Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 17 aprile 2019
Validità: 2017-2019
Parti: Fondazione E. Mach e Fai-Cisl, Cgil-Flai
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli, Fondazione E. Mach, San Michele all’Adige
Fonte: fmach.it


Sommario:

 

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Decorrenza e durata
Titolo II Rapporto di lavoro
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Ferie e festività
Art. 5 Permessi retribuiti
Art. 6 Banca ore
Art. 7 Accesso alla mensa
Art. 8 Reperibilità
Art. 9 Integrazione indennità di malattia o infortunio
Art. 10 Sicurezza
Art. 11 Assunzioni a tempo indeterminato
Art. 12 Contingente stabile di personale assunto a tempo determinato
Art. 13 Diritto di precedenza delle assunzioni a tempo determinato
Titolo III Trattamento economico
Art. 14 Trattamento economico integrativo per il personale a tempo indeterminato
Art. 15 Compenso orario integrativo per il personale a tempo determinato

 

Art. 16 Premio di risultato per il personale a tempo indeterminato
Art. 17 Premio di risultato per il personale a tempo determinato
Art. 18 Indennità per l’utilizzo di mezzi speciali
Art. 19 Indennità immediato intervento o inizio orario prima delle ore 6:00
Art. 20 Indennizzo per avverse condizioni atmosferiche
Titolo IV Diritto di informazione
Art. 21 Diritto di Informazione
Art. 22 Informazione dei lavoratori
Art. 23 Informazione delle Organizzazioni sindacali
Titolo V Disposizioni finali
Art. 24 Operai agricoli assunti a tempo indeterminato dal soppresso Istituto Agrario di San Michele all’Adige
Art. 25 Applicazione trattamenti economici
Art. 26 Temporanea integrazione mensa
Art. 27 Una tantum
Dichiarazione a verbale delle organizzazioni sindacali
Dichiarazione a verbale della Fondazione Edmund Mach


Accordo aziendale per gli operai agricoli

L’anno 2019 il giorno 19 del mese di aprile, alle ore ---, presso la sede della Fondazione E. Mach sita in San Michele all’Adige (TN) in via Mach, 1 si sono riuniti: la Fondazione E. Mach […], l’organizzazione sindacale Fai-Cisl […], i delegati Fai-Cisl […], l’organizzazione sindacale Cgil-Flai […], il delegato Cgil-Flai […]

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo aziendale, salvo diversamente previsto dai singoli articoli, si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti della Fondazione E. Mach.
2. Il presente Accordo aziendale integra il trattamento normativo ed economico previsto dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e dall’Accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Trento.

Titolo II Rapporto di lavoro
Art. 3 Orario di lavoro

1. L’orario normale di lavoro è distribuito su 5 giornate settimanali dal lunedì al venerdì. La durata della pausa pranzo non può essere inferiore a un’ora.
2. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato la distribuzione dell’orario di lavoro prevede 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e 7 ore al venerdì.
3. Per gli operai agricoli a tempo determinato il lavoro straordinario viene calcolato su base settimanale e durante la raccolta le giornate non lavorate per il maltempo nel corso della settimana possono essere recuperate il sabato.

Art. 6 Banca ore
1. I lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario possono optare fra il pagamento delle ore (quota oraria più maggiorazione prevista dal CCPL in vigore) oppure il percepimento della sola maggiorazione con corrispondente diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dall’art. 18 bis del contratto provinciale vigente.

Art. 7 Accesso alla mensa
1. Agli operai agricoli è consentito l’accesso al servizio mensa o servizio alternativo alle stesse condizioni previste per il personale di cui al CCPL per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale n. 14/2005.

Art. 8 Reperibilità
1. La reperibilità comporta per il dipendente l’obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente nel luogo di lavoro in caso di chiamata.
2. Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità compete un’indennità giornaliera di € 25,00 per 24 ore. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a dodici ore, ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria della reperibilità.
3. Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata e di rientro nell’abitazione fino ad un tempo massimo di un’ora.
4. Qualora la reperibilità cada in un giorno festivo, e a condizione che il dipendente venga chiamato in servizio, in aggiunta al compenso spetta il diritto al riposo settimanale in conformità con quanto previsto dall’art. 9 del d.lgs. 66/2003, salvo non sia già stato fruito.

Art. 10 Sicurezza
1. La Fondazione considera un valore prioritario la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. A tal fine, oltre a quanto previsto dalla normativa specifica anche con riferimento alla formazione, qualora ritenuto di interesse, riconosce ulteriori interventi formativi come attività lavorativa, sostenendo direttamente o rimborsando i relativi costi.

Titolo III Trattamento economico
Art. 18 Indennità per l’utilizzo di mezzi speciali

1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato che fanno uso frequente (almeno 200 ore/anno) di autocarro, escavatore, macchine agricole o apparecchiature di cantina complesse (ad es. defogliatrici, potatrici, cimatrici, atomizzatori a tunnel, linea di imbottigliamento), individuati dal responsabile della Ripartizione Azienda agricola, viene corrisposta, un’indennità annua lorda di Euro 1.000,00 da riproporzionarsi in relazione alla presenza in servizio.
2. Per chi non raggiunge le 200 ore/anno ma comunque in relazione alle necessità aziendali ha fatto uso frequente secondo quanto previsto al comma precedente, in relazione all’impegno assicurato viene attribuita da parte responsabile della Ripartizione Azienda agricola un’indennità proporzionalmente ridotta.

Art. 19 Indennità immediato intervento o inizio orario prima delle ore 6:00
1. Al personale individuato dal responsabile della Ripartizione Azienda agricola, al quale siano affidati compiti che prevedono l’intervento immediato per irrigazione, irrigazione anti-brina, sgombero neve, ghiaccio e altre emergenze, viene corrisposto per ogni intervento un’indennità aggiuntiva al salario contrattualmente previsto pari a € 25,00 lordi giornalieri.
L’indennità di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale chiamato al lavoro prima delle ore 6:00 ancorché rientrante nel normale orario di lavoro.

Titolo IV Diritto di informazione
Art. 21 Diritto di Informazione

1. In considerazione dell’importanza che riveste l’attività agricola in relazione alle caratteristiche peculiari e storiche della Fondazione Edmund Mach, le parti condividono il valore dell’informazione e del coinvolgimento dei lavoratori continuo, trasparente e ispirato alla collaborazione, anche al fine di permettere ai lavoratori di esprimere il proprio contributo.
2. Le parti condividono che il coinvolgimento e la consapevolezza dei lavoratori non debbano essere limitati alle attività della Ripartizione Azienda agricola ma debbano riguardare, dato anche il contributo assicurato per attività di ricerca e sperimentazione, il complesso delle dinamiche della Fondazione, dei processi che la contraddistinguono e delle principali sfide che essa è chiamata a affrontare.

Art. 22 Informazione dei lavoratori
1. La Fondazione si impegna ad organizzare incontri informativi con cadenza almeno annuale e comunque al verificarsi di eventi di particolare rilevanza ai fini dell’organizzazione del lavoro. Tali incontri possibilmente si svolgono contestualmente o a margine della attività formativa che viene offerta ai lavoratori, organizzata in tempi e modi tali da consentire la partecipazione del maggior numero possibile di essi.

Art. 23 Informazione delle Organizzazioni sindacali
1. La Fondazione, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità, riconosce l’importanza di un coinvolgimento attivo delle organizzazioni sindacali alle attività svolte dalla Fondazione stessa, anche attraverso un proficuo confronto. A tal fine si impegna a comunicare le informazioni relative ai processi che hanno impatto sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro, con particolare riferimento a:
andamento recente e prevedibile dell’attività della Ripartizione Azienda agricola e della Fondazione incluso il quadro economico;
situazione, struttura, qualità e andamento prevedibile dell’occupazione;
variazione degli assetti organizzativi connessi anche alle modifiche delle tecnologie impiegate nella produzione;
composizione del “gruppo storico", corresponsione di indennità aggiuntive in relazione a particolari modalità di svolgimento della prestazione, esercizio del diritto di precedenza;
andamento della corresponsione del premio di risultato;
indirizzi e decisioni strategiche in relazione alle produzioni.
2. La Fondazione convoca riunioni semestrali con le organizzazioni sindacali aventi ad oggetto le tematiche di cui sopra. Resta salva la facoltà delle OO.SS. di richiedere la convocazione di riunioni straordinarie per esigenze specifiche.

Dichiarazione a verbale delle organizzazioni sindacali
Le organizzazioni sindacali dei Lavoratori ritengono che l'articolo in tema di Banca delle ore del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Trento, in quanto postumo, vada applicato nella sua interezza e sia sostitutivo dell'art.5 (Lavoro straordinario) del Testo coordinato e modificato degli accordi aziendali per gli operai agricoli dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige di data 14/11/2006.

Dichiarazione a verbale della Fondazione Edmund Mach
In relazione alla nota a verbale delle OO.SS., la Fondazione Edmund Mach replica che la stessa viene respinta in quanto:
- il “Testo coordinato e modificativo degli accordi aziendali per gli operai agricoli dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige” sottoscritto in data 14 novembre 2006, per altro mantenuto in vigore - ma senza alcun aggiornamento, per gli orientamenti già assunti in passato e tutt’ora non smentiti dalla Fondazione - era volto storicamente a seguire il contratto del comparto AA.LL. e non il contratto del comparto agricoltura; ciò è confermato da tutto l’articolato ed in particolare dalla tabella di equiparazione (art.2), dall’eventuale assegno integrativo (art.3), dall’orario di lavoro (art.4) all’interno del quale si esplica la disciplina dello stesso recupero (art.5), dalle ferie (art. 6) dal Fondo produttività (art.8), dall’accesso alla mensa (art. 16)...., per cui risulta assolutamente eccezionale in tale contesto qualsiasi rinvio alla contrattazione del comparto agricoltura;
- l’art. 5 di tale Testo coordinato prevede in tale contesto il recupero secondo quanto previsto dal comparto AA.LL. ed eccezionalmente la maggiorazione del lavoro straordinario secondo la contrattazione del comparto agricolo esclusivamente per il lavoro festivo e notturno;
- il testo del presente accordo fa espresso rinvio allo specifico “Testo coordinato e modificativo degli accordi aziendali per gli operai agricoli dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige” sottoscritto in data 14 novembre 2006 e non a successivi.