Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 26908 - Termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'Inail


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente -

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere -

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere -

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 


sul ricorso 20649-2017 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA che lo rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

(Omissis) Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio degli avvocati PIERLUIGI RIZZO, NUNZIO RIZZO che la rappresentano e difendono;

- controricorrente - avverso la sentenza n. 33/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/03/2017 R.G.N. 99/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto


con sentenza n. 33 del 2017, la Corte d'appello di Salerno, nel giudicare sul diritto dell'Inail di ottenere la restituzione di quanto erogato ad un dipendente a seguito di infortunio sul lavoro, negato dal primo giudice, ha rigettato l'appello principale proposto dall'INAIL nei riguardi della Spa (Omissis) ed ha accolto quello incidentale proposto dalla società in relazione al rigetto della preliminare eccezione di prescrizione della pretesa;

ad avviso della Corte territoriale, l'appello incidentale andava accolto, con ciò restando assorbito il ricorso principale, in quanto era decorso il termine triennale dalla data di liquidazione della rendita (12 maggio 2003) a quella di proposizione del ricorso (15 ottobre 2013) e si era in assenza di accertamento penale sulla sussistenza del fatto-reato;

avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'INAIL sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria;

resiste (Omissis) Spa con controricorso;

il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di gg. 60 (art. 380 bis 1 c.p.c.);

 

Diritto


con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 10,11 e 122 D.P.R. n. 1124 del 1965 in relazione al fatto che si era affermata la prescrizione dell'azione ancorandola al momento di corresponsione della rendita senza considerare che, nel caso di specie, il procedimento penale, aperto prima del decorso del triennio e cioè il 7 luglio 2004, si era concluso a seguito di proscioglimento ed il ricorso era stato notificato il 28 gennaio 2013;

il motivo è autosufficiente (risultano depositati decreto di archiviazione ed atto di appello) e fondato;

questa Corte ha infatti affermato che (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 22/12/2021, n. 41279) in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'Inail, previsto dall'art. 112, comma 5, del D.P.R. n. 1124 del 1965, in caso di pronuncia di decreto di archiviazione da parte del giudice penale decorre dalla data di emissione di detto decreto;

si è infatti chiarito che (v. Cass. n. 12631 del 2021; Cass. n. 1061 del 2012) l'azione di regresso esperibile dall'Inail contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d'interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorchè adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona. Ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice;

difatti, in tema di azione di regresso dell'Inail ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, occorre avere riguardo alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale (ove l'azione di regresso è soggetta al termine triennale di decadenza) e le ipotesi di sussistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (in cui l'azione di regresso è soggetta al termine triennale di prescrizione), (v. Cass. n. 16847 del 2020);

ad impedire la decadenza è sufficiente il deposito del ricorso giudiziale mentre ove il termine sia di prescrizione, lo stesso può essere interrotto non con il deposito bensì con la notifica del ricorso con cui l'azione viene esercitata, oppure con ogni atto idoneo alla costituzione in mora, ai sensi dell'art. 2943 c.c. (v. Cass. sul punto n. 22876 del 2021);

nessun rilievo può attribuirsi nella fattispecie in esame alla sentenza delle S.U. n. 5160 del 2015, richiamata dalla Corte d'appello, che concerne la diversa ipotesi in cui non sia iniziato alcun procedimento penale (v. anche Cass. 20611 del 2018);

è stato peraltro chiarito che "la speciale azione di regresso spettante jure proprio all'Istituto, ai sensi del D.P.R. n. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11 è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività' lavorativa" (v. Cass. n. 6212 del 2008; Cass. n. 16141 del 2004);

la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi di diritto richiamati in quanto, pur avendo l'INAIL dato atto del procedimento penale instaurato nei confronti del legale rappresentante della controricorrente e concluso con provvedimento di archiviazione, ha qualificato il termine di cui all'art. 112 cit. come termine di prescrizione, anzichè di decadenza, ritenendo la prescrizione maturata per difetto di prova della notifica del ricorso quale atto interruttivo.

per tali ragioni, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2023