Senato della Repubblica
XIX LEGISLATURA

N. 307

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del senatore DURNWALDER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2022

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano
 

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge costituzionale reca una revisione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, finalizzata ad un duplice scopo: innanzitutto la modifica degli articoli 4 e 8, rispettivamente in materia di potestà legislativa esclusiva della regione e delle due province autonome, dispone la trasformazione di competenze, prima di tipo concorrente, in competenze esclusive; inoltre, con riferimento alla potestà legislativa esclusiva delle province, oltre ad un aumento in termini quantitativi delle competenze delle province stesse, viene operata una modifica anche in termini qualitativi, mediante cioè il trasferimento di competenze prima attribuite alla regione.
Nello specifico, l'articolo 1 del presente disegno di legge costituzionale, in materia di potestà legislativa della regione, integra l'articolo 4 dello statuto attualmente in vigore, al fine di includere, tra le materie di competenza esclusivamente regionale: al numero 1), relativamente all'ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, la disciplina giuridica e contrattuale del personale, anche con riferimento agli enti para-regionali, nonché la competenza ad emanare norme sul procedimento amministrativo; al numero 5), che attualmente prevede la competenza su impianto e tenuta dei libri fondiari, l'estensione della competenza regionale anche all'ordinamento degli stessi, con esplicito riferimento alla disciplina di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499; infine, ai numeri 11) e 12) di nuova introduzione, l'ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e l'ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.
L'articolo 2, mediante modifiche all'articolo 8 dello statuto di autonomia, in materia di potestà legislativa esclusiva delle province, dispone innanzitutto – alla lettera d) del comma 1 – un aumento in termini numerici delle competenze delle province stesse, andando materialmente ad aggiungere, al relativo elenco attualmente vigente, le materie di cui all'articolo 9 dello statuto sulle quali, attualmente, le province esercitano una competenza di tipo concorrente. Tra tutte, l'articolo 2 dispone il trasferimento alle due province autonome della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali – che diventa così materia di competenza provinciale primaria – nonché della competenza in materia di ambiente ed ecosistema, riprendendo la dizione utilizzata nell'ultimo disegno di legge di revisione costituzionale proposto dal Governo Renzi nel corso della XVII legislatura. Con riferimento alla materia dell'ordinamento degli enti locali, da un punto di vista sostanziale, si tratta di risolvere il problema delle differenze esistenti nelle realtà delle due province autonome, relativamente non solo alla quantificazione numerica dei comuni, assai più numerosi nella provincia di Trento, ma soprattutto alla proporzionale etnica garantita dallo statuto a tutela delle minoranze presenti nel territorio della provincia di Bolzano. La legge regionale in materia di ordinamento degli enti locali attualmente in vigore prevede, infatti, due diversi regimi per i comuni della provincia di Trento e quelli della provincia di Bolzano: ad esempio, per la nomina e il funzionamento degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del comune in enti ed istituzioni, nonché per l'assunzione e la gestione del personale dipendente. Con il trasferimento della funzione legislativa dalla regione alle province autonome, si risolverebbe il problema del doppio regime legislativo e si garantirebbe l'immediata attuazione delle garanzie previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione attraverso l'esercizio diretto della potestà legislativa da parte delle due province. Rientrano poi tra le nuove competenze esercitate dalle due province: il commercio, ivi comprese l'urbanistica commerciale e la disciplina degli orari delle attività commerciali; la tutela e la sicurezza del lavoro e le politiche attive sulla stessa materia; il demanio idrico e le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonché la relativa disciplina inerente le concessioni; la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di interesse provinciale e locale.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, al pari di quanto avviene con riferimento alla potestà legislativa regionale, integra il numero 1) dell'articolo 8 dello statuto, relativamente all'ordinamento degli uffici provinciali e del loro personale, aggiungendovi la disciplina giuridica e contrattuale del personale, anche con riferimento agli enti di cui all'articolo 79, comma 3, escludendo però le università; allo stesso tempo, è aggiunta la competenza in materia di norme sul procedimento amministrativo. Infine, le lettere b) e c) dello stesso comma 1 modificano, rispettivamente: il numero 17) dell'articolo 8, laddove alla competenza in materia di lavori pubblici di interesse provinciale si aggiunge quella relativa ai lavori pubblici di interesse locale, ivi compresa la disciplina contrattuale; il numero 19), relativo ai servizi pubblici, riscritto in termini di istituzione, organizzazione e funzionamento degli stessi, con la specificazione che trattasi di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale.
L'articolo 3, comma 1, reca, a seguito del trasferimento di competenze di cui agli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge costituzionale, le disposizioni consequenziali e di coordinamento. In particolare, alla lettera a), dispone l'abrogazione dei numeri 3) e 7) dell'articolo 4 dello statuto, relativamente all'esercizio della competenza in materia di ordinamento degli enti locali, nonché degli enti sanitari ed ospedalieri, da parte della regione; alla lettera b), dispone l'abrogazione dell'articolo 5 dello statuto, concernente le materie oggetto di esercizio della competenza concorrente da parte della regione; alla lettera c), coerentemente con la modifica di cui all'articolo 2 del disegno di legge, interviene sull'articolo 7 dello statuto, al fine di disporre il trasferimento alle province autonome delle competenze relative all'istituzione di nuovi comuni e alla modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni; alla lettera d), dispone l'abrogazione dell'articolo 9 dello statuto che, nel testo vigente, elenca le materie in cui le province sono legittimate ad emanare disposizioni legislative. La lettera f), nel modificare l'articolo 98, primo comma, dello statuto, prevede che le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possano essere impugnati dal presidente della regione o da quello della provincia, previa deliberazione non più del rispettivo Consiglio, ma della rispettiva Giunta. La lettera g) modifica il primo comma dell'articolo 107 dello statuto, prevedendo che le norme di attuazione dello stesso siano emanate previo parere favorevole della Commissione dei dodici. La lettera h), in fine, aggiungendo un ultimo comma all'articolo 107, dispone che le norme di attuazione statutarie possano prevedere un'integrazione delle competenze regionali o provinciali mediante conferimento o delega di funzioni statali strumentali all'esercizio di competenze già attribuite dallo statuto, nonché recare disposizioni di armonizzazione con la legislazione statale e disciplinare i casi e le procedure per l'esercizio delle funzioni statali di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del presente disegno di legge costituzionale.
 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di funzioni della regione)

1. All'articolo 4 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), dopo le parole: « e del personale ad essi addetto » sono aggiunte le seguenti: « , ivi compresa la disciplina giuridica e contrattuale del personale, anche degli enti para-regionali; norme sul procedimento amministrativo »;
b) il numero 5) è sostituito dal seguente:
« 5) ordinamento, impianto e tenuta dei libri fondiari, nel rispetto dei princìpi generali di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 »;
c) dopo il numero 10) sono aggiunti i seguenti:
« 11) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
12) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale ».
 

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di funzioni delle province)

1. All'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), dopo le parole: « e del personale ad essi addetto » sono aggiunte le seguenti: « , ivi compresa la disciplina giuridica e contrattuale del personale, anche con riguardo agli enti di cui all'articolo 79, comma 3, escluse le università; norme sul procedimento amministrativo »;
b) al numero 17), le parole: « interesse provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « interesse provinciale e locale, ivi compresa la disciplina contrattuale »;
c) il numero 19) è sostituito dal seguente:
« 19) istituzione, organizzazione e funzionamento di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale »;
d) dopo il numero 29) sono aggiunti i seguenti:
« 30) polizia locale;
31) istruzione; ricerca scientifica e tecnologica;
32) commercio, ivi comprese l'urbanistica commerciale e la disciplina degli orari delle attività commerciali; commercio con l'estero;
33) apprendistato;
34) tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro;
35) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza e all'ordine pubblico;
36) esercizi pubblici, ivi compresa la vigilanza ai fini della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico;
37) industria;
38) demanio idrico; utilizzazione delle acque pubbliche, ivi comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonché la relativa disciplina inerente le concessioni;
39) igiene e sanità, ivi compresi l'assistenza sanitaria e ospedaliera e l'ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri;
40) ambiente ed ecosistema;
41) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse provinciale e locale;
42) ordinamento sportivo;
43) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni ».
 

Art. 3.
(Disposizioni integrative e di coordinamento)

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, i numeri 3) e 7) sono abrogati;
b) l'articolo 5 è abrogato;
c) all'articolo 7, primo comma, le parole: « della regione » sono sostituite dalle seguenti: « della provincia »;
d) l'articolo 9 è abrogato;
e) all'articolo 65, la parola: « regionale » è sostituita dalla seguente: « provinciale »;
f) all'articolo 98, primo comma, le parole: « previa deliberazione del rispettivo Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « previa deliberazione della rispettiva Giunta »;
g) all'articolo 107:
1) al primo comma, la parola: « sentita » è sostituita dalle seguenti: « previo parere favorevole di »;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Le norme di attuazione del presente statuto possono prevedere l'integrazione delle competenze regionali o provinciali mediante il conferimento o la delega di funzioni statali strumentali ad un efficiente ed efficace esercizio delle competenze previste dal presente statuto. Tali norme recano disposizioni finalizzate ad armonizzare la legislazione statale con l'ordinamento della regione e delle province, definendo in particolare le condizioni di applicabilità della disciplina statale inerente le materie e le funzioni trasversali riconosciute allo Stato dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; le medesime norme disciplinano, inoltre, i casi e le procedure per l'esercizio, nei confronti delle regioni e delle province, delle funzioni statali previste dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione ».
 

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 


fonte: Senato della Repubblica