Tipologia: Accordo ponte
Data firma: 3 ottobre 2023
Validità: 01.10.2023 - 30.06.2024
Parti: Aiop e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl
Settori: Servizi, Settore socio-assistenziali, Aiop
Fonte: fpcgil.it


Sommario:

 

Premessa
Decorrenza e durata
Contratto a tempo determinato
Tempi vestizione
Indennità per servizio notturno effettuato in ordinario

 

Superminimo
Premio di anzianità
Allegato A Retribuzione tabellare
Premio di produttività


Accordo ponte

L’Aiop […] e le OO.SS.: Fp Cgil […], Cisl Fp […], Uil Fpl […], riuniti in Roma il 3 ottobre 2023, presso la Sede Nazionale Aiop in Via Lucrezio Caro, 67

Premesso che
a) in data 22 marzo 2012, l’Aiop sottoscriveva CCNL applicabile a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da Residenze sanitarie assistenziali o altre strutture residenziali o socio-assistenziali con integrazioni dell'11 giugno 2012 e 22 ottobre 2013 (da ora Aiop-RSA);
b) in vigenza di contratto, il settore residenziale e socio-assistenziale ha visto esponenzialmente aggravarsi la propria situazione economico-finanziaria, già minata dal mancato adeguamento da parte delle Regioni delle tariffe di degenza, oramai obsolete rispetto ai costi effettivi in crescente aumento;
c) Orbene, pur nella reciproca consapevolezza delle enormi criticità anzidetto e con l’impegno di addivenire alla stipula di un contratto unico di settore con le OO.SS. comparativamente e maggiormente rappresentative, è volontà delle parti stipulare il presente accordo ponte economico che adegui le retribuzioni dei lavoratori alla media dei CCNL di settore attraverso un importo tabellare incrementato rispetto a quello attualmente vigente oltre all’aggiornamento di taluni istituti alla luce della normativa vigente, nelle more della stipula di un contratto unico di settore. Le parti si impegnano all’apertura inderogabile del tavolo di negoziazione a far data da gennaio 2024, in cui rivedere anche l’istituto della malattia.
Per le su citate premesse che fanno parte integrale dell’accordo, le parti convengono di pervenire ad un accordo ponte valevole fino al 30/06/2024, per il triennio 2021-2023, salvo omogeneizzazione in caso di diversa determinazione in sede di contratto unico di settore, […]

Contratto a tempo determinato - Vengono inserite le seguenti causali così come previsto dalla normativa vigente:
a. punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
b. per garantire le indispensabili necessità dei servizi c la totale funzionalità di tutte le strutture durante il periodo annuale programmato di ferie;
c. per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla struttura;
d. per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto;
e. particolari necessità conseguenti a servizi/attività di nuova istituzione;
f. temporanea inidoneità accertata ai sensi dell’art. 41 d.lgs. 81/2008 o dell’art. 5 l. 300/1970 di lavoratore ricollocato in una diversa mansione;
g. completamento dell’orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato.

Tempi vestizione - Nelle more della sua definizione nell’ambito del contratto unico di settore, l’istituto viene temporaneamente normato come segue: "Con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare all’interno della Struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale di cui al d.lgs. 81/08, il tempo necessario per tali attività, comprensivo anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi, viene fissato in complessivi 15 minuti. Quanto sopra non riguarda l’ipotesi in cui il dipendente è tenuto ad indossare soltanto il camice, oppure ha facoltà di scegliere il tempo e il luogo per indossare la divisa, nel qual caso il tempo di vestizione e svestizione rientra tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa. L’indicato periodo verrà compensato con eventuali crediti orari dell’azienda e/o residui orari a debito dei lavoratori, secondo modalità che potranno essere definite in sede di contrattazione di secondo livello.
Diverse modalità di applicazione potranno essere definite in sede di contrattazione di secondo livello.

Indennità per servizio notturno effettuato in ordinario - L’istituto di cui all’art. 55 (nei capoversi indennità di turno e lavoro notturno ordinario) viene sostituito come segue:
Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne (servizio prestato tra le 22.00 e le ore 6.00) spetta una maggiorazione pari al 15% della quota oraria lorda per le ore di lavoro notturno.

Aiop e OO.SS. si danno atto che il presente documento avrà efficacia solo ed esclusivamente a seguito della ratifica da parte degli organi deliberanti di Aiop.
All'uopo, Aiop si impegna a riunire entro e non oltre il 30 ottobre 2023 i propri organi deliberanti per l'adempimento di cui sopra e di dare tempestiva comunicazione dell'esito per la sottoscrizione finale dell'Accordo ponte.