Cassazione Civile, Sez. 3, 25 settembre 2023, n. 27254 - Regresso. Aggiornamento del costo dell'infortunio



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -

Dott. TASSONE Stefania - rel. Consigliere -

Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso iscritto al n. 1315/2020 R.G. proposto da:

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Andrea Rossi, e Letizia Crippa, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre, n. 144;

A.A., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Caterina Caterino, elettivamente domiciliato in Roma, piazza G. Randaccio, n. 1 presso l'avv. Luca Di Paolantonio;

- ricorrenti e controricorrenti -

contro

GENERALI ITALIA Spa rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv. Giuseppe Ciliberti, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 28, presso lo studio del difensore;

- controricorrente -

nonchè contro

B.B., C.C., GENERALI ITALIA Spa UNIPOL ASSICURAZIONI Spa GENERALI ITALIA SPA;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 3032/2019, pubblicata in data 28 ottobre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2023 dal Consigliere Dott.ssa Stefania Tassone.

 

Fatto


1. Con sentenza del 28 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Bologna rigettava l'appello proposto da A.A., C.C. e B.B., confermando la sentenza del 6 marzo 2013 con cui il Tribunale di Bologna, in accoglimento della domanda proposta dall'INAIL, li condannava in solido ex artt. 1916, 2050, 2051 c.c. al pagamento dell'importo corrispondente alle prestazioni economiche erogate dall'Istituto in favore degli eredi del sig. D.D., deceduto a seguito di infortunio sul lavoro.

2. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito l'INAIL propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Anche A.A. propone ricorso per cassazione, che in quanto successivo si converte in ricorso incidentale, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria.

Al ricorso del A.A. resistono con controricorso l'INAIL, limitatamente ai primi due motivi, e la società Generali Italia Spa già Ina Assitalia Spa limitatamente al terzo, quarto e quinto motivo.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, c.p.c.

 

Diritto


1. Con un unico motivo di ricorso l'INAIL denunzia "violazione degli art. 1916 c.c., D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 116, art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4".

Lamenta che la corte di merito si è limitata a confermare la decisione del tribunale che aveva ammesso la surrogazione dell'Istituto per l'importo indicato al momento della precisazione delle conclusioni del giudizio di prime cure, senza tuttavia tener conto della domanda di aggiornamento del costo dell'infortunio che l'INAIL aveva proposto nel corso del giudizio di gravame.

1.1 Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi e quindi una mutatio libelli, integrando invece una mera emendatio libelli, come tale ammissibile sia nel corso del giudizio di primo grado che in grado di appello (v. Cass., 21/03/2022, n. 9005; Cass., 19/04/2010, n. 9266; Cass., 27/10/2005, n. 20911).

Con particolare riferimento all'azione di regresso dell'INAIL, si è precisato che il credito dell'Istituto per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato verso il terzo autore del danno ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo, è credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimoniale che l'Istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi e dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortunato; ne consegue che detto credito deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, trattandosi di mera precisazione del petitum relativo alla domanda già posta (v. Cass., 21/03/2022, n. 9005; Cass., 02/03/2016, n. 4089; Cass., 20/03/2015 n. 5594).

1.2 Orbene, i suindicati principi risultano dalla corte di merito invero disattesi nell'impugnata sentenza, là dove si è limitata a confermare la pronunzia del giudice di prime cure, benchè l'INAIL avesse aggiornato il costo dell'infortunio, depositando nuovo prospetto del proprio credito all'attualità.

2. Con il primo motivo il ricorrente incidentale A.A. denunzia "nullità del procedimento e della sentenza per inesistenza della notifica del ricorso in riassunzione, anche in relazione all'art. 112 c.p.c.", in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole, riproponendo analoga censura svolta in appello, che il giudice di prime cure abbia concesso all'INAIL un nuovo termine per procedere alla notifica del ricorso in riassunzione.

2.1 Con il secondo motivo denunzia "violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all'art. 307 c.p.c.", in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che, nel ritenere tardiva la formulata eccezione di estinzione, la corte di merito abbia applicato erroneamente il dato normativo di cui all'art. 307 c.p.c., omettendo di considerare che la stessa eccezione era stata sollevata sin dal primo grado di giudizio da tutte le altre parti processuali, ed in particolare sin dall'udienza del 26 maggio 1011 dal difensore di Ina Assitalia comparso spontaneamente a tale udienza.

Poichè l'estinzione del giudizio opera di diritto, il ricorrente sostiene di poter beneficiare dell'effetto estensivo scaturente dall'eccezione proposta da altre parti in causa.

2.2 I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.

Per costante orientamento di questa Corte, ai fini della tempestività e validità della riassunzione della causa, rileva unicamente il deposito del ricorso in riassunzione nei termini di cui all'art. 305 c.p.c. (v. Cass., 29/07/2009, n. 17679; Cass., Sez. Un., 28/06/2006, n. 14854), ed il giudice che rilevi l'omessa notifica (o un vizio comportante l'inesistenza della stessa) dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, deve ordinarne l'effettuazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine (stavolta) perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291 c.p.c., u.c., e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3 (v. Cass., 07/04/2016, n. 6755).

Si è poi ulteriormente precisato che l'estinzione del processo opera sì di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa (cfr. Cass., 19/08/2019, n. 21480; Cass., 29/07/2005, n. 15948).

Ciò vale anche per il contumace che si costituisca in sede di gravame, salva l'ipotesi in cui questi denunci con il gravame il difetto di costituzione del contraddittorio nei propri confronti nel giudizio di primo grado, e più precisamente salvo che risulti che nei confronti della parte medesima non sia stato in quella sede regolarmente costituito il contraddittorio o ricostituito in fase di riassunzione del processo, ciò che appunto non è avvenuto nel caso di specie, in cui al A.A. risulta essere stato notificato l'atto di riassunzione del processo, a suo tempo interrotto per fallimento di una delle parti in causa.

Il soggetto contumace in primo grado, pertanto, non può eccepire in appello l'estinzione del processo nell'ipotesi in cui sia stato posto, nel grado in cui si è verificato l'evento interruttivo, nella condizione di formulare la relativa eccezione (di estinzione) per essere stato ritualmente notificato in detto grado l'atto di riassunzione per la prosecuzione del processo (v. Cass., 11/05/2007, n. 10876).

2.3 Nell'affermare che: "In disparte la questione se il giudice abbia correttamente o meno concesso un nuovo termine per la notifica del ricorso in riassunzione rinviando all'udienza del 3.11.2011, è assorbente rilevare che fra le parti comparse a detta udienza non figurano gli odierni appellanti, i quali non comparirono e non si costituirono e furono dichiarati contumaci in tale sede; quindi gli appellanti non sollevarono ritualmente nella prima difesa utile, l'udienza del 3.11.2011, l'eccezione di estinzione del giudizio che qui, di fatto, propongono per la prima volta in violazione dell'art. 345 c.p.c.", la corte di merito ha quindi fatto buon governo dei suindicati principi di diritto.

3. Con il terzo motivo denunzia "violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento agli artt. 183 e 167 c.p.c.", in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quarto motivo denunzia "nullità della sentenza in relazione all'art. 112 c.p.c.; assenza di motivazione e/o motivazione meramente apparente in ordine alla domanda di manleva formulata in proprio dal A.A." in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il quinto motivo denunzia "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio" in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Secondo costante orientamento di questa Corte, in base al disposto dell'art. 269 c.p.c., comma 2, il convenuto che intenda chiamare in giudizio un terzo ha l'onere di inserire nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata che l'istanza di spostamento della prima udienza, sicchè incorre nella decadenza prevista dalla medesima di disposizione anche quando provveda solo al primo di tali adempimenti, ma non al secondo (v. Cass., 07/05/2013, n. 10579).

Nel caso di specie, la corte di merito ha rilevato come il tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta nei confronti delle compagnie assicurative da A.A. in proprio (oltre che da C.C. e B.B.: v. pp. 3 e 4 della sentenza impugnata), ma ha poi reputato di poter intervenire in sanatoria del rilevato vizio motivazionale, in primo luogo ritenendo che, avendo nell'incipit del dispositivo dichiarato "ogni altra istanza disattesa o assorbita", il giudice di prime cure abbia inteso sostanzialmente rigettare la domanda, in secondo luogo argomentando nei seguenti termini: "La decisione è corretta e va confermata dovendosi integrare la motivazione come segue. Nel primo grado di giudizio gli odierni appellanti si costituirono insieme ad Autotrasporti A.A. Srl con il medesimo difensore e con un'unica comparsa di risposta nella quale - diversamente da quanto si legge nell'atto di appello - non tutti i convenuti, ma la sola società chiese l'autorizzazione a chiamare in causa le compagnie assicuratrici e solo la società chiese, in via subordinata, che le stesse fossero condannate a manlevarla e garantirla per ogni responsabilità civile conseguente alle pretese di parte attrice in forza delle citate polizze assicurative dalla società stipulate. Dunque, le successive domande di manleva formulate, per la prima volta, nella memoria ex art. 183 c.p.c., n. 1 nell'interesse di A.A. in proprio, da C.C. e da B.B., sono inammissibili perchè tardivamente proposte oltre al termine previsto dall'art. 167 c.p.c. E' assorbita ogni altra questione riguardante la qualificazione del rapporto assicurativo (nella comparsa conclusionale - e per la prima volta ritenuto dagli appellanti come contratto di assicurazione per conto di chi spetta di cui all'art. 1891 c.c.) e la fondatezza nel merito di tali domande".

3.1 Con tale incongrua motivazione la corte di merito ha invero nell'impugnata sentenza disatteso i suindicati principi di diritto, in quanto non li ha tenuti presenti nella disamina degli atti processuali e delle difese dell'odierno ricorrente A.A., il quale nella comparsa di costituzione e risposta ha ritualmente richiesto, in proprio, l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.

4. In conclusione, va accolto il ricorso dell'INAIL e vanno altresì accolti il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso incidentale, respinti invece il primo ed il secondo motivo, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo.

5. Dell'impugnata sentenza si impone la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

6. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso principale ed il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso incidentale, rigettando il primo ed il secondo motivo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2023