Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 settembre 2023, n. 27290 - Incidente del lavoratore che abbandona il posto di lavoro anticipatamente con la propria autovettura. Esclusa l'occasione di lavoro


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente -

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -

Dott. MARCHESE Gabriella - rel. Consigliere -

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere -

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25625-2017 proposto da:

A.A., B.B., C.C., tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE CORTINA D'AMPEZZO 269, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DE SANTIS, rappresentate e difese dall'avvocato GIUSEPPE PALMIERI;

- ricorrenti -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER 3586 L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente - avverso la sentenza n. 4293/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/06/2017 R.G.N. 9659/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.

 

Fatto

 

1. la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l'originaria domanda degli odierni ricorrenti volta ad ottenere la rendita ai superstiti;

2. la Corte territoriale, in primo luogo, ha dichiarato la contumacia della parte privata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello;

3. nel merito, previa ricostruzione della vicenda concreta, ha escluso che l'infortunio rientrasse nel perimetro di copertura assicurativa;

4. per la Corte erano pacifiche le circostanze in cui l'incidente si era verificato: il dante causa, dipendente dell'Università degli Studi di (Omissis), con sede in (Omissis), il giorno dell'evento, abbandonava il posto di lavoro anticipatamente con la propria autovettura di cui usufruiva per recarsi quotidianamente al lavoro dalla propria abitazione. Il sinistro si verificava in conseguenza di una brusca manovra di sterzata verso la corsia opposta, per motivi non accertati, così che il lavoratore impattava con un autoarticolato proveniente dall'opposto senso di marcia. L'assenza di tracce sul manto stradale e la rilevata moderata velocità lasciavano ipotizzare che il de cuius fosse stato colto da un improvviso malore o da una distrazione;

5. la Corte di merito accertava anche che il dante causa aveva manifestato ai colleghi la volontà di allontanarsi, senza attendere che terminasse l'orario di lavoro, a causa di una forte emicrania; lo stato di malessere, quel giorno, era confermato da un familiare;

6. per il Giudice di appello, la condotta del lavoratore che, nelle descritte condizioni di salute e senza autorizzazione del datore di lavoro, si metteva alla guida della autovettura per intraprendeva il viaggio di ritorno dal lavoro, configurava comportamento idoneo ad elidere il necessario rapporto tra evento e attività lavorativa;

7. hanno proposto ricorso per Cassazione gli eredi, con quattro motivi;

8. ha resistito, con controricorso, l'Inail;

9. chiamata la causa all'adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui all'art. 380 bis 1 c.p.c., comma 2.

 

Diritto

 

10. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost. nonchè degli artt. 156, 160, 161 e 291 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 9: inesistenza della notificazione dell'atto di appello, inammissibilità dell'impugnazione, passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

11. parte ricorrente assume che, solo a seguito di un atto di diffida dell'INAIL, veniva a conoscenza del procedimento di appello. Il ricorso in appello era, infatti, notificato all'indirizzo, non più attuale, del difensore costituito e, nonostante la dichiarata irreperibilità, non era stato dato avviso del deposito del piego presso l'ufficio postale;

12. con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost. nonchè degli artt. 149, 160, 170, 291 e 330 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 3, del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 17 e R.D. n. 37 del 1934, artt. 68 e 82: nullità della notificazione dell'atto di appello, del procedimento e della sentenza;

13. le ricorrenti chiariscono che, nelle more del giudizio, era soppresso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, nel cui circondario aveva sede, originariamente, lo studio del difensore. Il professionista, pertanto, si era trasferito in altro luogo e ciò esigeva la verifica, a cura del notificante, del nuovo indirizzo, presso cui parte ricorrente aveva eletto domicilio;

14. con il terzo motivo -ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost. nonchè degli artt. 140, 149, 156, 160, 170, 291 e 330 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 3 e art. 9, come modificati dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 4, conv. in L. n. 80 del 2005: nullità della notificazione dell'atto di appello, del procedimento e della sentenza;

15. parte ricorrente ribadisce che l'atto di appello non era stato consegnato per irreperibilità del destinatario senza però che fosse spedita comunicazione di avvenuto deposito del plico nell'ufficio postale con lettera raccomandata. Ed invero la cartolina presentava unicamente l'annotazione relativa alla irreperibilità del destinatario, senza indicare e annotare la data dell'avvenuto deposito del piego e le altre attività che l'agente postale è tenuto a compiere sensi della disciplina di riferimento;

16. i tre motivi - che riguardano la notifica dell'atto di appello- vanno congiuntamente esaminati, arrestandosi al medesimo rilievo di inammissibilità, per difetto di specificità;

17. è carente, in ricorso, la trascrizione della relata di notifica dell'atto di appello, indispensabile per la valutazione di fondatezza dei rilievi, tanto più a fronte della espressa affermazione, nella sentenza impugnata, della sua regolarità;

18. deve darsi seguito all'indirizzo secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo" (Cass. n. 5185 del 2017, sulla cui scia, tra le tante, Cass. n. 1977 del 2023; Cass. n. 26514 del 2022);

19. con il quarto motivo -ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3- è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 38 del 2000, art. 12 per aver la Corte territoriale escluso l'evento concreto dalla copertura assicurativa;

20. il motivo è infondato;

21. come noto, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, detta la norma fondamentale della materia, secondo la quale l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in "occasione di lavoro";

22. sulla nozione di "occasione di lavoro", la giurisprudenza di legittimità precisa che tale condizione si realizza ogniqualvolta lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l'occasione dell'infortunio e cioè quando determini l'esposizione del soggetto protetto al rischio di esso, dando luogo ad un nesso eziologico, seppur mediato e indiretto;

23. per quanto più rileva nella presente fattispecie, il comma aggiunto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, alle condizioni specificamente previste, assimila, alla esecuzione della prestazione, gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro (cd. infortunio in itinere); non incide, però, sul requisito dell'occasione di lavoro, da riferire, in tal caso, al nesso con la necessità degli spostamenti e dei percorsi;

24. in estrema sintesi, può affermarsi che, ai fini della tutela in oggetto, non è sufficiente che sussista la causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l'assicurato nel luogo ove egli svolge le sue mansioni - comprensivo del percorso da e per il lavoro- ma è necessario che tale causa sia connessa all'attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività o sia, almeno, occasionata dal suo esercizio;

25. il principio esposto è valso ad escludere l'occasione di lavoro, in particolare, per i fatti imputabili alla condotta volontaria e personale del lavoratore. Si tratta del cd. rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa perchè dovuto ad una scelta arbitraria e personalissima del lavoratore (tra le tante, Cass. n. 22180 del 2021;Cass. n. 7649 del 2019; Cass. n. 17917 del 2017), tale da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata;

26. il ragionamento della Corte di appello, a giudizio del Collegio, è coerente con i principi esposti. Il Giudice di merito ha ritenuto, liberamente apprezzando gli elementi di causa, l'evento controverso frutto di un "arbitrario" aggravamento del rischio, determinato da una condotta altamente irresponsabile del lavoratore. Questi, sottraendosi, in particolare, al controllo datoriale ed alla ragionevole possibilità di un soccorso, in precarie condizioni di salute, si è posto alla guida della sua autovettura, così da esporre deliberatamente la sua persona ad un pericolo estraneo alla prestazione e, perciò, non tutelabile;

27. si è trattato, in altre parole, di un infortunio che - seppure occorso al lavoratore nel tragitto per raggiungere l'abitazione dal lavoro- non è avvenuto in condizioni da ritenersi necessitate, ai sensi e per gli effetti della disciplina che giustifica la protezione assicurativa;

28. il ricorso va, dunque, complessivamente rigettato, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

29. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2023