Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 17 dicembre 2014
Validità: 2014-2016
Parti: Fondazione E. Mach e Fai-Cisl, Cgil-Flai
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli, Fondazione E. Mach San Michele all’Adige
Fonte: fmach.it
Sommario:
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Titolo I Disposizioni generali |
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Titolo III Trattamento economico |
Accordo aziendale per gli operai agricoli
L’anno 2014 il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 11:00, presso la sede della Fondazione E. Mach sita in San Michele all’Adige (TN) in via Mach, 1 si sono riuniti: la Fondazione E. Mach, […], l’organizzazione sindacale Fai-Cisl […], i delegati Fai-Cisl […], l’organizzazione sindacale Cgil-Flai […], il delegato Cgil-Flai:
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente Accordo aziendale, salvo diversamente previsto dai singoli articoli, si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti della Fondazione E. Mach.
2. Il presente Accordo aziendale integra il trattamento normativo ed economico previsto dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e dall’Accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Trento.
Titolo II Rapporto di lavoro
Art. 3 Orario di lavoro
1. L’orario normale di lavoro è distribuito su 5 giornate settimanali dal lunedì al venerdì. La durata della pausa pranzo non può essere inferiore a un’ora.
2. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato la distribuzione dell’orario di lavoro prevede 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e 7 ore al venerdì.
3. Per gli operai agricoli a tempo determinato il lavoro straordinario viene calcolato su base settimanale e durante la raccolta le giornate non lavorate per il maltempo nel corso della settimana possono essere recuperate il sabato.
Art. 5 Accesso alla mensa
1. Agli operai agricoli è consentito l’accesso al servizio mensa o servizio alternativo alle stesse condizioni previste per il personale di cui al CCPL per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale n. 14/2005.
Art. 6 Reperibilità
1. La reperibilità comporta per il dipendente l’obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente nel luogo di lavoro in caso di chiamata.
2. Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità compete un’indennità giornaliera di € 25,00 per 24 ore. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a dodici ore, ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria della reperibilità.
3. Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata e di rientro nell’abitazione fino ad un tempo massimo di un’ora.
4. Qualora la reperibilità cada in un giorno festivo, e a condizione che il dipendente venga chiamato in servizio, in aggiunta al compenso spetta il diritto al riposo settimanale in conformità con quanto previsto dall’art. 9 del d.lgs. 66/2003, salvo non sia già stato fruito.
Art. 7 Indennità immediato intervento
1. Al personale individuato dal responsabile dell’Azienda, al quale siano affidati compiti che prevedono l’intervento immediato per irrigazione, irrigazione anti-brina, sgombero neve, ghiaccio e altre emergenze, viene corrisposto per ogni intervento un’indennità aggiuntiva al salario normale o straordinario pari a € 25,00 lordi giornalieri.
Titolo III Trattamento economico
Art. 13-ter Indennità trattoristi
1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato che fanno uso frequente di autocarri o di macchine agricole complesse, individuati dal responsabile dell’Azienda agricola, viene corrisposta mensilmente, nell’ambito del fondo non utilizzato riferito alla competenza dell’anno in corso di cui agli artt. 12 e 13, un’indennità annua […]