Cassazione Penale, Sez. 4, 15 settembre 2023, n. 37802 - Incidente mortale a causa del cumulo di materiale scaricato sulla carreggiata. Quali sono gli obblighi del committente privato?


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI F.Maria - Presidente -

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -

Dott. ESPOSITO Aldo - rel. Consigliere -

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere -

Dott. CIRESE Marina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA;

nel procedimento a carico di:

A.A., nato a (Omissis);

nel procedimento a carico di quest'ultimo:

B.B., nato a (Omissis);

inoltre:

PARTI CIVILI:

avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

udito l'avv. MORSELLI CARLO, in difesa delle parti civili C.C., D.D., E.E. e F.F. eredi di G.G., che ha chiesto il ripristino della sentenza di primo grado con la quale entrambi gli imputati erano stati condannati al pagamento della provvisionale e alle spese processuali nonchè la condanna degli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile;

udito l'avv. SCICOLONE ORAZIO MAURIZIO in difesa del CATAVODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso del PG e l'accoglimento del proprio ricorso;

udito l'avv. GAGLIANO ANTONIO in difesa del A.A., che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.3

 

Fatto


1. Con sentenza del 6 ottobre 2020, il Tribunale di Gela ha condannato A.A. e B.B. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con sospensione della pena condizionalmente subordinata al risarcimento del danno, in relazione al reato di cui all' art. 113 e art. 589 c.p., comma 2, perchè - con condotte colpose indipendenti - rispettivamente A.A. quale esecutore materiale dei lavori in corso presso l'abitazione del B.B., sita in c.da (Omissis), il B.B. quale proprietario, committente e coesecutore materiale dei lavori e l' H.H., quale operaio della società "Edil Scozzarini", fornitrice dei materiale (sabbia e breccia) scaricato sulla carreggiata davanti al cancello dell'abitazione del I.I., cooperavano nel cagionare la morte di L.L., che alla guida del suo motocarro Ape 600, percorrendo la (Omissis), all'altezza di (Omissis), non riuscendo ad arrestare la marcia, andava ad urtare contro il cumulo di materiale sabbioso occupante parte della carreggiata. Evento verificatosi per inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, consistita nella violazione dell'art. 21 C.d.S., comma 2, in quanto il A.A. e l' M.M. realizzavano sulla carreggiata, in violazione di ogni norma di comune diligenza, un deposito temporaneo di materiale sabbioso privo di segnalazione mediante cartellonistica o segnali luminosi volti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, mentre il B.B. concorreva nell'evento letale, omettendo di adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza degli utenti della strada (con l'aggravante di avere cagionato la morte di L.L. in violazione delle norme sulla circolazione stradale - in (Omissis)).

Con sentenza del 1 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, la Corte di appello di Caltanissetta ha assolto B.B. dall'imputazione ascrittagli per non avere commesso il fatto; ha eliminato la provvisionale disposta dal primo giudice e la subordinazione al risarcimento del danno del beneficio della sospensione condizionale concesso all'imputato A.A.; ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

1.1. Ai fini della ricostruzione del fatto il Tribunale ha richiamato, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., le risultanze della sentenza resa - nel procedimento a carico dell'originario coimputato M.M. giudicato con il rito abbreviato divenuta irrevocabile, nella parte in cui si evidenziava che l'infortunio mortale era avvenuto il 6 luglio 2012 verso le ore 6.00, quando L.L. perdeva il controllo della sua Ape 600 che stava guidando, andando a sbattere contro un cumulo di materiale sabbioso che occupava una parte della carreggiata. Il materiale era stato collocato davanti al cancello dell'abitazione del B.B., che l'aveva acquistato per effettuare dei lavori presso la sua proprietà; il materiale era stato ivi posizionato dall'operaio M.M., che lo aveva ivi scaricato su indicazione del A.A., presente sul posto, che gli aveva ordinato di collocarlo fuori dal cancello, perchè il camion non poteva varcare detto passaggio.

Il Tribunale ha condiviso le valutazioni di cui alla sentenza della Quarta Sezione della Corte di cassazione del (Omissis), di accoglimento con rinvio del ricorso del Procuratore Generale avverso la sentenza di assoluzione dell'M.M., con cui, richiamando i principi della causalità della colpa e  d'affidamento e ritenendo sussistente la violazione l'art. 21 C.d.S., in base al quale, senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità, è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonchè sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. Si è sottolineato che se non fosse stato effettuato lo scarico degli inerti sul tratto di strada in questione o se fossero state apposte le prescritte segnalazioni del materiale depositato, l'evento mortale non si sarebbe verificato.

Si è spiegato che, per evitare l'impatto con il suddetto materiale, dopo il vano tentativo di frenata del O.O., il veicolo si ribaltava con conseguente scarrocciamento di circa sei metri e mezzo, andando così ad urtare contro un muretto di cemento armato situato sui lato opposto della strada.

1.2. La Corte di appello ha ritenuto di verificare se l'evento mortale dovesse essere parimenti ricondotto anche a contegni colposi dei coimputati.

Nel corso del giudizio di secondo grado, l'M.M. confermava di avere ricevuto istruzioni sullo scarico del materiale (meno di tre metri cubi di "breccia, rectius "pietrisco") dal A.A., il cui nominativo compariva sul documento di trasporto e che, in ogni caso, aveva già conosciuto in occasione di una precedente analoga consegna avvenuta giorni prima. Precisava di non avere mai avuto rapporti, nella prima e nella seconda occasione, col B.B..

La P.G. produceva in giudizio il documento di trasporto intestato al A.A., emesso dalla ditta Edil Scozzarini a seguito di "Vs Ordine" e relativo alla "sabbia rossa" (mc 0.50) ed alla "breccia bianca" (mc 0,50) consegnate in data (Omissis).

La statuizione relativa alla provvisionale, comunque, era revocata spettando, invero, al giudice civile determinare, in sede di quantificazione del danno, la reale incidenza percentuale di tali fattori, aderendo, con ciò, alle conclusioni cui è giunta, sul punto, la Corte di appello nella sentenza resa a carico del coimputato M.M.. Analoghe considerazioni imponevano di eliminare la condizione apposta dal primo giudice all'operatività del beneficio della sospensione condizionale e giustificavano, infine, la compensazione delle spese del grado di giudizio tra il A.A. e le costituite parti civili.

Si è invece esclusa la partecipazione del B.B. al fatto e lo si è ritenuto estraneo all'ordinativo del materiale. In ogni caso, anche ove fosse vera l'ipotesi alternativa, il B.B. non era stato informato delle concrete condizioni manifestatesi solo nel momento in cui la "breccia" doveva essere scaricata e, nello specifico, dell'incompatibilità tra le dimensioni del mezzo utilizzato per il trasporto e quelle del cancello d'ingresso nella sua proprietà. Nè era stato dimostrato che il B.B. si fosse ingerito nell'organizzazione del lavoro del A.A., impartendo direttive o verificandone l'esecuzione, così partecipando all'obbligo di controllare la sicurezza del cantiere.

2. La Procura generale presso la Corte di Caltanissetta e A.A. ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.

3. PROCURA GENERALE (due motivi di impugnazione);

3.1. Motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, determinata da travisamento delle prove; motivazione perplessa sulle ragioni della distinzione tra le posizioni del B.B. e quelle dell'M.M. e del A.A..

Si deduce che al B.B. erano state contestate una culpa in eligendo ed una culpa in vigilando. Il B.B. è stato erroneamente collocato in posizione di minusvalenza rispetto ai due coimputati, nonostante egli fosse il vero dominus dei piccoli lavori di ristrutturazione del suo villino.

La pronunzia assolutoria si è basata sulla valorizzazione di un dato formale e, cioè, che la bolla di consegna del materiale inerte trasportato in loco dall'M.M. recava quale ordinante il nome del A.A., cioè del consegnatario, dell'esecutore dei lavori e non del B.B., nel cui interesse si stavano eseguendo gli interventi di ristrutturazione ed unico reale interessato alla ricezione degli inerti necessari per quei lavori. Il B.B. sceglieva l'operaio; ordinava e pagava le opere; si disinteressava dell'esecuzione dei lavori, pur abitando nello stesso ambito territoriale del villino.

L'appaltatore era un mero muratore conoscente del committente, sprovvisto del know-how aziendale idoneo a consentire al B.B. di restare tranquillo e lontano dal cantiere. Il muratore non si era accollato in esclusiva la qualità di direttore dei lavori e la responsabilità di eventuali accadimenti infausti.

Il B.B., pertanto, avrebbe dovuto ingerirsi nel ruolo di controllore - direttore dell'andamento dei lavori, esercitando lo ius vigilandi ed ordinando al muratore la rimozione dell'inerte. Oppure avrebbe dovuto pretendere l'apposizione della cartellonistica di segnalazione della situazione di pericolo. Sicuramente comprendeva la necessità di acquisto di sabbia e pietrisco, componenti imprescindibili della malta, elemento principe di ogni opera edilizia. Il B.B. avrebbe dovuto sovrintendere ai lavori di un'impresa sospettabile di condotte poco professionale ed imprudenti. La legge pone a carico del committente privato l'obbligo di scegliere adeguatamente l'impresa, sanzionando la male electio. Se la scelta appare dettata da esigenze di risparmio, il committente assume gli oneri di garante della sicurezza.

3.2. Illogicità della motivazione sui profili risarcitori riguardanti la posizione del A.A..

Si osserva che la Corte di merito, pur confermando la responsabilità del A.A., ha illogicamente eliminato la provvisionale, ha operato la compensazione delle spese e ha conseguentemente eliminato la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al risarcimento del danno.

Il B.B. e il A.A., infatti, erano in grado pagare la provvisionale e le spese (v. le certificazioni catastali delle proprietà immobiliari). L'eliminazione della provvisionale, a fronte della gravità della condotta colposa del A.A., non poteva trovare giustificazione nel ritenuto concorso nella causazione dell'evento di un'indefinita percentuale di colpa della vittima, persona anziana con patente di guida non rinnovata e con veicolo non revisionato.

4. A.A., (un motivo di impugnazione) 4.1. Violazione dell'art. 238 bis, art.192, comma 3, artt. 581, 597, 598 e art. 603 c.p.p. e vizio di motivazione.

Si rileva che la Corte distrettuale ha recepito acriticamente il contenuto della sentenza di condanna a carico dell'M.M. e ha omesso di motivare sui contenuti della consulenza tecnica di difesa dell'arch. P.P., che evidenziava la notevole differenza tra la dimensione della parte di carreggiata invasa dal pietrisco e dalla sabbia calcolata da quest'ultimo e dal consulente del P.M. Dott. Q.Q..

La sentenza di condanna a carico dell'M.M. non poteva essere indiscriminatamente utilizzata nei confronti del A.A., che aveva integralmente contestato le acquisizioni istruttorie e aveva evidenziato l'effettiva dimensione della porzione di carreggiata impegnata, le condizioni del mezzo (moto ape immatricolata nel 1980 e revisionata per l'ultima volta nel 2001), le peculiarità del carico di una pesante pompa a motore non assicurata alla struttura del veicolo e non collocata in una posizione equilibrata, la velocità sproporzionata (km/h 50 in un'accidentata strada rurale larga solo 4 m.), le condizioni del conducente (ottantaquattrenne con patente scaduta da anni), la possibilità di avvistare il cumulo ben 300 m. prima e l'ampio e completamente libero spazio di carreggiata. La contraddittorietà della sentenza emergeva dal diniego della perizia d'ufficio, per verificare le reali cause dell'incidente, nonostante le riconosciute anomalie della condotta di guida del O.O., del carico e del mezzo di locomozione.

4.2. Con memoria del (Omissis), la difesa del A.A. chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso della Procura generale presso la Corte di appello e l'accoglimento del proprio ricorso.

Si rileva che il ricorso proposto dalla Procura generale è generico e si incentra esclusivamente su ragioni di merito. La Procura generale non disconosce il concorso della vittima nella causazione del sinistro, ma si limita a rilevare che non si sarebbe trattato di un contributo significativo.

Il rilievo secondo cui il concorso causale individuato nella condotta della stessa vittima non avrebbe dovuto incidere sulla concessione della provvisionale, è infondato, stante l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella scelta di concedere o meno una condanna provvisionale in sede penale, tanto che non è ricorribile in Cassazione il capo della decisione che l'abbia o non l'abbia concesso. Corrispondenti profili di inammissibilità si ponevano rispetto alla decisione della Corte di merito in tema di sospensione condizionale della pena.

4.3. In relazione al proprio ricorso, il A.A. osserva che la stessa Procura ricorrente aveva dato per assodato il concorso di colpa della vittima, impegnata in un macchinoso trasporto pur sprovvisto di patente di guida e alla guida di un mezzo vetusto, instabile e senza efficienza frenante, implicitamente confermando l'eccezione difensiva circa la carenza di una puntuale ricostruzione delle sequenze causali della dinamica del sinistro, del preciso evolversi del moto del mezzo e dell'incidenza del carico eccentrico non assicurato alla struttura, delle condizioni dell'impianto frenante, degli pneumatici, delle sospensioni e dello sterzo, dell'interazione di tali organi nonchè dell'effettiva visibilità sui luoghi nell'esatta ora del sinistro.

5. Con memoria difensiva la parte civile evidenzia vari elementi ritenuti rilevanti ai fini della decisione: 1) la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; 2) la capacità economica degli imputati di soddisfare le ragioni civilistiche (vedi le visure catastali); 3) la gravità della colpa del A.A. con conseguente contraddittorietà manifesta dello sgravio dagli obblighi civilistici e dalle spese processuali; 4) la natura pacifica delle risultanze processuali, stante il rigetto della richiesta di nuove perizia formulata dalla difesa dell'imputato "per scarsa conducenza"; 6) le dichiarazioni del brig. R.R sullo stato dei luoghi; 7) il contenuto dell'elaborato del c.t. Q.Q. sulla responsabilità dei due imputati; 8) il contenuto dei rilievi e degli schizzi tecnici dei luoghi dimostrativo dell'occupazione con materiale di risulta di quasi tutta la strada.

 

Diritto


1. I ricorsi sono infondati.

2. In ordine al primo motivo di ricorso del P.M., va premesso che, in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta ad una fondamentale regola di diligenza e prudenza, consistente nello scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affida l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa, oltre che non ingerirsi nell'esecuzione dei lavori (Sez. 4, n. 8589 del 14/01/2008, Speckenhauser, non massimata; Sez. 3, n. 2329 del 20/01/1992, Stravato, Rv. 189173).

Sebbene nell'ipotesi di conferimento di appalto da parte committente non professionale, l'appaltante non sia effettivamente tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale per evitare il verificarsi di infortuni, posto che ciò implicherebbe una formazione del cittadino comune non prevista dall'ordinamento, che la pretende nei confronti del datore di lavoro e dei soggetti dal medesimo designati o comunque di soggetti ‘professionalmente deputati ad assicurare la sicurezza delle lavorazioni, non può dirsi che su di lui non gravi alcun obbligo.

La legge, infatti, pone a carico del committente privato innanzitutto l'obbligo di scegliere adeguatamente l'impresa, quest'onere consistendo verificare che la medesima sia regolarmente iscritta alla c.c.I.A, dimostri di essere dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione od interdittivi, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 14: allorquando l'azienda sia scelta secondo siffatti criteri, di natura oggettiva, non può ritenersi la mala electio da parte del committente non professionale, ciò esonerandolo da ulteriori controlli ed ingerenze nei lavori, che potrebbero condurlo ad assumere una responsabilità per ingerenza (Sez. 4, n. 46833 del 24/11/2021, Pizzo, non massimata).

Se, tuttavia, la scelta dell'impresa non avviene con questi criteri il committente assume su di sè gli oneri del garante della sicurezza posto che l'assenza del conferimento dell'incarico per lo svolgimento delle opere ad un soggetto adeguato non può riversarsi sulla sicurezza dei lavoratori addetti a quelle opere, i quali debbono comunque essere garantiti. Dunque, la mala electio dell'esecutore si trasforma, in sostanza, nell'ingerenza nei lavori, posto che può determinarne lo svolgimento in condizioni di insicurezza. Con la conseguenza dell'assunzione diretta della posizione di garanzia da parte del committente.

Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, effettivamente può sussistere una responsabilità del committente per culpa in eligendo o per culpa in vigilando in caso di impresa designata "in economia" priva delle caratteristiche di professionalità necessarie. Nel capo di imputazione è stato proprio specificato che la responsabilità è configurata a carico del B.B. "(...) in qualità di proprietario, committente e coesecutore dei lavori (...) omettendo a sua volta di adottare tutte le misure necessarie a garantire gli utenti della strada (...)".

Gli aspetti della scarsa affidabilità dell'impresa e dell'impresa designata "in economia", tuttavia, non sono mai stati esaminati nè tantomeno acclarati nelle sentenze di merito e la Procura ricorrente non ha fornito elementi nella presente sede per dimostrare la non professionalità dell'impresa, in violazione del principio di autosufficienza.

Non emergono neanche ulteriori profili di responsabilità, in quanto, nella sentenza di secondo grado, si è evidenziato che il B.B. non si era mai ingerito nell'esecuzione dei lavori, non aveva impartito direttive ed era estraneo all'ordinativo del materiale, comprato con bolla di accompagnamento a nome del A.A.. E' risultato che l'M.M. aveva portato il materiale nella zona del villino e lo aveva scaricato nella via pubblica e che il B.B. non poteva sospettare che il pietrisco non sarebbe stato introdotto all'interno dell'appartamento.

3. Con riferimento al secondo motivo del ricorso della Procura generale, va ricordato che, in base al consolidato orientamento di questa Corte, non è impugnabile con ricorso per Cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261536).

Tale principio va riaffermato anche in relazione alla revoca della provvisionale disposta dalla Corte di appello. Anche tale statuizione, infatti, riveste natura eminentemente discrezionale, per cui appare sicuramente lineare e coerente e insuscettibile di censura in sede di legittimità l'apparato argornentativo della sentenza impugnata, avendo la Corte di merito legittimamente revocato la statuizione relativa alla provvisionale in ragione dell'incidenza percentuale di ulteriori fattori causali concorrenti con condotta dell'imputato.

Analoghe valutazioni vanno formulate riguardo alla revoca - disposta dalla Corte nissena - della statuizione concernente la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno.

Anche in tal caso la valutazione è del tutto discrezionale, per cui la relativa censura non è proponibile nella presente sede di legittimità.

4. In relazione all'unico motivo di ricorso del A.A., va osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109).

4.1. Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta unicamente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. 1J, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessirnone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Passando ora ad un'analisi più approfondita delle doglianze, il ricorrente si duole in primis dell'omessa valutazione dei dati della perizia di parte, che effettivamente non è stata mai menzionata nelle due sentenze, e insiste per l'espletamento di perizia d'ufficio.

Ebbene, la Corte di merito ha legittimamente utilizzato ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., i dati della consulenza del P.M. di cui alla sentenza di abbreviato, divenuta irrevocabile, emessa nei confronti dell'originario coimputato M.M..

Come è noto, l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, De Marco, Rv. 284130; Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, clep. 2016, Daccò, Rv. 266338).

La sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517).

Va comunque precisato che le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino (Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, Adamo, Rv. 259414).

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale non si è basata esclusivamente sulle risultanze della consulenza del P.M., avendo fornito una motivazione lineare ed esauriente in ordine agli ulteriori elementi probatori a carico del A.A. e ha analizzato adeguatamente i molteplici rilievi difensivi.

In particolare, nelle sentenze di merito vengono evidenziati i seguenti dati processuali logicamente ritenuti decisivi:

A) Lo schizzo planimetrico redatto dall'ing. Q.Q., consulente del P.M., sullo stato dei luoghi, indicativo delle dimensioni estremamente ridotte della carreggiata, trattandosi di una strada larga m. 4,00 e con annesse due banchine (non transitabili) di 0,90 cm. e 110 cm. e l'ingombro della carreggiata, comprensiva di banchina, derivante dal cumulo di sabbia posto a lato del cancello, di circa m. 2,60, per cui residuava uno spazio ridotto per il passaggio di circa m. 2,60.

Tali dati trovavano sostanzialmente conferma nelle dichiarazioni del brig. R.R , secondo cui il cumulo di sabbia e pietrisco era pari a m. 2,50-2,60 circa avente l'altezza di circa un metro e aldilà del cancello, era situato un villino in costruzione e si rinveniva traccia del medesimo materiale posizionato sulla carreggiata.

Al riguardo, il perito della difesa sosteneva che la sabbia era stata spostata, non fornendo però elementi per confortare il proprio assunto. Nè erano forniti elementi concreti per confutare le ulteriori analisi peritali.

B) La presenza di una traccia di frenata gommata dell'Ape di m. 6,90 circa e la velocità congrua (di 50 km/h) mantenuta dal conducente, dimostrativa dell'esecuzione di tutte le manovre necessarie. Il buono stato degli pneumatici e del sistema frenante, come confermato dal consulente tecnico del P.M. ing. Q.Q..

C) La rilevanza solo amministrativa degli ulteriori fattori evidenziati dalla difesa (l'età ottantaquatrenne della vittima, la patente scaduta e la mancanza di regolare revisione dell'Ape).

Il ricorrente si confronta solo parzialmente con tale apparato motivazionale. I profili di censura sono già stati adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono stati scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il giudice, d'altronde, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (Sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Grimani, Rv. 279062; Sez. 5, n. 42821 del 19/06/2014, Ganci, Rv. 262111).

5. Per tali ragioni i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna del A.A. al pagamento delle spese processuali nonchè al rimborso delle spese sostenute dalle costituite parti civili O.O., C.C., D.D., E.E., e F.F. che, tenuto conto della relativa complessità del presente procedimento, vanno liquidate in Euro seimilaseicento oltre I.V.A., c.p.A. e spese generali.

 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso del PG. Rigetta il ricorso di A.A. che condanna al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili O.O., C.C., D.D., E.E., e F.F. che liquida in complessivi Euro seimilaseicento oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2023