I LAVORI NEI LUOGHI CONFINATI E SPAZI INQUINATI: FORMAZIONE E PREVENZIONE PER LA TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI PORTUALI
ACCORDO TRA
INAIL, Direzione Regionale del Veneto con sede in Santa Croce 702 Venezia, legalmente rappresentata dal Direttore Regionale Dott.ssa Enza Scarpa
E
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (da qui in avanti nel testo “AdSPMAS”) con sede in Santa Marta, Fabbricato 13 Venezia legalmente rappresentata dal Presidente Fulvio Lino Di Blasio
E
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Interregionale dei Vigili del fuoco, con sede in via Altinate, Padova, per il quale agisce l’ing. Loris Munaro, in qualità di Direttore interregionale pro tempore, di seguito per brevità “DIVVF”
PREMESSO CHE
- Il D.Lgs. nr. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL così da garantire la tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e introdotto nuove competenze prevenzionali, curative, riabilitative e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- In attuazione del D.Lgs. nr. 38/2000 e del D.Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i, l’INAIL ha definito, come suoi obiettivi strategici, la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Gli artt. 9 e 10 del D.Lgs n. 81/2008, e successive modificazioni, hanno assegnato all’INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro, permettendo allo stesso Istituto di sviluppare progetti prevenzionali in specifiche materie in collaborazione con gli altri attori della sicurezza;
- INAIL, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Assoporti - Associazione dei porti italiani hanno stipulato un protocollo d’intesa in data 12 aprile 2023 per avviare una collaborazione strutturata in merito allo sviluppo di iniziative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’interno del quale questo accordo attuativo rientra;
- AdSPMAS è un ente pubblico non economico con compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo di tutte le operazioni portuali; svolge la manutenzione delle parti comuni, mantiene i fondali, sorveglia la fornitura dei servizi di interesse generale, amministra in via esclusiva le aree e i beni demaniali, pianifica lo sviluppo del territorio portuale;
- inoltre, coordina le attività amministrative esercitate dagli enti pubblici nell’ambito portuale e promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali;
- AdSPMAS, realtà organizzativa complessa e di grandi dimensioni che dispone di una struttura dedicata alla sicurezza dotata di ispettori portuali per il controllo delle attività, per la sua funzione istituzionale di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito del porto, ha posto come obiettivo prioritario e strategico la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori che operano all’interno dell’area portuale;
- AdSPMAS ha rilevato come attività esposte a maggior rischio infortunistico a cui indirizzare prioritariamente interventi prevenzionali, quelle che si svolgono in quota e negli spazi chiusi della nave;
- DIVVF sono tra gli attori principali del sistema nazionale della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso le attività di soccorso tecnico urgente sui luoghi di lavoro, Attività di prevenzione e vigilanza antincendio, attività di prevenzione nelle aziende a rischio di incidente rilevante, attività di informazione al cittadino, attività di formazione sulla sicurezza e di formazione degli addetti antincendio, certificazione degli addetti alle misure di prevenzione e protezione, attività di normazione e attività di certificazione e omologazione.
CONSIDERATO CHE
• gli ambienti confinati sono luoghi di lavoro ad alto rischio presso cui, in un recente passato, si sono registrati infortuni gravi e mortali anche in ambito portuale;
• il DPR n.177/2011 del 14.09.2011 regolamenta il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati introducendo maggiori misure di tutela per questi lavoratori (obbligo di specifica informazione formazione e addestramento; obbligo di aggiornamento periodico; obbligo di dotarsi di idonei DPI e attrezzature di sicurezza; obbligo di disporre di “personale esperto”; obbligo per il committente di informare i lavoratori addetti dei rischi presenti);
• Inail Veneto in collaborazione con la Direzione Centrale Ricerca - Dipartimento Innovazione Tecnologica propone di erogare ai lavoratori portuali a titolo gratuito attività formativa e la possibilità di utilizzo di un simulatore di spazi confinati brevettato dall’Istituto;
• AdSPMAS condivide il contenuto del progetto e ritiene importante il coinvolgimento degli operatori nell’ambito dei Porti di Venezia e Chioggia
• Il DIVVF ha già aderito al progetto di formazione che è stato realizzato nel mese di maggio 2023 nelle province di Treviso e di Verona con ottimi risultati in termini di partecipazione e di gradimento di aziende e lavoratori.
Tutto quanto premesso le parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
FINALITA’
Le parti, con il presente Accordo di progetto, intendono sviluppare la più ampia collaborazione finalizzata allo sviluppo di interventi diretti a rafforzare il sistema della prevenzione, con la realizzazione di un progetto di formazione esperienziale, avente ad oggetto la prevenzione degli infortuni in ambito portuale.
ARTICOLO 2
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Le parti, si impegnano innanzitutto a realizzare il progetto “I LAVORI NEI LUOGHI CONFINATI” secondo le modalità sotto indicate.
Il progetto prevede l’erogazione di formazione a cura di docenti INAIL e DIVVF a:
- dipendenti di AdSPMAS interessati alla conoscenza dei rischi legati all’operare in spazi confinati;
- dipendenti di imprese impegnate nelle operazioni e nei servizi portuali (artt. 16 e 17 Legge n. 84/94);
- (su eventuale segnalazione da parte delle imprese di cui al punto precedente) dipendenti di imprese impegnate, in ambito portuale, in attività di installazione, manutenzione, pulizia, riparazione od approvvigionamento che prevedano nel proprio documento valutazione dei rischi (DVR) rischi connessi a lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento;
- (su eventuale segnalazione da parte delle imprese di cui al punto precedente) dipendenti/titolari di piccole e medie imprese che nell’ambito della manutenzione sono chiamate ad operare in ambiti portuali che presentano ambienti confinati e/o sospetti d’inquinamento;
con l’obiettivo di renderli edotti sui rischi delle lavorazioni svolte in ambienti confinati quali stive, serbatoi, silos, attrezzature di lavoro, e comunque afferenti agli articoli 66, 121, e All. IV punto 3 del D.L.gs n.81/2008.
L’attuale progetto prevede 5 ore di aula di informazione e formazione strumentale - di cui 3 di legislazione (DPR 177/11, Dlgs 81/2008, ect) e 2 di identificazione e uso dei DPI, uso dei sistemi di rilevamento delle situazioni pericolose (art.2 Dpr 177/11) e fet test e 4 ore di addestramento in simulatore per gli addetti aziendali con idoneità del medico competente alla mansione.
Il progetto potrà proseguire con attività formative per la prevenzione di infortuni e malattie professionali nei lavori in quota o in altezza, secondo una specifica successiva appendice al presente accordo.
ARTICOLO 3
FUNZIONE DI GESTIONE
La collaborazione tra le Parti viene gestita per l’intera durata dell’Accordo da un Comitato di Coordinamento composto da un membro per AdSPMAS e da un membro per INAIL che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e che curerà, tra l’altro, oltreché la programmazione di ciascun intervento formativo, le condizioni di fattibilità del medesimo presso il luogo di svolgimento dei corsi, anche sotto il profilo tecnico della salvaguardia del simulatore e delle strumentazioni che dovrà essere sempre garantita e le attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente Accordo.
ARTICOLO 4
IMPEGNI DELLE PARTI
Le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione dell’iniziativa progettuale e del piano operativo, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse.
In particolare:
INAIL Direzione regionale e DIT si impegnano a fornire supporto amministrativo per l’organizzazione della formazione e tecnico con la partecipazione di docenti esperti e abilitati.
AdSPMAS si impegna a mettere a disposizione uno spazio adeguato per la collocazione del simulatore e per l’attività formativa, nonché a raccogliere le adesioni delle aziende e dei lavoratori.
DIVVF si impegna al trasporto del simulatore dalla Direzione di Roma al sito che sarà indicato da AdSPMAS e ritorno e ad attività di supporto alla formazione.
ARTICOLO 5
PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Con il presente Protocollo d’intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito di questo Accordo attutivo.
Le Parti, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d’intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito di tale Accordo, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
Le Parti d’intesa, sentito il Comitato di Coordinamento, potranno estendere il coinvolgimento, per la realizzazione del progetto, ad altri soggetti con competenze istituzionali nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.
La responsabilità scientifica dell’evento e della divulgazione scientifica dei prodotti per INAIL sarà in capo agli ingg. Luciano Di Donato e Marco Pirozzi del DIT Direzione Centrale Ricerca.
ARTICOLO 6
TUTELA DELL’IMMAGINE
Le parti danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
Ciascuna delle parti autorizza le altre a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
L’utilizzazione del logo delle parti, straordinaria e/o estranea all’azione corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’articolo 2 del presente Accordo, richiederà il consenso delle Parti interessate.
ARTICOLO 7
TRATTAMENTO DEI DATI
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.
Le parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione del progetto di collaborazione.
ARTICOLO 8
RECESSO
Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 5 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
ARTICOLO 9
DURATA
Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine delle attività progettuali di cui all’art.2.
ARTICOLO 10
FORO COMPETENTE
Le parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.
ARTICOLO 11
MODIFICHE ALL’ACCORDO
Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte loro.
ARTICOLO 12
ALTRE DISPOSIZIONI
L’allegato 1 Scheda iscrizione progetto è parte integrante del presente Atto.
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