro, ecc..
Preparazione e Posa in opera
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, pvc o materiale impermeabilizzante di scavi, cunicoli e gallerie ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di attrezzature varie di servizio;
assistenza muraria per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti;
Costruzione e Manutenzione Servizi
- costruzione e demolizione, di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
- opere di ingegneria naturalistica e di ripristino a verde, lavori di ripristino del dissesto idrogeologico;
- preparazione e allestimento di aree destinate al verde comprese nell’area di intervento dell’appalto anche mediante l’utilizzo di macchine complesse;
- costruzione od installazione di ambienti confinati quali cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
Costruzione e Manutenzione Infrastrutture e Reti di Servizi
- costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade (compreso lo sgombero della neve ed altri materiali), pavimentazioni stradali, installazione di barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibrocemento, acciaio, costruzioni di particolari in cemento armato, montaggio di prefabbricati idonei alla sicurezza stradale compresi interventi nei giunti di dilatazione
- costruzione, manutenzione e demolizione di ferrovie e tranvie;
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale - posa in opera di segnaletica in genere
- messa in opera di pali, tralicci e simili, scavo di fondazioni e utilizzo dei macchinari all’uopo destinati;
- assistenza muraria, comprensiva di movimentazione terra e installazione supporti per la costruzione di linee elettriche, telefoniche e di trasmissione dati in genere;
- scavi e rinterri e opere murarie per le reti dei servizi quali la stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.;
Movimento Terra e Aree boschive
- realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l'ausilio di reti di riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio, ecc..;
- movimenti ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
Opere Marittime e Lagunari
- costruzioni di opere marittime, lagunari in genere. Le opere attinenti alle lavorazioni marittime, portuali, lagunari inerenti a lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse o temporanee in muratura, in cemento armato compreso montaggio, smontaggio o assemblaggio di elementi prefabbricati;
Opere di Demolizione e Rimozione
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione con qualunque tecnica, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
Opere di Restauro, Risanamento conservativo e corredo urbano

-  manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili, di beni mobili, di opere tutelate (manufatti, opere murarie e assimilabili) ovvero, manutenzione e restauro di:
o fabbricati ad uso abitazioni;
o fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;
o ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali storiche già esistenti, incluso il restauro di edifici storici e monumentali.
o opere monumentali
o Scavi archeologici e di recupero archeologico
o Lastricati, pavimentazione artistica (posa in opera di selci marmo laterizi etc), mosaici
Dichiarazione congiunta
Con la definizione di beni mobili si intendono quelle parti che compongono la sola struttura edile da restaurare e che per gli interventi manutentivi e/o di ristrutturazione necessitano anche di essere trasportate presso strutture esterne adeguate.
Nota a verbale
Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti direttamente dall'impresa o consorzio artigiano che esegue i lavori sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente contratto le attività connesse per complementarietà e/o sussidiarietà all'edilizia, compresi gli installatori di impianti.

Roma, 5 settembre 2023

Allegato D - Apprendistato Professionalizzante
(aggiornato con l’Accordo del 05/09/2023)
Regolamento nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante.


Premessa
Considerato che il D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 disciplina l'apprendistato prevedendone tre distinte tipologie:
a) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
b) Apprendistato professionalizzante
c) Apprendistato per alta formazione e ricerca
considerato che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, le parti concordano la seguente regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali, al fine di consentirne l’utilizzo da parte delle imprese edili che applicano il presente contratto.
L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e quello per alta formazione e ricerca, saranno oggetto di ulteriori accordi.
In relazione ai limiti previsti per l'assunzione di nuovi apprendisti in ragione del consolidamento o meno dei rapporti di lavoro degli apprendisti assunti in precedenza nella stessa impresa, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti alla data di stipula del presente accordo.

Art. 1 (Norme generali)
La disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'artigianato e nelle piccole e medie imprese del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente regolamento e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla contrattazione territoriale in conformità con il presente CCNL.
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 66 e 67 del presente CCNL.
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall'art. 6 e dall'art. 47 del vigente CCNL.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica la normativa sui riposi annui contenuta rispettivamente negli artt. 7 e 47, lettera B).

Art. 2 (Età dell'apprendista)
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età, ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.lgs. 81/2015, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a vigenza della normativa, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, ai fini della riqualificazione professionale, i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22 ter del D.Lgs.14 settembre 2015, n. 148 oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, D.Lgs. n.81/2015, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2021, n.234, art. 1, comma 248).

Art. 4 (Forma e contenuto del contratto)
Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati:
- la qualifica professionale che sarà acquisita al termine del periodo di formazione,
- la durata del periodo di apprendistato,
- la retribuzione,
- la durata del periodo di prova,
- il rinvio al piano formativo individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile.
Il piano formativo individuale (PFI) dovrà essere allegato al contratto come parte integrante dello stesso. È prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le regioni.

Art. 5 (Apprendistato presso aziende diverse)
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualifiche.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul CIPE o altra documentazione equipollente oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere
A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestazione del tutore o referente aziendale nel CIPE e/o con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola edile o dall'Ente riconosciuto presso cui si è svolta la formazione; il computo dei periodi accumulati sarà evidenziato nel PFI.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale e nel CIPE, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato periodi di apprendistato presso altre imprese per le medesime qualifiche, è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 6 (Durata del contratto)
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:
1 ° Gruppo
Rientrano in questo gruppo i lavoratori riconducibili ai profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano ed aventi le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tecniche e legislative relative all'impresa artigiana, che siano in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva.
Durata: 60 mesi.
2° Gruppo
Lavorazioni polivalenti con mansioni esecutive che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche ed elevata specializzazione sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni non rientranti nel primo gruppo.
Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio pontatore, ferraiolo, cementista-formatore, scalpellino-ornatore, decoratore-pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).
Durata: 51 mesi.
3° Gruppo
Lavorazioni esecutive di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.
Durata: 48 mesi.
4° Gruppo
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scagliolista), cartogessista, montatore di prefabbricati, installatore di cappotti termici, scalpellino.
Durata: 36 mesi.
Impiegati
Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, l'apprendistato ha la stessa durata del 3 gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali del quarto e quinto livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 2° gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali del sesto e settimo livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° gruppo.

Art. 9 (Apprendistato professionalizzante specialistico)
Con riferimento al processo di qualificazione dell'impresa artigiana edile ed in coerenza con quanto stabilito dalle Parti con il rinnovo del 4 maggio 2022, con il fine di promuovere percorsi di specializzazione professionale dei nuovi dipendenti attraverso l’istituto dell’apprendistato, considerato come strumento principale per l’ingresso dei giovani nel settore, le parti concordano la definizione di un nuovo profilo di “Apprendistato Professionalizzante Specialistico” e del suo specifico percorso formativo così strutturato:
- l’impresa, attraverso la predisposizione e la condivisione con il sistema bilaterale formativo delle Scuole Edili/Enti Unificati, pianifica e definisce un Piano Formativo Individuale (PFI) con l’obiettivo di dotare l’apprendista di competenze per svolgere mansioni riferibili ad elevate qualifiche;
- i corsi professionalizzanti, previsti nel PFI e compresi nel CFN, saranno obbligatoriamente messi a disposizione dalle Scuole Edili/Enti Unificati e saranno usufruibili per l’impresa gratuitamente;
- Il PFI può prevedere, per i soli Gruppi 1 Sp e 2 Sp, corsi professionalizzanti e di aggiornamento, entro 36 mesi dalla trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Art. 10 (Piano formativo individuale)
Il piano formativo individuale (PFI) sarà redatto in un documento distinto dal contratto individuale di lavoro ed allegato a questo.
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutore o referente aziendale che potrà essere individuato anche nel titolare dell'impresa, in un socio o in un collaboratore familiare.
Il piano formativo individuale, di norma redatto sulla base di moduli e profili formativi standard forniti dal Formedil - Ente Unico per la formazione e la sicurezza nell'edilizia Nazionale, dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipula del contratto di lavoro e potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutore o referente aziendale.
Per la compilazione del piano formativo individuale, compresa l'analisi delle competenze generali e professionali dell'apprendista, l'impresa potrà avvalersi delle scuole edili o degli enti formativi accreditati di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo anche ai fini previsti dal precedente art. 9.
Il PFI dovrà contenere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le eventuali competenze possedute al momento della stipula del contratto, l'indicazione del tutor.
Nel caso di utilizzo da parte dell'impresa del sistema bilaterale formativo, alla Scuola Edile e/o all'Ente di formazione, possono essere affidati i seguenti compiti:
- Supporto e consulenza all'impresa nella definizione del piano formativo individuale;
- Raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato;
- Individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa e supporto alla formazione professionalizzante interna con tutor propri;
- Consulenza ed accompagnamento per l'impresa e per l'apprendista nel percorso di inserimento di quest'ultimo;
- Verifica ed attestazione dell'avvenuta realizzazione formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale formativo del lavoratore valevole ai fini della formazione continua.

Art. 11 (Formazione dell'apprendista)
La durata della formazione di tipo professionalizzante, che il datore di lavoro deve impartire all'apprendista, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL tenendo conto anche di quanto previsto dal Catalogo Formativo Nazionale (CFN).
Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) e s.m.i.
L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante.
Le ore di formazione eventualmente svolte all'esterno dell'azienda saranno effettuate, di norma, presso le Scuole edili di cui all'art. 40 del CCNL cui partecipino le organizzazioni firmatarie del presente accordo o presso altri enti accreditati, di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività; in tal caso l'apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul lavoro (on the job), aula, formazione a distanza (e-learning), seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, apprendimento d'azione (action learning), visite aziendali.
La formazione potrà essere svolta all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutore o referente aziendale che potrà essere individuato anche nel MfA di cui al successivo art. 11 bis.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, così come regolamentata dalla legislazione regionale, ed è determinata per un monte ore complessivo non superiore a 120, per la durata del triennio.
Le ore di formazione previste al comma 2 del presente articolo, sono ridotte del 50% in caso di età dell'apprendista, all'atto dell'assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti.

Art. 12 (Tutore o Referente aziendale)
Ai sensi di quanto previsto dall'art 42 comma 5) lett. c) del d.lgs. 81/2015, l'attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri e delle previsioni contenute nella presente regolamentazione, è seguita dal Tutore o dal referente aziendale per l'apprendistato o dal Mastro formatore Artigiano, che dovrà essere individuato nel PFI. Il tutore o referente aziendale interno per l'apprendistato, può essere svolto dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un collaboratore familiare; nel caso in cui la persona designata sia diversa dai soggetti sopra indicati, la stessa dovrà:
- possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore.
In caso l'impresa intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, della Scuola Edile o dell'Ente formativo di emanazione o partecipato dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo, questi dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Art. 13 (Mastro Formatore Artigiano - MfA)
In riferimento a quanto previsto nel rinnovo del CCNL del 4 maggio 2022 - Protocollo Formazione e Sicurezza - il MfA può partecipare al processo formativo dei propri dipendenti, attraverso il suo intervento attivo nei percorsi professionalizzanti. La formazione erogata dal MfA ai propri dipendenti apprendisti, è formalmente riconosciuta e sarà indicata, facendone parte integrante, sia nel CIPE che nel PFI; in tal caso, il PFI sarà inviato dal MfA al Formedil Nazionale per l’aggiornamento della scheda personale.

Art. 15 (Registrazione della formazione e della qualifica)
La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali, sarà registrata nel CIPE o documento equipollente.

Art. 17 (Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato)
In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, ecc.), ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, è possibile prolungare la durata del periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento, a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa.
Prima della scadenza rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare all'apprendista la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.

Nota a verbale
In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia autonoma di Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge ed agli accordi in materia stipulati dalle parti firmatarie.
Nel caso di variazioni normative sugli istituti regolamentati nel presente accordo le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di apportare eventuali modifiche.