Cassazione Penale, Sez. 4, 12 settembre 2023, n. 37124 - Caduta dall'altezza di 9 metri per cedimento del piano di calpestio provvisorio nel reparto cokeria. Necessario accertare il ruolo ricoperto in concreto dal capo reparto



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente -

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -

Dott. ESPOSITO Aldo - rel. Consigliere -

Dott. RICCI Anna Luisa - Consigliere -

Dott. D’ANDREA Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A. nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALDO ESPOSITO;

udito il PG Dr. GIORGIO LIDIA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti dai due difensori di fiducia dell'imputato;

uditi l'avv. GAETANO MELUCCI del foro di TARANTO e l'avv. SIROTTI LUCA, nella qualità di difensori di fiducia dell'imputato, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
 

Fatto


1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 18 dicembre 2020, ha ridotto la pena complessiva ad anni uno e mesi otto di reclusione, coi benefici di legge, nei confronti di A.A., in relazione ai reati di cui all'art. 113 c.p., art. 589 c.p., commi 1, 2 e 4, perchè, in qualità di capo reparto manutenzione meccanica batteria, in cooperazione con altri originari coimputati non ricorrenti, per colpa generica nonchè per violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 108, art. 96, comma 1, lett. B), art. 163, comma 1, art. 96, comma 1, lett. G), art. 18, comma 1, lett. F), art. 19, comma 1, lett. A), art. 90, commi 3 e 4 e s.m.i., cagionava la morte di B.B. e lesioni a C.C..

Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, la Ilva Spa affidava alla Emmerre Srl i lavori di rifacimento della copertura e del refrattario dei piedritti dal 136 al 140 della batteria n. 9 del reparto cokeria in ossequio alle attività prescritte dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di ammodernamento dell'impianto cokeria. I suddetti lavori erano svolti omettendo: a) di rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone sul piano di calpestio verificando, all'uopo, la staticità e la solidità a e non apponendo recinzioni o delimitazioni al cantiere al fine di poter individuare le zone di rischio e di evitarle il D.D., il E.E., il F.F. e il G.G.; b) di elaborare il POS il quale avrebbe consentito di valutare e prevenire i rischi sul luogo di lavoro il D.D., il G.G. e lo H.H.; c) di esercitare il controllo sull'osservanza, da parte dei lavoratori, delle norme antinfortunistiche il D.D., il G.G., il A.A., il H.H., il I.I., il L.L. e l'M.M.; d) di esercitare la sorveglianza sull'uso dei DPI nonchè sullo stato di sicurezza e stabilità delle lamiere nonchè sull'uso delle imbracature il F.F., il E.E. e il N.N.; e) di nominare il coordinatore sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro al momento dell'affidamento il O.O., il A.A. e il I.I.; f) tutti, di mantenere e mettere in sicurezza la pedana di collegamento dei binari per i carrelli della cokeria n. 9.

Gli imputati determinavano la morte del B.B. e le lesioni del C.C. i quali, impegnati nella risoluzione di un problema al binario di scorrimento ubicato all'interno dell'area di cantiere della Emmerre, precipitavano da oltre 9 mt. nella zona sottostante, in seguito al venir meno del piano di calpestio provvisorio formato da lamiere precarie e pericolanti non fissate stabilmente sul proprio telaio.

L'incidente si verificava nel reparto cokeria, batteria n. 9, dove la suddetta azienda stava effettuando il completo rifacimento di carpenterie e murature refrattarie dei c.d. "piedritti", cioè le camere adiacenti ai forni di distillazione del carbon fossile.

All'interno del cantiere era previsto il transito della macchina caricatrice posizionata sul piano di carica, della macchina sfornatrice e della macchina guida coke e del carro di spegnimento.

Le attività lavorative di cantiere erano svolte con l'impianto delle batterie in marcia, per cui i forni erano regolarmente utilizzati per la produzione del carbon coke e ciò implicava il transito su rotaia delle quattro macchine operatrici al fine di non interrompere il ciclo produttivo dell'impianto, con conseguente circolazione, nell'area di cantiere, anche del personale dell'Ilva.

Inoltre, era stato montato un piano di calpestio tra piano terra e parte superiore al fine di: effettuare la chiusura degli spazi vuoti generati dalle demolizioni; proteggere da eventuale caduta di materiale dall'alto; permettere al personale di operare sulle batterie in sicurezza, utilizzando una passerella provvisoria collocata sulla zona di camminamento sul piano di carica.

Intorno alle 4.00 del mattino del 28 febbraio 2013, un addetto segnalava che la macchina caricatrice non poteva manovrare, in quanto sul binario della batteria n. 9 la lamiera superiore si era divelta. Nonostante l'area fosse di competenza della Emmerre, su incarico del capoturno N.N., interveniva una squadra di pronto intervento meccanico Ilva, composta dal B.B., dal C.C. e dallo P.P., al fine di effettuare la riparazione, utilizzando attrezzi forniti dal personale della Emmerre. Mentre il C.C. ed il B.B. stavano effettuando la saldatura, il piano di calpestio lamierato allestito tra le due celle cedeva, facendo precipitare i due lavoratori sino al livello della passerella inferiore, posta ad un dislivello di 8 metri circa. Alcuni pannelli del piano di calpestio non avevano uniformità di appoggio e non erano stati assicurati tra loro in modo corretto. In particolare, era emersa la mancanza di bullonature e di fermi meccanici e le saldature erano risultate spezzate in due punti. Inoltre, tali lamiere non erano state nè preventivamente progettate o collaudate nè erano stati applicati telai di sostegno, per cui erano pericolosamente amovibili. Infine, il piano di calpestio impegnato dai lavoratori era coperto da mucchi di polvere di carbone.

La Corte di merito ha respinto la tesi difensiva dell'odierno ricorrente, secondo la quale il cantiere apprestato all'interno dell'area cokeria era finalizzato all'esecuzione di mere opere di manutenzione, sicchè non trovava applicazione la disciplina del titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Ciò posto, la Corte territoriale ha rilevato che la copertura era precaria in quanto mobile e pericolosa a causa della scelta della Emmerre di prevedere che la rimozione di tali lamierati dovesse essere funzionale anche al trasferimento del materiale necessario all'effettuazione dei lavori dall'alto verso il basso (tramite le "botole" suindicate). Tale utilizzo improprio e non previsto era noto all'interno del cantiere perchè effettuato coram populo. Non risultava come la ditta avesse progettato, realizzato e verificato il suddetto piano di calpestio. Erano stati reperiti esclusivamente due generici disegni di tale copertura, privi di firme di progettisti o di informazioni su solidità e stabilità del piano di calpestio. Le due lamiere cadute non erano state assicurate con bullonature e fermi meccanici e i punti di saldatura presenti non garantivano la stabilità dei pannelli.

Nell'affermare la responsabilità del A.A., La Corte distrettuale ha richiamato una serie di massime giurisprudenziali, riguardanti i doveri del datore di lavoro, del committente e del coordinatore per la sicurezza.

Il sistema di sicurezza presentava le seguenti criticità: a) un difetto nella progettazione e messa in sicurezza del piano di calpestio, mai accertato attraverso il preventivo e necessario esame del POS e dei piani di lavorazione e all'esito di specifici sopralluoghi; b) una costante violazione delle norme di sicurezza durante le lavorazioni a seguito del montaggio/smontaggio del suddetto piano di calpestio al fine del trasporto del materiale necessario per il rifacimento dei piedritti.

2. Il A.A., a mezzo dei propri difensori, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.

3. RICORSO DELL'AVV. SIROTTI (cinque motivi di impugnazione).

3.1. Vizio di motivazione con riferimento all'insussistenza del nesso causale.

Si deduce che la causa fondamentale del duplice infortunio era costituita dal cedimento del piano di calpestio.

L'omessa messa in sicurezza del movimento e del transito delle persone sul piano di calpestio era stata contestata esclusivamente al D.D., al E.E., al F.F., al G.G. e allo H.H., imputati che ricoprivano cariche - dall'amministratore unico al capo squadra - nell'appaltatrice Emmerre.

In ragione della sussistenza di una causa fondamentale della determinazione dell'evento, unitamente a quella attinente alla mancata sorveglianza circa l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (contestata anch'essa unicamente al F.F., al E.E. e al N.N. - quest'ultimo assolto dal Tribunale di primo grado), l'accertamento del nesso causale andava svolto con particolare rigore. Il coordinatore sulla sicurezza e la salute, in fase di progettazione e di esecuzione, non avrebbe potuto prevenire l'incidente, determinato dalle due condotte abnormi della Emmerre di rimozione dei pannelli di lamiera e di non corretto successivo posizionamento degli stessi sul piano di calpestio. Il A.A. era estraneo a tali condotte imprudenti.

3.2. Vizio di motivazione in ordine al ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Si rileva che la sentenza impugnata contiene una frattura logica tra la natura dei compiti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e l'affermazione di responsabilità del A.A., sebbene privo del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, essendo imputato in qualità di capo area cokeria dello stabilimento Ilva di Taranto.

Il A.A. non era coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nè gli era stato contestato l'omesso esame e il mancato controllo del POS dell'impresa esecutrice. La posizione di garanzia del committente è stata confusa con quella del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Anche a voler ritenere applicabile il titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008, la nomina di un coordinatore della sicurezza non avrebbe potuto mutare il decorso causale, in quanto egli non ricopre un ruolo di puntuale e stringente vigilanza demandata ad altre figure operative.

3.3. Vizio di motivazione in relazione alle modalità esecutive dei lavori di rifacimento della batteria n. 9 e all'inesigibilità da parte del A.A. della condotta alternativa lecita; vizio di travisamento della prova per omessa valutazione del provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Taranto del 10 agosto 2012, costituente prova decisiva, trattandosi di atto avente contenuto idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito.

Si sostiene la tesi dell'applicabilità dell'art. 26 cit. in luogo delle norme contenute all'interno del titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008. Le contestazioni elevate a soggetti diversi dagli appartenenti alla Emmerre derivavano dalla ritenuta applicabilità delle norme di cui al titolo IV. I lavori di rifacimento dei piedritti della batteria n. 9 non derivavano dalla funzione aziendale del A.A. ma dall'ente S.I.L., come risultava dalla procedura PGSLO5, in base alla quale l'Ilva aveva affidato alla Emmerre le attività di rifacimento dei piedritti della batteria n. 9, conformandosi espressamente alle disposizioni dell'art. 26 cit. - e non a quelle del titolo IV - da cui scaturivano precisi obblighi proprio in capo al A.A., dallo stesso assolti (redazione del DUVRI, consegna dell'area, svolgimento di riunioni di coordinamento). Si trattava di lavori manutentivi e routinari non edili o di ingegneria civile, sovrapponibili a lavori effettuati in altri reparti, rispetto ai quali gli organi ispettivi intervenuti non avevano mai contestato l'applicabilità dell'art. 26 cit.. Il ricondizionamento del materiale refrattario riguardante l'acciaieria, l'altoforno o la cokeria non poteva essere considerato un lavoro edile o di genio civile in quanto funzionale al solo raggiungimento di tipiche prestazioni impiantistiche in ambito industriale. Il titolo IV, definendo cantiere temporaneo e mobile qualunque luogo di svolgimento di lavori edili e di ingegneria civile, non ricomprende tra questi il settore industriale ed impiantistico interessato dalle attività manutentive. Nel corso del suo esame, il A.A. ricordava le circolari del Ministero del Lavoro n. 41 del 18 marzo 1997 e n. 30 del 5 marzo 1998, secondo cui "il termine impianti deve essere riferito agli impianti tecnologici asserviti ad opere civili o di Genio Civile e non anche ad impianti connessi alla produzione industriale".

Il A.A., in qualità di capoarea cokeria, non avrebbe potuto pretendere l'applicazione del titolo IV in luogo dell'art. 26, a fronte delle richiamate inderogabili procedure aziendali e della circostanza che per analoghi interventi presso il forno del treno nastri e del rifacimento dell'altoforno concernenti la sostituzione dei refrattari, tali attività erano state svolte in ossequio all'art. 26 cit., senza che gli organi ispettivi avessero rilevato violazioni del regime di inquadramento dell'opera ed in assenza di indicazione di segno contrario da parte del custode, il quale, a seguito del sequestro preventivo dell'area a caldo intervenuto nel luglio 2012, aveva assunto la funzione di gestore dello stabilimento Ilva di (Omissis) coi conseguenti obblighi, competenze e responsabilità, come sancito con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di (Omissis) del 10 agosto 2012. Tale provvedimento, inoltre, individuava nel custode ing. Q.Q. il "Responsabile dell'attuazione delle prescrizioni e procedure impiantistiche che si renderanno necessarie in attuazione del provvedimento di sequestro preventivo (...)". In assenza di diverse indicazioni del custode, il A.A., in qualità di responsabile della cokeria, poteva solo conformarsi alle procedure aziendali previste dal sistema PGSL 05 di gestione della sicurezza; in assenza di disposizioni del responsabile delle procedure impiantistiche da svolgersi nell'area a caldo, non poteva pretendere l'applicazione di una diversa procedura mai applicata per interventi analoghi.

3.4. Travisamento della prova per omessa valutazione di elementi probatori decisivi.

Si deduce che è stata erroneamente riconosciuta l'esistenza di una sistematica violazione delle norme di sicurezza e, in particolare, in relazione all'utilizzo improprio dei pannelli di controllo da parte del personale della Emmerre. D'altronde, gli originari imputati obbligati a vigilare costantemente sul luogo dell'infortunio erano stati assolti. Vari testi chiarivano che l'illegittima pratica di rimozione e di risistemazione dei pannelli di copertura del piano di calpestio non era conosciuta dal personale dell'Ilva, per cui era priva di autorizzazione ed estemporanea. Inoltre, il giorno dell'infortunio il A.A. si trovava in Ucraina per lavoro.

3.5. Vizio di motivazione, con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, consistente nell'audizione del teste avv. Francesco Brescia, responsabile dell'ufficio legale dello stabilimento Ilva di (Omissis) nonchè incaricato dei rapporti azienda-custodi, al fine di chiarire l'iter per l'approvazione delle procedure da utilizzare per l'effettuazione dei lavori richiesti dai custodi e che il capo area A.A. doveva seguire.

4. RICORSO DELL'AVV. MELUCCI (quattro motivi di impugnazione).

4.1. Vizio di motivazione per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Si rileva che l'audizione del teste avv. Brescia avrebbe consentito di conoscere l'iter organizzativo e procedurale imposto ai responsabili dell'Area a Caldo dello stabilimento ILVA dal G.I.P. e dai custodi giudiziari nominati dal medesimo Giudice in data 10 agosto 2012.

Ciò avrebbe consentito di confutare gli errati presupposti, secondo cui il A.A. avrebbe deciso le modalità esecutive delle opere prescritte e, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, avrebbe interferito causalmente nella rimozione e nel non corretto riposizionamento di un pannello di acciaio nella notte del (Omissis).

4.2. Vizio di motivazione in ordine alla non conoscenza da parte della committente della pratica di rimozione e di ricollocazione dei pannelli di copertura del piano di calpestio; travisamento delle dichiarazioni del personale della Emmerre.

Si osserva che tutti i sottoposti al A.A. avevano eseguito le incombenze rispettivamente assegnate ed erano stati conseguentemente assolti dalle rispettive imputazioni.

La notte dell'incidente, peraltro, il A.A. si trovava in Mariupol (Ucraina) e non era gravato da mansioni di controllo presidiate da altre figure aziendali dell'ILVA. Dall'istruttoria dibattimentale era emerso che la pratica di rimozione e di risistemazione dei pannelli di copertura del piano di calpestio non era mai stata effettuata alla presenza di personale della committente e non era da questa conosciuta. Tale prassi, infatti, era conosciuta dal solo personale della Emmerre.

4.3. Vizio di motivazione in ordine al preteso obbligo di verifica del piano di calpestio da parte dell'imputato: travisamento del contenuto dei verbali di coordinamento.

Si osserva che, come emerso dalle dichiarazioni di vari testimoni, l'obbligo di controllo da parte dell'appaltante era stato ampiamente documentato mediante le audizioni dei dipendenti della Emmerre.

L'ILVA e la Emmerre, infatti, avevano organizzato ed effettivamente tenuto quattro riunioni di coordinamento finalizzate al vaglio preventivo ed alla preliminare condivisione di tutte le attività programmate.

4.4. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al travisamento di una prova decisiva circa la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento.

Si deduce che il A.A. era estraneo alle decisioni - assunte dal personale - dell'appaltatore di rimuovere i pannelli di copertura del piano di calpestio e di non risistemarli in maniera corretta.

La pratica in questione non era prevista nel contratto di appalto ed era a conoscenza del solo personale della Emmerre operante in quel cantiere. Un coordinatore della sicurezza non avrebbe potuto impedire il duplice comportamento abnorme della Emmerre di rimozione prima, e di non corretto consolidamento poi, del piano di calpestio.

 

Diritto


1. Il ricorso proposto dall'ing. A.A., a mezzo dei propri difensori di fiducia, è fondato.

E' opportuno premettere che i profili di responsabilità ascritti nel capo di imputazione nei confronti di A.A., capo e responsabile delle cokerie, per gli infortuni occorsi concernevano:

a) l'omesso controllo sull'osservanza da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche;

b) l'omessa nomina del coordinatore sulla sicurezza e sulla salute sui luoghi di lavoro al momento dell'affidamento;

c) e, quale effetto derivato, l'aver contribuito alla mancata messa in sicurezza della pedana di collegamento dei binari per i carrelli della cokeria n. 9.

Tutti tali distinti addebiti sono stati contestati al A.A. unitamente ad altri originari coimputati.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito - e sostanzialmente non contestato dalla difesa del ricorrente - l'infortunio era avvenuto su area di competenza della Emmerre Srl a danno di meccanici dell'ILVA Spa intervenuti sul posto, in conseguenza dei seguenti fattori causali:

1) l'omessa uniformità di appoggio dei pannelli del piano di calpestio lamierato;

2) la non corretta connessione dei pannelli tra loro;

3) la mancanza di bullonature e di fermi meccanici e la rottura delle saldature in due punti;

4) l'omessa preventiva progettazione delle lamiere;

5) la copertura del piano di calpestio impegnato dai lavoratori con mucchi di polvere di carbone.

In particolare, in risposta alle censure della difesa del A.A., la Corte territoriale ha evidenziato i seguenti aspetti:

A) L'ascrivibilità della precarietà dei lamierati ad una precisa scelta imprenditoriale della Emmerre Srl , dovendo la rimozione dei medesimi essere funzionale anche al trasferimento del materiale necessario all'effettuazione dei lavori dall'alto verso il basso e viceversa attraverso le "botole" (così definite dai testi), dalle quali effettuare tali passaggi.

B) Il difetto nella progettazione e messa in sicurezza del piano di calpestio lamierato, mancando un preventivo esame del POS e dei piani di lavorazione, non essendo stato nominato il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, omissione che aveva determinato anche l'assenza di specifici sopralluoghi.

C) La sistematica violazione delle norme di sicurezza durante le lavorazioni a seguito del montaggio/smontaggio del suddetto piano di calpestio, al fine del trasporto del materiale necessario per il rifacimento dei piedritti.

D) Il sistematico e palese difetto di diligenza.

2. Occorre ora trattare preliminarmente - per ragioni di ordine logico - il secondo motivo del ricorso dell'avv. Sirotti, con cui si contesta l'attribuzione ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nonchè il terzo motivo del ricorso dell'avv. Sirotti e il primo motivo del ricorso dell'avv. Melucci, nelle sole parti in cui si deduce l'omessa valutazione del ruolo del custode giudiziario. Tali motivi di impugnazione sono fondati.

Va premesso che, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, comma 1, lett. b), durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto;

- adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

- verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Peraltro, già durante la vigenza della pregressa normativa di cui al D.L. 14 agosto 1996, n. 494, si era affermato che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori svolge non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza (Sez. 4, n. 32142 del 14/06/2011, Goggi, Rv. 251177, relativa a fattispecie nella quale si contestava all'imputato, nella suddetta qualità, di avere omesso di vigilare - non essendo assiduamente presente in loco - sulla corretta applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza dallo stesso redatto: la Corte, pur non configurando un obbligo di presenza continuativa in cantiere, ha ritenuto che l'imputato, nel corso delle periodiche visite, avrebbe dovuto informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente, per ciascuna fase, l'effettiva realizzazione delle programmate misure di sicurezza, che erano risultate in concreto non approntate).

Il compito di controllo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che non preveda le modalità operative di una lavorazione in quota, non è limitato alla regolarità formale dello stesso e all'astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa (Sez. 4, n. 2845 del 15/10/2020, dep. 2021, Martinelli, Rv. 280319; in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del coordinatore della sicurezza per il reato di lesioni colpose ai danni di un lavoratore caduto da un ponteggio nel corso della realizzazione della pavimentazione di un balcone privo di barriere protettive, per non avere sollecitato l'appaltatore alla messa a norma di tale ponteggio, pericoloso per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e carenza di interventi manutentivi).

La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (Sez. 4, n. 24915 del 10/06/2021, Paletti, Rv. 281489).

Peraltro, la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto (Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015, Portera, Rv. 265661, relativa a fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del coordinatore per la sicurezza in relazione al crollo di un'impalcatura).

Il committente ha l'obbligo di nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 89, comma 1, lett. f) e art. 92 (CSE), deputato a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa, sia in relazione al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi (Sez. 4, n. 10544 del 25/01/2018, Scibilia, Rv. 272239).

Il coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia - che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antifortunistica - in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonchè sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;

nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017, Prina, Rv. 271026, relativo a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per le lesioni subite da un lavoratore, in ragione dell'inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa, che non contemplava specifiche misure contro il rischio di caduta attraverso lucernari, indicato nel piano di sicurezza e coordinamento; Sez. 4, n. 45853 del 13/09/2017, Revello, Rv. 270991).

2.1. Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia e sulla natura delle attribuzioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, deve rilevarsi che effettivamente emerge la mancata identificazione dell'esatto ruolo svolto dal A.A. all'interno della cokeria. Non si comprende se la sua carica corrisponde alla qualifica formalmente attribuitagli (capo e responsabile delle cokerie) oppure se in concreto gli sia stata assegnata o abbia assunto una funzione diversa.

A fronte dell'indicazione nell'imputazione della sua posizione di "responsabile delegato area cokeria", gli è stato ascritto di non aver nominato il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori e di non aver determinato la verifica del POS dell'impresa Emmerre Srl e dei piani di lavorazione, l'esecuzione di specifici sopralluoghi, la conseguente constatazione del difetto di progettazione e di messa in sicurezza del piano di calpestio e, quindi, la constatazione del difetto di progettazione e di messa in sicurezza, per il continuo montaggio e smontaggio del citato piano di calpestio (vedi pag. 13 della sentenza impugnata).

Alcuni di tali addebiti e, in particolare, quello di omessa nomina del coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, attengono a precise attribuzioni del datore di lavoro (o del committente). Non risulta, tuttavia, sulla base di quale dato formale o sostanziale gli sia stata riconosciuta tale qualifica. Sul punto lo specifico riferimento in rubrica a H.H. come "datore di lavoro delegato area cokeria ILVA s.p.a." incrementa i dubbi sulle ragioni del riconoscimento "in fatto" del ruolo di committente anche al A.A..

Il coinvolgimento nel processo di vari soggetti delle due società avrebbe reso necessaria l'esposizione di un adeguato quadro relativo ai singoli ruoli ricoperti da ciascuno, alle rispettive competenze sul cantiere e alle ripartizioni dei compiti tra loro (anche con riferimento all'identificazione del soggetto titolare del potere di nomina del coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori).

L'individuazione delle attribuzioni del A.A., peraltro, non può inevitabilmente prescindere dalla verifica del ruolo del custode giudiziario e delle disposizioni da lui impartite.

E' pacifico, infatti, che a seguito del sequestro preventivo dell'area a caldo intervenuto nel luglio 2012, il custode giudiziario avrebbe assunto la funzione di gestore dello stabilimento ILVA di (Omissis) coi connessi obblighi, competenze e responsabilità, come da provvedimento del G.I.P. del Tribunale di (Omissis) del 10 agosto 2012. E, sicuramente, in relazione alla sua posizione "gerarchicamente" superiore, è possibile che il custode abbia emesso disposizioni in ordine a ruoli, poteri e competenze dei soggetti operanti sul cantiere appartenenti all'ILVA Spa o alla Emmerre Srl .

Tale questione non ha formato oggetto di apposita trattazione, nonostante il suo esame sarebbe risultato indispensabile, al fine di individuare tali direttive del custode e di identificare le competenze dei soggetti coinvolti.

3. E' infondato il terzo motivo di ricorso dell'avv. Sirotti, in relazione alla sola sottocensura con cui si rileva che il A.A., in qualità di capoarea della cokeria, non avrebbe potuto pretendere l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 in luogo della norma di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26 quanto alle modalità esecutive dei lavori di rifacimento della batteria n. 9.

Va premesso che, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, la gestione della sicurezza del lavoro è suscettibile di concretizzarsi in più documenti programmatici, la cui adozione non è posta indistintamente in capo a tutti gli attori del processo produttivo; all'inverso, la legislazione distingue i diversi adempimenti ed i relativi obbligati.

Questa Corte ha affermato il principio, che si ritiene di condividere, secondo cui, allorquando un cantiere temporaneo o mobile viene in essere all'interno del processo produttivo di un'impresa, il datore di lavoro committente, oltre che alla valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 17 è tenuto: a) nel caso di appalto interno conferito ad una sola impresa o ad un singolo lavoratore autonomo, a redigere il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 3; b) nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra loro, a nominare il coordinatore per la progettazione, il quale, ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs., deve redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, che ha valore di documento di valutazione del rischio interferenziale (Sez. 4, n. 14167 del 12/03/2015, Marzano, Rv. 263150); c) a nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 89, comma 1, lett. f) e art. 92 (CSE), deputato a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa, sia in relazione al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi (Sez. 4, n. 10544 del 25/01/2018, Scubilia, Rv. 272239).

3.1. Ciò posto sui principi giurisprudenziali in materia, va sottolineato che le normative di cui all'art. 26 D.Lgs. cit. e la disciplina del titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 quando sorge un problema di rischio interferenziale si integrano tra loro e si applicano congiuntamente, riguardando ambiti parzialmente diversi.

D'altronde, nella fattispecie in esame l'ILVA aveva disposto che si procedesse nel rispetto della disposizione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26 per eseguire i lavori edilizi di eliminazione dei manufatti appaltati alla Emmerre, per cui occorreva inevitabilmente rispettare tale indicazione proveniente dalla committente.

4. Sono fondati il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. Sirotti e il quarto motivo del ricorso dell'avv. Melucci, con cui si deduce l'insussistenza del nesso causale, in quanto la morte di B.B. e le lesioni subite da C.C. sarebbero state provocate da fattori eziologici riconducibili esclusivamente ai dipendenti della Emmerre Srl , che ricoprivano cariche varie dall'amministratore unico al capo squadra, in quanto la prassi da loro arbitrariamente adottata di rimozione del piano di calpestio e della mancata sua sistemazione in modo corretto non era conosciuta dal A.A..

Al riguardo emergono molteplici lacune dell'apparto motivazionale della sentenza impugnata.

La Corte tarantina non ha spiegato se e per quali ragioni l'infortunio avrebbe costituito concretizzazione del rischio.

Il Giudice a quo, peraltro, non ha chiarito se l'intervento dei lavoratori ILVA Spa sul cantiere, nel quale ordinariamente agivano i dipendenti della Emmerre Srl , dovesse essere ricollegabile a ragioni di carattere eccezionale o ad una prassi (essendo infondati i rilievi secondo cui sarebbe applicabile il solo D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26 e, pertanto, insussistente l'obbligo di nomina dei coordinatori in base alle considerazioni sviluppate nel paragrafo precedente).

La Corte territoriale ha poi ritenuto il coordinatore per la sicurezza come soggetto garante dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi dei datori di lavori delle imprese esecutrici e non solo di quelli funzionali all'eliminazione o alla riduzione del rischio interferenziale. L'organo giudicante, pertanto, non ha motivato in merito all'efficienza causale delle omissioni legittimamente attribuibili al coordinatore per la sicurezza, anche in relazione alla dedotta "clandestinità" della prassi instaurata dalla Emmerre Srl .

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso proposti dai due difensori.

5. Per le ragioni sopra esposte e, in particolare, occorrendo accertare il ruolo ricoperto in concreto dal A.A. nel cantiere, e l'eventuale sussistenza del nesso causale tra la sua condotta e gli eventi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2023