Senato della Repubblica
XIX LEGISLATURA

N. 692

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DAMANTE, MAZZELLA, GUIDOLIN, DE ROSA, NATURALE, Sabrina LICHERI, TREVISI, BEVILACQUA, SIRONI e LOREFICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2023

Disposizioni per la tutela della dignità dei lavoratori attraverso l'istituzione del marchio etico del lavoro di qualità
 

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è teso a favorire la tutela dei diritti dei lavoratori attraverso una certificazione delle imprese che garantisca ai consumatori l'eticità dell'intera filiera produttiva.
In Italia il lavoro sommerso riguarda quasi 3 milioni di persone, pari a un tasso di irregolarità del 12 per cento, di cui un quarto attive nel lavoro domestico.
Per « lavoro sommerso » si intende sia il lavoro nero, completamente invisibile a livello giuridico, sia il lavoro grigio, caratterizzato da rapporti formalmente regolari ma con elementi di irregolarità relativi, ad esempio, alle ore effettivamente svolte, alla qualificazione (false collaborazioni), alle forme di interposizione non genuine con l'utilizzo di appalti, distacchi e somministrazione in modo non conforme alle regole, per ridurre i costi.
Da una recente operazione di vigilanza straordinaria svolta su tutto il territorio nazionale dall'Ispettorato nazionale del lavoro, che si è avvalso di ispettori del lavoro e carabinieri del Comando tutela del lavoro, sono emersi dati allarmanti, con irregolarità nel 76 per cento delle aziende dei settori del turismo e dei pubblici esercizi, con picchi del 95 per cento al Sud e del 78 per cento al Nord-Ovest.
Secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicati nel 2020, nel lavoro domestico l'indice di irregolarità supera il 50 per cento e in questo settore si contano un quarto degli addetti non in regola. Complessivamente, nei servizi si contano 2,3 milioni di occupati irregolari, perché oltre all'ambito domestico si deve aggiungere il commercio, ristorazione e alloggi, attività professionali. Agricoltura e attività artistiche hanno incidenza percentuale limitata sul totale, ma sono secondi per tasso di irregolarità (poco meno di un quarto degli addetti del comparto). In particolare, il tasso di lavoro irregolare tra gli addetti all'agricoltura è in costante crescita negli ultimi dieci anni, attestandosi su un valore del 24,4 per cento nel 2020, quasi il doppio rispetto al complesso dell'economia (12 per cento).
In base alle più recenti stime del VI Rapporto dell'Osservatorio Placido Rizzotto della FLAI-CGIL (novembre 2022), nel 2021 sono stati circa 230.000 i lavoratori impiegati irregolarmente in agricoltura, e di questi 55.000 sono donne. Il lavoro agricolo subordinato non regolare è particolarmente accentuato in Puglia, Sicilia, Campania, Calabria e Lazio con tassi che superano il 40 per cento, ma anche al Centro-Nord si trovano diffuse irregolarità: un fenomeno, quello del lavoro irregolare nei campi, che si mostra in ulteriore crescita rispetto alle 180.000 unità indicate nel rapporto precedente in base a una stima prudenziale.
Questo torbido mondo sommerso rappresenta un contesto ideale per i business delle attività criminali, che gestiscono, attraverso i caporali, le fasi di intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera, in aperta violazione delle disposizioni normative in materia di orario di lavoro, minimi salariali, contributi previdenziali, salute e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di diritti umani e civili, laddove vengono imposte ai lavoratori più vulnerabili condizioni di vita disumane e degradanti.
Secondo la relazione del Ministero dell'economia e delle finanze sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale contributiva riferita al 2019, la gestione illegale della domanda e dell'offerta di lavoro e le infiltrazioni mafiose nella filiera agroalimentare muovono in Italia un'economia illegale e sommersa di oltre cinque miliardi di euro.
Nel nostro Paese questo sistema di intermediazione e sfruttamento del lavoro non coinvolge solo i migranti provenienti dai diversi continenti, ma con notevole frequenza anche i cittadini europei, ivi compresi quelli italiani.
Il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, pubblicato il 19 dicembre 2022 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sinergia con il Tavolo caporalato (inizialmente costituito per un triennio e i cui lavori sono stati prorogati sino al 3 settembre 2025), si prefigge di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso nel triennio 2023/2025 tramite azioni di miglioramento dell'impianto sanzionatorio attuale per contrastare il dumping contrattuale e di potenziamento del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché tramite l'introduzione di norme volte a rendere visibile chi opera in modo irregolare, con ricadute negative sulla sua reputazione e di riconoscimenti di premialità in favore dei datori di lavoro che adottano comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro.
In questo corretto approccio multidimensionale al fenomeno dello sfruttamento lavorativo, ben si colloca un ulteriore strumento di promozione della legalità, diverso dal controllo e dalla sanzione, come l'istituzione di un marchio che certifichi la qualità del lavoro e quindi l'eticità delle filiere produttive.
Il rispetto dei diritti dei lavoratori rappresenta l'unica condizione in grado di consentire il passaggio da un modello economico ultraliberista incentrato sulla logica del profitto, che produce le condizioni per lo sfruttamento e la schiavitù, a una nuova economia sociale di mercato in cui le aziende si considerano eticamente responsabili delle risorse umane e del benessere dei lavoratori.
Poiché l'impresa deve essere tutelata come bene d'ordine del Paese in quanto produttrice di benessere e sostegno sociale della comunità, si ritiene indispensabile l'introduzione di un nuovo modello di controllo delle relazioni economiche, commerciali e finanziarie.
In quest'ottica, l'istituzione del « marchio etico del lavoro di qualità » intende accompagnare gli imprenditori convenzionali nella conversione a modelli etici e sostenibili, attraverso l'incentivazione e la promozione delle realtà produttive valutate rispettose di alti standard di sicurezza e qualità del lavoro.
Attraverso la certificazione etica del lavoro di qualità sarà infatti possibile attestare la conformità del sistema organizzativo-gestionale delle imprese a parametri di stabilità e durata del lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzazione professionale dei lavoratori e promozione di un modello partecipativo di relazioni sindacali.
La trasparenza in ordine al proprio comportamento e alle procedure attivate dai datori di lavoro per ottenere un risultato rappresenta un elemento fondamentale del percorso che si propone per questa variazione di strategia comportamentale, nel quale il consumatore, al quale oggi nulla viene detto sull'eticità della filiera produttiva, diventa finalmente protagonista in quanto consapevole.
La certificazione etica della filiera produttiva intende colmare questa lacuna, perseguendo l'obiettivo di valorizzare pienamente la qualità del lavoro, perché un prodotto garantito come etico acquista un valore e un'attrattiva superiore sul mercato mondiale rispetto ad altri prodotti presenti.
Il presente disegno di legge si rivolge alle aziende che vorranno distinguersi dal punto di vista della qualità del lavoro, garantendo ai consumatori l'eticità di una filiera conforme ad elevati standard di qualità, prevedendo agevolazioni fiscali per le aziende che, attraverso il marchio etico del lavoro di qualità, garantiscono il valore aggiunto dei propri prodotti realizzati senza alcun tipo di sfruttamento dei lavoratori.
 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del marchio etico del lavoro di qualità)

1. La presente legge ha lo scopo di favorire la promozione e la tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori, riducendo gli ostacoli che impediscono la realizzazione della persona nel lavoro, nonché di garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci e dei prodotti, attraverso l'istituzione del marchio etico del lavoro di qualità, di seguito denominato « marchio etico ».
2. Il marchio etico è rappresentato da un segno distintivo da apporre su merci e prodotti realizzati dalle aziende produttive italiane che, avendo aderito a uno specifico regime di controllo di elevati standard di qualità del lavoro, garantiscono l'eticità dell'intero ciclo produttivo e il rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
 

Art. 2.
(Organismo indipendente di valutazione della qualità del lavoro)

1. La titolarità del marchio etico spetta all'Organismo indipendente di valutazione della qualità del lavoro, di seguito denominato « Organismo », istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. L'Organismo è costituito da un ufficio di presidenza e da un comitato consultivo.
3. L'ufficio di presidenza dell'Organismo è composto da un presidente e da due membri scelti tra persone di comprovata indipendenza, competenza ed esperienza nelle materie giuridiche, economiche e sociali. I componenti dell'ufficio di presidenza durano in carica tre anni, possono essere confermati per una sola volta e non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza nel campo della certificazione SA 8000.
4. Il comitato consultivo dura in carica tre anni ed è composto da:
a) i componenti l'ufficio di presidenza;
b) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
c) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali;
g) un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
h) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
i) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. L'Organismo:
a) cura la registrazione del marchio etico ai sensi dell'articolo 11 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1001/2017 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017;
b) adotta tutte le iniziative necessarie per ottenere la tutela internazionale del marchio etico presso Paesi terzi, ai sensi delle norme vigenti in materia;
c) svolge attività di valutazione della conformità del soggetto richiedente il rilascio del marchio etico agli standard qualitativi definiti dalla presente legge lungo l'intero ciclo produttivo, verificando il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4. Tale verifica avviene tramite richiesta di informazioni diretta alle imprese e tramite riscontri incrociati effettuati in coordinamento con i servizi ispettivi, con le aziende sanitarie locali, con gli enti previdenziali e con gli organi tributari, anche mediante stipula di apposite convenzioni. In seguito agli accertamenti è redatto un apposito rapporto, in base al quale è successivamente verificata la corrispondenza tra quanto accertato e quanto dichiarato dall'impresa in sede di presentazione della domanda di rilascio del marchio etico;
d) definisce il regolamento d'uso del marchio etico che dispone, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, le modalità di produzione e commercializzazione alle quali devono attenersi i soggetti che hanno acquisito la facoltà d'uso del marchio etico, nonché i criteri e le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli.
6. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'Organismo trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
7. L'ufficio di presidenza e il comitato consultivo di cui ai commi 3 e 4 sono nominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
8. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato lo statuto dell'Organismo, le disposizioni concernenti la sua organizzazione e il suo funzionamento, il trattamento giuridico del personale ad esso assegnato, nonché le disposizioni dirette a disciplinare la gestione delle spese.
9. Per le spese di funzionamento dell'Organismo è istituito un fondo apposito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023.
 

Art. 3.
(Sistema di certificazione etica del lavoro di qualità)

1. Il marchio etico certifica, sulla base degli standard definiti nella presente legge, la conformità del sistema organizzativo – gestionale delle imprese a parametri di stabilità e durata del lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro, di valorizzazione professionale dei lavoratori, nonché di promozione di un modello partecipativo di relazioni sindacali.
2. Il marchio etico può essere rilasciato esclusivamente dall'Organismo, a tutti gli operatori, qualunque sia la forma giuridica con cui esercitano l'attività di impresa, che ne fanno richiesta e soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) rispettano il regolamento d'uso del marchio etico;
b) sono in possesso della certificazione SA 8000;
c) sono iscritti alla rete del lavoro agricolo di qualità.
3. Possono acquisire la facoltà di uso del marchio etico anche le reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
4. Le imprese che hanno acquisito la facoltà di uso del marchio etico possono apporre il contrassegno dello stesso sui prodotti commercializzati o esposti per la vendita al dettaglio, nonché pubblicizzare la qualifica di impresa certificata sui mezzi di informazione.
 

Art. 4.
(Requisiti del lavoro di qualità)

1. La valutazione della qualità del lavoro, ai fini della concessione del marchio etico, avviene mediante la verifica da parte dell'Organismo del rispetto dei seguenti requisiti:
a) rispetto della contrattazione collettiva delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
b) tutela del diritto di associazione e di attività sindacale;
c) non utilizzo del lavoro minorile e del lavoro sotto coercizione;
d) garanzia della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro, anche attraverso la promozione di investimenti finalizzati a miglioramenti delle condizioni di sicurezza ulteriori rispetto a quanto già previsto dalla vigente legislazione in materia;
e) rispetto dei diritti relativi alla retribuzione, con particolare riferimento all'uguaglianza di genere nei trattamenti retributivi;
f) assenza di pratiche discriminatorie nonché di pratiche disciplinari lesive della dignità del lavoratore;
g) incentivazione della partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione professionale;
h) congruità tra il titolo di studio o di qualificazione del lavoratore e l'inquadramento e le mansioni cui lo stesso è adibito;
i) promozione di azioni per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
l) adozione di sistemi di gestione aziendale trasparenti e verificabili.
 

Art. 5.
(Tutele e concessioni)

1. Le imprese alle quali è stato rilasciato il marchio etico hanno diritto a beneficiare di tutele e promozione da parte dello Stato e degli enti territoriali competenti, anche attraverso:
a) la concessione di un credito di imposta nella misura pari alla spesa, documentata, sostenuta per l'ottenimento della certificazione SA 8000, e utilizzabile in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del rilascio del marchio etico, ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) la possibilità, per le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture, di prevedere, nei capitolati di gara, misure che promuovono l'utilizzo di prodotti di imprese cui è stato rilasciato il marchio etico;
c) la predisposizione di campagne di promozione del marchio etico sul territorio nazionale, nonché sui mercati esteri, per il sostegno e la valorizzazione della produzione etica e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.
2. le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), sono adottate nell'osservanza della normativa nazionale e dell'Unione europea, con specifico riferimento al regime degli aiuti de minimis stabilito dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, nonché dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara delle pubbliche amministrazioni di cui all'allegato I per del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.
 

Art. 6.
(Verifiche e sanzioni)

1. Le imprese che hanno acquisito la facoltà di utilizzo del marchio etico sono sottoposte a controlli periodici secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera d).
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati da una società di certificazione da individuare in base a selezione con procedura ad evidenza pubblica.
3. La società di cui al comma 2 provvede ad inviare semestralmente all'Organismo appositi rapporti in merito al numero di controlli effettuati e sull'esito degli stessi.
4. Il marchio etico è revocato quando l'impresa che ha avuto accesso al credito di imposta di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), non ha mantenuto i requisiti previsti e accertati al momento del rilascio del marchio. In caso di revoca del marchio etico, le agevolazioni e gli incentivi ottenuti sono restituiti con la maggiorazione degli interessi legali.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di selezione di cui al comma 2.
 

Art. 7.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


fonte: Senato della Repubblica