Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 2 ottobre 2023
Istruzioni operative per la vigilanza, le visite, il rilascio e la vidimazione dei certificati alle WIG Craft nonchè per le autorizzazioni all'Organismo-WIG di cui all'articolo 4 del decreto 5 maggio 2023.
G.U. 13 ottobre 2023, n. 240 - S.O. n. 34

IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto

Visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 2023 recante le «Norme sull'utilizzo delle unità ad effetto suolo (WIG wing-in-ground craft)»;
Vista la circolare dell'IMO MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005 recante i principi generali e le raccomandazioni per le conoscenze, le competenze e la formazione degli ufficiali che operano sulle WIG;
Vista la circolare dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018 recante le linee guida per le unità ad effetto suolo (wing-in-ground craft (WIG));
Acquisito il parere dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con nota prot. 92840-P in data 17 luglio 2023;
Acquisito i pareri del Ministero delle imprese e del made in Italy con note prot. 121247 del 15 giugno 2023 e prot. 125408 in data 21 giugno 2023;
Rilevata la necessità di definire, per la navigazione nazionale, i parametri di sicurezza per le unità ad effetto suolo di tipo A di bandiera italiana;
 

Decreta:

Capo I
Ambito di applicazione e definizioni
Art. 1
Scopo

1. Il presente decreto detta disposizioni amministrative, operative e tecniche da applicare alla WIG craft ed all'Organismo-WIG al fine di adempiere alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 5 maggio 2023 e nella circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018.
 

Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutte le WIG craft di tipo A, come definite dal punto 4.45.1 della Parte A della circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018, indipendentemente dalla categoria, come definita dai punti 4.2 e 4.42 della Parte A della circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018, iscritte nelle matricole/registri navi minori e galleggianti in Italia e che operano in acque nazionali.
 

Art. 3
Definizioni

1. Le seguenti definizioni sono integrative o addizionali a quelle di cui al decreto ministeriale in data 5 maggio 2023 ed alla circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018:
a) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera: ai fini dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2023, è da intendersi il reparto VI «Sicurezza della navigazione e marittima»;
b) IMO: Organizzazione marittima internazionale;
c) società: così come definita all'art. 2.3 del regolamento (UE) 336/2006 del 15 febbraio 2006.
 

Art. 4
Requisiti delle wing-in-ground craft (WIG craft)

1. Le WIG craft devono essere progettate, costruite e mantenute in conformità con i requisiti strutturali, meccanici ed elettrici stabiliti dagli organismi-WIG, autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, e devono, in ogni caso, soddisfare le previsioni della MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni o previsioni equivalenti a giudizio del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.
 

Capo II
Certificati e visite
Art. 5
Visite

1. Le visite alle WIG craft sono effettuate in accordo al punto 6, Parte A della MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni.
 

Art. 6
Esecuzione delle visite e prove di navigazione

1. Le visite sono effettuate da funzionari di un Organismo-WIG, autorizzato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ai sensi dell'art. 10 del presente decreto fatta eccezione per il capitolo 13 «Radiocomunicazioni» della Parte B della MSC.1/Circ.1592 per il quale si procede ai sensi del successivo comma 2.
2. La società, allo scopo di sottoporre a visita una WIG craft per le finalità di cui alla MSC.1/Circ.1592 e al presente decreto, inoltra apposita richiesta, tenendo in copia l'Autorità marittima sede di iscrizione della WIG craft, indirizzata contestualmente all'Organismo-WIG ed al competente Ispettorato territoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
L'Ispettore del Ministero delle imprese e del made in Italy, al termine della visita, invierà il verbale all'Organismo-WIG.
3. Le prove di navigazione, che devono tenere in considerazione quanto disposto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 e dal Titolo III del decreto legislativo n. 272/1999, sono autorizzate dalla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade l'area in cui le prove saranno eseguite. Le prove sono eseguite alla presenza dell'Organismo-WIG ed includono i test riportati nell'allegato B del presente decreto (Parte B/Punto 16.5.3 e Annex 8 della MSC.1/Circ.1592).
Le stesse possono essere eseguite se sussistono le condizioni che assicurino i requisiti minimi richiesti - accertati preliminarmente dall'Organismo WIG autorizzato - relativamente:
i. al corretto funzionamento dei comandi di seguito riportati:
a. timone, azionato dai pedali pilota, che raggiunga il fondo corsa e brandeggi da entrambi i lati senza impedimenti;
b. alettoni, azionati dalla barra pilota che siano liberi e coordinati con il movimento della barra, e raggiungano il fondo corsa senza impedimenti;
c. l'elevatore di coda, azionato dalla barra pilota che sia libero e coordinato con il movimento della barra e raggiunga il fondo corsa senza impedimenti;
d. il trim elettrico del timone sia azionato correttamente dal relativo comando posto nel cockpit;
e. il trim elettrico dell'elevatore sia azionato correttamente dal relativo comando posto nel cockpit;
ii. a galleggiabilità, stabilità, bordo libero, propulsione e manovrabilità, mezzi per la protezione attiva contro gli incendi, mezzi di esaurimento, consistenza dei mezzi di salvataggio.
 

Art. 7
Rilascio e vidimazione del certificato di sicurezza per le WIG craft

1. A seguito di una visita iniziale, comprensiva di prove di navigazione, o di rinnovo, effettuata conformemente ai punti 6.2.1 e 6.2.2 della Parte A della MSC.1/Circ.1592, dalla quale risulti la rispondenza della WIG craft alle prescrizioni contenute nella circolare stessa e nel presente decreto, l'Organismo-WIG rilascia il certificato di sicurezza per le WIG craft ed il relativo elenco delle dotazioni. In particolare, gli equipaggiamenti della navigazione marittima devono essere certificati MED o, laddove non presenti sul mercato, accettati dall'amministrazione sulla base di un provvedimento di equivalenza. Gli equipaggiamenti di seguito riportati - per motivi di maneggiabilità, efficacia, peso, volume e/o rapido impiego - possono essere di tipo aeronautico certificati Technical standard order (TSO) o European technical standard order (ETSO):
mezzi collettivi di salvataggio;
mezzi individuali di salvataggio;
cinture di sicurezza (sedili) per equipaggio e passeggeri;
sistema di intercom;
luci di navigazione.
Gli strumenti per la navigazione in effetto suolo devono essere certificati Technical standard order (TSO) o European technical standard order (ETSO). Gli equipaggiamenti di radiocomunicazione devono essere certificati MED.
2. A seguito di visita periodica, effettuata conformemente al punto 6.2.2 della Parte A della MSC.1/Circ.1592, dalla quale risulti la rispondenza della WIG craft alle prescrizioni contenute nella circolare stessa e nel presente decreto, l'Organismo-WIG vidima il certificato così come previsto dal punto 6.3 della Parte A della MSC.1/Circ.1592. Quanto sopra fermo restando le disposizioni di cui al punto 9.12 della Parte A della MSC.1/Circ.1592.
3. A seguito di una visita addizionale, effettuata ai sensi del punto 6.2.3 della Parte A della MSC.1/Circ.1592, l'organismo riconosciuto-WIG, a buon esito dell'attività di verifica, rilascia apposita dichiarazione. Nel caso di visita addizionale per gli apparati di radiocomunicazione, il funzionario del Ministero delle imprese e del made in Italy - di cui all'art. 6, comma 2 - rilascia verbale di ispezione alla nave, tenendo in copia l'Organismo-WIG.
4. Il rilascio del certificato, nei casi di cui ai precedenti punti 1. e 2., è subordinato alla ricezione del «verbale» emesso dal Ministero delle imprese e del made in Italy, di cui all'art. 6, comma 2 del presente decreto.
5. Il certificato di cui al presente articolo è rilasciato, dagli organismi-WIG, in italiano ed in inglese, nella forma stabilita con decreto direttoriale del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
 

Art. 8
Durata, validità e proroga del certificato

1. Il certificato di sicurezza per le WIG craft, rilasciato a seguito di visita iniziale, ha una validità massima di cinque anni dalla data di completamento della visita.
2. Il certificato di sicurezza per le WIG craft rilasciato a seguito di visita di rinnovo, secondo le modalità stabilite dall'art. 7 e ferme restando le disposizioni di cui ai punti 9.5, 9.6 e 9.7 della Parte A della MSC.1/Circ.1592, ha una validità massima di cinque anni.
3. Nei casi di decadenza del certificato di sicurezza per le WIG craft, indicati al punto 9.13 della Parte A della MSC.1/Circ.1592, l'Organismo-WIG ritira il certificato e ne dà comunicazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
4. Il certificato è revocato dall'Organismo-WIG nel caso in cui la WIG non rispetti le prescrizioni del presente decreto, della MSC.1/Circ.1592 e nel caso in cui non sia stata presa nessuna misura correttiva prescritta.
5. Il certificato di sicurezza per le WIG craft non può essere prorogato se non in casi eccezionali di volta in volta valutati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera sentito, per la parte radiocomunicazioni, il Ministero delle imprese e del made in Italy.
 

Art. 9
Autorizzazione all'esercizio per le WIG craft

1. L'autorizzazione all'esercizio per le WIG craft è rilasciata ai sensi del punto 10 della MSC.1/Circ.1592:
a) nel caso di più tratte e di un solo porto base dalla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade il porto base dichiarato dalla società previo coordinamento con le altre Capitanerie di porto interessate dalle tratte;
b) nel caso di più porti base e più tratte, dalla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade uno dei porti base e presso cui la società deposita l'istanza per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione previo coordinamento con le altre Capitanerie di porto interessate dalle tratte.
2. Nel caso in cui la società presenta istanza per l'inserimento di una nuova tratta, la Capitaneria di porto di cui al comma 1, ritira l'autorizzazione all'esercizio in essere e procede al rilascio di una nuova autorizzazione corredata dell'elenco di tutte le precedenti già acquisite.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata, in italiano e in inglese, nella forma stabilita con dedicato proprio decreto direttoriale.
 

Art. 10
Altri certificati e documenti

1. L'Organismo-WIG, fatta salva la eventuale ulteriore certificazione obbligatoria per le WIG craft derivante dalla normativa unionale ed internazionale, dovrà rilasciare altresì i seguenti certificati:
certificato di stazza;
certificato di classe;
certificato di conformità all'Annesso I della Convenzione MARPOL 73/78 (per unità di S.L. ≥ 400 ton) o dichiarazione di conformità all'Annesso I della Convenzione MARPOL 73/78 (per unità di 50 ≤ S.L. < 400 ton);
certificato di esenzione bordo libero nazionale per unità da passeggeri di S.L. ≥ 150 ton o certificato di Esenzione bordo libero nazionale per unità da carico di S.L. ≥ 500 ton;
certificazione ISM in accordo al regolamento EU/336/2006 per la gestione della sicurezza, richiamata al paragrafo 13, Parte A della circ.1/MSC.1592.
2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera rilascia la tabella minima di sicurezza che deve prevedere almeno un Comandante ed un primo ufficiale certificati ai sensi dei punti 1 e 2 dell'art. 4 del decreto dirigenziale n. 1315/2023 quali «Flight crew» nella loro qualità di pilota e co-pilota.
L'equipaggio di cabina (Cabin crew) deve essere quello stabilito dal Type Certificate data Sheet, eventualmente integrato a seguito degli esiti del test di evacuazione (evacuation test), effettuato alla presenza dell'Organismo-WIG, e delle emergenze previste del ruolo d'appello (Muster list) predisposto dalla società. I cabin crew dovranno essere in possesso della formazione di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 4 del decreto dirigenziale n. 1315/2023 e saranno determinati per numero e qualifica dal Comando generale nella tabella minima di sicurezza. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera si riserva la facoltà di presenziare al test di evacuazione sopra menzionato.
 

Capo III
Disposizioni finali
Art. 11
Accordi di autorizzazione

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, prima di autorizzare gli organismi-WIG per gli scopi di cui al presente decreto, che ne fanno domanda secondo l'istruttoria indicata nell'allegato A al presente decreto, stipula un accordo con gli stessi per definire gli specifici compiti e funzioni dell'organismo stesso e che contiene tra l'altro:
a. le disposizioni previste nell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'IMO, come emendata dalla risoluzione MSC.280 (81) dell'IMO sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
b. i contenuti dell'allegato, delle appendici e degli altri elementi contenuti nel documento dell'IMO MSC-MEPC.5/Circ.16 e successive modificazioni ed integrazioni sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
c. qualora la MSC.1/Circ.1592 preveda concordanza, approvazione, prescrizione o permesso del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tali attività sono delegate agli organismi-WIG limitatamente ai punti riportati nella tabella in allegato B al presente decreto;
d. la possibilità di richiedere riparazioni alle WIG;
e. la previsione secondo cui il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, qualora condannata da un organo giurisdizionale a risarcire un danno derivante da dolo o colpa imputabile ai servizi dell'Organismo-WIG, ha diritto ad un indennizzo da parte dell'organismo stesso nella misura pari ai danni ad essa imputabili;
f. le disposizioni per il controllo periodico da parte del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera o da un ente imparziale designato da quest'ultimo sull'attività che l'Organismo-WIG svolge per suo conto, ai sensi dell'art. 6;
g. le disposizioni relative alla possibilità di ispezioni dettagliate a campione delle WIG craft e per le comunicazioni al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
 

Art. 12
Audit all'Organismo-WIG

1. L'Organismo-WIG è sottoposto, con periodicità massima triennale, a specifico audit in relazione all'applicazione del presente decreto, secondo le modalità contenute nella ISO 19011 «Linee guida per gli audit di sistemi di gestione».
2. Al termine degli audit di cui sopra (lettera f) art. 11 è rilasciato un rapporto in cui sono riportate eventuali osservazioni e/o non-conformità.
 

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto e relativi allegati entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2023

Il Comandante generale: Carlone

Allegati A - C