Tipologia: Accordo Nazionale Quadro
Data firma: 5 ottobre 2023
Parti: Ministro della Giustizia e Sappe, Sinappe, Osapp, Uilpa/Pp, Uspp, Clsl-Fns, Cgil-Fp/Pp, Fsa-Cnpp
Comparti: P.A., Corpo di Polizia Penitenziaria
Fonte: polpenuil.it


Sommario:

 

Premessa
Capo I Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione
Capo II Rapporti tra l'Amministrazione penitenziaria ed i sindacati del personale del Corpo di polizia penitenziaria
Art. 2 Relazioni Sindacali
Art. 3 Contrattazione decentrata
Art. 4 Sistema di partecipazione, informazione ed esame
Art. 5 Prerogative delle organizzazioni sindacali
Art. 6 Tutela del dirigente sindacale
Art. 7 Accesso al sistema GUSweb
Capo III Impiego del personale del corpo di polizia penitenziaria
Art. 8 Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
Art. 9 Articolazione dei turni di lavoro
Art. 10 Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi. Turni festivi, pomeridiani e notturni
Art. 11 Prestazioni di lavoro straordinario
Art. 12 Turni di riposo compensativo
Art. 13 Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità

 

Capo IV Formazione e benessere del personale
Art. 14 Formazione ed aggiornamento professionale
Art. 15 Indirizzi generali per le attività gestionali dell'Ente di assistenza del personale
Art. 16 Alloggi di servizio e caserme
Art. 17 Mensa Obbligatoria di servizio
Art. 18 Sedi disagiate
Capo V Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 19 Misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro
Art. 20 Procedure riguardanti l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 21 Formazione e consultazione del rappresentante per la sicurezza. Tempo di lavoro retribuito
Capo VI Disposizioni varie
Art. 22 Specializzazioni
Art. 23 Asili Nido
Capo VII Disposizioni finali
Art. 24 Linee di indirizzo delle relazioni
Art. 25 Attuazione dell'accordo nazionale quadro
Art. 26 Interpretazione degli accordi
Tabella A


Corpo di Polizia Penitenziaria Accordo Nazionale Quadro

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" ;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante "Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 -1999”;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la Giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999 n. 266”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002 - 2005 ed al biennio economico 2002 - 2003, ed in particolare l'articolo 24, recante "Accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante A "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009 e al biennio economico 2006-2007";
Visto il decreto del Ministro della Giustizia 18 novembre 2014, n. 201 “Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";
Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015, recante "l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi le 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84” e s.m.i;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, recante "l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione e delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63" e s.m.i;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018»";
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»";
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2022, n. 54, recante "Modifiche al regolamento di riorganizzazione del ministero della giustizia di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100";
Visto il decreto del Ministro della Giustizia 12 luglio 2023, recante "Ripartizione dotazione organica Corpo di Polizia Penitenziaria appartenente ai ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori".
Il Ministro della Giustizia e le Organizzazioni Sindacali Sappe; Sinappe; Osapp; Uilpa/Pp; Uspp; Clsl-Fns; Cgil-Fp/Pp; Fsa-Cnpp; stipulano il presente Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 24, decreto del Presidente della Repubblica 18 Giugno 2002, n. 164.

Capo I Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione

1. Il presente Accordo nazionale quadro disciplina i contenuti degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e si applica al personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, fatta eccezione per i Dirigenti.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.P.R. 164/2002, le disposizioni contenute nel presente accordo non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nelle norme contrattuali vigenti, né possono comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 14, d.P.R. 164/2002.
3. Il presente accordo si riferisce al triennio contrattuale 2019 - 2021, resta in vigore fino alla stipula del successivo accordo e attiene alle seguenti materie:
a) individuazione delle fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché delle necessarie modalità di verifica. L'accordo su tale materia avrà cadenza annuale;
b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui all'art. 24, comma 6, d.P.R. 164/2002, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per la determinazione dei periodi di validità;
c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro;
d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
e) criteri relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale;
f) criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
i) indirizzi generali per le attività di gestione dell'Ente di assistenza del personale;
j) criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio.

Capo II Rapporti tra l'Amministrazione penitenziaria ed i sindacati del personale del Corpo di polizia penitenziaria
Art. 2 Relazioni Sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali, è incentrato sul leale rafforzamento del confronto su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi. Esso si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva;
b) accordo nazionale quadro;
c) con trattazione decentrata, attuata secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente accordo a livello dipartimentale, provveditoriale e locale.
2. Il sistema delle relazioni sindacali tende a realizzare la massima trasparenza nei rapporti ed a favorire la partecipazione delle organizzazioni sindacali. In tale contesto le commissioni paritetiche e i comitati previsti dalle norme contrattuali vigenti rappresentano uno strumento di sostegno e sviluppo dei processi di partecipazione.
3. Presso il Dipartimento dell' amministrazione penitenziaria è istituita una commissione paritetica, dotata di autonomo regolamento, presieduta dal Capo del Dipartimento o dal Vice Capo, o da un Direttore generale delegato, composta da rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto che delibera in ordine ad eventuali violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali in sede di applicazione delle materie regolate dalle norme contrattuali vigenti, nonché dal presente accordo nazionale quadro.
4. In caso sorgano contrasti interpretativi in ordine all'applicazione delle disposizioni delle norme contrattuali vigenti è facoltà di una o più delle organizzazioni sindacali firmatarie ricorrere all'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti di cui all'art. 8, d.lgs. 195/95, come sostituito dall'art. 6, d.lgs. 129/2000.
5. Gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'Amministrazione sono materia di comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali e sono esaminati annualmente dalla conferenza di rappresentanti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.

Art. 3 Contrattazione decentrata
1. Nell’ambito della contrattazione decentrata, avuto riguardo all'assetto funzionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità e, tenuto conto delle competenze del Direttore generale della formazione, dei Provveditori regionali, dei Direttori degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, e dei Direttori dei centri per la giustizia minorile, è stipulato un protocollo di intesa, nei limiti di quanto definito dal presente accordo nazionale quadro, con criteri di maggior dettaglio in relazione alle specificità delle articolazioni dipendenti, avente ad oggetto le materie di cui all'articolo 24, comma 5, lettere c), f), g), h), 1), d.P.R. 164/2002.
2. Il citato protocollo di intesa, nei limiti di quanto definito dall'accordo nazionale quadro, tenuto conto delle esigenze degli istituti e servizi dei provveditorati, dei centri per la giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e degli istituti di istruzione territorialmente competenti, per conferire uniformità di indirizzo applicativo ha ad oggetto le materie di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del presente accordo nazionale quadro e quelle di cui all'articolo 24, comma 6, lettere a), b), c), d), e), d.P.R. n. 164/2002.
3. Nel medesimo protocollo vengono definiti i termini e le modalità per la sottoscrizione degli accordi decentrati locali.
4. I protocolli di intesa regionali sono sottoscritti, per quanto attiene ai provveditorati, dal Provveditore regionale e dalle organizzazioni sindacali regionali e, per quanto attiene ai centri di giustizia minorile e agli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, dai rispettivi Direttori e dalle organizzazioni sindacali. Il protocollo di intesa per le strutture formative è sottoscritto dal Direttore generale della formazione e dalle organizzazioni sindacali.
[…]
8. La contrattazione decentrata a livello centrale e periferico regola le materie espressamente individuate dall'art. 24, comma 6, d.P.R. 164/2002, di seguito elencate:
a) gestione e applicazione, con cadenza annuale di quanto previsto dal comma 5, lettera a) dello stesso articolo 24, secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti;
b) criteri applicativi, relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;
c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni.
9. La contrattazione decentrata regola, altresì, le ipotesi di cui all'art. 9, commi 4 e 5 del presente accordo.
10. Ai fini della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico il presente accordo individua le seguenti sedi:
a) la sede centrale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per il personale di polizia penitenziaria in servizio presso le Direzioni generali e articolazioni dell'ufficio del Capo del Dipartimento e per il personale in servizio presso la sede centrale del Ministero della Giustizia. Titolare della contrattazione è il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o suo delegato;
b) la sede centrale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per il personale di Polizia Penitenziaria ivi in servizio. Titolare della contrattazione è il Capo del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità o suo delegato;
c) la sede del provveditorato regionale territorialmente competente per il personale degli uffici e servizi ad esso riconducibili compreso il personale dei nuclei traduzione e piantonamenti provinciali, interprovinciali e cittadini. Titolare della contrattazione è il Provveditore regionale;
d) le sedi dell'ufficio, istituto, scuola di formazione, istituto di istruzione o servizio di livello dirigenziale per il personale ivi in servizio compreso il personale dei nuclei traduzione e piantonamenti locali;
e) le sedi dell'ufficio, istituto o servizio di livello non dirigenziale. In tal caso la delegazione di parte pubblica è composta dai Direttori dei centri per la giustizia minorile o dirigente delegato, dai Direttori degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna o dirigente delegato e dai Direttori degli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna o dirigente delegato ciascuno competente per le articolazioni territoriali afferenti (uffici locali di esecuzione penale esterna).
[…]

Art. 4 Sistema di partecipazione, informazione ed esame
1. L Amministrazione, prima di procedere all’esame a livello centrale e periferico, previsto dall'art. 26, d.P.R. 164/2002 e successive modificazioni, fornisce alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale o firmatarie del contratto, con congruo anticipo, le informazioni e la relativa documentazione riguardanti:
a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio. È fatto salvo quanto disposto all'art. 9, commi 4, 5 e 6 del presente accordo;
b) la mobilità esterna del personale a domanda (solo a livello centrale) e la mobilità interna anche temporanea a domanda e/o d'ufficio;
c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
d) l'applicazione del riposo compensativo;
e) la programmazione di turni di reperibilità;
f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro (a livello centrale e periferico);
g) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
h) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
i) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
j) la definizione delle dotazioni organiche;
k) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento dei concorsi (solo a livello centrale);
l) l'introduzione di nuove tecnologie anche per quanto attiene agli impianti di videosorveglianza e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro (a livello centrale, ma anche periferico nel caso si tratti di progetti da realizzarsi in sede periferica). Resta fermo il divieto di utilizzo degli strumenti tecnologici e degli impianti di videosorveglianza per il controllo a distanza
dei lavoratori.
2. L'informazione preventiva è fornita dai soggetti indicati dall'art. 3, comma 10, del presente accordo.
[…]

Art. 5 Prerogative delle organizzazioni sindacali
1. L'Amministrazione assicura alle organizzazioni sindacali aventi titolo una costante e tempestiva informazione su tutte le questioni che possano interessare il personale di Polizia Penitenziaria compresa l'attuazione della mobilità interna. L'Amministrazione comunica quadrimestralmente alle organizzazioni sindacali gli eventi critici - ivi comprese le aggressioni - relativi al personale di Polizia Penitenziaria. Tale comunicazione successivamente sarà pubblicata sul sito istituzionale.
2. L'Amministrazione assicura alle organizzazioni sindacali legittimate la trasmissione dei verbali delle riunioni entro i successivi dieci (10) giorni.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria o firmatarie di contratto hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre nei luoghi accessibili a tutto il personale, circolari, pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale e del lavoro.
4. Al fine di assicurare il diritto di assemblea, i direttori degli uffici, istituti e servizi, scuole di formazione e istituti di istruzione, ricevuta la comunicazione scritta di indizione dell’assemblea, provvedono ad indicare alle organizzazioni sindacali promotrici i locali idonei allo svolgimento della stessa, favorendo, nella salvaguardia delle esigenze di ordine e sicurezza, la partecipazione del maggior numero possibile di personale.
5. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività sindacale, l’Amministrazione assicura in uso alle organizzazioni sindacali rappresentative o firmatarie del contratto, a titolo gratuito, in tutti gli istituti e servizi, l'uso di un locale in comune con relativo arredo o laddove possibile un locale ad uso esclusivo. La mancata concessione costituisce violazione del presente accordo.
6. I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative o firmatarie del contratto possono effettuare visite sui luoghi di lavoro negli istituti e servizi penitenziari. La visita dovrà essere comunicata con preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'istituto o del servizio, il quale quando ostino effettive esigenze di sicurezza, ne darà comunicazione alle organizzazioni sindacali richiedenti con nota olivata e con l'invito a fissare una nuova data. La delegazione sindacale che non dovrà essere superiore a quattro dirigenti dovrà essere accompagnata nel corso della visita dal Direttore dell'istituto o da altro funzionario appositamente delegato e dal Comandante del reparto o suo sostituto. La visita è diretta a verificare esclusivamente le condizioni logistiche dei vari luoghi di lavoro, in funzione dell'art. 23, d.P.R. 64/2002.
7. Le organizzazioni sindacali possono fare richiesta di riprese fotografiche nell'ambito delle visite di cui al presente comma. L'autorizzazione è concessa dall'Amministrazione centrale. Le riprese fotografiche possono essere autorizzate esclusivamente per documentare le condizioni dei luoghi di lavoro. Non sono consentite da parte della delegazione sindacale riprese audio-video; con riferimento al parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10 marzo 2013, le riprese fotografiche vanno limitate alle sole condizioni degli ambienti ove il personale svolge 1 attività lavorativa, con totale esclusione degli aspetti attinenti alla protezione dei dati h personali e alla sicurezza dei posti di servizio e del personale ivi impiegato, nonché agli aspetti che possono pregiudicare la sicurezza dell'istituto. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali che effettuano la visita sui luoghi di lavoro sono obbligati all'utilizzo responsabile di eventuali dati o informazioni sensibili che possano compromettere la sicurezza degli istituti e del personale.

Capo III Impiego del personale del corpo di polizia penitenziaria
Art. 9 Articolazione dei turni di lavoro

1. Nel rispetto della normativa vigente, la programmazione e l'articolazione dell’orario di lavoro giornaliero di cui all'articolo 15, d.P.R. n. 51/2009 garantisce:
a) efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell'azione amministrativa per un'organizzazione più funzionale dei servizi;
b) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario;
c) il rispetto del principio delle pari opportunità, della non discriminazione di genere e della tutela della genitorialità.
2. La durata dell'orario di lavoro è prevista dal contratto. Al completamento dell'orario di lavoro concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio.
4. L'articolazione dei turni di lavoro è realizzata dal dirigente secondo le tipologie di orario di lavoro e le procedure di cui all'articolo 12, comma 4, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, come appresso definite:
a) orario articolato su turni;
b) orario articolato su cinque giorni;
c) orario articolato su sei giorni;
d) orario flessibile.
5. In relazione all'orario di lavoro, i turni di servizio, della durata di sei ore, dovranno essere articolati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata. E parimenti demandata alla con trattazione decentrata la possibilità di ricorrere alla turnazione a giorni alterni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in relazione alle esigenze organizzative degli istituti e servizi, l'orario di inizio dei turni di lavoro, ivi compresi quelli fissi, è definito dalla contrattazione decentrata.
7. In ogni struttura penitenziaria il servizio deve essere programmato mensilmente osservando scrupolosamente l'orario di lavoro settimanale previsto dall'articolo 15, d.P.R. 51/2009. Lo stesso sarà esposto almeno 7 giorni prima della fine del mese precedente e per l'intera durata di vigenza, nell'apposito albo ubicato in luogo tale da garantire la riservatezza dei dati personali nel rispetto della legislazione in materia.
[…]
10. E considerato, ad ogni effetto, orario di lavoro il tempo impiegato nelle riunioni periodiche di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 31, d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, finalizzate all'illustrazione delle disposizioni che regolano il servizio. È altresì considerato orario di lavoro il tempo necessario al passaggio delle consegne, nei casi in cui la specifica tipologia del servizio lo richieda.
11. I turni programmati possono essere soggetti a variazioni per improvvise e motivate esigenze di servizio o per documentate necessità di carattere personale o familiare del dipendente. Nel primo caso il Comandante del reparto informa tempestivamente, dando conferma per iscritto, il dipendente della variazione del turno e delle ragioni.
Quando sia il dipendente a chiederne la variazione, il medesimo presenta istanza ) scritta al Comandante del reparto. L'eventuale diniego, comunicato per iscritto, è circoscritto alle sole ipotesi dell'impossibilità di assicurare il cambio.
12. Nei casi di piantonamento di detenuti o di internati in strutture sanitarie, è considerato orario di lavoro il tempo necessario al raggiungimento delle strutture stesse, quello richiesto per il rientro nella sede lavorativa, al passaggio delle consegne ed all'eventuale fruizione dei pasti previsti presso la mensa obbligatoria di servizio.
13. Per l'espletamento delle operazioni di ricovero e piantonamento, l'articolazione dei turni di servizio è disposta su quattro quadranti orari giornalieri.
14. Il servizio di piantonamento nei reparti ospedalieri e il servizio di vigilanza ed osservazione nelle articolazioni di tutela della salute mentale (A.T.S.M.) è regolamentato tenendo conto dei seguenti criteri:
a) organizzazione tassativa su quattro quadranti orari; ,
b) obbligo di avvicendare il personale impiegato in tale servisse;
c) obbligo dell'Amministrazione di sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel predetto servizio e nei servizi di piantonamenti dei detenuti e nei luoghi esterni di cura ad accertamenti clinici nei tempi e nei modi fissati dalle vigenti normative in materia, ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
15. Le giornate di assenza a vario titolo non possono essere seguite dall'espletamento di un turno notturno e non possono seguire ad un turno che termini dopo le ore 18.00 del giorno precedente.
16. Il turno notturno deve essere effettuato, rispetto ad altri turni precedenti, con un intervallo tassativo di almeno otto ore. Al servizio notturno deve preferibilmente seguire il riposo settimanale.

Art. 10 Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi. Turni festivi, pomeridiani e notturni.
1. In tutti i servizi, ad eccezione di quello di vigilanza ed osservazione all'interno delle sezioni (art. 42, d.P.R. 82/1999), nei quali deve essere assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia Penitenziaria sono impiegati secondo il principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. L'applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardata con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti.
2. L'assegnazione del personale all'interno dei singoli servizi è finalizzata esclusivamente al loro potenziamento ed alla loro funzionalità, nonché alla realizzazione di strutture operative rispondenti a criteri d'economia e di razionale impiego delle risorse umane disponibili. Nell'impiego del personale deve essere j comunque garantita, in via principale, la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 5 della Legge 395/90.
3. L'individuazione dei posti di servizio che richiedono particolari attitudini e capacità professionali, nonché l'individuazione dei criteri per la copertura degli stessi tramite interpello, sono demandati alla contrattazione decentrata che dovrà tener conto dei livelli minimi di sicurezza.
4. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali e legislative le modalità d'impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione decentrata nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) per ciascun appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata;
b) non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le sei ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata;
c) il personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia oltre trenta anni di servizio è esentato a sua richiesta, dalle turnazioni notturne nell'ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti e di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Il predetto personale può essere impiegato nel turno notturno soltanto qualora tutto il restante personale abbia raggiunto il limite dei turni notturni previsti dalla contrattazione decentrata.
5. Rimane ferma, a richiesta, l'esenzione dei servizi notturni in favore del personale femminile con prole di età inferiore a tre anni nonché del personale maschile quando la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla predetta prole, salvo inderogabili esigenze di servizio.
6. La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità tra tutto il personale. Per ciascun appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni festivi domenicali e infrasettimanali in eccedenza rispetto al limite mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.
7. A ciascun appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni serali, notturni e festivi in eccedenza all'aliquota mensile stabilita, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto dell'organico effettivo.
8. Qualora obiettive documentate esigenze di sicurezza impongano che, il dipendente libero dal servizio sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l'attribuzione di un riposo recupero, che, salvo diversa richiesta del dipendente deve essere fruito in giornata festiva. Spetta altresì l'indennità di compensazione prevista dall'art. 16, comma 3, d.P.R. 164/2002.
9. Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o su richiesta specifica del dipendente, possono essere assegnati:
a) turni notturni eccedenti il limite mensile stabilito ma non superiori a sei turni mensili;
b) turni festivi domenicali e infrasettimanali eccedenti il tetto mensile stabilito, senza superare tre turni mensili. Tale limite è ridotto a 2 nei mesi in cui i giorni festivi sono 4;
c) turni serali (16.00/24.00 oppure 18.00/24.00) in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito senza superare gli otto turni mensili.
10. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 21, d.P.R. 395/95, dall'art. 20, d.P.R. 164/2002 e dall'art.19, d.P.R. 51/2009, il personale interessato al conseguimento di titoli di studio è agevolato, salvo eccezionali motivate esigenze di servizio, con turni di servizio compatibili con la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e con l'esonero da eventuali prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 11 Prestazioni di lavoro straordinario
1. Possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il continuo, regolare svolgimento delle attività istituzionali. Dette prestazioni devono comunque mantenere carattere residuale nell'organizzazione del lavoro.
[…]
5. Il presente accordo definisce i seguenti criteri per il ricorso al lavoro straordinario:
a) garanzia dell'ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria;
b) conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziaria;
c) consenso del dipendente, preventivamente espresso per iscritto, all'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.
6. Solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del dipendente. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura.
[…]
8. Fermo restando quanto disposto all'articolo 7 del presente Accordo, le direzioni degli istituti/uffici/servizi avranno cura di trasmettere mensilmente alle organizzazioni sindacali regionali un prospetto riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale siano state disposte prestazioni di lavoro straordinario, con l'indicazione del numero d'ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato.
9. Al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, dichiarato dalla competente CALO, parzialmente non idoneo al servizio, non devono essere richieste prestazioni per lavoro straordinario.
10. Il personale femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore a tre anni) sono esentati a domanda, dall'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Tale ultima previsione si applica anche al personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
11. Le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il limite dell'assegnazione disposta.
12. Al dipendente deve essere garantita la corresponsione delle prestazioni di lavoro straordinario. È facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo o di recupero ore, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.

Art. 12 Turni di riposo compensativo
1. Il giorno di riposo compensativo ovvero di recupero ore deve essere autorizzato nella data indicata dal richiedente. Quando ostino esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l'Amministrazione concorderà con l'interessato la fruizione in altra data.
2. Tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente, il riposo compensativo deve essere fruito entro due mesi da quello in cui le prestazioni sono state effettuate.

Art. 13 Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità
1. I turni di reperibilità, previsti dall'articolo 8, comma 1, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 7, d.P.R.10 maggio 1996, n. 359, dall'articolo 10, d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, tenuto conto delle modalità di cui all'articolo 24, comma 5, lettera h), d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità.
2. I turni di reperibilità sono stabiliti per fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza degli istituti ovvero per esigenze di funzionalità istituzionale in relazione ai seguenti criteri generali:
a) volontarietà;
b) rotazione;
c) specifica esperienza professionale nel servizio da garantire.
3. Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione non può eccedere l'uno per cento della forza presente in ciascun provveditorato regionale, in ciascun centro per la giustizia minorile e in ciascun ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna.
4. Annualmente i Provveditori regionali, i Dirigenti dei centri per la giustizia minorile ed i Dirigenti degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali, assegnano, in ambito circoscrizionale, a ciascun istituto penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità.
5. I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo e di congedo.
6. La durata del turno di reperibilità è pari a quella di un turno ordinario di servizio giornaliero.
7. I turni di reperibilità, disposti dal Comandante del reparto ed approvati dal Direttore dell'istituto, sono indicati nel foglio di servizio di cui all'art. 30, comma 2, d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82.
8. Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata.
9. In caso di effettivo impiego in servizio sarà corrisposto, dal momento in cui il dipendente raggiunge l'istituto, il compenso per lavoro straordinario.

Capo IV Formazione e benessere del personale
Art. 16 Alloggi di servizio e caserme

Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria comandato in servizio di missione, nel momento in cui giunge negli istituti di destinazione o in quelli di transito, ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa in camera singola presso la caserma agenti o altre strutture dell'Amministrazione.
1. L'adeguatezza della sistemazione alloggiativa è determinata dallo standard di arredo di cui alla tabella A del presente accordo nazionale quadro. È data facoltà alle organizzazioni sindacali rappresentative o firmatarie di contratto di effettuare, durante le visite sui luoghi di lavoro previste dall'art 5, comma 6, dei sopralluoghi previo accordo con le Direzioni, per verificare lo stato di pulizia delle stanze ed il mantenimento delle condizioni alloggiative così come concordate.
3. Qualora lo stato della stanza non corrisponda a uno o più requisiti stabiliti nella tabella A, il personale usufruirà di sistemazione alberghiera ai sensi delle vigenti disposizioni. La mancata rispondenza della stanza ai requisiti previsti è segnalata e documentata, anche a mezzo foto/video, dal singolo appartenente al Corpo in missione alla direzione dell'istituto ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di competenza.
4. Qualora l'ubicazione della caserma non consenta all'appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria in missione l'uso del telefono cellulare personale, il dipendente usufruirà di sistemazione alberghiera.
6. È onere dell'Amministrazione l'eventuale stipula di convenzioni alberghiere alle migliori condizioni, nelle more degli interventi di ristrutturazione delle caserme allo stato inadeguate. Le stesse costituiscono oggetto di informazione alle OO.SS
7. L'Amministrazione si obbliga a destinare il 10% delle risorse assegnate annualmente - sul relativo capitolo di bilancio - per i lavori di ristrutturazione delle caserme che necessitano di interventi strutturali e di mantenimento di quelle già ammodernate. Le risorse destinate allo scopo saranno oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali.
8. Resta fermo il costante controllo sull'adeguato alloggiamento del personale in missione da parte dei Provveditori regionali, dei Dirigenti dei centri per la giustizia minorile e dei Dirigenti degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna. Ai medesimi è demandata l'attività relativa alla piena utilizzazione ed ulteriore realizzazione di alloggi demaniali negli istituti del distretto di competenza.

Art. 17 Mensa Obbligatoria di servizio
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 12 e ad invarianza di spesa dalla data di sottoscrizione del presente accordo, avuto riguardo alla disciplina vigente in materia di mensa obbligatoria di servizio, è considerato tempo di lavoro il tempo strettamente necessario per la consumazione del pasto per il personale impiegato in servizi istituzionali che per la loro tipologia non possono essere interrotti, nel servizio traduzioni e piantonamenti, negli uffici sicurezza e traduzioni (centrale e periferici), nonché quale conducente dei mezzi dell'Amministrazione.
2. Al fine di verificare la qualità del servizio mensa, presso ogni sede deve essere istituita una commissione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. 395/95.

Capo V Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 19 Misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e Decreto del Ministro della Giustizia 18 novembre 2014, n. 201, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
2. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità organizzano e mantengono in sede centrale e territoriale i locali in condizioni di salubrità, allo scopo di salvaguardare la salute e l'incolumità del personale riducendo al minimo i rischi connessi ad ogni tipo di impiego e favorendo un'adeguata e responsabile informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso.
3. Nell'ambito dell'ufficio del Capo del Dipartimento, l'ufficio ispettivo e del controllo avrà cura, per il tramite dell'ufficio relazioni sindacali, di comunicare alle organizzazioni sindacali aventi titolo le azioni poste in essere nelle strutture dell'Amministrazione a tutela della salute degli operatori penitenziari.
4. Rimane fermo l'onere dell'Amministrazione di predisporre idonei locali da adibire a spogliatoi, distinti per genere, per il personale che ha l'obbligo di indossare l'uniforme.
5. Il documento di valutazione dei rischi (DVR o DUVRI), su richiesta, deve essere consegnato in copia alle OO.SS.

Art. 20 Procedure riguardanti l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza
1. In ogni struttura dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità i rappresentanti per la sicurezza, di cui all'articolo 18, decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono eletti dal personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.
2. Il numero dei rappresentanti da eleggere tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 81/2008, pertanto:
a) un rappresentante nelle strutture aventi, al massimo, una dotazione organica di duecento unità;
b) tre rappresentanti nelle strutture aventi una dotazione organica tra duecentouno a mille unità;
c) sei rappresentanti nelle strutture aventi una dotazione organica superiore a mille unità.
3. Sessanta giorni prima della scadenza del mandato del rappresentante della sicurezza, l’Amministrazione in sede locale - d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, o firmatarie del contratto, indice le elezioni, mediante l'affissione dell'avviso nell'albo del personale.
4. Le procedure elettorali avranno inizio (ove possibile con riferimento alla scadenza del mandato), il 28 aprile data coincidente con la “Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro".
5. Le liste sono presentate nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio; l’ora della scadenza s'intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
6. L'Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità s'impegnano a favorire la più ampia partecipazione del personale alle operazioni elettorali.
7. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato la maggioranza assoluta dei dipendenti di Polizia Penitenziaria in forza nella struttura. Nel caso contrario, la commissione elettorale prende ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione, e ne informa contestualmente, per iscritto, il Direttore; le elezioni conseguentemente ed unanimemente dichiarate invalide saranno ripetute nel termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla data prima stabilita per il loro espletamento. Al secondo turno elettorale non è previsto alcun quorum per la validità delle elezioni.
8. Hanno diritto al voto tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in forza nella singola struttura alla data delle elezioni. Sono eleggibili i dipendenti effettivi, candidati nelle liste di cui ai seguenti commi.
9. All'elezione dei rappresentanti per la sicurezza concorrono liste elettorali, che possono essere presentate da:
a) organizzazioni sindacali rappresentative o firmatarie del contratto;
b) personale di Polizia Penitenziaria effettivamente presente nella struttura, qualora la lista sia stata sottoscritta almeno dal cinque per cento della complessiva forza organica.
10. Non possono risultare candidati coloro che abbiano presentato la lista, né i componenti della commissione elettorale di cui ai commi nono e seguenti.
11. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al decimo ed al presente comma, un candidato risulti compreso in più d'una lista, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste e prima di procedere alla loro affissione, inviterà l'interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.
12. Per ciascuna lista, il numero dei candidati non può eccedere di un terzo il numero complessivo dei rappresentanti da eleggere nell'unità lavorativa.
13. Allo scopo di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità lavorative è costituita una commissione elettorale per la composizione della quale ogni organismo presentatore di lista designerà, con presa d'atto formale dell'Amministrazione, un dipendente non candidato.
14. Alla commissione elettorale, il cui insediamento deve avvenire entro 17 giorni dall'inizio delle procedure elettorali, sono attribuiti i seguenti compiti:
a) ricevere le liste presentate, rimettendo al momento immediatamente successivo alla loro completa integrazione ogni contestazione sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali e presiedere alle operazioni di voto, che dovranno svolgersi dalle ore 07:30 alle ore 16:00 del giorno d'apertura;
d) assicurare la correttezza dell'operazione di scrutinio dei voti, che comincerà alla chiusura dei seggi;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti;
f) proclamare il risultato delle elezioni e comunicarlo a tutti i soggetti interessati.
15. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei dipendenti, a cura della commissione elettorale, mediante l'affissione all'albo di cui al terzo comma, che avrà luogo almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni.
16. I presentatori di ciascuna lista hanno facoltà di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto tra i dipendenti elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata almeno ventiquattrore prima dell'inizio delle votazioni.
17. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
18. La votazione ha luogo per mezzo di una scheda unica, comprendente la denominazione ed il numero di tutte le liste individuate secondo l'ordine di presentazione e con la medesima evidenza; nel caso di contemporaneità della presentazione di tali liste, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede ? devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e le procedure di votazione devono aver luogo conformemente all'esigenza di garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore dal presidente o da altro componente il seggio elettorale, all'atto della votazione.
19. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura ovvero analoghi segni d'individuazione.
20. Il voto è espresso dall'elettore scrivendo il nome ed il cognome del candidato presente nella lista per il quale intende votare.
21. Il luogo ed il calendario delle operazioni di voto saranno stabiliti dalla commissione elettorale in modo tale da consentire, a tutti gli aventi diritto, d'esprimere il loro voto. Il luogo ed il calendario di cui sopra dovranno essere portati a conoscenza di tutti i dipendenti mediante l'affissione all'albo di cui al terzo comma; tale affissione avrà luogo almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per le votazioni.
22. Il seggio è composto dagli scrutatori, di cui al sedicesimo comma, e da un presidente nominato dalla commissione elettorale, la quale avrà cura di munire il seggio di urna elettorale idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata fino al momento dell'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli aventi diritto al voto.
23. Ogni elettore dovrà esibire un documento personale di riconoscimento e dovrà apporre, a fianco del proprio nome, la propria firma sull'elenco degli aventi diritto al voto, di cui al ventunesimo comma.
24. Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Al termine dello scrutinio il presidente del seggio consegnerà alla commissione elettorale il materiale delle operazioni di voto ed il corrispondente verbale, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni; la commissione elettorale procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto in apposito verbale. Al termine delle operazioni di scrutinio la commissione elettorale sigillerà in un unico plico tutto il materiale relativo, con l'esclusione dei verbali; il predetto materiale sarà conservato a cura dell'Amministrazione in modo da garantirne l'integrità per almeno tre mesi, e sarà successivamente distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale. I verbali saranno conservati dal Direttore in originale, e dai rappresentanti di lista in copia.
25. Al termine dello scrutinio la commissione elettorale, sulla base del risultato, compila la lista riportandovi i voti ottenuti da ciascun candidato e redige il verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.
26. Saranno designati rappresentanti per la sicurezza i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti, nell'ordine di preferenza individuato dalla graduatoria di cui al comma precedente.
27. L'incarico del rappresentante della sicurezza dura tre anni. Esclusi i casi di forza maggiore, non è possibile cessare dall'incarico in assenza di un nuovo rappresentante per la sicurezza. Nel caso di cessazione dall'incarico per qualunque causa, la sostituzione avviene mediante l'attribuzione dell'incarico al dipendente che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
28. L'Amministrazione si impegna a fornire, nel rispetto delle norme vigenti, l'informativa ai lavoratori sul nominativo del medico del lavoro e del responsabile per la sicurezza.

Art. 21 Formazione e consultazione del rappresentante per la sicurezza. Tempo di lavoro retribuito
1. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. Tale formazione, articolata in moduli, deve prevedere un programma istituzionale iniziale di sessantaquattro ore ed otto ore di aggiornamento annuale. La formazione dei rappresentanti della sicurezza avviene durante l'orario di lavoro. Le ore destinate a tale formazione si aggiungono a quelle previste all'art. 14, comma 2 del presente accordo.
2. I programmi di formazione comprenderanno:
a) conoscenze generali sui diritti, gli obblighi, i poteri, gli oneri e le facoltà normativamente previsti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
b) conoscenze generali sui rischi presentati dalle varie attività e sulle misure di prevenzione e protezione;
c) definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
d) metodologie per la comunicazione;
e) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità inoltrano, rispettivamente, ai Provveditori regionali, ai Dirigenti dei centri per la giustizia minorile ed ai Dirigenti degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna il piano annuale inerente alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza eletti nell'ambito delle articolazioni di riferimento, indicando il programma didattico degli stessi corsi ed i prevedibili costi di tali iniziative.
4. Le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dall'art. 50, d.lgs n. 81/2008.
5. La consultazione del rappresentante per la sicurezza avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti.
6. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 37, d.lgs 81/2008 e successive modificazioni ciascun rappresentante per la sicurezza utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a sessanta ore annue.
7. Annualmente l'Amministrazione avrà cura di indire una conferenza alla quale partecipano i rappresentanti per la sicurezza.

Capo VII Disposizioni finali
Art. 25 Attuazione dell'accordo nazionale quadro

1. I Provveditori regionali, nell'ambito delle specifiche competenze demandate dalle vigenti norme, esercitano tutte le proprie prerogative per l'effettiva, completa, puntuale applicazione dell'A.N.Q., compreso il potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo 165/2001; analogo adempimento sarà assicurato dai Dirigenti dei centri per la giustizia minorile, dai Dirigenti degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nonché dai Dirigenti degli istituti e servizi.
2. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo costituisce violazione contrattuale.

Art. 26 Interpretazione degli accordi
1. L'interpretazione autentica del presente accordo quadro e degli accordi ivi richiamati è demandata alle parti che li hanno sottoscritti.

Roma, 5 ottobre 2033