XIX Legislatura
CAMERA DEI DEPUTATI

N. 835

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
SASSO, LATINI, MIELE, LOIZZO, CAVANDOLI, DI MATTINA, FURGIUELE, PRETTO, ZINZI
Presentata il 30 gennaio 2023
Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico

 

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le aggressioni oscene delle quali gli insegnanti sono sempre più spesso vittime, da parte dei loro alunni e, spesso, delle famiglie, che ne sostengono, a volte in modo arrogante, le ragioni, lasciano senza parole e non dovrebbero essere sottovalutate. Si tratta di un vero e proprio oltraggio che colpisce al cuore la nostra vita collettiva.
Conosciamo lo sfondo antropologico in cui avvengono questi episodi: un’alterazione della differenza simbolica tra le generazioni, che ha comportato una frattura del patto educativo tra le famiglie e gli insegnanti. Troppi sono gli episodi che segnalano come il fenomeno della violenza degli studenti contro gli insegnanti si stia diffondendo a macchia d’olio. Tra gli altri, si ricorda l’episodio in cui una professoressa dal fisico minuto, fragile e con difficoltà motorie è stata legata alla sedia e presa a calci da alcuni alunni della prima classe di un istituto secondario di secondo grado di Alessandria, mentre i compagni riprendevano un video poi pubblicato nella rete internet e subito dopo cancellato. L’episodio drammatico, terribile è stato riportato da alcune testate giornalistiche. Per tutelare la docente, che non ha presentato denuncia, non è stato reso noto il nome della scuola. La punizione per gli studenti è stata la sospensione per un mese, con l’obbligo di frequenza, e la pulizia dei cestini delle aule durante l’intervallo. Si tratta di una punizione definita «per nulla esemplare e un messaggio sbagliato agli studenti che rispettano la scuola e gli insegnanti » da molti docenti, che hanno segnalato la necessità di punizioni più incisive. infatti, il drammatico episodio, che si vuole descrivere come isolato, in realtà rientra in una sequela di casi che vedono i docenti vittime di violenza da parte di studenti o genitori. Risale a pochi anni fa, infatti, anche l’episodio della maestra dell’istituto « Ignazio Fiorio » di Palermo che, per aver lamentato le numerose assenze di un suo allievo, è stata colpita con un pugno in pieno volto dal genitore dello studente, egli stesso collaboratore scolastico. Il fenomeno, di cui si è occupata persino la trasmissione « Le Iene » del 25 febbraio 2018, è grave e testimonia una barbarie culturale e una deriva morale preoccupanti. Nel febbraio 2019, un professore a Treviso e un vicepreside a Foggia sono stati picchiati da genitori di studenti; a gennaio del medesimo anno, un genitore ha percosso un docente a Siracusa; un professore di educazione fisica è stato picchiato dai genitori di un alunno ad Avola; una professoressa di italiano è stata accoltellata in classe nel Casertano: altri casi simili sono stati segnalati anche nei mesi successivi. Insegnanti vittime di studenti prevaricatori e di genitori violenti.
È un tema su cui la comunità educante sta riflettendo. Le famiglie sono una parte importante del lavoro educativo, perché sono i genitori ad educare la persona, mentre la scuola educa i cittadini. È sconvolgente pensare che un genitore possa entrare in una scuola e compiere atti simili o che uno studente possa permettersi di picchiare, da solo o in gruppo, un docente. Sono fatti che evidenziano quanto sia profondamente mutato il rapporto di fiducia tra la famiglia e la scuola, che interrompono bruscamente il patto di corresponsabilità educativa tra genitori e insegnanti, che vedono la figura dell’insegnante perdere progressivamente autorevolezza e prestigio e che vanno condannati con forza. La gravità dei frequenti episodi, che vedono insegnanti insultati, irrisi, picchiati dagli alunni o dai loro genitori, va oltre quella dei singoli casi. Ci si trova, infatti, davanti a un fenomeno sociale che vede gli insegnanti avviliti, impediti a svolgere il loro lavoro e, occorrerebbe dire, la loro funzione sociale. Sembra quasi che ogni autorevolezza della figura professionale dell’insegnante stia per andare perduta e, con essa, il rispetto per la persona. L’impressione è che il fenomeno sia sottovalutato, particolarmente quando gli autori delle violenze sono gli allievi, poiché le aggressioni sono ridotte a «bambinate », delle quali basta scusarsi per farla franca, nonostante che l’insegnante sia stato umiliato con la diffusione tramite internet delle immagini riprese con i telefoni cellulari. Invece si tratta di una manifestazione di radicale rifiuto del rapporto tra docente e discente, cui purtroppo spesso si adeguano le famiglie. Il rispetto per l’insegnante è indispensabile. Esso si fonda sulla sua capacità professionale, fatta di conoscenza della materia che insegna e di aggiornati metodi didattici, ma anche sull’autorevolezza che discende dalla consapevolezza del ruolo non paritario, che distingue chi insegna da chi deve imparare. I genitori, anziché sostenere i titolari della funzione educativa, si schierano con i loro figli, lasciando gli insegnanti in una condizione di isolamento. Sovraccaricati di compiti educativi di fronte a famiglie sempre più disgregate e latitanti, gli insegnanti patiscono una condizione di umiliazione permanente. Nel nostro tempo, ogni atto decisionale nel campo dell’educazione dei figli rischia di essere guardato dalle famiglie come un sopruso illegittimo, mentre è considerata legittima l’aggressione violenta di genitori e figli verso gli insegnanti.
Una scuola di alta qualità è interesse della nostra società. In gioco è la stessa precondizione della vita democratica della società italiana. L’insegnante, nel momento in cui esercita la sua funzione, cioè quando si trova a scuola, è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti. Questo significa che alcune condotte prevaricatrici tenute nei suoi confronti possono integrare reati ben più gravi: ad esempio, rispetto alla minaccia, che è punita al massimo con un anno di reclusione, la violenza e la minaccia ad un pubblico ufficiale sono punite molto più severamente, con pene fino a cinque anni di reclusione. La stessa pena si applica per la resistenza a un pubblico ufficiale, commessa da chi si oppone violentemente ad un ordine da esso impartito: si pensi allo studente che rifiuta di sedersi oppure che contesta veementemente un’interrogazione. L’ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce ancora un reato se è rivolta a un pubblico ufficiale: trattasi di oltraggio a pubblico ufficiale, delitto che può essere commesso dall’alunno che insulti apertamente il docente o che lo denigri in presenza di altre persone.
La presente proposta di legge ha l’obiettivo di aggravare le pene per il reato di violenza, minaccia e oltraggio al personale scolastico, al fine di tutelare la libertà di insegnamento quale base per la crescita delle generazioni che verranno e di restituire agli insegnanti un ruolo di primo piano nella vita della società. Inoltre, si aggrava la pena prevista per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale nella scuola, proprio per la specificità di essa quale luogo di formazione e di educazione e per la presenza di minori (spesso queste aggressioni avvengono in presenza di minori che subiscono turbamenti psicologici). Per garantire una condizione di maggiore serenità agli insegnanti è bene intervenire prima che le aggressioni fisiche ai docenti si diffondano ulteriormente e divengano atti di ordinaria sopraffazione, in mancanza di una reazione efficace e pronta della coscienza sociale collettiva e, quindi, dell’ordinamento giuridico. Gli insegnanti potranno così sentirsi più tranquilli e compiere più efficacemente il loro lavoro.
 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico)

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero dell’istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Con il medesimo decreto sono determinate la composizione e la durata in carica dei componenti dell’Osservatorio, che è costituito per metà da componenti di sesso femminile, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Lo stesso decreto stabilisce le modalità con le quali l’Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. La partecipazione all’Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
2. All’Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere ed esaminare le segnalazioni di casi di violenza commessi ai danni del personale scolastico nell’esercizio delle sue funzioni;
b) raccogliere ed esaminare le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico nell’esercizio delle sue funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e iniziative idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti scolastici più esposti;
d) vigilare sull’attuazione, nell’ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;
f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie.
3. L’Osservatorio acquisisce i dati relativi all’entità e alla frequenza dei casi di violenza di cui al comma 2, lettera a), ripartiti almeno al livello regionale, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell’ambiente di lavoro.
4. Il Ministro dell’istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio nell’anno precedente.
 

Art. 2.
(Promozione dell’informazione)

1. Il Ministro dell’istruzione e del merito promuove iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
 

Art. 3.
(Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico)

1. È istituita la « Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico », volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico. La Giornata è celebrata annualmente nella data stabilita con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
 

Art. 4.
(Modifica all’articolo 336 del codice penale)

1. All’articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
« La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola »;
b) al secondo comma, le parole: « persone anzidette » sono sostituite dalle seguenti: « persone di cui al primo e al secondo comma ».
 

Art. 5.
(Modifica all’articolo 341-bis del codice penale)

1. All’articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
« La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto riguarda un dirigente scolastico o un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola ».
 

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.