Cassazione Penale, Sez. 4, 14 settembre 2023, n. 37481 - Investimento mortale di uomo a terra



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -

Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -

Dott. MARI Attilio - Consigliere -

Dott. DAWAN Daniela - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DAWAN DANIELA;

letto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LIGNOLA FERDINANDO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

 

Fatto


1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Cuneo per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e, in conseguenza, rideterminato la pena, altresì revocando le statuizioni civili - ha confermato la responsabilità di A.A. in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p., commi 2 e 3.

1.2. Il A.A., avendo ricevuto l'incarico di abbattere e rimuovere alcuni alberi presso il terreno di proprietà di B.B., mentre si trovava alla guida del mezzo semovente forestale, procedendo in retromarcia, investiva C.C., il quale si trovava a terra nei pressi del mezzo intento a misurare la lunghezza dei tronchi abbattuti, in forza della pregressa stipula di un contratto di collaborazione tra la ditta del C.C. e la ditta dell'imputato. Per colpa consistita in negligenza ed imprudenza, avendo effettuato la manovra di retromarcia con il mezzo semovente omettendo di controllare previamente con la dovuta attenzione la presenza di altre persone e, in particolare, della persona offesa che sapeva essere nell'immediata vicinanza, nonchè per colpa specifica consistita nella violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 30, in quanto ometteva di adottare le necessarie precauzioni volte ad evitare l'investimento dei lavoratori a terra, atteso che il mezzo utilizzato a causa delle sue grosse dimensioni preclude una completa visuale della zona di avanzamento.

2. Il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge per errata applicazione dell'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza e, dunque, in assenza di colpa specifica, per improcedibilità dell'azione in difetto di querela; con il secondo, ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla condotta imprevedibile ed abnorme del C.C., che avrebbe escluso il nesso di causalità tra la condotta e l'evento.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 26/04/23, è pervenuta memoria di replica alle anzidette conclusioni a firma del difensore dell'imputato, avv. Beltramo Nadia.

 

Diritto


1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, laddove esclude la prova in giudizio del mancato rispetto del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, sulla base di una diversa lettura delle disposizioni del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), e, più in generale, delle prove in giudizio, dalle quali non emergerebbe alcuna violazione delle norme sulla sicurezza, non è consentito in sede di legittimità perchè volto a proporre una diversa ricostruzione dei fatti che ha peraltro trovato adeguata confutazione nella sentenza impugnata (pp. 4, 5 e 6).

2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poichè contesta la giurisprudenza assolutamente consolidata, secondo la quale la condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (ex multis, Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai Mario, Rv. 284237 01). Non questo è all'evidenza il caso di specie, in cui il C.C. era intento a svolgere un'attività rientrante nei sui compiti (misurare la lunghezza dei tronchi abbattuti), e ciò proprio in forza della pregressa stipula di un contratto di collaborazione tra la ditta individuale di cui egli è titolare e la ditta THUNDER coop Srl , facente capo all'imputato, avente ad oggetto l'abbattimento, la sezionatura e il carico della legna ricavata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità nel ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
 


P.Q.M.
 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2023