Tipologia: Avviso Comune
Data firma: 28 luglio 2023
Parti: Confapi Piemonte e Cgil, Cisl, Uil Piemonte
Settori: PMI, Piemonte
Fonte: Cgil Piemonte


Avviso Comune

recante indicazioni per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 166

Tra Confapi Piemonte e Cgil, Cisl, Uil Piemonte
 

Premesso che:

- la Costituzione Italiana all’art. 32, primo Comma, stabilisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” e che, in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, alle lavoratrici e ai lavoratori vengano assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze (art. 38).
- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea il 13 dicembre 2006 sottoscritta dall'Italia, insieme al relativo Protocollo opzionale, in data 30 marzo 2007 (entrata in vigore in Italia il 3 maggio 2008) e all'art 2 inserisce il principio di accomodamento ragionevole così definito:
"Con accomodamento ragionevole si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali...".
- La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) all7 articolo 1, comma 166 attribuisce all'INAIL " le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro", da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
Il Regolamento offre ai datori di lavoro un sostegno concreto nell'assolvimento degli obblighi di inclusione dei disabili da lavoro per infortunio o malattia professionale e consente di sostenere concretamente il datore di lavoro nei suoi obblighi di adozione degli accomodamenti ragionevoli.
- La Circolare INAIL n. 51 del 30 dicembre 2016 avente per oggetto: "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 166" ribadisce che "..ai lavoratori infortunati e tecnopatici devono essere garantite tutte le prestazioni necessarie per il recupero dell'integrità psicofisica, comprensive di quelle funzionali al reinserimento socio-lavorativo.
L'Inail ha, quindi, realizzato un modello di servizi attraverso il quale la persona con disabilità da lavoro diventa destinataria non solo di prestazioni economiche che indennizzano il danno biologico, ma anche di una più articolata gamma di interventi personalizzati diretti a favorire il massimo recupero delle funzioni lese e la piena integrazione in ambito familiare, sociale e lavorativo...".
La disposizione, quindi, opera un completamento del modello di tutela garantita dall'istituto volta, da un lato al recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati e dei tecnopatici e dall'altro al reinserimento sociale e lavorativo con lo scopo di garantire una tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori.
- Circolare INAIL n. 30 del 25 luglio 2017 avente per oggetto: “Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.
La Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 166. definisce che "..le disposizioni previste dal Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, di cui alla determinazione presidenziale 11 luglio 2016, n. 258, e le relative modalità operative si applicano anche in favore di persone con disabilità da lavoro causata da un evento infortunistico o tecnopatico tutelato dall'Inail alle quali un datore di lavoro offra una nuova occupazione per lo svolgimento di un'attività lavorativa...".
 

Considerato che:

- Le richiamate Circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51 e 25 luglio 2017, n. 30 indicano, quale atto preliminare all'avvio del procedimento di definizione dei predetti progetti, il giudizio formulato dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, o dal Servizio di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale (Asl), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 20 maggio 1970, n. 300, da cui risulti l'idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero l'inidoneità temporanea o permanente del lavoratore;
- Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" al comma 6 recita:
“Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente".
all'art. 42 "Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica"
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza;
- sono attribuite all'INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro la quale verifica l'esistenza della menomazione e delle conseguenti limitazioni funzionali che possono creare ostacoli allo svolgimento dell'attività lavorativa.
 

Concordano

di diffondere la conoscenza dello strumento del reinserimento lavorativo - e cioè la possibilità per le lavoratrici e i lavoratori (assicurati all'INAIL) che abbiano subito un infortunio o che siano affetti da una malattia professionale con conseguenti menomazioni - al fine di garantire il mantenimento del posto di lavoro.
 

A tal fine riportano

quanto previsto dai regolamenti sul reinserimento lavorativo e cioè:
1) che l'attivazione del progetto può essere richiesta:
- dal Datore di Lavoro;
- dalla Lavoratrice o dal Lavoratore che richiede all’INAIL di attivarsi;
- dall' INAIL sollecitando e stimolando il Datore di Lavoro a partecipare al progetto;
2) che il finanziamento dei progetti da parte dell’Inail al datore di lavoro è a fondo perduto!
3) ciascun progetto di reinserimento lavorativo è finanziato fino a un massimo di 150.000 euro, di cui:
- 135.000 euro per interventi di superamento e abbattimento di barriere architettoniche e per interventi di adeguamento e adattamento delle postazioni lavorative
- 15.000 euro, rimborsabili al 60%, per progetti di formazione
4) che prioritariamente deve essere consentito lo svolgimento della stessa mansione ma che si possa adibire le lavoratrici e i lavoratori ad una mansione diversa rispetto a quella a cui si era adibiti prima di infortunarsi o ammalarsi attraverso l'adeguamento del posto di lavoro alla nuova condizione personale che garantisca la prosecuzione dell'attività lavorativa attraverso progetti personalizzati mirati;
5) che i progetti personalizzati mirati consistono in:
- interventi formativi di riqualificazione professionale, ad esempio:
• addestramento utilizzo postazioni,
• tutoraggio per svolgimento stessa mansione,
• o per riqualificazione professionale funzionale all'adibizione ad altra mansione, ecc.);
> progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, ad esempio:
• inserimento rampe,
• adeguamento percorsi orizzontali,
• modifica locale ascensore servizi igienici;
> Progetti per l'adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro
• adeguamento di arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici e di automazione;
• comandi speciali;
• adattamenti di macchine e veicoli che costituiscono strumento di lavoro.
6) che i progetti di reinserimento lavorativo personalizzato (Prlp) sono elaborati dall'équipe della Sede locale Inail (competente per domicilio della lavoratrice o lavoratore) con il coinvolgimento della lavoratrice o del lavoratore e del datore di lavoro;
7) che il progetto di reinserimento lavorativo personalizzato proposto dal Datore di Lavoro, condiviso dal lavoratore è valutato dall'equipe Inail competente per domicilio della lavoratrice o del lavoratore.
 

Si ricorda

• che le persone con disabilità vantano un vero e proprio diritto soggettivo agli accomodamenti ragionevoli che può essere fatto valere in sede di contestazione, nel caso di licenziamento, nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano adottato i provvedimenti appropriati;
 

Le Parti Sociali sottoscrittrici del presente Avviso Comune

si impegnano a supportare le aziende, i lavoratori e le lavoratrici e a farsi promotrici nei confronti dell'INAIL delle esigenze progettuali che si rendessero necessarie ai fini del mantenimento in attività delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità conseguente all'attività svolta.

Torino, 28 luglio 2023