Cassazione Penale, Sez. 4, 25 settembre 2023, n. 38908 - Infortunio con un escavatore idraulico utilizzato per la movimentazione ed il sollevamento di materiali di risulta non imbracabili 


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -

Dott. RANALDI Alessandro - rel. Consigliere -

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere -

Dott. MICCICHE’ Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIORGIO LIDIA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato PIETROPOLLI MARCO del foro di ROVIGO in difesa di A.A. che insiste per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto


1. Con sentenza del 19.5.2022, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 590 c.p. addebitato a A.A., con conferma delle statuizioni civili e condanna dell'imputato e del responsabile civile, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile costituita.

L'addebito nei confronti del A, quale datore di lavoro, è quello di aver colposamente cagionato lesioni personali al dipendente B., in violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 1, per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere. Nella fattispecie, durante le operazioni di disarmo generale di uno scavo posto a mt. 3,50 dal piano di campagna, veniva utilizzato - secondo la contestazione - un escavatore idraulico inadeguato per la movimentazione ed il sollevamento di materiali di risulta non imbracabili (pezzi di legno), con la conseguenza che il B. veniva colpito alle gambe dal cucchiaio della benna dell'escavatore posizionato in superficie, a causa dell'involontario urto da parte del conducente C. del joystick di comando della rotazione dell'asse dell'escavatore rispetto ai cingoli (fatto del 2.10.2013).

2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore del A., lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1) quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere erroneamente ritenuto l'inadeguatezza dell'escavatore rispetto ad una gru con movimento verticale. L'infortunio non si sarebbe evitato comunque con attrezzature diverse ma solo con l'attenzione del manovratore dell'escavatore, il quale avrebbe dovuto tirare verso di sè la leva di sicurezza per disattivare la funzionalità del joystick che opera la rotazione dell'escavatore, al fine di impedire movimenti accidentali. L'escavatore in uso era idoneo ad effettuare le operazioni di carico del materiale di risulta.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle condotte negligenti e imprudenti dei lavoratori, con particolare riguardo al volontario mancato inserimento del blocco della leva di comando del joystick da parte dell'C. e all'errore del B., il quale sostava nel raggio di azione del mezzo; condotte imprevedibili per il datore di lavoro, che hanno interrotto il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento lesivo.

 

Diritto


1. Il ricorso è fondato, atteso che la motivazione della sentenza impugnata è affetta dai vizi logico-giuridici di seguito evidenziati.

2. I giudici del merito hanno individuato la colpa del ricorrente esclusivamente sulla base dell'evento verificatosi, mediante una tipica valutazione ex post, così sintetizzabile: posto che il lavoratore ha subito lesioni per essere stato colpito (per un errore dell'operatore) da un movimento laterale della benna dell'escavatore, il datore di lavoro avrebbe dovuto fornire ai propri operai un macchinario diverso, segnatamente una gru con cestello a movimentazione solo verticale, la quale certamente non avrebbe colpito la persona offesa. In tale prospettiva, la sentenza impugnata ritiene nel caso violate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 70 e art. 71, comma 1, che impongono al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee alle lavorazioni e conformi ai requisiti di sicurezza.

3. Ebbene, premesso che il richiamo alle suddette disposizioni del decreto n. 81 non appare pertinente al caso in esame, avuto riguardo ai requisiti di sicurezza dell'escavatore utilizzato dai lavoratori, di cui non è stata accertata l'insussistenza nella sentenza impugnata, si deve qui ribadire che l'individuazione della regola cautelare violata, ai fini dell'individuazione della colpa (civile, nel caso, ma il discorso non cambia), non può prendere le mosse dall'evento verificatosi, per poi andare a ritroso, chiedendosi quali precauzioni avrebbero potuto impedirlo, così dandosi una risposta ovvia (nel caso, utilizzo di un apparecchio a movimentazione verticale).

Un simile ragionamento, frutto della nota distorsione (bias) cognitiva del "senno di poi" (hindsight bias), renderebbe colposo qualsiasi comportamento umano causativo di danno, poichè è (quasi) sempre possibile, dopo l'evento, ipotizzare un comportamento alternativo corretto e idoneo ad impedirlo. Invece, come acutamente osservato in un recente arresto giurisprudenziale, la regola cautelare che si assume violata deve essere preesistente al fatto, nel senso che il comportamento doveroso basato sulla diligenza, prudenza e perizia deve essere desunto in concreto ed "ex ante", giammai "ex post" (cfr. Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 - 17; v. anche Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016 - dep. 2017, Rv. 269254 - 01, secondo cui la regola cautelare non scritta eventualmente violata non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata "ex post" ad evento avvenuto).

In altri termini, il giudizio sulla colpa da fatto illecito (civilistico o penalistico) non deve essere condizionato da ciò che è successo, ma deve essere formulato sulla scorta di una attenta analisi della situazione antecedente il verificarsi dell'evento, tenendo anche conto delle informazioni conosciute (o conoscibili) dal soggetto (presunto responsabile) al momento della sua decisione di assumere la condotta (commissiva o omissiva) causativa del danno.

4. Nel caso di specie, inoltre, il percorso argomentativo della Corte territoriale appare carente ed illogico: non è dato comprendere per quale motivo l'escavatore utilizzato non sarebbe stato idoneo alla raccolta di pezzi di legno dallo scavo; tutto quello che doveva fare l'escavatorista era collocare la benna nei pressi del soggetto infortunato e disattivare il joystick, in maniera tale da evitare movimenti accidentali del braccio della macchina; la benna poteva poi essere tranquillamente riempita dall'operaio addetto alla raccolta dei pezzi di risulta, con successivo allontanamento del medesimo dal raggio di azione dell'escavatore, al fine di consentire all'escavatorista di tirare su la benna con il materiale al suo interno. Del resto, neanche vengono addebitati al datore di lavoro condotte attinenti a deficit di formazione/informazione nei confronti dei suoi dipendenti, per cui anche da tale prospettiva non vengono individuati precisi profili di responsabilità del medesimo per l'incidente occorso.

5. In definitiva, la sentenza impugnata non ha individuato disposizioni che imponessero, ex ante, di dotare i lavoratori di un diverso macchinario per la movimentazione dei pezzi di risulta dallo scavo, avendole desunte solo a seguito di una inaccettabile elaborazione "creativa", frutto di una valutazione ex post. Per contro, in tema di colpa generica (ed anche ai fini della responsabilità civile), la regola cautelare applicabile al caso concreto deve essere preesistente al fatto e desumibile sulla base di un processo ricognitivo, che tenga conto dei tratti tipici caratterizzanti l'evento e del sapere scientifico, tecnico o esperienziale esistente in quel dato momento storico. Si tratta, in altri termini, di individuare una regola cautelare astratta, valida per tutta la categoria di eventi che attengono al caso attenzionato e non solo per il singolo evento concreto. La Corte territoriale, invece, si è limitata a muovere a ritroso dalla situazione di fatto così come si è verificata, chiedendosi cosa avrebbe impedito il suo dipanarsi, in tal modo "creando" la regola cautelare dell'evento singolare e non una regola astratta, oggettivamente desumibile dai tratti tipici caratterizzanti l'evento e idonea a prevenire eventi analoghi a quello effettivamente occorso (cfr. Sez. 4, n. 36400 del 23/05/2013, Rv. 257112 - 01).

6. Dalle superiori considerazioni - e trattandosi di impugnazione ai soli effetti civili, in cui è ormai esclusa la cognizione del giudicante sulla responsabilità penale dell'imputato (cfr. Corte Cost. sent. n. 182/2021) - consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2023