Senato della Repubblica
XIX LEGISLATURA

N. 706

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DAMANTE, Sabrina LICHERI, SIRONI, BEVILACQUA, LOPREIATO, PIRRO e MAZZELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2023

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007
 

Onorevoli Senatori. – La Convenzione C 188 sul lavoro nel settore della pesca, adottata il 14 giugno 2007 nell'ambito della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, di seguito « Convenzione », non è stata ancora ratificata dall'Italia.
La globalizzazione ha avuto un impatto profondo su questo settore riconosciuto dall'OIL tra le attività più pericolose per i lavoratori in essa impiegati.
Sono circa 55 milioni i lavoratori impiegati nel settore della pesca in tutto il mondo e oltre 4 milioni i pescherecci, che per il 74 per cento dei casi operano in acque marine.
In Italia, i lavoratori dipendenti nel settore della pesca iscritti all'INPS nel 2017 sono 21.319. Nel decennio 2008-2017 il numero di iscritti presenta una forte contrazione, pari al 27 per cento.
Nonostante sia fonte di occupazione per una porzione molto rilevante della popolazione mondiale, il lavoro nella pesca non è universalmente tutelato e regolato.
In Italia, nel comparto della pesca si verifica il 70 per cento di tutti gli eventi mortali del settore navigazione. Gli occupati in questo comparto dall'elevata rischiosità sono sempre più soggetti alle tecnopatie. Secondo i dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) le navi da pesca rappresentano il 48,5 per cento di tutte le imbarcazioni assicurate: la quasi totalità – il 47 per cento – è costituita dalle imbarcazioni da pesca costiera, cioè la pesca svolta lungo le coste continentali e insulari italiane a distanza non superiore a 20 miglia.
Gli infortuni sul lavoro nel settore della navigazione e della pesca marittima denunciati all'INAIL dal 2017 al 2021 sono passati da 911 a 1479, con un aumento registrato soprattutto negli anni dell'emergenza pandemica. Tra il 2019 e il 2020, infatti, l'incremento delle denunce è stato di 136 casi, e di 421 tra il 2020 e il 2021. A certificarlo è una pubblicazione recente realizzata dalla Consulenza statistico attuariale (Csa), disponibile online sul sito dell'Istituto, che riporta dati aggiornati al 30 aprile 2022 insieme ad alcuni approfondimenti relativi agli effetti della pandemia su questo comparto.
Come viene precisato nella premessa, il settore della navigazione e della pesca marittima costituisce una gestione assicurativa specifica all'interno dell'INAIL. Da essa è esclusa la cosiddetta « piccola pesca », cioè quella condotta da lavoratori autonomi o associati in cooperativa, per la quale l'assicurazione contro infortuni e malattie professionali rientra nella gestione industria, commercio e servizi.
Nello studio della Csa le denunce di infortunio, comprensive delle comunicazioni obbligatorie, vengono esposte per anno di accadimento dell'evento lesivo. Il maggior numero di esse si concentra nelle categorie del trasporto passeggeri, di quello merci e della pesca, settori dove si segnala il maggior numero di addetti. Gli infortuni mortali accertati positivamente accaduti nel quinquennio 2017-2021 sono stati 32, e per oltre l'84 per cento dei casi sono avvenuti in occasione di lavoro. I lavoratori vittime di infortunio mortale, sia in itinere che in occasione di lavoro, sono tutti di sesso maschile, ed è il settore della pesca, con il 66,7 per cento, quello che ha registrato il maggior numero di eventi mortali in occasione di lavoro. Riguardo specificamente al biennio 2020-2021, i dati INAIL riportati segnalano altre informazioni di interesse, come ad esempio le denunce di infortunio per sesso degli infortunati, anche qui prevalentemente maschi. La classe di età con la maggior frequenza di infortuni si registra fra i 50 e i 59 anni, e i Paesi di provenienza degli infortunati nati all'estero risultano essere principalmente Romania, Germania e Tunisia. Da segnalare anche la sede delle lesioni riportate, con la prevalenza degli arti inferiori (coscia, ginocchio, gamba, caviglia) e, a seguire, mani e dita, e la loro natura, che vede le contusioni al primo posto.
Dopo aver sottolineato che neanche navigazione e pesca marittima sono risultate indenni dall'impatto della recente pandemia, gli autori si soffermano sulle denunce di infortunio pervenute per Covid-19 in questo settore. Nel 2020 i casi denunciati per questa tipologia di infortunio sono stati 299 e 615 nel 2021, verificatisi quasi esclusivamente in occasione di lavoro. Anche in questo comparto, la loro distribuzione temporale rispecchia le fasi della pandemia registrate in Italia, con la prima ondata dei contagi tra marzo e aprile 2020, il successivo rallentamento in estate e la ripresa autunnale con il picco massimo delle denunce a novembre. Il trasporto passeggeri è stato il segmento più colpito, sia per il maggior numero di occupati che per la compresenza di equipaggi e utenti.
Tra le malattie professionali, predominanti quelle del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo. Riguardo infine alle malattie professionali, lo studio dell'INAIL riepiloga analiticamente la ripartizione 2017-2021, con riferimento all'anno di protocollazione della denuncia. In questo quinquennio le tecnopatie denunciate variano dal minimo di 531 del 2020 al massimo di 891 del 2018, ed è significativo che il minor numero di esse si sia verificato nel 2020, « probabilmente – secondo gli autori – a causa della pandemia, che potrebbe aver portato gli utenti a rimandare qualsiasi attività non urgente ». Anche qui vengono forniti approfondimenti relativi al biennio 2020-2021, in cui le malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo risultano predominanti. A seguire, con percentuali molto inferiori, le malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide, principalmente per casi di ipoacusia, e quelle del sistema nervoso. Da ultimo, tumori e malattie del sistema respiratorio.
Nel mondo globalizzato della pesca i meccanismi di rappresentanza e le condizioni di lavoro si differenziano in modo sostanziale. Per questa ragione la ratifica della Convenzione segna il passo e favorisce il raggiungimento di diritti essenziali da parte dei lavoratori del settore.
La Convenzione, infatti, è nata per garantire condizioni di lavoro dignitoso a tutti i lavoratori della pesca; per definire le condizioni minime di lavoro a bordo; per definire regole riguardo il vitto e l'alloggio dei pescatori; per garantire rigorose misure di salute e di sicurezza; per assicurare assistenza sanitaria e per prevedere meccanismi di protezione sociale; per contrastare il lavoro minorile e forzato, lo sfruttamento dei migranti, la tratta e la pesca illegale.
La necessità di proteggere e di promuovere i diritti dei pescatori in questa materia si basa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, sulla Dichiarazione dell'OIL sui princìpi e i diritti fondamentali nel lavoro del 18 giugno 1998, e sui diritti enunciati da numerose convenzioni internazionali del lavoro.
L'Italia non può restare indietro in una materia tanto rilevante che riguarda anche la protezione dei minori impiegati nel settore della pesca.
Il presente disegno di legge: autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione (articolo 1); prevede la piena e intera esecuzione della Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica) (articolo 2); stabilisce che l'autorità competente per l'Italia sia il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (articolo 3); introduce una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione alla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 4); fissa l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 5).
 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007, di seguito denominata « Convenzione ».
 

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48, paragrafo 3, della Convenzione.
 

Art. 3.
(Autorità competente)

1. Ai fini della presente legge per « autorità competente » di cui all'articolo 7, lettera a), della Convenzione, si intendono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
 

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede
Traduzione non ufficiale in lingua italiana


fonte: Senato della Repubblica