Cassazione Penale, Sez. 4, 19 ottobre 2023, n. 42845 -  Crollo di una struttura metallica denominata ground support durante l'allestimento del palco. Obbligo del committente di designare il CSE


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente -

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere -

Dott. CAPPELLO Gabriella - rel. Consigliere -

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere -

Dott. GIORDANO Bruno - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;

dalla parte civile:

A.A., nato il (Omissis);

nel procedimento a carico di:

B.B., nato a (Omissis);

inoltre:

AZALEA PROMOTION Srl ;

avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CAPPELLO GABRIELLA;

udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa COSTANTINI FRANCESCA, la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;

uditi l'avv. BATTOCLETTI Rino del foro di UDINE, per la parte civile A.A., il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, associandosi alle conclusioni del Procuratore generale;

l'avv. PRESOT Lorenzo del foro di Gorizia, in sostituzione dell'avvocato BELLETTI Caterina, giusta nomina ai sensi dell'art. 102 c.p.p., per il responsabile civile AZALEA PROMOTION Srl , il quale ha insistito per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza;

l'avv. CATTARINI Riccardo del foro di GORIZIA per B.B., il quale ha insistito per il rigetto del ricorso.

 

Fatto


1. La Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella città, con la quale B.B. era stato condannato alle pene ritenute di giustizia per i reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F) e G) della rubrica (trattasi di un disastro colposo da crollo della struttura in metallo ground support, un omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro, ai danni di C.C., lavoratore assunto dalla "Cooperativa On Stage" in forza di contratto di collaborazione coordinata occasionale, mentre questi era intento in mansioni di facchinaggio in zona sottostante detto ground support, e di più reati di lesioni colpose, parimenti aggravate, in danno di altrettante persone offese con le stesse mansioni del lavoratore deceduto) ha assolto l'imputato, al quale quei reati erano stati contestati nella qualità di legale rappresentante di AZALEA Promotion Srl , società organizzatrice dello spettacolo, committente dell'opera in forza di contratto di appalto stipulato con Stage System Srl , incaricata della fornitura e posa in opera del ground support.

2. I fatti oggetto del presente processo sono avvenuti il (Omissis) presso il palazzetto dello sport di Trieste, in occasione dell'allestimento del palcoscenico per un concerto dell'artista D.D.. Premesso che residuano a giudizio, quanto agli effetti penali, i soli reati di disastro colposo e omicidio colposo, i restanti essendo già stati dichiarati estinti per prescrizione, la vicenda all'esame riguarda, per l'appunto, il crollo di una struttura metallica, denominata ground support, evento che si è definitivamente accertato esser stato conseguenza di un errore di calcolo nella progettazione da parte del progettista, ing. E.E., già condannato. L'attenzione, nella specifica sede, è pertanto concentrata sul ruolo di committente rivestito dall'imputato, qualifica anch'essa non contestata e, segnatamente, sugli obblighi che gravano, in base alla normativa antinfortunistica, su tale particolare figura.

I giudici del doppio grado hanno ritenuto che la posizione del B.B. discendesse dal contratto di appalto stipulato tra la società dal medesimo rappresentata e la Stage System Srl , la quale, a sua volta, aveva nominato il tecnico al quale è stato addebitato l'errore di calcolo, causa dell'evento. Hanno ritenuto, senza che consti impugnazione sul punto, che nella specie trova applicazione la normativa antinfortunistica; che l'obbligo del committente di designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, normativamente posto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90, era stato acquisito anche contrattualmente, in base all'accordo stipulato dalla AZALEA con la TRIDENT Management Srl produttrice del tour dell'artista; che non fosse scriminante l'allegata ignoranza dell'imputato circa la necessità di procedere alla nomina del coordinatore.

Posti tali punti fermi, la condotta omissiva contestata all'imputato nella qualità di committente (vale a dire, l'omessa nomina del coordinatore), è stata esaminata dalla Corte del merito alla stregua di una sequenza causale, nella quale la verifica in termini predittivi ha riguardato il coordinatore (e non il committente, la cui responsabilità sarebbe per così dire mediata dalla figura del garante non nominato), onde accertare la idoneità di un suo intervento a scongiurare gli eventi offensivi dell'integrità fisica dei lavoratori coinvolti nel sinistro. L'affermazione di responsabilità dell'imputato è, dunque, passata attraverso l'accertamento di una doppia omissione: quella direttamente attribuita al committente e la seconda riferibile al coordinatore, quest'ultima solo virtuale, imputabile al committente in ragione della prima. Tale impostazione ha determinato, come ovvia conseguenza, che il giudizio controfattuale si è incentrato sul ruolo del coordinatore e sui suoi poteri inibitori, onde verificare sul piano logico il necessario collegamento etiologico tra l'omissione del committente e l'evento. Con la conseguenza che l'attenzione dei giudici del merito si è incentrata sulla verifica dell'obbligo d'intervento del coordinatore.

2.1. Ed è sul punto specifico che la Corte territoriale ha dissentito rispetto al primo giudice.

I giudici d'appello hanno affermato che al coordinatore non spetta un controllo generale sulle lavorazioni, richiamando il concetto di concretizzazione del rischio per spiegare che l'evento è imputabile al soggetto solo ove rappresenti, per l'appunto, la concretizzazione di quel rischio specifico, mentre, ove il fatto attribuito all'imputato consista in una condotta estranea all'area di rischio coperta dalla posizione di garanzia, la sua inerzia, anche ove naturalisticamente accertata, non può produrre responsabilità, difettando la violazione di uno specifico obbligo di attivarsi.

Fatta tale premessa, la Corte d'appello ha ritenuto quantomeno dubbio che, tra i compiti del coordinatore, rientrasse quello di vigilare sull'innalzamento della struttura crollata, egli avendo solo compiti di alta vigilanza, inerenti alla generale configurazione delle lavorazioni che comportano un rischio interferenziale, ma non anche quelli di un puntuale controllo delle singole attività lavorative, demandato ad altre figure operative, fatto salvo l'obbligo di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, lett. f), di adeguare il POS in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni sino alla verifica degli avvenuti adeguamenti. In altri termini, la Corte ha ritenuto che il coordinatore nella fase dell'esecuzione non possa essere considerato un controllore del datore di lavoro, ma il gestore di un rischio diverso, per l'appunto quello interferenziale, cosicchè può esser chiamato a rispondere solo di infortuni che siano riconducibili a carenze organizzative generali di immediata percepibilità. Inoltre, i giudici del gravame hanno ritenuto che il rischio interferenziale introduca un pericolo nuovo, ulteriore rispetto a quello connesso alla singola lavorazione svolta da ciascuna impresa, l'area di rischio gestita essendo ben distinta rispetto a quella gestita dal datore di lavoro.

Nel caso all'esame, muovendo da tali coordinate giuridiche, il giudice d'appello ha ritenuto che il rischio evoluto nella produzione dell'evento concernesse la fase del montaggio della struttura metallica che competeva a un soggetto specifico (la Stage System Srl ) ed escluso che il pericolo inerente al montaggio e alla solidità statica della struttura fosse riconducibile all'area di rischio astrattamente riconducibile al coordinatore. Le cause del crollo sono state ravvisate nell'errore del progettista e nella mancata fornitura, da parte del datore di lavoro, di un componente previsto nel manuale d'uso dell'opera. In entrambi i casi, il rischio, secondo il decidente, era inerente alla fase della fornitura e del montaggio della struttura, attività che presuppongono competenze specifiche e i relativi rischi sarebbero stati diversi rispetto a quelli derivanti dalla compresenza sul luogo di lavoro di più imprese. Sotto altro profilo, poi, ha ritenuto che l'errore di calcolo nel progetto rappresentasse un vizio occulto, nel senso che solo un tecnico avrebbe potuto rilevarlo, i segnali di pericolo essendosi verificati dopo l'innalzamento della struttura e durante la fase del suo allestimento. Solo in questa fase, la comparsa della c.d. freccia, aveva determinato l'allertamento del progettista che, però, aveva ritenuto il fenomeno normale e invitato a proseguire il lavoro.

Infine, pur riconoscendo che il coordinatore ha l'obbligo di adeguare il POS all'evoluzione dei lavori e di attivare i poteri inibitori in caso di pericolo grave e imminente, ha ritenuto che il dovere di sospendere i lavori derivi da un pericolo constatato personalmente dal coordinatore e da esso immediatamente percettibile, situazioni che, in ogni caso, andrebbero sempre coordinate con l'area di rischio che il coordinatore è chiamato a gestire, non potendo essere investito di un dovere di costante presenza nel cantiere. Nella specie, il vizio non è stato ritenuto immediatamente percettibile e il Tribunale, secondo la Corte territoriale, aveva invertito tale prospettiva, assegnando al coordinatore un obbligo compatibile solo con una costante presenza in cantiere, la gestione del rischio non trovando in tal modo la sua fonte nella presenza di più imprese, ma nelle singole lavorazioni, altresì osservando come fosse emerso dall'istruttoria che un altro soggetto era stato indicato per risolvere imprevisti tecnici (il direttore della produzione), soggetto che lo stesso consulente del pubblico ministero aveva ritenuto investito di un ruolo essenziale di coordinamento.

3. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della penale responsabilità del B.B. nella qualità. Il deducente rileva che la Corte territoriale avrebbe correttamente ritenuto la qualifica soggettiva di committente in capo al predetto e il suo conseguente obbligo di nomina del coordinatore per la fase di esecuzione dei lavori, sul punto rigettando le relative doglianze difensive articolate con il gravame, ma ha escluso che il coordinatore fosse il soggetto al quale spettava la gestione del rischio concretizzatosi nell'evento, con la conseguenza che la sua mancata nomina avrebbe costituito violazione di una norma non correlata all'infortunio.

Rileva, poi, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri inibitori del coordinatore ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, lett. f), per difetto di prevedibilità del pericolo, non percepibile da un coordinatore, anche ove nominato dal committente. Così facendo, la Corte avrebbe però omesso di valutare circostanze fondamentali emerse in istruttoria, svolgendo un ragionamento contraddittorio: i segnali di cedimento della struttura erano stati avvertiti dalle maestranze che avevano allertato invano il progettista, aspetto tralasciato dai giudici del gravame che hanno, invece, affermato che il vizio era "occulto". Il primo giudice, sul punto, aveva analiticamente riferito che il crollo della struttura non era stato improvviso, ma preannunciato da una serie di indici di sofferenza, dei quali si erano accorti i lavoratori, l'anomalia essendosi manifestata sin dalla mattina del giorno del crollo, allorquando la struttura era ancora in fase di innalzamento e prima, dunque, che si procedesse al suo allestimento. Ed era su tale aspetto che il Tribunale aveva concentrato la sua attenzione, svolgendo il necessario giudizio controfattuale, ma di esso non vi sarebbe traccia nel percorso argomentativo dei giudici del gravame, limitatisi ad affermare contraddittoriamente che il vizio che aveva determinato la caduta era "occulto", pur a fronte di una istruttoria che aveva fotografato tutt'altra realtà fattuale. Al contrario, il vizio sarebbe stato percepibile dal coordinatore, ove nominato, senza che, a tal fine, ne fosse richiesta una presenza costante in cantiere: era la delicata fase di "carico" della erigenda struttura a costituire una fase estremamente pericolosa dell'intera realizzazione dell'opera appaltata ed essa imponeva una verifica e una presenza del coordinatore proprio a causa della interferenza tra le varie attività lavorative, rischio connesso anche alla frenesia delle attività in corso, alla presenza di maestranze diverse, dipendenti da ditte diverse, all'approntamento di impianti, alla costruzione di palchi e quant'altro.

La Corte, inoltre, avrebbe omesso di motivare adeguatamente sul punto inerente al giudizio contro-fattuale condotto dal Tribunale, essendosi arrestata prima, escludendo in radice la posizione di garante del coordinatore.

4. Anche la parte civile costituita, persona offesa del reato di cui al capo E), dichiarato estinto per prescrizione, ha proposto ricorso con difensore, formulando quattro motivi.

Con il primo, ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento dei fatti e delle prove e per violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata rispetto al punto della decisione inerente al manifestarsi del pericolo grave e imminente e alla sua percepibilità. Anche questo ricorrente rileva che il crollo non era stato improvviso, poichè la vicenda aveva avuto un suo decorso nell'arco della mattinata nella quale si verificò il crollo, richiamando il contributo dichiarativo testimoniale, alla stregua del quale ha ritenuto provata l'evidenza dell'anomalia dell'opera (la "freccia", della quale i lavoratori si erano accorti sin dalle prime ore della giornata), il crollo essendo accaduto tra le 13 e le 13:30 della stessa giornata, non constando una motivazione rafforzata rispetto alla natura occulta del vizio.

In ogni caso, anche a prescindere dal travisamento di quelle prove orali, la Corte avrebbe contraddittoriamente ritenuto il vizio occulto, pur avendo descritto che la flessione della struttura (la c.d. freccia) si era manifestata al punto da spingere i lavoratori a interpellare il progettista. Inoltre, incongruamente la Corte avrebbe ritenuto necessaria una specifica competenza tecnica per percepire il pericolo, di esso essendosi accorti anche soggetti non aventi le competenze del progettista condannato.

Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi della motivazione anche con riferimento alle rassicurazioni ricevute dal progettista: dalla istruttoria era sì emerso che il E.E., appositamente interpellato dal F.F., aveva ritenuto l'anomalia del tutto normale, ma era altresì rimasto accertato che, subito dopo quella risposta, il tecnico aveva inviato un messaggio al lavoratore che lo aveva interpellato, chiedendo l'inoltro di foto, richiesta non evasa poichè il destinatario si era già allontanato dal cantiere e non aveva neppure letto il messaggio. Il coordinatore, ove nominato, dati i suoi maggiori poteri, avrebbe potuto agire diversamente, mediante l'intervento inibitorio.

Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto agli obblighi del coordinatore, rilevando che, sebbene non si configuri in capo al predetto un obbligo di costante presenza sul cantiere, egli ha il dovere di essere presente con periodicità proprio per valutare eventuali pericoli che, nella specie, erano da ricollegarsi alla fase più delicata della realizzazione dell'opera, quella cioè in cui dall'innalzamento si passava al suo allestimento.

Con il quarto motivo, infine, la difesa ha dedotto vizio della motivazione anche per travisamento della prova, rispetto alla valutazione del rischio interferenziale. E' la stessa dinamica degli eventi descritti nella sentenza censurata a dar conto del fatto che l'evento ha concretizzato proprio il rischio interferenziale che il coordinatore è chiamato a gestire: la Corte, anche in questo caso, avrebbe omesso una motivazione rafforzata, dando anzi una spiegazione contraddittoria del proprio convincimento: da un lato, ha affermato che la c.d. freccia si era manifestata quando si era già nella fase dell'allestimento della struttura; dall'altro, affermato che non vi era un rischio interferenziale nel frangente, nonostante la compresenza di più ditte, proprio nel momento in cui si stava procedendo all'appendimento. Con la conseguenza, per il ricorrente, che il rischio non poteva considerarsi collegato a una singola lavorazione, bensì alla sovrapposizione sullo stesso manufatto di attività diverse affidate a diversi soggetti. Sul punto, il deducente opera un richiamo al parere del consulente del pubblico ministero, a mente del quale, nell'occorso, ciascuna impresa non si era preoccupata di informare quelle sopraggiunte di quanto era a sua conoscenza, nonostante fossero stati firmati più contratti aventi a oggetto attività diverse (quello di noleggio della struttura, quelli aventi a oggetto il sub appalto per l'approntamento degli impianti audio, luci, video e delle scenografie, la costruzione dei palchi e delle opere accessorie).

5. La difesa della parte civile ricorrente ha rassegnato memoria con motivi nuovi, con specifico riferimento al tema introdotto con il quarto motivo di ricorso e, segnatamente, alla riconducibilità del pericolo inerente all'allestimento della struttura al rischio specifico dell'appaltatore in relazione agli obblighi di alta vigilanza di cui all'allegato 15^ al D.Lgs. n. 81 del 2008 e alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. La difesa rileva che, se è vero che il rischio specifico che il datore di lavoro è chiamato a gestire delimita in negativo quello assegnato al coordinatore, nella specie sarebbe stato necessario inquadrare la natura del rischio, verificando se, in concreto, esso fosse o meno riconducibile alla interferenza fra l'opera di più imprese o inerisse piuttosto all'attività di una singola impresa. La Corte d'appello, però, non avrebbe chiarito alcunchè a tal proposito, contrariamente al Tribunale che aveva affrontato il tema specifico. Sul punto, inoltre, si rileva come fosse stato addirittura predisposto un cronoprogramma della sicurezza sul lavoro con lo scopo di gestire proprio la compresenza delle diverse figure professionali, l'evento verificatosi essendo stato tutt'altro che estemporaneo e derivato dallo sviluppo di una singola lavorazione affidata al controllo del datore di lavoro. In definitiva, per questa difesa, la mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha impedito, nel caso concreto, la realizzazione delle cautele e delle verifiche rientranti nel dovere di alta vigilanza che un professionista con la diligenza dell'agente modello avrebbe dovuto porre in essere a fronte della pericolosità inerente alla fase dell'appendimento dei carichi sulla struttura in corso di realizzazione.

 

Diritto


1. I ricorsi sono fondati nei termini che si vanno a esporre.

2. E' necessario, in premessa, considerare che le decisioni di primo e secondo grado sono convergenti quanto al riconoscimento della qualifica di committente in capo al B.B. e alla accertata violazione da parte di costui dell'obbligo di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90, comma 4, ("Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, prima dell'affidamento dei lavori, designa un coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98"). La divergenza riguarda, invece, le conclusioni sulla penale responsabilità del predetto, avendo i giudici del gravame sovvertito il verdetto di condanna, a seguito di un giudizio controfattuale operato sul presupposto che, anche ove nominato dal committente, il coordinatore non avrebbe avuto l'obbligo di attivarsi, atteso che il rischio concretizzatosi non era collegato ai suoi doveri di alta vigilanza, bensì a un vizio occulto, non percepibile da parte di un soggetto dotato di comuni conoscenze.

Tale premessa è fondamentale, intanto, per introdurre il tema del ribaltamento assolutorio in appello e valutare il correlato obbligo motivazionale in capo al giudice del gravame; ma è utile anche per evidenziare il vizio di fondo del ragionamento articolato dalla Corte del gravame, avendo i giudici d'appello confuso i due piani della causalità della colpa e della colpa in senso soggettivo, esaminandoli unitamente e giungendo a conclusioni non coerenti con i principi che regolano la materia degli infortuni sul lavoro.

Quanto al primo aspetto, si deve ribadire che, in linea generale, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado sono concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo; laddove, nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e/o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo necessario che riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229).

Tali principi sono stati successivamente calibrati.

Si è così affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; n. 46742 del 8/10/2013, Rv. 257332; sez. 4 n. 35922 del 11/7/2012, Rv. 254617. Di talchè, il controllo di legittimità, in caso di ribaltamento favorevole all'imputato, va condotto non alla stregua del canone del "ragionevole dubbio", evidentemente estraneo alla fattispecie, bensì dei principi sopra richiamati che hanno trovato implementazione anche in successive pronunce.

In maniera condivisibile, si è così affermato che il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948, in fattispecie in cui la S.C., accogliendo il ricorso proposto dalle sole parti civili, ha annullato agli effetti civili la sentenza di assoluzione di secondo grado che, nel ribaltare la precedente decisione di condanna, aveva genericamente affermato l'esistenza di un ragionevole dubbio in merito agli addebiti di colpa degli imputati, senza approfondire adeguatamente la plausibilità tecnica della ricostruzione alternativa dei fatti, prospettata dalla difesa; sez. 3 n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, DL, Rv. 269523, in cui si è precisato che il dovere di motivazione rafforzata consiste nell'obbligo di offrire un autonomo ragionamento che non si limiti a una valutazione soltanto numerica degli elementi di prova contrapposti, ma ne consideri anche il peso, inteso come capacità dimostrativa di essi). Tali principi sono stati da ultimo ulteriormente definiti dal Supremo collegio di questa Corte (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 27243), che ha precisato come il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non abbia l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma debba offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva.

3. Quanto, poi, al secondo aspetto, tenuto conto delle questioni sollevate con i ricorsi, devono richiamarsi in premessa i principi più volte affermati da questa stessa Sezione, sia con specifico riferimento al rischio interferenziale, dalla cui ricorrenza discende l'obbligo di nomina del coordinatore in capo al committente, che agli obblighi e poteri del primo, ma anche precisarsi il significato della locuzione "alta vigilanza" cui sovente si ricorre per definire i compiti di tale, concorrente figura di gestore del rischio in tema di infortuni sul lavoro.

Quanto al primo aspetto, ai fini della verifica della ricorrenza di un rischio interferenziale, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte (sez. 4, n. 1777 del 6/12/2018, dep. 2019, Perano, Rv. 275077-01, n. 37776 del 24/5/2019, Unipol Sai Assicurazioni Spa Rv. 277354-01).

Quanto ai compiti di tale figura, invece, va ribadito che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano, per l'appunto, compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonchè sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (sez. 4, n. 45862 del 14/9/2017, Prina, Rv. 271026, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per le lesioni subite da un lavoratore, in ragione dell'inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa, che non contemplava specifiche misure contro il rischio di caduta attraverso lucernari, indicato nel piano di sicurezza e coordinamento). Va pure precisato che detta funzione di alta vigilanza ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo cioè alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (sez. 4, n. 3288 del 27/9/2017, Bellotti, Rv. 269046-01, in cui in applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato parzialmente con rinvio la sentenza di condanna del coordinatore per la sicurezza dei lavori in relazione al decesso causato dalla precipitazione dal tetto di un dipendente dell'impresa appaltatrice dei lavori di rimozione delle lastre di copertura, rilevando che non era stato accertato se si trattava di un rischio generico, relativo alla conformazione generale del cantiere, ovvero di un rischio specifico attinente alle attività oggetto del contratto di appalto; n. 14179 del 10/12/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 281014-01).

Per comprendere quali siano i compiti di tale peculiare figura della sicurezza sui luoghi di lavoro, occorre richiamare i principi affermati con riferimento alla variegata casistica: si è così affermato che il compito di controllo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che non preveda le modalità operative di una lavorazione in quota, non è limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa (sez. 4, n. 2845 del 15/10/2020, dep. 2021, Martinelli, Rv. 280319-01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del coordinatore della sicurezza per il reato di lesioni colpose ai danni di un lavoratore caduto da un ponteggio nel corso della realizzazione della pavimentazione di un balcone privo di barriere protettive, per non avere sollecitato l'appaltatore alla messa a norma di tale ponteggio, pericoloso per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e carenza di interventi manutentivi; n. 10544 del 25/1/2018, Scibilia, Rv. 272239-01, in fattispecie, nella quale, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il reato di omicidio colposo, degli amministratori della società committente dei lavori, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso a un dipendente della società alla quale la subappaltatrice della prima affidataria dei lavori aveva a sua volta subappaltato i lavori, in ragione della mancata nomina del CSE e delle gravissime carenze dei POS delle imprese esecutrici).

4. Sempre in premessa, vanno anche ribaditi i principi affermati con specifico riferimento al potere/dovere di inibizione dei lavori che il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, comma 1, lett. f), riconosce in capo al coordinatore ("sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate").

Sul punto, soccorrono ancora una volta i principi affermati da questa stessa Sezione anche nel precedente richiamato dalla Corte d'appello e dal Procuratore generale ricorrente che si ritiene di ribadire in questa sede, sebbene diversamente calibrati alla stregua delle specifiche questioni proposte con i ricorsi: la legge delinea sul coordinatore per la sicurezza una funzione peculiare, rispetto al generale compito di alta vigilanza che, come sopra già precisato, grava su tale figura della sicurezza (sez. 4, n. 14636 del 23/3/2021, Scalise; sez. 4, n. 27165 del 24/5/2016, Battisti, Rv. 267735): egli, oltre ai compiti specificamente assegnatigli dall'art. 92 citato, svolge una autonoma funzione di alta vigilanza sulla generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale e, sebbene non sia tenuto a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, demandato ad altre figure operative, mantiene l'obbligo di attivarsi, in caso di sussistenza di un pericolo nei termini di cui all'art. 92, comma 1, lett. f). Tale ultimo obbligo, tuttavia, non è correlato alla natura del rischio interferenziale che è chiamato a gestire, poichè egli risponde per colpa in omissione, allorquando versi in condizioni di avvedersi o essere informato dell'esistenza di un pericolo grave e imminente e rimanga inerte, a prescindere dal fatto che il pericolo sia correlato a un rischio interferenziale. Tale interpretazione discende direttamente dalla lettera della legge: alla lett. e) della norma richiamata, infatti, il legislatore prevede che il coordinatore, allorquando riscontri la violazione di obblighi assegnati ad altre figure della sicurezza, proponga la sospensione dei lavori al committente o al responsabile dei lavori, ove nominato, previa contestazione delle violazioni ai lavoratori autonomi o alle imprese. La successiva ipotesi di cui alla lett. f), invece, non è correlata al riscontro di specifiche violazioni da parte delle altre figure di gestori del rischio, ma direttamente ed esclusivamente alla riscontrata esistenza di un pericolo grave e imminente. Pertanto, a tal fine, diventa rilevante la verifica del momento del manifestarsi di inequivocabili segnali di sussistenza di tale pericolo e della sua imminenza, ma anche quella della prevedibilità in capo al coordinatore medesimo, sul quale, come sopra ricordato, non grava l'obbligo di una presenza costante in cantiere.

Trattasi, dunque, di una vera e propria norma di chiusura che, al di là degli obblighi di alta vigilanza previamente indicati dalla lett. a) alla lett. d), questi sì direttamente correlati al rischio di interferenze tra le diverse realtà lavorative, impone comunque al coordinatore un obbligo più generale di sospensione delle lavorazioni ogni qualvolta abbia contezza di una siffatta situazione di pericolo (sez. 4, n. 14636/2021, cit.).

5. Infine, va ricordato che nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica. Sicchè esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Sez. U, n. 30328 del 10/7/2002, Franzese, Rv. 222138; sez. 4, n. 33311 del 24/5/2012, Ramacciotti, Rv. 255585; sez. 4, n. 30469 del 13/6/2014, Jann, Rv. 262239). A tal fine, il giudice deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarità del caso concreto, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato attuato il comportamento richiesto dall'ordinamento (sez. 4, n. 21028 del 4/5/2011, Signorelli, Rv. 250325). La riflessione sull'indagine causale nella causalità omissiva si articola, dunque, in modo particolare e dà luogo a una inferenza predittiva, essendo il giudice chiamato a formulare una prognosi, posto che l'omissione in sè costituisce "un nulla" naturalistico. Pertanto, è necessario inserire nel giudizio controfattuale una condotta astratta. In altri termini, il giudizio di certezza del ruolo salvifico della condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario, si fonda anche sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e culmina nel già detto giudizio di elevata probabilità logica, id est di corroborazione dell'ipotesi.

La particolarità, nel caso all'esame, è rappresentata, poi, dalla circostanza che il giudizio controfattuale va commisurato all'astratta esistenza della figura di gestore mancante, cosicchè tale giudizio non potrà che avere ad oggetto anche una sequenza fisiologica astratta, per la quale, esistendo detta figura di garante e configurati normativamente i suoi obblighi di controllo e i suoi poteri inibitori, l'indagine riguarderà l'efficacia/inefficacia sul decorso causale della condotta doverosa esigibile nel caso concreto.

6. Così ricostruita la cornice in diritto, all'interno della quale ricondurre la fattispecie concreta, nel caso all'esame, la Corte d'appello, pur avendo correttamente richiamato i principi regolatori della materia e concordato con il Tribunale sulla qualifica di committente dell'imputato, ricostruendone gli obblighi specifici, è incorsa nella violazione di legge dedotta dalla difesa della parte civile con specifico riferimento al potere inibitorio del coordinatore; è venuta meno all'obbligo di rendere una motivazione puntuale e adeguata e fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, quanto alle competenze di tale figura della sicurezza sui luoghi di lavoro; è incorsa nel travisamento probatorio, dedotto da entrambi i ricorrenti, avendo omesso di valutare e confutare con puntuale giustificazione, una congerie di elementi fattuali valutati dal Tribunale per dimostrare, da un lato, la riconducibilità del rischio concretizzatosi agli obblighi di alta vigilanza del coordinatore e, sul piano della colpa in senso soggettivo, la evidenza e, quindi, diretta percepibilità dei segnali di un pericolo grave e imminente di crollo; non ha svolto il giudizio controfattuale nei termini descritti dal diritto vivente, a fronte di un ragionamento predittivo del Tribunale saldamente agganciato alle risultanze istruttorie che avevano dato conto della tempistica del verificarsi del cedimento (comparsa della c.d. freccia nelle prime ore della mattina, durante la fase di innalzamento del ground support, cfr. pag. 25 della sentenza appellata) e della tipologia dei segnali di allarme (le maestranze presenti essendosi accorte della deformazione della struttura che il consulente aveva definito di tipo progressivo, cioè prodottasi nell'arco di alcune ore, lasso di tempo che il primo giudice ha ritenuto apprezzabile, quando non francamente significativo), ragionamento concluso da quel giudice con una prognosi positiva di utilità della condotta doverosa omessa. Di contro, la Corte d'appello, senza alcun confronto con i dati fattuali valorizzati dal primo giudice e senza confutare in maniera rigorosa il ragionamento predittivo da quegli operato, ha ritenuto del tutto irrilevante la presenza del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (in ciò condensandosi un embrione di giudizio controfattuale), operando un giudizio unitario sulla causalità della colpa e sulla colpa in senso soggettivo.

Quanto al primo aspetto, ha escluso in maniera apodittica che l'evento fosse stato conseguenza del concretizzarsi di un rischio interferenziale, derivandone così l'assenza di un obbligo di attivazione del coordinatore. Tuttavia, ha omesso di confutare in maniera puntuale il rilievo che il Tribunale aveva assegnato, sul punto specifico, al momento nel quale gli eventi si erano prodotti (individuato nella fase di passaggio dall'innalzamento della struttura a quella del suo allestimento), tenuto anche conto dell'accertata compresenza di maestranze impegnate in lavorazioni diverse e della evidenziata delicatezza di quello specifico passaggio tra le lavorazioni, ritenuto particolarmente rilevante quanto al rischio di interferenze tra di esse, omettendo di considerare l'ulteriore obbligo del coordinatore, previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, comma 1, lett. f), comunque sganciato dalla sussistenza di un rischio interferenziale.

Quanto al secondo aspetto, invece, ha ritenuto che, anche a voler ipotizzare, nella specie, l'esistenza di un rischio interferenziale, il coordinatore non avrebbe potuto rendersi conto del pericolo grave e imminente di crollo, posto che lo stesso era stato conseguenza di un errore di calcolo del progettista e che il rischio evoluto nella produzione dell'evento aveva riguardato la fase del montaggio della struttura che competeva all'appaltatore Stage System, salvo poi affermare, qualche rigo più avanti (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata), che solo un ingegnere con le competenze del E.E. avrebbe potuto rendersi conto, verificando il progetto e gli schemi di montaggio, della presenza dell'errore e soprattutto del fatto che la flessione si era delineata solo nel corso dell'allestimento.

Trattasi di un ragionamento contraddittorio, oltre che manifestamente illogico.

La contraddizione è intrinseca: la Corte afferma, dapprima, che il rischio concerneva la fase dell'innalzamento, ma subito dopo precisa che la c.d. freccia si era delineata solo nel momento in cui le maestranze a ciò deputate stavano montando luci, riflettori, casse acustiche e quant'altro. Ma essa è anche manifestamente illogica, poichè si inferisce l'assenza di un rischio interferenziale dalla natura del vizio della struttura che ha determinato la comparsa della c.d. freccia, ciò che attiene semmai al tema della percepibilità del vizio, ma non a quello della causalità della colpa, avuto riguardo alla natura del rischio interferenziale come sopra precisata.

Quanto, poi, alla colpa in senso soggettivo, si è già chiarito che, nell'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90, comma 4, il committente deve designare, ancor prima dell'affidamento dei lavori, un coordinatore che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 (quindi, del correlato titolo di studio, nonchè di esperienza nello specifico settore della sicurezza e della prevenzione). Pertanto, è del tutto incongrua, rispetto al paradigma legale, la affermazione della Corte secondo la quale il coordinatore non avrebbe potuto percepire il pericolo grave e imminente di cedimento, non essendo in possesso di competenze pari a quelle del progettista. I giudici d'appello sono, ancora una volta, venuti meno all'obbligo di fornire una motivazione puntuale e rigorosa rispetto al ribaltamento di valutazione, a fronte di una decisione, con la quale il Tribunale aveva lungamente argomentato sull'evidenza del cedimento, percepito sin dall'alba della giornata lavorativa dalle maestranze impegnate in cantiere.

7. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste, cui va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2023