Protocollo d'Intesa
tra
Comune di Brescia
e
ANCE Brescia - Collegio Costruttori Edili
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
CAPE - Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia
"Rafforzamento della legalità nell'edilizia pubblica e privata"

 

VISTO
- il Decreto Legislativo 19 Aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ed in particolare gli artt. 23 comma 16, 30 (in particolare i commi 3, 4, 5 e 6), 32 comma 14-bis, 80, 84, 95 comma 10, 97 comma 5, lettera d) e 105;
- il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nella parte ancora in vigore;
- la vigente normativa nazionale in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e regolarità del mercato del lavoro, tra cui il D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, ed in particolare l'art. 90 commi 9 e 10;
- l’art. 4 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34 recante " Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", convertito con modificazioni dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78;
- l'art. 27, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380 che attribuisce al Comune la vigilanza e controllo sull'attività edilizia-urbanistica affinché ne verifichi la conformità e la rispondenza alle norme di legge e di regolamento;
- l'art. 7 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in virtù del quale il Comune è titolare di potere regolamentare in ordine alla organizzazione dei propri uffici e all'esercizio delle funzioni proprie o delegate;
- gli articoli 17, 20-bìs, 62 e 63 del Regolamento Edilizio Comunale che confermano l'ampiezza del potere/dovere di controllo e di vigilanza del Comune in materia edilizia ai sensi del succitato art. 27 del D.P.R n. 380/2001;
- l’art. 2, comma 1 lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, con il quale vengono definiti gli enti bilaterali come "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso (...) la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in particolare l’art. 1 comma 17 che prevede: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";
- il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)";
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell'8 giugno 2015;
- le circolari Inps n. 126 ed Inail n. 61 entrambe del 26 giugno 2015;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 1° giugno 2012 e l'interpello n. 1 del 21 marzo 2016 rilasciato dalla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la Legge 9 marzo 1989, n. 88 recante "Ristrutturazione dell’istituto nazionale della previdenza sociale e dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro" ed in particolare l’art. 49 nonché il relativo Manuale di Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali nell'edizione del giugno 2014;
- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "Legge urbanistica";
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- la Legge regione Lombardia 11 marzo 2015, n. 12 recante "Legge per il governo del territorio";
- il Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73;
- la Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ed in particolare l'art. 49;
- l'atto della Conferenza Unificata approvato nella seduta del 18 dicembre 2014, recante "Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della CIL e della CILA per gli interventi di edilizia libera";
- il Parere Precontenzioso dell'ANAC n. 12/2015 secondo il quale, ai sensi sia dell’art.118, comma 6, sia dell'art.40, comma 6 lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006, le imprese che svolgono prevalentemente lavori edili, nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, sono obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente. Tale parere risulta collocarsi nel consolidato orientamento dell'ANAC che con Parere n.83 del 30 maggio 2012 rilevava che "ai fini della valutazione della regolarità contributiva non viene infatti in rilievo il C.C.N.L. in concreto applicato dall'impresa, ma quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara nonché delle relative qualificazioni possedute (...) è del tutto evidente che un diverso opinare consentirebbe agevolmente a qualunque concorrente di eludere (in parte) le previsioni normative e amministrative, in tema di verifica di regolarità del requisito della regolarità contributiva usando la semplice accortezza di optare per l'applicazione di una disciplina contrattuale collettiva diversa da quella del settore edile. In questo modo si perverrebbe al risultato, certamente da scongiurare, di consentire a un'impresa di impegnarsi, con varie stazioni appaltanti, a effettuare lavori edili, senza mai dover dimostrare la sua regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili";
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14775 del 26 luglio 2016;
- la Delibera del Consiglio comunale di Brescia del 22 dicembre 2015 n, 205 riguardante l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione.

PREMESSO CHE
- la legalità è il primo presidio perché, nella comunità locale, possa svilupparsi una corretta dinamica concorrenziale tra soggetti economici e che, anche secondo il principio della sussidiarietà, è dovere delle istituzioni pubbliche locali e delle parti sociali collaborare affinché la concorrenza non assuma valore solo formalistico portando ad una profonda e radicale alterazione delle condizioni di mercato tale da pregiudicare la stessa sopravvivenza di un settore o comparto economico e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- dal complessivo quadro normativo, più sopra delineato, emerge che per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali esercenti attività edile, la regolarità contributiva delle stesse, accertata per mezzo del DURC, deve essere verificata nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili;
- vi è la comune volontà di contribuire alla realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità, in particolare nei settori produttivi più esposti, come è quello dell’edilizia, a partire dalla garanzia del pieno rispetto della disciplina legislativa in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa all'interno dei luoghi di lavoro e dei cantieri per contrastare il lavoro sommerso nell'ambito del sistema sia dei lavori pubblici che dei lavori privati;
- nel settore dell'edilizia, sia nell’ambito degli appalti pubblici di lavori che in quello degli interventi promossi dai privati, il lavoro irregolare, l'evasione contributiva e fiscale nonché il mancato puntuale rispetto del contratto collettivo di lavoro rischiano di consolidarsi con grave danno per la libera concorrenza tra le imprese, per la qualità delle opere, per la sicurezza dei lavoratori, per le stesse condizioni di lavoro e di retribuzione dei dipendenti e di creare i presupposti per il nascere, o affermarsi, di tentativi di estorsione e corruzione nonché di favorire la pressione delle organizzazioni criminali;
- la correttezza del comportamento delle imprese impegnate nell’esecuzione di opere edili comporta anche la verifica dell'iscrizione alle Casse Edili per evitare forme di distorsione ed elusione della concorrenza leale tra operatori economici;
- pur essendo in corso di definizione un più articolato e ampio "Patto Territoriale della Legalità a valere per il Settore Edile", con il coinvolgimento, oltre del Comune di Brescia - quale soggetto promotore - e delle Parti Sociali firmatarie del presente Protocollo, di altre Pubbliche Amministrazioni - quali Ministero del Lavoro, Inps, Inail - coordinate dalla Prefettura, appare opportuno, in attesa della definizione di tale Patto, concordare da subito, nei più ristretti limiti delle competenze affidate ai soggetti sottoscrittori, azioni finalizzate a tutelare la correttezza dei comportamenti degli operatori economici che svolgono lavorazioni edili e nell'ambito degli stessi anche quelle attività più esposte a rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata;
il presente Protocollo rientra tra le misure previste dal Comune di Brescia nel Piano di Prevenzione della Corruzione approvato dallo stesso ente.

VISTO E PREMESSO QUANTO SOPRA
le parti che sottoscrivono il presente protocollo, si impegnano ad incrementare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle rispettive autonomie, il controllo del rispetto della legalità nell'edilizia, sia negli appalti pubblici di lavori edili sia nell'edilizia privata, con specifico riferimento alla regolarità contributiva ed assicurativa ed al puntuale rispetto del contratto collettivo di lavoro dell'edilizia, quali strumenti volti a contrastare, oltre il lavoro irregolare in ogni sua forma, anche le pressioni della criminalità organizzata nel settore edile.
A tal fine, prevedono che:

1) Nell'ambito dell'edilizia privata,
le lavorazioni edili, anche ai fini del riconoscimento di agevolazioni, come specificate nell'allegato al presente Protocollo, saranno eseguite da imprese iscritte alla Cassa Edile la cui iscrizione sia attestata mediante l'esibizione del Documento Unico di regolarità Contributiva - DURC - rilasciato dalle Cassa Edili, come previsto nel Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015. In attuazione dell'art. 27, comma 1, del DPR n. 380/2001, il Comune, con riferimento agli interventi edili sul territorio comunale, potrà verificare a campione, dandone comunicazione preventiva ai proprietari anche ai fini dell'applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, che l'esecuzione delle lavorazioni edili, come specificate nell'allegato al presente Protocollo, sia svolto da imprese iscritte alla Cassa Edile attestata come sopra descritto

2) Nell'ambito degli appalti pubblici di lavori,
a) Le lettere di invito o i bandi di gara specificheranno se la categoria prevalente sia edile o meno con riferimento alla classificazione di cui all’allegato al presente Protocollo che riporta le lavorazioni edili. Per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 30, comi 3,4,5,e 6, del D.Lgs. 50/2016, qualora la categoria prevalente sia edile, il bando dovrà richiedere che il concorrente rilasci autodichiarazione di iscrizione alla Cassa Edile con il relativo codice. Nel capitolato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 105, commi 9 e 16 del D.Lgs. 50/2016, sarà previsto che eventuali imprese subappaltatrici, qualora il subappalto abbia oggetto prevalente l’esecuzione delle lavorazioni edili specificate nell’allegato al presente Protocollo, siano iscritte alla Cassa Edile con il relativo codice. Ogniqualvolta sia necessario il DURC, per i casi sopra menzionati, si dovrà verifica re che lo stesso sia stato rilasciato anche dalla Cassa Edile.
b) Per gli appalti fino al milione di euro verrà privilegiato il metodo di affidamento dei lavori a misura, previa esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97, Comma 8 del Codice degli appalti).
c) Nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà evidenziato che, in caso di ricorso all'avvalimento, dal contratto e dalle dichiarazioni previste dall'art. 89 del Codice degli appalti il prestito dei requisiti, a pena di esclusione, deve riportare:
- per la manodopera: le figure professionali prestate e il numero complessivo di ore lavorative;
- per i macchinari: la tipologia ed il tempo del prestito;
- per i materiali: tipologia e quantità.
Dopo la gara e prima del verbale di aggiudicazione l'Amministrazione verificherà che le tipologie e l'entità delle risorse indicate siano sufficienti a coprire la qualificazione prestata e necessaria per l'esecuzione delle opere.
d) Il computo metrico estimativo, a corredo dei progetti, da richiamare nella lettera di invito o nel bando di gara e futuro documento facente parte del contratto, dovrà evidenziare per ciascuna voce la categoria SOA più prossima, indicando quindi tutte le categorie presenti nell'elaborato con il relativo importo complessivo. La categoria con l'importo più elevato sarà definita prevalente.
e) I capitolati prevedranno che il Direttore di lavori, a fronte di ogni riserva o di fatti che possano comportare un esborso non previsto per l'Amministrazione, sia tenuto a fornire al RUP, entro 15 giorni dalla formulazione delle riserve o dal verificarsi del fatto, un'apposita relazione esprimendo il suo parere.
f) Compatibilmente con la vigente normativa in materia, con la struttura organizzativa e con i carichi di lavoro degli uffici dell'Amministrazione, sarà prevista la separazione tra personale addetto alla progettazione, personale addetto alla Direzione Lavori e alla Sicurezza, personale addetto alla predisposizione dei documenti di gara e personale addetto ai collaudi.
g) Nei bandi di gara e nelle lettere di invito verranno evidenziate le modalità di pagamento da parte dell'Amministrazione direttamente a! subappaltatore, in ossequio all'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo, in aggiunta a quanto già previsto dalla vigente normativa, che:
- l'Amministrazione pagherà direttamente il subappaltatore a fronte di una richiesta formale dello stesso. Il pagamento al subappaltatore avverrà previa dichiarazione congiunta di appaltatore e subappaltatore dalla quale risulti l'importo da liquidare al subappaltatore.
- in caso di contestazione tra i due soggetti, l'Amministrazione procederà al pagamento della sola quota parte del lavoro per la quale non sussistono contestazioni. La somma in contestazione verrà liquidata in presenza di accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, insieme alla rata di saldo all'appaltatore.
h) Nei bandi di gara, nelle lettere di invito e nei contratti di appalto verrà espressamente evidenziato che i requisiti di qualificazione necessari per l'aggiudicazione dell'appalto dovranno permanere per tutto il periodo di esecuzione dei lavori. L'Amministrazione durante la fase di esecuzione del contratto provvederà a monitorare la permanenza della qualificazione Soa in relazione alla scadenza triennale e/o quinquennale della stessa. L'Amministrazione a tal fine incaricherà la Cassa Edile di inviare 120 giorni prima della scadenza un avviso all'impresa aggiudicatala ricordando alla medesima la necessità di procedere alla verifica o al rinnovo della qualificazione Soa per la prosecuzione del contratto d'appalto in essere, notificando tale avviso anche all'Amministrazione. Qualora intervenisse la scadenza della qualificazione Soa, Cassa Edile notificherà tale situazione all'Amministrazione, la quale, a mezzo pec, aprirà nei confronti dell'esecutore, entro 5 giorni dalla notifica, un procedimento di sospensione temporanea dell'esecuzione dell'appalto, previo accertamento della situazione di fatto del cantiere effettuata dal Direttore dei lavori, dando notizia del procedimento anche al responsabile della Sicurezza in cantiere.
In relazione a detta sospensione, si applica il comma 4 dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di regolarizzazione della qualificazione Soa nel termine stabilito, l'Amministrazione comunicherà all'esecutore, al Direttore dei lavori e al Responsabile della Sicurezza in cantiere la data di ripresa dei lavori.
i) Nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà previsto che nella documentazione amministrativa dovrà essere inserito, a pena di esclusione, il presente protocollo di legalità, sottoscritto dall'offerente in tutte le sue parti.
j) Con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Brescia verificherà, in sinergia con la CAPE, l'attuazione degli artt. 23, comma 16, 30, commi 3 e 4, 95, comma 10, 97, comma 5 lett. d), 105, commi 9 e 16, e 216, comma 4 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, accertando l'applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni lavorative.
Il Comune di Brescia e la Cassa Edile di Brescia, entro due mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, adotteranno disposizioni attuative disciplinanti le modalità di scambio delle informazioni, la segnalazione di eventuali anomalie da parte della Cassa Edile ed il monitoraggio anche attraverso agenti della Polizia Locale (ovviamente nei limiti delle competenze degli stessi), relative alle attività di natura edile che si svolgono sul territorio comunale, finalizzate a rilevare le situazioni di irregolarità in materia edilizia, urbanistica e di tutela delle condizioni di lavoro, anche con riferimento al rispetto del presente Protocollo.
Per il monitoraggio delle azioni previste dal presente Protocollo d'intesa le parti sì incontreranno se richiesto dal Comune di Brescia ovvero di comune accordo dalle altre parti sottoscrittrici.
Il presente Protocollo di Intesa rimarrà in vigore fino alla piena operatività del "Patto Territoriale della Legalità a valere per il Settore Edile".

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 relativo al trattamento dei dati personali
Richiamato l'art. 8, comma 4, del regolamento comunale per la tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali (Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 330/11521 P.G. del 26.3.2003 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 222/10954 P.G. del 10.3.2004), si precisa quanto segue.
Il trattamento dei dati avverrà per finalità istituzionali e di legge del Comune di Brescia e della Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia ("CAPE"), connesse o strumentali all'attività da questi svolte in adempimento dei propri doveri e poteri.
In particolare i dati verranno trattati dal Comune ed esclusivamente dalla CAPE sulla base del presente protocollo di intesa specifico al fine di consentire:
1. all'Amministrazione Comunale di svolgere l'attività di controllo di cui:
I. all'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001; la suddetta disposizione di legge, infatti, attribuisce al Comune il potere e dovere di vigilanza e controllo, in senso ampio, sull'attività edilizia-urbanistica affinché ne verifichi in generale la conformità e la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, con ciò, imponendo, dunque, la verifica della conformità dell'attività sotto i molteplici profili che la interessano;
II. alla vigente normativa in tema di lavori pubblici, ove il Comune agisca quale Stazione Appaltante così come definita dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici.
In tale senso la condivisone dei dati è elemento essenziale, imprescindibile e strumentale per l'utile e fattivo svolgimento dell'attività di controllo, di prevenzione e di inibizione di attività svolte in modo non conforme alla normativa che attiene l'attività edilizia sotto i suoi diversi profili, sia nell'ambito privato sia in quello pubblico;
2. a CAPE di Brescia di svolgere con efficacia ed effettività: (i) il ruolo di certificatore della regolarità contributiva delle imprese inquadrate e/o inquadrabili nel settore edile, alla stessa riconosciuto dalla legge, nell'ambito dei lavori privati e degli appalti di lavori pubblici con particolare riferimento alle verifiche preliminari connesse al rilascio del DURC, (ii) nonché il recupero della contribuzione in tutti i casi di versamenti dovuti e omessi, in tutto o in parte, anche per l'effetto di segnalazioni provenienti dai soggetti preposti alla vigilanza nel settore.
L'attività di condivisione dei dati tra il Comune e CAPE di Brescia è conforme alle vigenti normative di legge secondo quanto meglio specificato nella Relazione Istruttoria di accompagnamento al Protocollo.

Brescia, 6 aprile 2018
 

Allegato al Protocollo "Rafforzamento della legalità nell’edilizia”