Tipologia: Testo coordinato e modificativo accordi aziendali
Data firma: 20 dicembre 2007
Parti: Istituto agrario di San Michele all’Adige e Fai-Cisl
Settori: Agroindustriale, Impiegati, Istituto agrario di San Michele all’Adige
Fonte: fmach.it

Sommario:


Testo coordinato e modificativo degli accordi aziendali per gli impiegati agricoli dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige

Il giorno 20 dicembre 2007 presso la sede dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige, tra le rappresentanze sindacali del settore: […] Fai-Cisl e l’Istituto agrario di San Michele all’Adige […],
- visto l’accordo integrativo di lavoro per gli operai e gli impiegati agricoli dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige del 23 aprile 1997;
- visto l’atto aggiuntivo di data 12 giugno 2001 al predetto accordo;
- visto l’atto aggiuntivo di lavoro per gli impiegati agricoli di data 25 luglio 2002;
- visto l’atto integrativo di lavoro per gli impiegati agricoli del 19 aprile 2004;
- visto l’accordo integrativo di lavoro per gli impiegati agricoli del 2 gennaio 2006;
- visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli relativo al periodo 1 gennaio 2004-31 dicembre 2007 sottoscritto il 27 maggio 2004;
- visto il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto territoriale di lavoro per quadri e impiegati agricoli della provincia di Trento sottoscritto in data 22 giugno 2006;
- ravvisata l’opportunità di redigere un testo unico che costituisce novazione dei predetti accordi;
- tenuto conto altresì delle richieste di parte sindacale;
è stipulato il seguente testo unico:

Art. 1 Campo d’applicazione
Il presente accordo si applica, salvo diversamente disposto, agli impiegati agricoli assunti a tempo indeterminato presso l’Azienda agricola dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige con il contratto collettivo nazionale del comparto agricolo.

Art. 4 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito, per le categorie dalla VI alla II, in 36 ore settimanali articolato di norma su cinque giornate lavorative. In relazione alle esigenze aziendali potrà essere articolato in 40 ore settimanali, per un massimo di 6 settimane annue, elevabile fino a 20 settimane annue d’intesa con l’interessato, con recupero delle ore nel periodo invernale.

Art. 5 Lavoro straordinario
Gli impiegati agricoli possono effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 240 ore annue.
In alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, il dipendente può chiedere il recupero corrispondente alle ore di lavoro straordinario effettuate, secondo quanto previsto dal CCPL autonomie locali, nel limite massimo di 150 ore annue, ferma restando la maggiorazione economica per lavoro festivo o notturno prevista dalla contrattazione del comparto agricolo.

Art. 8 Indennità di reperibilità
La reperibilità comporta per il dipendente l’obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente nel luogo di lavoro in caso di chiamata.
Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità compete un’indennità di € 25,00 giornaliere per 24 ore e, di norma, per non più di sette giorni al mese e di due fine settimana.
[…]
Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata ed il rientro nell’abitazione per il tempo massimo di un’ora.

Art. 9 Indennità per attività disagiate
L’indennità giornaliera per attività disagiate viene corrisposta nella misura di € 4,55 ai dipendenti che abbiano svolto, prestazione lavorativa in maniera continuativa, nelle seguenti attività:
- operazioni che richiedono sospensione nel vuoto (operazioni su piloni, scale, ponteggi o tetti);
- attività connesse a lavori su terreni impervi, con movimentazione materiali, nell’esecuzione di scavi e di barriere di controllo di declivi e frane;
- impiego di fitofarmaci;
- impiego di altri prodotti e/o materiali tossici e nocivi (solventi, vernici, acidi, reagenti, detergenti, prodotti enologici, ecc.);
- utilizzo di attrezzi con organi rotanti in forte movimento (pacciamatrici, rotanti, frese, rototiller, rasaerba, ecc) anche su terreni pianeggianti;
- utilizzo del carrello elevatore e del trattore con elevatore idraulico;
- utilizzo del trattore con pala e/o con escavatore;
- utilizzo di attrezzi quali: circolari, decespugliatori, motoseghe, falciatrice, forbici pneumatiche;
- utilizzo del camion;
- trasporto di persone con furgoni e automezzi;
- utilizzo del trattore con rimorchio con carichi consistenti;
- lavori di officina comportanti l’utilizzo di attrezzi quali: saldatrice, fiamma ossidrica, sega a nastro, tornio e trapano a colonna;
- pulizia della concimaia, gestione del letame e del liquame;
- operazioni di imbottigliamento, etichettatura, tiraggio e sboccatura;
- impiego delle principali macchine enologiche (diraspatrice, pressa, filtri, pompe, ecc.);
- impiego dell’impianto di distillazione;
- operazioni manuali eseguite durante la stagione vegetativa (sfogliatura, cimatura, spollonatura, diradamento e altre operazioni a verde) con esclusione della raccolta delle mele e della vendemmia;
- potatura manuale eseguita nel mese di gennaio.

Art. 10 Indennità immediato intervento
Al personale impiegato, individuato dal Responsabile dell’Azienda, al quale siano affidati compiti che prevedono l’intervento immediato per irrigazione, irrigazione anti-brina, sgombero neve, ghiaccio e altre emergenze, viene corrisposto per ogni intervento un’indennità aggiuntiva al salario normale o straordinario pari a € 25,00 lordi giornalieri.

Art. 11 Dispositivi di protezione individuale
Agli impiegati agricoli è garantita la fornitura di dispositivi di protezione individuale necessari e sufficienti per operare in sicurezza. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il detto personale è tenuto alla restituzione del vestiario eventualmente non utilizzato.

Art. 13 Accesso alla mensa
Agli impiegati agricoli è consentito l’accesso al servizio mensa o servizio alternativo secondo quanto previsto per il personale del comparto Autonomie locali.

Art. 15 Impiegati a tempo determinato
Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 trovano applicazione anche nei confronti degli impiegati agricoli a tempo determinato.

Art. 16 Abrogazioni
Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto cessano di avere efficacia tutti i precedenti accordi.