Tipologia: CPL
Data firma: 6 maggio 2013
Validità: 06.05.2013 - 31.12.2013
Parti: Ance e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Gorizia
Fonte: cassaedilego.it
Sommario:
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Art. 1 - Premesse e politiche a sostegno del lavoro |
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Art. 6 - Infortunio sul lavoro |
Contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nella provincia di Gorizia
Addì 6 maggio 2013, presso la Sede di Confindustria Gorizia, Ance Gorizia, aderente alla Confindustria Gorizia e all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) […], e le sezioni provinciali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil […], si conviene e si stipula il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, da valere nella Provincia di Gorizia per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini ivi operanti.
Art. 1 - Premesse e politiche a sostegno del lavoro
Attesa l’importanza strategica del settore delle costruzioni nella provincia di Gorizia, le parti concordano sulla necessità di rafforzare gli istituti e le azioni volte a migliorare le condizioni di lavoro, con l’obiettivo di tutelare ed incrementare le realtà imprenditoriali locali.
Considerata, inoltre, la grave congiuntura economica in cui versa il comparto delle costruzioni, non vanno sottovalutate le problematiche connesse ad una concorrenza non sempre corretta.
Allo scopo le parti si impegnano a dare massima attuazione alle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando le iniziative volte a contrastare il lavoro irregolare.
Le parti ritengono indispensabile rendere maggiormente efficace lo strumento del DURC, correlandolo anche alla verifica della congruità della manodopera.
Le parti concordano infine di dare attuazione ad un tavolo comune di concertazione al fine di monitorare l’andamento dell’attività del settore, i presupposti e gli obiettivi per la determinazione dell’EVR, l’attività dell’RLST, nonché tutti gli argomenti predetti.
Art. 2 - Mensa
L’impresa fornirà il pasto caldo, unitamente a ⅟2 litro di acqua minerale, per ciascun lavoratore.
[…]
Art. 5 - RLST Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza
Ravvisata la necessità di adeguarsi a livello territoriale a quanto previsto dall’art. 87 del vigente CCNL, ed al D.Lgs. 81/2008, art. 48 in particolare, e considerata la grande importanza che le parti attribuiscono alla tutela della salute nel posto di lavoro e nella consapevolezza che è necessario agire nell’ottica della prevenzione, si conviene sull’opportunità di istituire a partire dal 1° luglio 2013 e in via sperimentale, fino al 30 giugno 2014, per le imprese e/o unità produttive presso le quali non è stato eletto o designato il RLS, un Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST), designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
I criteri e le modalità di espletamento dell'attività del RLST saranno oggetto di apposito regolamento sottoscritto tra le parti firmatarie del presente accordo entro il 30 giugno 2013, secondo principi finalizzati a realizzare una piena collaborazione fra le parti e all'affermarsi della cultura della prevenzione in materia di sicurezza.
Gli oneri relativi all’attività del RLST, nel periodo sperimentale sopra citato, saranno fronteggiati destinando allo scopo una quota massima pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), da attingersi dal “Fondo anticipazioni agli operai dipendenti di imprese fallite”, costituito presso la Cassa Edile della Provincia di Gorizia.
Al termine della fase sperimentale le parti si incontreranno per verificare e valutare l’attività svolta dal RLST, ivi compresi i relativi oneri, allo scopo di apportare eventuali modifiche e correttivi al regolamento di cui sopra e al modo di operare del RLST nell’intento comune di renderlo pienamente efficace.
Nell’occasione, le parti concorderanno le modalità di erogazione e la quantificazione degli oneri relativi all’attività del RLST, successiva al periodo sperimentale, che dovranno essere ratificate mediante la sottoscrizione di un verbale di accordo.
Al fine di favorire l'attuazione di quanto sopra, di norma, la comunicazione di cui all'art 102 del D.Lgs. 81/2008 al RLST sarà eseguita secondo lo schema allegato al presente articolo.
Art. 6 - Infortunio sul lavoro
Facendo seguito a quanto già stabilito con il precedente Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale sottoscritto in data 9 ottobre 2006, per gli infortuni sul lavoro ogni singola impresa provvederà alla stipula della convenzione prevista dall’art. 70 del T.U. n. 1124/65, agli effetti dallo stesso previsti, la cui istanza sarà eseguita secondo lo schema allegato al presente paragrafo.