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ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

VISTO il D. Lgs. n. 149/2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO l’articolo 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), che modifica le competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro in materia di vigilanza, il potere di sospensione dell’attività imprenditoriale, il ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro in relazione al Sistema Informatico Nazionale di Prevenzione (SINP), nonché l’organico degli ispettori e del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro;
VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato, emanato ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 149/2015;
VISTO l’articolo 2 del citato D.P.C.M. che istituisce, quali strutture di vertice dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso e la Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali articolate, rispettivamente, in quattro e in cinque unità organizzative denominate “Uffici”, con a capo ciascuna un dirigente di livello non generale;
VISTI gli articoli 3 e 4 del predetto D.P.C.M. che disciplinano l’articolazione della struttura territoriale dell’Ispettorato;
VISTO altresì l’articolo 6 del menzionato D.P.C.M. che assegna, alle dirette dipendenze del Direttore dell’Ispettorato “un ufficio di funzione dirigenziale di livello non generale” al quale sono demandate specifiche competenze;
VISTA la L. n. 145/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e, in particolare, l’articolo 1, comma 445 lett. b), che modifica l’articolo 6, comma 1 secondo periodo, del D. Lgs. n. 149/2015 secondo il quale, nell’ambito della dotazione organica dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono quindi previste “quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale”;
VISTO il D.D. n. 42 del 15 dicembre 2021, con cui è stato determinato l’attuale assetto organizzativo delle strutture centrali;
VISTO il D.L. n. 75/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”;
VISTO l’articolo 3, comma 15, del richiamato D.L. n. 75/2023 in base al quale “al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, è definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale.»”;
VISTO il successivo comma 16 del citato articolo 3 del D.L. n. 75/2023 secondo il quale “a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 15 sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato», incompatibili con il medesimo provvedimento”;
CONSIDERATO che anche la relazione illustrativa alla citata disposizione di cui all’articolo 3, comma 16, del D.L. n. 75/2023 chiarisce che “il comma 16 supera lo strumento amministrativo del DPCM, previsto dall’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 149 del 2015, e peraltro indicato dalla stessa norma come strumento rafforzato per la sola fase di avvio dell’operatività dell’Ispettorato”;
VISTO l’articolo 4, comma 1 lett. b), del D.P.R. 26 maggio 2016, n. 109 in base al quale il Direttore “adotta regolamenti interni, approvati dal Ministro vigilante, e altri atti di organizzazione di livello inferiore, al fine di adeguare l'organizzazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali dell'ispettorato”;
CONSIDERATA la necessità di modificare la struttura centrale e l’articolazione territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro al fine di renderle più rispondenti alle attuali esigenze funzionali, anche mediante la costituzione di nuove Direzioni interregionali del lavoro con funzioni dirigenziali di livello generale;
CONSIDERATA la rilevanza che assume lo sviluppo della rete informatica e l’interconnessione della stessa in considerazione della sua funzionalità e interoperabilità con le banche dati previste dagli articoli 8 e 99 del D. Lgs. n. 81/2008, come modificati dall’articolo 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021);
CONSIDERATA la necessità di definire, sotto il profilo organizzativo, il ciclo di acquisizione delle entrate proprie di cui all’articolo 13, comma 6 e all’articolo 14, comma 13, del D. Lgs. n. 81/2008, come modificati dall’articolo 13 del citato D.L. n. 146/2021;
ATTESA la necessità di avviare specifici percorsi formativi per i 1174 ispettori tecnici di imminente assunzione sulle materie di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro concernenti in particolare la tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
CONSIDERATE le gravi criticità emerse nella gestione dell’apparato amministrativo a seguito della riorganizzazione disposta con il citato D.D. n. 42 del 15 dicembre 2021;
CONSIDERATA pertanto la necessità di ricondurre la materia della formazione nel più corretto ambito della gestione e dello sviluppo del personale riportando la conduzione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informatici sotto la competenza di un’unica Direzione centrale;
CONSIDERATA altresì la necessità di ridefinire a livello territoriale la ripartizione delle competenze in materia di vigilanza e di gestione operativa per renderle maggiormente rispondenti alle reali esigenze dell’Ispettorato;
ATTESA la necessità, in applicazione del succitato articolo 3, comma 15, del D.L. n. 75/2023 di modificare la dotazione organica dell’Ispettorato disposta da ultimo con D.D. n. 32 del 1° giugno 2022, prevedendo otto posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del D. Lgs. n. 165/2001 e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale;
VISTO il D.D. n. 50 del 28 dicembre 2022 concernente i criteri di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
INFORMATE E SENTITE le Organizzazioni Sindacali in data 26 luglio 2023;
ACQUISITO il parere del Consiglio di amministrazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro nella riunione del 26 luglio 2023;
 

DECRETA

Articolo 1
(Dotazione organica)

1. La dotazione organica dell’Ispettorato nazionale del lavoro, comprensiva di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del D. Lgs. n. 165/2001 e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale, è rideterminata e ripartita come dalla Tabella allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
2. Alla ripartizione della dotazione organica tra i singoli Uffici della sede centrale e del territorio si procederà con provvedimento del Direttore, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 23 febbraio 2016.
 

Articolo 2
(Organi e struttura centrale di vertice)

1. Al fine di una maggiore efficienza delle attività gestionali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ivi comprese le attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, la struttura centrale è riorganizzata secondo quanto stabilito nel presente articolo.
2. Presso la sede centrale dell’Ispettorato sono costituite le Direzioni centrali di livello dirigenziale generale e una Segreteria alle dirette dipendenze del Direttore, di seguito indicati:
a) Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro;
b) Direzione centrale coordinamento giuridico;
c) Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica;
d) Direzione centrale personale, amministrazione e bilancio;
e) Segreteria del Direttore dell’Ispettorato.
3. Presso la sede centrale opera, inoltre, il Dirigente di livello generale assegnatario dell’incarico di cui all'articolo 19, comma 10, del D. Lgs. n. 165/2001, qualora conferito.
4. Il Direttore dell’Ispettorato può individuare un Dirigente di livello generale al quale conferire mansioni vicarie ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 109/2016 in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo.
 

Articolo 3
(Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro)

1. La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, articolata al suo interno in quattro posizioni dirigenziali di livello non generale:
- pianifica e coordina su tutto il territorio nazionale l’attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale nonché sicurezza del lavoro, assicurando l’uniformità di comportamento e l’unitarietà di azione anche da parte delle Direzioni interregionali del lavoro e di altre Amministrazioni;
- definisce le direttive di carattere operativo e le linee di condotta per tutto il personale che svolge attività ispettiva;
- promuove e gestisce i protocolli e le convenzioni in materia di vigilanza e tutela del lavoro;
- cura le attività di rilevanza internazionale e l’attuazione dei progetti in materia di vigilanza e tutela del lavoro, a valere su fondi nazionali, comunitari o internazionali;
- fornisce indicazioni di carattere operativo in relazione alle competenze degli Ispettorati territoriali in materia di immigrazione e regolazione dei rapporti di lavoro;
- definisce le vigilanze nazionali e speciali curandone l’esecuzione sul territorio;
- cura i rapporti con il Sistema delle Regioni, il coordinamento con i servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale;
- coordina le attività di prevenzione e promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro;
- coordina le verifiche amministrative e contabili e gli accertamenti tecnici;
- definisce i criteri per l’attribuzione degli incentivi al personale ispettivo;
- prospetta i fabbisogni formativi e di aggiornamento del personale ispettivo;
- definisce i fabbisogni informatici ai fini dell’intelligence e dello svolgimento dell’azione di vigilanza;
- propone e gestisce le misure organizzative volte al coordinamento con l'attività del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e al relativo monitoraggio;
- provvede al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all’art. 4 della L. n. 300/1970 con riferimento alle di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni.
 

Articolo 4
(Direzione centrale coordinamento giuridico)

1. La Direzione centrale coordinamento giuridico, articolata al suo interno in tre posizioni dirigenziali di livello non generale:
- fornisce supporto tecnico giuridico in ordine ai profili interpretativi e applicativi della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale;
- predispone circolari e note interpretative in materia di lavoro e legislazione sociale;
- coordina le attività relative alla predisposizione della convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 109/2016;
- coordina il Centro studi attività ispettiva di cui all’art. 9 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014;
- coordina e monitora il contenzioso degli Uffici territoriali connesso alla attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale;
- provvede al coordinamento tecnico-giuridico in relazione agli atti demandati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli atti parlamentari di sindacato ispettivo nonché alle eventuali proposte di modifica normativa;
- coordina, sotto il profilo giuridico, i servizi all’utenza finalizzati alla tutela e regolazione dei rapporti e delle condizioni di lavoro;
- cura gli adempimenti in materia di protezione dati personali;
- gestisce gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della L. n. 190/2012;
- gestisce gli adempimenti in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- gestisce l’attività di Audit interno e di risk management in applicazione delle relative linee guida e delle indicazioni fornite dal Direttore generale.
2. Il Direttore della Direzione centrale coordinamento giuridico ricopre l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. n. 190/2012 e svolge le funzioni di responsabile per la trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 salvo l’individuazione, da parte del Direttore dell’Ispettorato, di altro dirigente della sede centrale dell’Agenzia in possesso di adeguati requisiti.
 

Articolo 5
(Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica)

1. La Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica, articolata al suo interno in quattro posizioni dirigenziali di livello non generale:
- cura la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche;
- cura la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del parco applicativo dell’Ispettorato;
- pianifica e gestisce le procedure per l’affidamento di appalti e contratti di lavori, servizi e forniture informatiche, anche sulla base delle esigenze rappresentate dalle altre Direzioni centrali e presidia la sicurezza informatica;
- sviluppa e coordina le attività di analisi e di studio al fine di migliorare i processi strategici, gestionali ed operativi nonché i servizi da fornire;
- coordina le attività connesse alla pianificazione strategica;
- provvede al controllo di gestione;
- assicura l’attuazione del ciclo della performance, curando i rapporti con l’Organismo Indipendente di Valutazione;
- predispone il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell’Ispettorato con il supporto delle altre Direzioni centrali per le materie di competenza.
2. Il Direttore della Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica è responsabile dei rapporti con l'Agenzia per l’Italia digitale e del coordinamento funzionale di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n. 82/2005.
 

Articolo 6
(Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio)

1. La Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio, articolata al suo interno in sei posizioni dirigenziali di livello non generale:
- coordina e gestisce il reclutamento, la formazione e la mobilità territoriale del personale;
- gestisce l’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD);
- gestisce la contrattazione collettiva e le relazioni sindacali;
- gestisce il contenzioso interno;
- svolge attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza nella sede centrale dell'Ispettorato con il supporto della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro;
- verifica l’adeguatezza dell’organizzazione dell’Ispettorato e degli organici delle strutture, proponendo eventuali interventi correttivi;
- cura le attività in materia di pianificazione, programmazione e gestione del bilancio e tutte le attività affidate alla struttura competente di cui all’art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 25 marzo 2016;
- gestisce il trattamento economico del personale, i pagamenti della sede centrale ed i flussi finanziari curando i rapporti con l’Istituto di credito cassiere;
- cura l’attività di segreteria del Collegio dei Revisori dell’Ispettorato;
- gestisce le procedure per l’affidamento di appalti e contratti di lavori, servizi e forniture non informatiche della sede centrale;
- gestisce la logistica, i beni e servizi della sede centrale e l’Ufficio del consegnatario.
 

Articolo 7
(Segreteria del Direttore)

1. Alle dirette dipendenze del Direttore dell’Ispettorato opera una Segreteria affidata alla responsabilità di un funzionario al quale sono demandate le seguenti attività:
- cura l’attività di segreteria del Direttore;
- cura i rapporti istituzionali;
- cura la comunicazione, ivi compresa la comunicazione da effettuarsi attraverso il sito web istituzionale;
- cura l’attività di segreteria del Consiglio di Amministrazione dell’Ispettorato;
- cura ogni ulteriore attività assegnata dal Direttore.
 

Articolo 8
(Direzioni interregionali del lavoro)

1. Sono costituite le seguenti Direzioni interregionali del lavoro con a capo un dirigente di livello generale presso le città di Milano, Roma e Napoli e denominate, rispettivamente, Direzione interregionale del Nord, Direzione interregionale del Centro, Direzione interregionale del Sud. Presso ciascuna Direzione interregionale del lavoro è costituito un Ufficio dirigenziale denominato “Ufficio amministrazione e servizi generali” di supporto alle attività amministrative della Direzione.
2. Le Direzioni interregionali, in attuazione della pianificazione e del coordinamento rimesso alle Direzioni centrali, esercitano le competenze di cui ai commi 3 e 4 in relazione e nei confronti degli Ispettorati operanti nei seguenti ambiti territoriali:
 

Direzione interregionale del Nord (sede di Milano)

Direzione interregionale del Centro (sede di Roma)

Direzione interregionale del Sud (sede di Napoli)

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia

Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna


3. Le Direzioni interregionali esercitano, nell’ambito del territorio di riferimento, le competenze assegnate ai soppressi Ispettorati interregionali del lavoro e provvedono:
a) al coordinamento dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del D.Lgs. n. 124/2004, sulla base della pianificazione della competente Direzione centrale;
b) allo sviluppo dei rapporti con il Sistema delle Regioni e degli Enti locali e degli altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) alla programmazione ed al coordinamento delle attività operative demandate dalle competenti Direzioni centrali;
d) alla programmazione economico finanziaria degli Ispettorati che operano sul territorio di competenza attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento;
e) alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali nonché alla gestione amministrativa delle risorse umane demandata dalle competenti Direzioni centrali;
f) alla gestione del patrimonio della sede ed al coordinamento di quello degli Ispettorati operanti sul territorio di competenza sulla base delle indicazioni fornite dalla competente Direzione centrale;
g) alla gestione delle procedure per l’affidamento di appalti e contratti di lavori, servizi e forniture degli Ispettorati operanti sul territorio di competenza;
h) alla gestione della logistica degli Ispettorati operanti sul territorio di competenza e del relativo contenzioso, fatto salvo il contenzioso relativo alle soppresse strutture territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
i) a fornire linee di indirizzo uniformi, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio, monitorando il livello di trasparenza ed imparzialità dell’azione istituzionale e dell’attuazione della mission istituzionale sulla base delle indicazioni fornite dalle competenti Direzioni centrali;
l) a coordinare i soggetti istituzionali dei singoli livelli regionali di riferimento;
m) al coordinamento operativo ed alla verifica dei contratti collettivi integrativi di secondo livello degli Ispettorati che operano sul territorio di competenza.
4. Il Direttore dell’Ispettorato con provvedimento può stabilire, anche in ragione delle risorse umane a disposizione delle Direzioni interregionali, un esercizio graduale delle attribuzioni di cui al comma 3 nonché l’assegnazione di ulteriori competenze ai fini di una maggior efficacia delle procedure amministrative.
 

Articolo 9
(Ispettorati d’area metropolitana e Ispettorati territoriali del lavoro)

1. Sono istituiti gli Ispettorati d’area metropolitana, con a capo un dirigente di livello non generale, presso i seguenti capoluoghi di provincia: Bari-BAT, Bologna, Cagliari-Oristano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio-Calabria, Roma, Torino-Aosta, Venezia.
2. Gli Ispettorati d’area metropolitana, oltre alle competenze di cui al comma 4 affidate agli Ispettorati territoriali del lavoro esercitano, nell’ambito di competenza degli Uffici di seguito indicati, le attività di raccordo territoriale individuate con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato, sentite le organizzazioni sindacali.
 

territorio di competenza della Direzione interregionale Nord

Milano

Torino-Aosta

Genova

Venezia

Bologna

Bergamo, Brescia, Como-Lecco-Sondrio, Mantova-Cremona, Pavia-Lodi, Varese

Asti-Alessandria, Biella- Vercelli, Cuneo, Novara-Verbania

La Spezia, Savona- Imperia

Padova-Rovigo, Treviso- Belluno, Trieste-Gorizia, Udine-Pordenone, Verona, Vicenza

Modena, Parma- Reggio Emilia, Piacenza,

Ravenna- Ferrara, Rimini-Forlì- Cesena

territorio di competenza della Direzione interregionale Centro

Roma

Firenze

Campobasso-Isernia, Chieti-Pescara, Frosinone, L'Aquila, Latina, Perugia, Teramo, Terni-Rieti, Viterbo

Ancona, Ascoli Piceno-Fermo, Arezzo, Grosseto, Livorno-Pisa, Lucca-Massa Carrara, Macerata, Pesaro Urbino, Prato-Pistoia, Siena

territorio di competenza della Direzione interregionale Sud

Napoli

Reggio-Calabria

Bari-BAT

Cagliari-Oristano

Avellino-Benevento, Caserta, Salerno

Catanzaro-Crotone, Cosenza, Vibo Valentia

Brindisi, Foggia, Lecce, Potenza-Matera, Taranto

Nuoro, Sassari


3. Sono istituiti gli Ispettorati territoriali del lavoro, con a capo un dirigente di livello non generale, presso i seguenti capoluoghi di provincia:
 

1

Ancona

2

Arezzo

3

Ascoli Piceno-Fermo

4

Asti-Alessandria

5

Avellino-Benevento

6

Bergamo

7

BiellaVercelli

8

Brescia

9

Brindisi

10

Campobasso-Isernia

11

Caserta

12

Catanzaro-Crotone

13

Chieti-Pescara

14

Como-Lecco-Sondrio

15

Cosenza

16

Cuneo

17

Foggia

18

Frosinone

19

Grosseto

20

L'Aquila

21

La Spezia

22

Latina

23

Lecce

24

Livorno-Pisa

25

Lucca-Massa

Carrara

26

Macerata

27

Mantova-

Cremona

28

Modena

29

Novara-

Verbania

30

Nuoro

31

Padova-Rovigo

32

Parma-Reggio

Emilia

33

Pavia-Lodi

34

Perugia

35

Pesaro Urbino

36

Piacenza

37

Potenza-

Matera

38

Prato-Pistoia

39

Ravenna-

Ferrara

40

Rimini-Forlì-

Cesena

41

Salerno

42

Sassari

43

Savona-Imperia

44

Siena

45

Taranto

46

Teramo

47

Terni-Rieti

48

Treviso-Belluno

49

Trieste-Gorizia

50

Udine- Pordenone

51

Varese

52

Verona

53

Vibo Valentia

54

Vicenza

55

Viterbo


4. Gli Ispettorati territoriali esercitano le competenze già assegnate alle sedi territoriali dell’Agenzia ai sensi del D.P.C.M. 23 febbraio 2016.
5. Presso le Direzioni centrali e interregionali, nonché presso gli Ispettorati d’area metropolitana e gli Ispettorati territoriali possono essere assegnati funzionari appartenenti all’area delle elevate professionalità ai quali demandare la responsabilità del buon andamento di taluni processi o la gestione operativa della singola sede territoriale secondo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva. L’individuazione delle aree di attività nonché delle sedi dove è possibile l’assegnazione delle funzioni di cui al presente comma è stabilita, sentite le organizzazioni sindacali, con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato.
 

Articolo 10
(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lett. b), del D.P.R. 26 maggio 2016, n. 109 nonché dell’articolo 3, comma 15 del D.L. n. 75/2023, il presente decreto è trasmesso per l’approvazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. La riorganizzazione di cui al presente provvedimento entra in vigore a far data dalla approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli incarichi dirigenziali in essere decadono alla data di conferimento dei nuovi incarichi.
3. Al Direttore dell’Ispettorato compete l’attribuzione degli incarichi dirigenziali di livello generale, ai Direttori centrali e interregionali compete l’attribuzione degli incarichi al personale dirigenziale di livello non generale posto alle loro dirette dipendenze, al Direttore della Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio compete, sentito il Direttore dell’Ispettorato, l’attribuzione degli incarichi al personale dirigenziale di livello non generale da assegnare agli Ispettorati d’area metropolitana e agli Ispettorati territoriali.
4. Entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9 del D.D. n. 50 del 28 dicembre 2022, sono completate le procedure per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali delle strutture poste alle dirette dipendenze del Direttore dell’Ispettorato di cui all’articolo 2, comma 2 ed entro i successivi 30 giorni le procedure per l’attribuzione dei restanti incarichi dirigenziali a livello centrale e territoriale. Entro i successivi 60 giorni sono altresì individuati gli Uffici presso i quali è possibile l’assegnazione di funzionari appartenenti all’area delle elevate professionalità e sono avviate le procedure finalizzate alla selezione di questi ultimi.
5. Con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato si procede alla ripartizione delle competenze tra le articolazioni interne delle Direzioni centrali e interregionali nonché alla definizione dell’organizzazione degli Ispettorati d’area metropolitana e territoriali. Con il medesimo provvedimento sono fornite indicazione volte ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa nelle more dell’assegnazione degli incarichi dirigenziali.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 2 è abrogato il D.D. n. 42 del 15 dicembre 2021 nonché, in applicazione dell’articolo 3, comma 16, del D.L. n. 75/2023, le ulteriori disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016 incompatibili con il presente provvedimento.
7. Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Ispettorato.
 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO
Paolo PENNESI


Tabella A - Dotazione organica complessiva

UFFICIO

Dirigenti I Fascia

Dirigenti II Fascia

Area III Ispettori ordinari

Area III Ispettori tecnici

Area III Funzionari giuridici

Area III Funzionari sociostatistico economici

Area III Funzionari informatici

Area II

Area I

TOTALE Dirigenti ed Aree

Sede Centrale

5

17

45

16

96

26

20

62

3

290

DIL

3

3

30

9

30

15

6

30

0

126

IAM e ITL

0

66

2865

1455

754

95

90

2092

8

7425

TOTALE

8

86

2940

1480

880

136

116

2184

11

7841