Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 2023, n. 38464 - Schiacciamento dell'operaio tra due mezzi. Definizione di lavoratore: le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SERRAO Eugenia - Presidente -

Dott. ESPOSITO Aldo - rel. Consigliere -

Dott. MARI Attilio - Consigliere -

Dott. RICCI Anna - Consigliere -

Dott. CIRESE Marina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALDO ESPOSITO;

udito il PG Dr. TAMPIERI LUCA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

udito l'avv. GIANCARLO ZOMPI' per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto


1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 19 settembre 2018, con cui A. era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione, coi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, in relazione al reato di cui agli artt. 113 e 590 c.p. e D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. c), (mentre l'operaio B. era intento a caricare materiale edile sul cassone di un autocarro Fiat Daily, era schiacciato sulla parte posteriore di tale mezzo a causa dello sbalzo repentino di un autocarro Fiat Iveco, parcheggiato dietro al primo, a causa della manovra imprudente di C., totalmente privo di istruzioni e di addestramento, il quale metteva in moto, senza salire al posto di guida, l'autocarro Fiat Iveco, così cagionando lo sbalzo del mezzo e lo schiacciamento dell'operaio).

2. Il A.A., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'identificazione del rapporto di lavoro intercorso tra il A. e l'originario coimputato C..

Si deduce l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2 tra il A. e il C. nè dal punto di vista della qualificazione formale nè sul piano di una mera condizione di fatto.

La Corte territoriale non ha applicato correttamente i principi da essa stessa richiamati sulla qualificazione giuridica del concetto di lavoratore, che presuppone lo svolgimento di "mansioni tipiche" da parte del soggetto, non importa se a titolo di favore, comunque "stabilmente incardinato tra i lavoratori dell'azienda" e su "richiesta dell'imprenditore".

Il C. si recava sul camion di sua iniziativa (testimonianza del D.), talora sporadicamente parlottava col maestro (testimonianza dello B.) e soltanto in passato aveva acceso il motore degli autocarri (testimonianza del E.), per cui non era configurabile un rapporto lavorativo costante, duraturo e strutturale di svolgimento di mansioni tipiche aziendali. Inoltre, dopo il verificarsi dell'evento, il A., sorpreso dall'accaduto, urlava al C.C..

2.2. Vizio di motivazione in ordine al giudizio di imprevedibilità della condotta del C..

Si rileva che il A. aveva rispettato il DVR aziendale e le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, mentre il C. aveva posto in essere una condotta caratterizzata dall'assoluta imprevedibilità ed eccezionalità.

Al A. inizialmente era stata contestata la condotta attiva segnata dalla cooperazione nel delitto colposo ex art. 113 c.p., mentre in realtà, illogicamente, la Corte leccese lo ha condannato per un illecito omissivo improprio, richiamando il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 3-bis, il quale, a sua volta, tracciava un modello di incriminazione astrattamente centrato su precise ripartizioni funzionali, mai peraltro esplicitate o rese note nel processo in questione.

L'evento era stato causato dall'inosservanza da parte del C. della regola cautelare, secondo cui, prima dell'accensione del veicolo, il lavoratore avrebbe dovuto verificare che la marcia del veicolo non fosse stata inserita. Il A. aveva rispettato ogni cautela del caso, in quanto l'affidamento della mansione consistente nell'accensione di un veicolo potrebbe essere assegnata ad un uomo di normale diligenza.

 

Diritto


1. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che la definizione di "lavoratore", di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. a), fa leva sullo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ed è definizione più ampia di quelle previste dalla normativa pregressa, che si riferivano invece al "lavoratore subordinato" (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 3) e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, comma 1, lett. a); ne consegue che, ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici previste nel decreto citato, rileva l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell'imprenditore, a prescindere dal fatto che il "lavoratore" possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo (Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Coiocaru, Rv. 269637, relativa a fattispecie di impiego di lavoratori che, pur formalmente titolari di ditte artigianali, prestavano in assenza di autonomia la propria attività alle dipendenze di soggetto imprenditore privo di propri dipendenti) Peraltro, già prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, la Corte ha qualificato come lavoratori subordinati coloro che, indipendentemente dalla continuità e dall'onerosità del rapporto, abbiano prestano la loro attività fuori del proprio domicilio alle dipendenze e sotto la direzione altrui (Sez. 4, n. 267 del 28/06/1988, Anorini, Rv. 180135) e ha affermato il principio che, ai fini della tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dei medesimo (Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239251).

Ciò posto sulla definizione di lavoratore, la Corte di Appello, ha fatto buon governo dei principi di diritto elaborati in relazione alla applicabilità della normativa prevenzionistica a rapporti quale quello in esame.

Nella sentenza impugnata, infatti, si è logicamente sottolineato che le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione, in quanto rileva l'espletamento di mansioni lavorative tipiche dell'impresa, indipendentemente dalla circostanza che esse siano svolte a titolo di favore, nel luogo di lavoro deputato e su richiesta dell'imprenditore.

La Corte distrettuale ha logicamente sottolineato che, in base alle dichiarazioni dei vari testi, pur tra qualche reticenza, la presenza in azienda del C. - autore della manovra imprudente che causava l'infortunio dello B. - risultava non casuale nè occasionale e varie volte era stato visto mettere in moto il pulmino o il camion. Nel caso di specie, le doglianze difensive, benchè formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni singoli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che il giudice a quo giudicava idonei a integrare il compendio probatorio, senza valutare la complessiva logica ricostruzione operata nella sentenza impugnata.

In proposito, è opportuno richiamare il principio affermato da questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091, in fattispecie in cui la Corte ha respinto il ricorso dell'imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali che non aveva tenuto conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione).

I dati evidenziati dalla difesa sono stati correttamente ritenuti inidonei ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro non formalizzato, ma comunque caratterizzato da quel minimo di stabilità e di abitualità, per cui di natura tale da comportare il riconoscimento della posizione di garanzia in capo al A., datore di lavoro.

2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321, inerente a fattispecie relativa alle lesioni "da caduta" riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un'idonea impalcatura - "trabattello" - nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza).

Si è precisato altresì che, in tema di infortuni sul lavoro, perchè possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).

Non è configurabile, in altri termini, la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497).

La sentenza impugnata si è allineata ai predetti superiori principi, avendo individuato nell'avvio dei motori dei mezzi proprio l'attività che improvvidamente aveva determinato l'infortunio e che rientrava nelle attribuzioni di fatto assegnate al C..

La Corte di merito ha chiaramente escluso ogni incidenza causale dell'imprudenza del lavoratore, in quanto si trattava di soggetto del tutto privo di istruzione e di formazione, carenze sicuramente ricollegabili al datore di lavoro.

Nel provvedimento impugnato, peraltro, si è dato conto ampiamente dell'impossibilità di definire l'operazione svolta (dalla quale era scaturito l'infortunio) come imprevedibile o abnorme, proprio in quanto rientrava pacificamente nelle mansioni sistematicamente sollecitate al C. dal A..

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
 


P.Q.M.
 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2023.