ACCORDO ATTUATIVO
per la realizzazione di un progetto finalizzato alla promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro nell’ambito del Protocollo d’intesa Inail - Assoporti stipulato in data 12 aprile 2023
tra
Inail - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale per il Lazio
con sede legale in Roma, via Nomentana, 74 nella persona del Direttore regionale, Domenico Cosimo Damiano Princigalli
e
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale
con sede legale in Civitavecchia, via Molo Vespucci SNC nella persona del Presidente, Pino Musolino
PREMESSO CHE
Con il Protocollo d’intesa sottoscritto il 12/4/2023, Inail e Assoporti hanno definito, all’articolo 3, obiettivi, ambiti e modalità delle iniziative volte alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza, da realizzare congiuntamente, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;
CONSIDERATO CHE
al fine di regolare i rapporti di collaborazione tra le parti, nello sviluppo delle attività congiunte, si rende necessaria la stipula di uno specifico accordo attuativo, come previsto dall’articolo 6 del Protocollo d’intesa;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
FINALITA’
Le parti, con il presente accordo attuativo, intendono sviluppare la più ampia collaborazione finalizzata allo sviluppo di interventi diretti a rafforzare il sistema della prevenzione e la promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso la realizzazione di azioni sinergiche rivolte ad ambiti prioritari di intervento, in relazione alla programmazione delle rispettive Amministrazioni.
ARTICOLO 2
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Le parti, riconoscendo la validità di quanto espresso dal Comitato di coordinamento, costituito in esecuzione a quanto stabilito con il Protocollo d’intesa citato in epigrafe, si impegnano a programmare specifiche progettualità, negli ambiti di seguito riportati.
- azioni di formazione/informazione e sensibilizzazione volti a favorire interventi di prevenzione nelle imprese;
- implementazione di metodologie per la mappatura dei rischi in ambito portuale, con valorizzazione dei dati prodotti dagli strumenti in uso per la rilevazione e analisi degli infortuni e near miss, anche per la successiva condivisone in sede di riunione periodica ex art 35 D.Lgs. 81/2008 e smi;
- analisi dei dati di rilevazione dei rischi, finalizzata alle iniziative di prevenzione dei rischi anche al fine della classificazione nell’ambito del rapporto assicurativo delle aziende;
- iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa, sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
Nella realizzazione delle attività programmate, le Parti convengono circa l’opportunità del coinvolgimento dei competenti soggetti istituzionali - in particolare la Regione Lazio e la ASL Roma 4 - le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore e delle Associazioni di categoria delle imprese portuali stipulanti il CCNL Lavoratori dei Porti.
ARTICOLO 3
FUNZIONE DI GESTIONE
Le finalità previste dal presente atto sono perseguite attraverso la costituzione di un Comitato territoriale, come previsto dall’art. 6 del richiamato Protocollo d’intesa.
Al fine di monitorare l’andamento dei progetti, il Comitato territoriale dovrà essere convocato anche da una sola delle parti ogniqualvolta si renda necessario procedere ad una rimodulazione delle attività progettuali.
ARTICOLO 4
IMPEGNI DELLE PARTI
Le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali ed a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse.
Gli impegni saranno assunti nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e dei piani operativi di ciascuna delle Parti.
Nell’ipotesi che nello sviluppo dei progetti si renda necessario il ricorso a terze parti, per l’acquisto di beni e servizi, la selezione deve avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica, secondo la normativa vigente in materia.
Le parti si impegnano a sviluppare, entro il mese di settembre c.a., schede progettuali relative alle iniziative da attuare ai sensi e nell’ambito dell’art 2 del presente Accordo, che formeranno parte integrante del presente Accordo attuativo.
ARTICOLO 5
PROPRIETA’ INTELLETTUALE
In tema di proprietà intellettuale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 del Protocollo d’intesa citato in premessa.
ARTICOLO 6
TUTELA DELL’IMMAGINE
Le parti danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare i rispettivi loghi saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo attuativo.
Ciascuna delle parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
L’utilizzazione del logo delle parti, straordinaria e/o estranea all’azione corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’articolo 2 del presente accordo attuativo, richiederà il consenso della Parte interessata.
ARTICOLO 7
TRATTAMENTO DEI DATI
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.
Le parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione del progetto di collaborazione.
ARTICOLO 8
RECESSO
Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo attuativo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
ARTICOLO 9
DURATA
Il presente Accordo attuativo, entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, con durata triennale che non può eccedere la durata del Protocollo d’intesa citato in premessa.
ARTICOLO 10
FORO COMPETENTE
Le parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Civitavecchia.
ARTICOLO 11
MODIFICHE ALL’ACCORDO ATTUATIVO
Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte delle stesse
ARTICOLO 12
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio al Protocollo d’intesa e alle norme generali di legge.
Direttore regionale INAIL Lazio |
Presidente AdSP del Mar Tirreno centro settentrionale |