FISAC-CGIL 

Dip.Salute e Sicurezza: RAPPRESENTANTE versus RESPONSABILE
La sentenza della Cassazione penale del 25.09.2023
 

La sentenza della Cassazione penale 38914 del 25/09/2023 per la prima volta condanna come corresponsabile di omicidio colposo, insieme al datore di lavoro, un RLS per un infortunio mortale avvenuto in un’azienda che produce tubi metallici.
La sentenza in diversi punti definisce erroneamente l’RLS “Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza”, invece che “Rappresentante” e da tale lapsus sembra derivare il cambio di paradigma, finora sempre seguito, della responsabilità del datore di lavoro e dei suoi collaboratori in merito all’elaborazione ed adozione delle misure di sicurezza nel luogo di lavoro.
Infatti la figura dell’RLS così come prevista dalla legge (d.legislativo 81/2008) è quella di rappresentare i lavoratori nel procedimento di adozione delle misure di sicurezza con diritto di consultazione, informazione, di accesso e formulazione di proposte, ma lo stesso non riveste alcuna posizione di garanzia e non ha nessun obbligo se non quello di rappresentanza (del quale risponde a chi lo ha eletto): pertanto non può essere ritenuto responsabile di ciò che la legge invece impone al datore di lavoro in via esclusiva e non derogabile: ovvero di valutare tutti i rischi connessi e l’adozione delle misure relative, come si evince dagli artt. 15 – 17 e 18 del TUSL.
La sentenza appare quindi in contrapposizione sia con il TUSL 81/08 ma anche con L. 300/70 in materia di rappresentanza, e costituisce un precedente pericoloso per pronunce future, con effetti sul lavoro di RLS e RLsT in un paese come il nostro in cui purtroppo sono tantissime, troppe, le morti sul lavoro, e non certo per responsabilità di questi.
Il Dipartimento Nazionale SSL della Cgil sta effettuando tutte le opportune verifiche legali e gli approfondimenti necessari sulla sentenza, primo fra tutti l’accesso agli atti: vi terremo pertanto costantemente aggiornati.


fonte: fisac-cgil.it