Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 13 ottobre 2023
Validità: 13.10.2023 - 31.12.2025
Parti: Comune Urbino e Cgil-Fp, Uil-Fpl, Cisl-Fp, RSU
Comparti: P.A., Funzioni locali, Comune Urbino
Fonte:
comune.urbino.pu.it


Sommario:

 

Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Quadro normativo e contrattuale
Art. 2 - Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria
Art. 3 - Verifiche dell’attuazione del contratto
Art. 4 - Interpretazione autentica dei contratti decentrati
Titolo II - Trattamento economico del personale
Capo I - Risorse e Premialità

Art. 5 - Quantificazione delle risorse
Art. 6 - Istituti contrattuali
Capo II - Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse
Art. 7 - Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
Capo III - Progressione economica all’interno delle aree
Art. 8 - Criteri generali
Art. 9 - Definizione delle procedure per le progressioni all'interno delle aree
Capo IV - Fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi alle indennità
Art. 10 - Principi generali
Art. 11 - Indennità condizioni di lavoro
Art. 12 - Indennità per specifiche responsabilità
Capo V - Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge
Art. 13 - Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge
Capo VI - Perfomance e Premio individuale

 

Art. 14 - Disciplina della performance e differenziazione del premio individuale
Capo VII - Sezioni speciali
Art. 15 - Indennità di servizio esterno
Art. 16 - Indennità di funzione
Capo VIII - Incarichi di Elevata Qualificazione

Art. 17 - Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione
Art. 18 - Correlazione tra i compensi aggiuntivi delle EQ e retribuzione di risultato
Titolo III - Disposizioni applicabili a particolari tipi di lavoro
Capo I - Istituti correlati all’orario di lavoro

Art. 19 - Rapporto di lavoro a tempo parziale: elevazione contingente
Art. 20 - Reperibilità
Art. 21 - Turnazioni
Art. 22 - Riduzione di orario
Art. 23 - Lavoro straordinario e Banca delle ore
Art. 24 - Orario massimo di lavoro settimanale
Art. 25 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 26 - Orario multiperiodale
Art. 27 - Personale che può usufruire della pausa per il pasto all’inizio o al termine del servizio
Capo II - Altri istituti contrattabili
Art. 28 - Salute e sicurezza sul lavoro
Art. 29 - Innovazioni tecnologiche


Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Disposizioni Generali
Art. 1 - Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente contratto collettivo integrativo (da ora solo CCDI) si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali, nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l’autonomia regolamentare riconosciuta all’ente, le clausole contenute nei CCNL del comparto Funzioni locali vigenti, nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari:
a) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022 (da ora solo CCNL-2022);
b) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018 (da ora solo CCNL-2018);
c) d.lgs. 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego'”, in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
d) d.lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in particolare artt. 16, 23 e 31 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 77, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), 1) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
f) Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato - da ultimo - con deliberazione di Giunta comunale n. 239 del 29/12/2022;
g) Il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con atti n 84/2013, 26/2016, 207/2016;
h) I CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 06.07.1995, 13.05.1996, 31.03.1999, 01.04.1999, 14.09.2000, 22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009, per la parti ancora applicabili.

Art. 2 - Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria
1. Il presente CCDI si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l’ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato congiuntamente a tempo parziale - con contratto di formazione e lavoro. Il presente contratto si applica, altresì, al personale in servizio addetto alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale degli enti;
2. Esso avrà vigenza dalla data di stipula e sino al 31 dicembre 2025, salvo diversa prescrizione specificatamente indicata nel presente contratto;
3. I criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1. del CCNL-2022 tra le diverse modalità di utilizzo, potranno essere negoziati con cadenza annuale, con apposito contratto tra le parti. In tali eventuali contratti annuali sarà possibile anche modificare i criteri previsti nel presente contratto integrativo e gli stessi decorreranno solo dalla stipula del nuovo contratto. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al presente comma, va avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell’ambito di tale sessione negoziale, l’ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), del CCNL-2022.
4. Il presente contratto conserva, in ogni caso, la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo. Nel caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale le relative clausole non si potranno più applicare.

Art. 3 - Verifiche dell’attuazione del contratto
1. Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale, verrà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica; tale incontro non comporta necessariamente la stipula di un contratto integrativo.
2. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere altri incontri mediante richiesta unitaria, scritta e motivata, da trasmettere all’amministrazione. Il presidente della delegazione trattante di parte pubblica convocherà la riunione entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 4 - Interpretazione autentica dei contratti decentrati
1. Nel caso insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica;
2. L’iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma con convocazione entro dieci giorni dalla richiesta avanzata;
3. L’eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L’accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall’accordo, solo con il consenso delle parti interessate.

Titolo II - Trattamento economico del personale
Capo I - Risorse e Premialità
Art. 11 - Indennità condizioni di lavoro

(art. 70-bis CCNL-2018 e art. 84-bis CCNL-2022)
art. 7, comma 4, lett. d) CCNL 16/11/2022

In attuazione all’articolo 7, comma 4, lettera d) e 84-bis, del CCNL-2022, le parti definiscono la misura delle indennità, nel rispetto dei criteri previsti e con la seguente definizione dei criteri generali per la sua attribuzione:
1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, attività disagiate e maneggio di valori, viene corrisposta un’unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività, secondo le seguenti misure:
- Espletamento di attività esposta a rischio fino a un massimo di euro5,00 al giorno (da stabilire in sede di CCDI economico);
- Espletamento di attività disagiata: euro 1,00 al giorno;
[…]
3. L’indennità è riconosciuta al personale che si trovi nelle condizioni di cui ai sottoelencati paragrafi 3.a., 3.b., 3.c.:
3.a. Attività a rischio:
Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati:
- utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi); utilizzo di mezzi (meccanici, elettrici, a motore, complessi ed a conduzione altamente rischiosa); utilizzo di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute;
- attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive;
- attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell’espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisico.
Gli ambiti di attività a cui è riconosciuta la presente indennità sono i seguenti:
- servizi di manutenzione
- servizi di ristorazione
[…]
3.b. Attività disagiate:
Il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) che non coincide con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento. Trattasi, pertanto, di una condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari.
Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:
prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, ai fini del recupero psico-fisico di luogo, tempi e modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni. L’erogazione delle suddette indennità avviene di norma mensilmente sulla base delle rilevazioni desunte dal sistema di rilevazione presenze.
[…]

Capo VII - Sezioni speciali
(Articoli da 85 a 108, CCNL-2022)
a) Personale di polizia locale:

Gli articoli seguenti (15 e 16) si applicano esclusivamente al personale della polizia locale, che svolge le funzioni tipiche del controllo e vigilanza del territorio, con esclusione del personale amministrativo impiegato nel settore della Polizia locale, e dà attuazione alle materie di cui all’articolo 7, comma 4, lettere e) ed w) del CCNL-2022.

Art. 15 - Indennità di servizio esterno
art. 7, comma.4, lett. e) CCNL 16/11/2022
In attuazione all’articolo 7, comma 4, lettera e), del CCNL-2022, l’indennità di cui all’art. 100 del CCNL-2022 viene erogata al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza ed è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno.
Il suddetto servizio verrà corrisposto nella seguente misura: fino a un massimo di Euro 5,00 al giorno, da stabilire in sede di CCDI economico, intendendosi che il servizio esterno, nell’arco della giornata lavorativa, sia superiore almeno a due/terzi dell’orario di lavoro.
Il Comandante della Polizia locale oppure il Responsabile del servizio di Polizia locale, dovrà attestare, con cadenza mensile, l’effettivo svolgimento dei servizi esterni di vigilanza da parte degli addetti.

Titolo III - Disposizioni applicabili a particolari tipi di lavoro
Capo I - Istituti correlati all’orario di lavoro
Art. 19 - Rapporto di lavoro a tempo parziale: elevazione contingente

art. 7, comma 4, 1ett. n) CCNL 16/l 1/2022
1. Ai sensi dell’art. 53, commi 2 e 8, del CCNL-2018 e dell’art. 7, comma 4, lettera n), CCNL- 2022, le parti concordano che, in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, come meglio sotto definite, e tenendo conto delle esigenze organizzative dell’ente, il numero dei rapporti a tempo parziale potrà superare il contingente del 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, fino ad un ulteriore 10 per cento;
2. Le gravi e documentate situazioni familiari sono le seguenti:
grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente; necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone del proprio nucleo familiare; situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone con handicap;
situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
situazioni, riferite ai soggetti presenti nel nucleo familiare, ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
a) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
b) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
c) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
d) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a), b) e c) o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Art. 20 - Reperibilità
art. 7, comma 4, lett. i) CCNL 16/11/2022
art. 7, comma 4, lett. k) CCNL 16/11/2022

1. In attuazione agli articoli 24 del CCNL-2018 e 7, comma 4, lettere i) e k) CCNL/2022, le parti stabiliscono quanto segue:
L’istituzione del servizio di reperibilità nelle aree di pronto intervento è disposta dall’ente;
[…]
- Ciascun dipendente non può essere messo, in reperibilità per più. di sei volte in un mese; gli enti devono assicurare la rotazione tra più soggetti, anche volontari;
In relazione a prevedibili esigenze di servizio, ciascun dipendente potrà essere messo in reperibilità per un numero di turni superiore a sei a condizione che tale limite non sia superato con riferimento ad un arco temporale plurimensile pari a 6 mesi; gli enti devono assicurare la rotazione tra più soggetti, anche volontari;
2. Per le giornate eccedenti le sei mensili, l'indennità viene incrementata a euro 13,00 per ogni turno di dodici ore.
3. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di 30 minuti. Si individuano n. 3 servizi di pronta reperibilità:
• servizio manutenzione compreso servizio centralino per segnalazioni emergenze
• servizio di polizia municipale
• servizio stato civile
L’indennità di reperibilità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

Art. 21 - Turnazioni
art. 7, comma 4, lett. 1) CCNL 16/11/2022
art. 7, comma 4, lett. z) CCNL 16/11/2022
art. 7, comma 4, lett. ac) CCNL 16/11/2022

[…]
1. In relazione agli artt. 7, comma 4, lettera z) le parti concordano che in materia di turni di lavoro notturni, ad integrazione di quanto previsto all’art. 30, comma 8, del CCNL-2022 le situazioni personali che, a richiesta, posso escludere dall’effettuazione dei turni notturni sono le seguenti: (il seguente è un elenco meramente esemplificativo)
dipendenti che rientrano da periodi di assenza non sporadica, connessi a motivi familiari o di salute;
Dipendenti nel cui nucleo familiare ci siano persone con handicap ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3.
Le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad 1 anno di vita del bambino.
2. In relazione alla disciplina di cui all’art. 30, comma 4, del CCNL-2022, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. 1) del medesimo contratto, le parti concordano che il numero massimo di turni notturni effettuabili nel mese non può essere superiore a 10, fatte salve eventuali esigenze straordinarie ed eccezionali, debitamente motivate dal Responsabile di servizio competente, fino a un massimo di 120;
3. Attualmente la suddetta indennità è prevista solo per il personale della polizia municipale.
4. In relazione all’articolo 30, comma 5, lettera d) e 7, comma 4, lettera ac) del CCNL-2022, le parti concordano sulla facoltà riservata ai soli lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno spettante. Resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l’onere relativo alla predetta indennità di turno.
I dipendenti interessati alla fruizione del riposo compensativo, dovranno comunicare la propria scelta annualmente, alla segreteria di appartenenza che a sua volta, dovrà trasmetterla all’ufficio personale. In assenza di tale comunicazione si procederà con il pagamento,

Art. 22 - Riduzione di orario
art. 7, comma 4, lett. ad) CCNL 16/11/2022
1. In attuazione dell’articolo 7, comma 4, lettera ad) del CCNL-2022 e dell’art. 22 del CCNL regioni e autonomie locali del 1 aprile 1999, le parti concordano quanto segue:
al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione multiperiodale (artt. 30 e 31 del CCNL-2022), finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, si applica, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali;
2. I servizi interessati alla riduzione dell’orario sono:
a) Polizia locale;
3. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi;
4. L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o il Nucleo di Valutazione, verificano con cadenza annuale, che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni assunti ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, segnalando, al presidente della delegazione trattante di parte pubblica, eventuali situazioni di scostamento;
5. Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia.

Art. 23 - Lavoro straordinario e Banca delle ore
art. 7, comma 4, lett. o) CCNL 16/11/2022
art. 7, comma 4, lett. s) CCNL 16/11/2022

1. In applicazione agli articoli 7, comma 4, lettera o) e s); 29, comma 2; 33, comma 2, del CCNL-2022, le parti concordano che:
a) il limite massimo individuale di 180 ore di lavoro straordinario ( art. 14 CCNL 01/04/1999) può essere, per esigenze eccezionali debitamente motivate riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico dell’ente, elevato fino ad un massimo di/250 ore ( ex art. 5 del dlgs. 66/2003) annue;

Art. 24 - Orario massimo di lavoro settimanale
art. 7, comma 4, lett. r) CCNL 16/11/2022
1. In applicazione agli articoli 29, comma 2 e 7, comma 4, lettera r), del CCNL-2022, le parti concordano che la durata dell’orario di lavoro di ciascun dipendente non può superare la media di 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di dodici mesi (indicare il periodo, non superiore a 12 mesi), per le seguenti tipologie di lavoratori:
dipendenti che svolgono servizi in convenzione, ex articolo 30, d.lgs. 267/2000 e con utilizzo congiunto presso altre amministrazioni (articolo 23, CCNL-2022);
dipendenti autorizzati per prestazioni di lavoro presso altri enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004;
dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione.

Art. 25 - Flessibilità dell’orario di lavoro
art. 7, comma 4, lett. p) CCNL 16/11/2022
1. In applicazione all’art. 7, comma 4, lettera p), e 36, del CCNL-2022, le parti concordano i seguenti criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare:
60 minuti di flessibilità rispetto all’orario giornaliero di entrata e/o uscita, stabilito dal Responsabile di servizio competente, salvo diverse disposizioni della Giunta Comunale dovute al verificarsi di casi eccezionali o calamità naturali.
L’eventuale debito orario di ciascun mese dovrà essere recuperato, in accordo con il responsabile di servizio, entro il mese successivo.
2. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
Beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al d.lgs. n. 151/2001;
assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
siano inseriti in progetti terapeutici di recupero;
si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 26 - Orario multiperiodale
art. 7, comma 4, lett. q) CCNL 16/11/2022
1. Ai sensi degli articoli 7, comma 4, lettera q) e 31, comma 2 del CCNL-2022, la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro è stabilita dall’ente in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi e deve essere individuata contestualmente di anno in anno;
2. I periodi di maggiore e minore carico di lavoro sono, di norma e rispettivamente, di 13 settimane l’uno;
3. In applicazione alla normativa richiamata nel comma 1, le parti concordano di elevare i periodi di minore e maggiore concentrazione dell’orario multiperiodale in relazione a prevedibili esigenze di servizio e in corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività lavorativa;
4. In sede di prima applicazione e fino a successiva modifica, si individua il seguente periodo: da 13 a 20 settimane/anno;
5. Le forme di recupero delle maggiori prestazioni rese nei periodi di maggior carico di lavoro nei restanti periodi possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

Art. 27 - Personale che può usufruire della pausa per il pasto all’inizio o al termine del servizio
art. 7, comma 4, lett. aa) CCNL 16/11/2022
Ai sensi degli articoli 7, comma 4, lettera aa) e 35, comma 10, del CCNL-2022, le parti individuano le seguenti figure professionali che possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di un’ora, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di:
a) addetti coinvolti nei servizi di protezione civile (compresi gli interventi di sgombero neve) a condizione che vengano svolte almeno sette ore di lavoro.
b) Area della vigilanza e polizia locale;

Capo II - Altri istituti contrattabili
Art. 28 - Salute e sicurezza sul lavoro

art. 7, comma 4, lett. m) CCNL 16/11/2022

1. In attuazione all’articolo 7, comma 4, lettera m), del CCNL-2022, le parti stabiliscono quanto segue:
a) L’attuale normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, introduce criteri innovativi nella organizzazione del lavoro e nella gestione delle risorse umane. Le parti, superando una visione puramente applicativa di obblighi formali, ritiene la sicurezza dei dipendenti componente fondamentale delle strategie di gestione delle risorse umane nonché delle politiche di qualità del prodotto-servizio;
b) In questa ottica si proseguirà con gli interventi di attuazione delle normative vigenti in materia, messa in sicurezza degli stabili e degli impianti, politiche di prevenzione per la salute (adozione, secondo il rischio individuato, degli opportuni dispositivi di protezione individuale e visite mediche) e di informazione per i dipendenti che saranno parte attiva del processo.
c) La metodologia è articolata come segue:
Valutazione periodica dei rischi;
Definizione delle misure di prevenzione e protezione;
Piano di Sicurezza.
d) Risorse destinate alla prevenzione. L'assegnazione delle risorse dovrà consentire:
il programma di informazione generale dei lavoratori e lavoratrici;
la partecipazione di tutto il personale a corsi di aggiornamento normativo;
la partecipazione, in caso di cambio di mansioni, del personale interessato a un modulo formativo sulla tutela della salute durante l'espletamento della propria attività lavorativa;
la partecipazione del Responsabile della Sicurezza, se nominato internamente, e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ad un modulo formativo non inferiore alle otto ore pro capite annue per ogni mandato sindacale.
e) L'attività di formazione di cui ai punti precedenti non rientra in alcun modo nei permessi orari a disposizione di ciascun delegato alla sicurezza e sono considerate ore di servizio a tutti gli effetti.

Art. 29 - Innovazioni tecnologiche
art. 7, comma 4, lett. t) CCNL 16/11/2022
1. In applicazione all’art. 7, comma 4, lettera t), del CCNL-2022, le parti concordano che, a fronte della necessità di incrementare e mantenere la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività e nel contempo di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, che nei casi in cui si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche inerenti all’organizzazione dei servizi, l’amministrazione, dopo aver fornito adeguata informazione, convoca entro sette giorni la delegazione sindacale per trattare sulle relative implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti;
2. All’incontro potrà essere presente anche il responsabile della struttura proposta alla transizione digitale (art. 17, Codice CAD n. 82/2005), per l’illustrazione delle misure più rilevanti inserite nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, previsto dall’articolo 14-bis del Codice CAD, compresa la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi.