Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e, in particolare, l’articolo 82, comma 1, lettera c), numero 1, e comma 2 concernenti le autorizzazioni per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 4 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2011, n. 83, concernente “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO l’articolo 3, comma 1 e l’Allegato I del citato decreto 4 febbraio 2011, che prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Commissione per i lavori sotto tensione;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 12, rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale";
VISTO il decreto del già competente Direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 56 del 1° ottobre 2020, con il quale è stata costituita, per un triennio, la Commissione per i lavori sotto tensione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2021, che, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 2001, ha incaricato il dr. Gennaro Gaddi della titolarità della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;
TENUTO CONTO che la suddetta Commissione è ora incardinata presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATO che il 30 settembre 2023 è venuto a scadenza il periodo per il quale è stata costituita la suddetta Commissione;
RAVVISATA la necessità di procedere alla sua ricostituzione per il successivo triennio;
VISTE le designazioni effettuate dalle Amministrazione e dagli Enti interessati;
ACQUISITI i curricula vitae degli interessati;
ACQUISITE le dichiarazioni rese dagli interessati, quali componenti effettivi e supplenti, in seno alla Commissione per i lavori sotto tensione, in ordine all’ assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi per lo svolgimento dell’incarico;
CONSIDERATA, altresì, l’esigenza di disciplinare le modalità di funzionamento della Commissione oggetto del presente provvedimento
 

DECRETA

Articolo 1
(Ricostituzione e composizione)

1. È ricostituita, presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la Commissione per i lavori sotto tensione, per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 2 dell’Allegato I al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2011. La Commissione formula pareri tecnici su profili concernenti la sicurezza delle attività di lavoro riguardanti impianti e apparecchiature elettriche.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dai seguenti componenti:
- ing. Abdul Ghani AHMAD, quale componente effettivo e l’ing. Mariella CHIURAZZI, quale componente supplente, con funzioni di Presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ing. Ruggero MAIALETTI, quale componente effettivo e ing. Fausto DI TOSTO, quale componente supplente, in rappresentanza del Ministero della salute;
- ing. Giovanni Luca AMICUCCI quale componente effettivo e ing. Domenico MAGNANTE quale componente supplente, in rappresentanza dell’INAIL;
- ing. Andrea REBASTI quale componente effettivo e ing. Giorgio DE DONÀ quale componente supplente, in rappresentanza del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano.
 

Articolo 2
(Funzionamento e durata)

1. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite dall’Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, richiamato in premessa. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente.
2. Prima dell’inizio dei lavori di ciascuna seduta, ogni singolo componente presente rende apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione alle attività previste nell’ordine del giorno. A tal fine l’ordine del giorno deve indicare analiticamente le richieste di autorizzazione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame della Commissione.
3. Per ciascuna richiesta di autorizzazione ovvero per eventuali questioni tecniche sottoposte alla sua valutazione, la Commissione redige apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche assunte dalla Commissione, con le relative motivazioni. Tali schede sono allegate al verbale di cui al punto 3.3 dell’Allegato I al decreto 4 febbraio 2011, di cui costituiscono parte integrante.
4. La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro assicura, mediante la divisione competente, il supporto amministrativo al funzionamento della Commissione, anche ai fini del coordinamento interno.
5. La Commissione resta in carica per un triennio dalla data del presente decreto e i suoi componenti possono essere nominati per non più di tre mandati complessivi.
6. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
7. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto verrà pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 3 ottobre 2023
Gennaro Gaddi