INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale

Direzione centrale rapporto assicurativo

 

Circolare n. 46

        Roma, 27 ottobre 2023

        Al Direttore generale vicario

        Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali

        Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo

        Organismo indipendente di valutazione della performance

        Comitati consultivi provinciali

 

Oggetto

Assicurazione all’Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

 

Quadro normativo

· Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

· Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 5 “Assicurazione dei lavoratori parasubordinati”, commi 2 e 3.

· Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36: “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.

· Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39: “Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”. Articolo 4 “Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” e seguenti.

· Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.

· Decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120: “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”.

· Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 27 febbraio 2019: “Approvazione delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

· Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 21 novembre 2022 concernente “Retribuzioni e riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo e data di decorrenza dell'obbligo assicurativo dei lavoratori sportivi subordinati di cui all’articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione Inail 10 ottobre 2022, n. 250.

· Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport 27 marzo 2023: “Approvazione del nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente” e relativo allegato 1 “Le specifiche tecniche del programma di gestione del Registro”.

· Circolare Inail 3 luglio 2002, n. 48: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli sportivi professionisti dipendenti”.

· Circolare Inail 21 settembre 2022, n. 36: “Tutela assicurativa dal 1° luglio 2022 delle calciatrici professioniste tesserate per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile”.

 

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, entrato in vigore il 5 settembre scorso, che ha apportato modifiche rilevanti al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, con cui in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86 sono stati operati il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

Con il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, erano già stati modificati alcuni aspetti della disciplina, soprattutto con riguardo all’area del dilettantismo.

A seguito del completamento del quadro normativo di riferimento attraverso i predetti decreti correttivi, acquisito il preventivo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹, si forniscono le istruzioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori indicati nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 per i quali opera la copertura assicurativa presso l’Inail.

La nuova disciplina dell’obbligo assicurativo si applica dal 1° luglio 2023, data alla quale è stata differita l’applicazione di alcune disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come stabilito dalla norma transitoria di cui all’articolo 51, comma 1, del medesimo decreto, modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14².

 

A. Soggetti tutelati dall’assicurazione gestita dall’Inail

A seguito della riforma attuata con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Allegato 1), modificato e integrato dai due successivi decreti correttivi, dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le seguenti categorie di lavoratori:

1. i lavoratori subordinati sportivi, per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 34, comma 1, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. Il contratto di lavoro subordinato sportivo trova normalmente applicazione nei settori professionistici, pertanto, la riforma ha anche confermato il regime assicurativo previgente stabilito dall’articolo 6, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Il lavoratore sportivo assunto con un contratto di lavoro subordinato nel settore dilettantistico è ugualmente tutelato dall’Inail.

2. i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato di cui all’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha previsto l’applicazione ai rapporti di lavoro in questione dell’articolo 34 dello stesso decreto. La tutela dell’Inail è comunque prevista per tutti gli apprendisti dall’articolo 42, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, oltre che dall’articolo 4, comma 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

3. i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile³, resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP. L’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ha previsto, infatti, l’applicazione ai rapporti di collaborazione in questione della disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha esteso a suo tempo l’assicurazione pubblica gestita dall’Inail ai lavoratori parasubordinati;

4. i prestatori di lavoro occasionale, di cui possono avvalersi, ricorrendone i presupposti e “secondo la normativa vigente”, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., come previsto dall’articolo 25, comma 3-bis, se rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Non sono invece tutelati dall’Inail:

a. i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile e di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi e che sono pertanto assicurati con polizze private, in base all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

b. gli sportivi dilettanti, di cui al predetto articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, anch’essi assicurati obbligatoriamente con polizze private in base al predetto articolo 34, comma 4. Le prestazioni sportive dei “volontari” sono disciplinate specificatamente all’articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

c. i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestino in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, secondo quanto disposto dall’articolo 25, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

d. i lavoratori di cui al punto precedente, anche qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo, preveda il versamento di un corrispettivo e sia quindi esercitata previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza o a seguito del decorso del termine di 30 giorni previsto dall’articolo 25, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. In tali casi, per espressa previsione normativa di cui al quinto periodo del medesimo comma 6, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter (relativo al trattamento pensionistico) e all'articolo 36, comma 6 (riguardante il trattamento tributario), senza alcun richiamo all’articolo 34;

e. il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonchè gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ecc., (sportivo o meno) non si applica in via generale la tutela dell’Inail ma la specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza;

f. i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera ex articolo 2222 del codice civile.

La riforma, in sintesi, disciplina con norme speciali il lavoro sportivo, definisce cosa debba intendersi per “lavoratore sportivo” e regolamenta le forme contrattuali che il lavoro sportivo può assumere.

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

In tale contesto si inseriscono le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 1 e 2 e all’articolo 37, comma 2, del medesimo decreto, che stabiliscono rispettivamente l’assicurazione obbligatoria all’Inail dei lavoratori subordinati sportivi in continuità con il previgente articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale, in precedenza non tutelati dall’assicurazione pubblica.

Si riassumono di seguito le disposizioni in materia di lavoro sportivo connesse ai profili assicurativi di competenza dell’Istituto.

 

B. Lavoratore sportivo e rapporti di lavoro nell’area del professionismo e del dilettantismo

L’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 stabilisce che È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonchè a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

La formulazione del primo periodo riprende, aggiungendo espressamente gli istruttori e i direttori di gara, le figure già previste dall’articolo 2 della previgente legge 23 marzo 1981, n. 91, espressamente abrogata dal 1° luglio 2023¹°, che citava gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici.

La novità di rilievo è costituita dal riferimento ai “tesserati” contenuta nel secondo periodo della norma che, come si legge nella relazione illustrativa al primo correttivo di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, integra l’elenco delle figure “tipizzate” di lavoratori sportivi indicate al primo periodo dell’articolo 25, comma 1, che non può considerarsi esaustivo delle figure di lavoratore sportivo.

Per quanto riguarda le mansioni dei tesserati, il comma 1-ter dell’articolo 25 demanda a un decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l’approvazione delle mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, precisando altresì che Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

Infine, per evitare dubbi interpretativi, in presenza di attività esercitata verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo, la norma stabilisce che esulano dalla nozione di lavoratore sportivo i soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Con riguardo alle forme contrattuali che il lavoro sportivo può assumere, l’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, stabilisce che Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile¹¹.

Fuori dall’ambito applicativo del lavoro sportivo retribuito si collocano le “prestazioni sportive dei volontari”, regolamentate dall’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, secondo cui Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonchè della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Il comma 2 stabilisce, inoltre, che le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi in questione non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Infine, il comma 3 del medesimo articolo 29 precisa che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Per quanto riguarda il lavoro sportivo, la riforma detta disposizioni specifiche a seconda che esso sia prestato nei settori professionistici oppure nell’area del dilettantismo.

L’area del professionismo e quella del dilettantismo sono definite dall’articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36:

1. l'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP, per quanto di competenza per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale¹²;

2. l'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società sportive dilettantistiche disciplinate agli articoli 6 e 7 del decreto e gli enti del terzo settore che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata¹³.

Gli articoli 26 e 27 disciplinano rispettivamente il contratto di lavoro subordinato sportivo e il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici, che comportano l’assicurazione all’Inail dei lavoratori interessati.

 

C. Contratto di lavoro subordinato sportivo e rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

In considerazione delle specificità del lavoro sportivo, l’articolo 26 detta un regime speciale per la disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo, indicando al comma 1 le norme che non si applicano ai contratti di lavoro subordinato sportivo¹.

Inoltre il comma 2 stabilisce che il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto, che è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti nonché la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva a un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Infine, non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81¹ in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato.

L’articolo 27 disciplina specificatamente il rapporto di lavoro sportivo degli atleti nei settori professionistici, disponendo ai commi 2 e 3:

2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

In presenza di uno dei tre requisiti sopra descritti non è prevista l’assicurazione obbligatoria presso l’Inail, trattandosi di lavoro autonomo.

Il nuovo quadro normativo comprende nell’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail soltanto i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato, pertanto dal 1° luglio 2023 viene meno la tutela assicurativa dell’Inail per i lavoratori autonomi di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo), vale a dire gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive, per cui la normativa previdenziale previgente stabiliva l’obbligo di iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dell’Inps¹.

I suddetti istruttori e direttori tecnici erano stati compresi nella tutela dell’Inail dal 1° gennaio 2022¹ per effetto dell’articolo 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106¹, che ha esteso la tutela Inail ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (i lavoratori subordinati, invece, sono stati sempre tutelati dall’Inail, a prescindere dal regime previdenziale).

La nuova disciplina previdenziale dettata dall’articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio, n. 36 ha previsto:

- per i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, e, ricorrendone i presupposti, per i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici, l’iscrizione al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’Inps, che assume la nuova denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi;

- per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nell’area del dilettantismo, l’iscrizione alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ha previsto per gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive già iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, il diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento, tuttavia l’esercizio di tale opzione non rileva ai fini assicurativi Inail, stante il disposto dell’articolo 34, comma 1.

Si ritiene, inoltre, opportuno ricordare in questa sede che continuano a essere esclusi dalla tutela dell’Inail gli infortuni occorsi agli atleti professionisti per l’attività svolta a favore delle squadre nazionali (esempio squadra nazionale di calcio) e quindi per la Federazione di appartenenza, in quanto le prestazioni che l’atleta professionista svolge per la propria Federazione sono state ricondotte dalla giurisprudenza all’ambito del rapporto di lavoro autonomo¹.

Ricorre, infatti, il requisito previsto dall’articolo 27, comma 3, lettera a), che ricalca quanto già previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 23 marzo 1981, n. 91 e cioè il fatto che l’attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo.

Ai fini della tutela assicurativa, si deve pertanto distinguere l’infortunio occorso all’atleta durante l’attività svolta per conto della propria società (professionistica) in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato sportivo da quello accaduto per l’attività svolta, invece, per conto della propria Federazione, inquadrato come rapporto di lavoro autonomo, per il quale non opera la copertura assicurativa Inail.

Continuano a essere esclusi dalla tutela dell’Inail anche i maestri di sci e le guide alpine, iscritti negli appositi albi professionali regionali previsti rispettivamente dall’articolo 3 della legge 8 marzo 1991, n. 81²° e dall’articolo 4 della legge 2 gennaio 1989, n. 6²¹, che esercitano l’attività come soci di società o associati in scuole, trattandosi anche in questo caso di lavoratori autonomi per i quali non ricorre il requisito soggettivo richiesto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124²².

Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 fornisce all’articolo 2, tra le altre, la definizione di “settore professionistico”.

Il settore professionistico è il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata²³, la Federazione Sportiva Nazionale è l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini² e la Disciplina Sportiva Associata è l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale².

Per quanto riguarda la disciplina civilistica delle società sportive professionistiche si rinvia agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che dettano specifiche disposizioni con riguardo alla forma che esse devono assumere (società per azioni o di società a responsabilità limitata), all’obbligatorietà della nomina del collegio sindacale e all'atto costitutivo, che deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali nonché al deposito degli atti costitutivi presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Federazione Sportiva Paralimpica alla quale sono affiliate.

L’articolo 27, ai commi 4 e seguenti, contiene altre disposizioni rilevanti in relazione al rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici.

In particolare il comma 4 stabilisce che il rapporto di lavoro subordinato sportivo si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

La norma dispone, inoltre, al comma 5 l'obbligo di depositare il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, per l'approvazione, entro 7 giorni dalla stipulazione, precisando che L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata, anche paralimpici, è condizione di efficacia del contratto.

 

D. Assicurazione all’Inail dei lavoratori subordinati sportivi

L’assicurazione all’Inail dei lavoratori subordinati sportivi è disciplinata specificatamente dall’articolo 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che stabilisce:

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, su proposta dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le disposizioni suddette riprendono quanto già stabilito dall’articolo 6, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38², articolo espressamente abrogato dal 1° luglio 2023², garantendo quindi la continuità della tutela introdotta dal 16 marzo 2000 ai lavoratori subordinati sportivi professionisti.

Per quanto riguarda la determinazione dei premi assicurativi, la norma ha previsto che le retribuzioni e i riferimenti tariffari siano stabiliti con un decreto interministeriale, analogamente a quanto disponeva il previgente articolo 6, comma 1, secondo periodo.

In attuazione della predetta disposizione, nel testo in vigore prima delle modifiche disposte dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163², è stato adottato il decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale del predetto Ministero dal 16 dicembre 2022, concernente “Retribuzioni e riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo e data di decorrenza dell'obbligo assicurativo dei lavoratori sportivi subordinati di cui all’articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36” (Allegato 2).

Al suddetto decreto occorre fare riferimento, allo stato, per determinare i premi assicurativi.

 

E. Tutela dei giovani atleti con contratto di apprendistato per la formazione

La tutela assicurativa Inail dei giovani atleti assunti con contratto di apprendistato è stabilita espressamente dall’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36², che ha previsto l’applicazione ai rapporti di lavoro in questione dell’articolo 34 dello stesso decreto, che disciplina ai commi 1 e 2 l’assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori sportivi subordinati.

Del resto, l’articolo 42 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in linea con la previgente disciplina³°, ha previsto al comma 6, lettera a), la tutela dell’Inail per tutti gli apprendisti³¹, tutela peraltro già stabilita dall’articolo 4, comma 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui Sono compresi nell'assicurazione: (...) 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge.

L’articolo 30 (Formazione dei giovani atleti), comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 stabilisce che (...) le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo.

La finalità, esplicitata dalla norma, perseguita attraverso l’apprendistato di primo e terzo livello, è quella della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva.

La disposizione di cui al citato comma 1 precisa che rimane ferma la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), per i quali, come noto, gli studenti in caso di infortunio sono coperti dall’assicurazione gestita dall’Inail³².

Ai contratti di apprendistato in argomento è riservata una disciplina speciale, infatti il comma 3 stabilisce che non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7³³, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Si tratta delle disposizioni riguardanti le sanzioni per il licenziamento illegittimo e il giustificato motivo di licenziamento per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, il preavviso del recesso al termine del periodo di apprendistato e la prosecuzione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel caso che nessuna delle parti receda dal contratto nonché il numero complessivo di apprendisti che possono essere assunti da un datore di lavoro.

Nel settore sportivo è previsto che Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente³.

Sono previsti limiti di età specifici, infatti il limite di età minimo è fissato a 14 anni (anziché 15)³, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e ciò anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovani atleti.

Inoltre, con riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (apprendistato di secondo livello), per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi, il limite minimo di età è fissato a 15 anni³ e il limite massimo è fissato a 23 anni, come già stabilito dall'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234³.

Come si legge nella relazione illustrativa al decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, In questo modo si intende facilitare l'accesso alle professioni di lavoro sportivo, adattando le caratteristiche dell'apprendistato alle specificità dello sport in cui, come è noto, le età di inizio e di cessazione differiscono rispetto a quelle del lavoro “comune”. Le società sportive possono così proporre dei contratti “anticipati” di lavoro sportivo a giovani promesse che potranno, tutelati dalla protezione del contratto, decidere se proseguire o meno la loro attività nel mondo dello sport.

Si ricorda che gli oneri assicurativi per gli apprendisti (artigiani e non artigiani) sono accertati e riscossi dall’Inps, che provvede a trasferire all’Inail le somme spettanti per la copertura assicurativa antinfortunistica dei lavoratori in questione.

Il regime ordinario, fermi restando gli esoneri e le riduzioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, è stabilito dall’articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha fissato, con effetto dai periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti artigiani e non artigiani nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il decreto 28 marzo 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha stabilito la ripartizione della predetta contribuzione fra le gestioni previdenziali interessate, tra cui l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dell’Inail, per la quale è prevista la misura pari 0,30 del predetto 10%.

 

F. Assicurazione all’Inail dei titolari di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

L’articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 disciplina al comma 1 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale, disponendo che Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile. Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

I lavoratori titolari dei rapporti di collaborazione in argomento non sono lavoratori sportivi, infatti le mansioni di carattere amministrativo-gestionale sono espressamente escluse dall’articolo 25, che definisce il lavoratore sportivo.

L’estensione della copertura assicurativa Inail ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, è stabilita dall’articolo 37, comma 2, che dispone:

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.

Si ricorda che i lavoratori in questione prima della riforma in argomento erano esclusi dalla tutela dell’Inail in quanto i loro compensi rientravano tra i “redditi diversi” ai sensi del previgente articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non tra i “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis ) del medesimo decreto, a cui fa riferimento l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ai fini dell’assicurazione dei lavoratori parasubordinati.

Dal 1° luglio 2023, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale sono assicurati obbligatoriamente all’Inail in presenza dei seguenti requisiti:

a) oggetto della collaborazione è l’attività amministrativo-gestionale³;

b) il rapporto di collaborazione si concreta in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa;

c) la collaborazione è resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP;

d) il collaboratore non è un professionista obbligatoriamente iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali che fornisce l’attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione.

Poiché per espressa previsione normativa, ai fini dell'assicurazione Inail, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38³, il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione dei premi assicurativi, e in particolare le retribuzioni e i riferimenti tariffari, l’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rinvia al medesimo decreto interministeriale di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, pertanto, allo stato, si applica il decreto interministeriale 21 novembre 2022.

Le collaborazioni amministrativo-gestionali esulano dall’ambito applicativo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, richiamato dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Pertanto le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, devono essere effettuate al competente centro per l'impiego tramite i servizi in uso con la modulistica definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che nell’apposita tabella “Tipo contratti” prevede la collaborazione coordinata e continuativa.

Il comma 5, dell’articolo 37 in argomento stabilisce, infine, che I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

 

G. Prestatori di lavoro occasionale

L’articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 stabilisce che Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

Per i profili di competenza dell’Inail, il riferimento alla “normativa vigente” comporta, qualora le prestazioni occasionali rese a favore dei soggetti indicati nella norma rientrino nell’ambito applicativo dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’applicazione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124°.

Per l’accesso alle prestazioni occasionali si applicano in tal caso le specifiche disposizioni di cui al citato articolo 54-bis per gli utilizzatori e i prestatori occasionali, che prevedono la registrazione nell’apposita piattaforma informatica gestita dall’Inps di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Attraverso la predetta  piattaforma informatica, l'Inps provvede, infatti, oltre che all'accreditamento dei contributi            previdenziali sulla posizione   contributiva del prestatore, al trasferimento all'Inail, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchè dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Si ricorda che l’attuale normativa di riferimento prevede per il “contratto di prestazione occasionale” che la misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro e che il compenso pattuito per la prestazione, non può essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.

Sono interamente a carico dell'utilizzatore sia la contribuzione previdenziale alla Gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, sia il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell’Inail nella misura del 3,5 per cento del compenso.

Esulano, invece, dalla normativa in questione e quindi dall’assicurazione obbligatoria dell’Inail, i lavoratori autonomi occasionali¹.

 

H. Determinazione dei premi assicurativi. Retribuzioni e riferimenti tariffari stabiliti dal decreto interministeriale 21 novembre 2022

Benché l’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022 e in vigore dal 17 novembre 2022, abbia modificato il secondo periodo dell’articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, richiedendo per l’adozione del decreto interministeriale in argomento anche il concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, ai fini della determinazione dei premi assicurativi si applicano, allo stato, le retribuzioni e i riferimenti tariffari stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2022.

 

1. Retribuzioni per il premio e per l’indennità di temporanea

Per quanto riguarda le retribuzioni da assumere per la determinazione dei premi assicurativi dovuti dai datori di lavoro per l’assicurazione dei lavoratori subordinati sportivi, l’articolo 1, comma 1, del citato decreto interministeriale stabilisce:

1. La retribuzione dei lavoratori sportivi di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36 da assumersi ai fini della determinazione del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto.

La disposizione suddetta ripete quanto già previsto dall’articolo 2 del precedente decreto 28 marzo 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente Fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti².

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è pertanto quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita stabilito dall'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto.

Secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Anche per quanto riguarda i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale, stante il richiamo operato dall’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ai criteri stabiliti con il decreto interministeriale di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo, la base imponibile da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è costituita dai compensi effettivamente percepiti, individuata ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail dall’articolo 116, comma 3, del medesimo decreto.

Per il calcolo dei premi assicurativi dovuti dai committenti di collaborazione coordinata e continuativa in base ai relativi compensi, valgono le istruzioni già fornite con la circolare Inail 11 aprile 2000, n. 32, relativa all’assicurazione dei lavoratori parasubordinati, richiamate ogni anno nella circolare riguardante i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi³.

In caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con un unico committente che si protrae per l’intero anno, la base imponibile sulla quale determinare il premio dovuto è pari all'intera misura dei compensi corrisposti, nei limiti stabiliti ai sensi del citato articolo 116.

Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, la misura dei compensi deve essere ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto e se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso tra i limiti del minimale e massimale mensile di rendita, il medesimo compenso moltiplicato per i mesi di durata del rapporto costituisce la base imponibile per il calcolo del premio.

Se invece il compenso medio mensile risulta di importo inferiore o superiore al minimale o massimale di rendita mensile, la base imponibile è pari al minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.

In caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con più committenti, occorre determinare la base imponibile relativa a ciascun rapporto di lavoro, in quanto ciascuno dei committenti deve determinare l'imponibile contributivo per la quota di competenza.

Pertanto ogni committente deve determinare il compenso medio mensile, calcolato suddividendo l'importo complessivo dei compensi stabiliti per i mesi o frazione di mese di durata del rapporto, e sommare l'importo così ottenuto con i compensi medi mensili relativi agli altri committenti.

Se la somma ottenuta è compresa tra i limiti del minimale e massimale mensile di rendita, il premio deve essere calcolato su quanto effettivamente stabilito per ciascun mese di durata del rapporto di collaborazione.

Se la somma ottenuta è inferiore al minimale di rendita mensile, il premio deve essere calcolato sulla quota parte del minimale di rendita mensile, determinata in base alla percentuale derivante dal rapporto tra i compensi globali mensili spettanti al lavoratore e quanto mensilmente stabilito per il rapporto di collaborazione.

Se la somma ottenuta è superiore al massimale di rendita mensile, il premio deve essere calcolato sulla quota parte del massimale di rendita mensile, determinata in base alla percentuale derivante dal rapporto tra i compensi globali mensili spettanti al lavoratore e quanto mensilmente stabilito per il rapporto di collaborazione.

In caso di più rapporti di collaborazione con un solo committente di durata totalmente o parzialmente coincidente, il committente deve determinare la base imponibile relativa a ciascun rapporto di collaborazione seguendo gli stessi criteri del caso precedente, tenendo conto dei limiti relativi al minimale e al massimale mensile di rendita e della totale o parziale coincidenza di durata dei rapporti stessi.

Per i collaboratori coordinati e continuativi, la liquidazione dell’indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta deve essere calcolata sul compenso effettivo, ma questo può anche essere superiore al massimale di rendita, come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare 29 gennaio 2003, n. 2 a seguito di specifico quesito formulato a suo tempo dall’istituto.

 

2. Riferimenti tariffari per i lavoratori subordinati sportivi

Per quanto riguarda i riferimenti tariffari, l’articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale 21 novembre 2022 stabilisce:

2. Ai fini della determinazione del premio assicurativo sono stabiliti i seguenti riferimenti tariffari:

a) l'attività degli atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi, dei preparatori atletici e dei direttori di gara è classificata alla voce 0590 della gestione Industria delle tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019;

b) l'attività degli istruttori sportivi è classificata alla voce 0610 della gestione Industria delle tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

L’articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 21 novembre 2022 ha inoltre modificato la declaratoria della voce 0590 disponendo quanto segue:

1. Dal 1 ° gennaio 2023 la voce 0590 della gestione Industria delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 assume la seguente declaratoria: Attività dei lavoratori sportivi.

Il riferimento al 1° gennaio 2023 è da intendersi al 1° luglio 2023, in quanto l’applicazione della riforma del lavoro sportivo è stata differita a tale data.

Si precisa che i datori di lavoro dei lavoratori sportivi indicati all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (come già i datori di lavoro degli sportivi professionisti di cui all’articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91) sono classificati nella gestione industria ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n.88 con attribuzione da parte dell’Inps del codice statistico contributivo 11808.

Ferma restando la disciplina generale per cui i datori di lavoro dei lavoratori sportivi, di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono inquadrati nel settore industria, potrebbe sussistere la possibilità, al ricorrere delle relative condizioni, di un inquadramento dei datori di lavoro anche in altri settori (ad esempio, il settore dei servizi), con attribuzione del relativo codice statistico da parte di Inps.

Di seguito si indica il riferimento tariffario pertinente per le diverse figure di lavoratori subordinati sportivi, per i quali opera l’obbligo assicurativo Inail.

 

a. Atleti

La qualifica di atleta nell’ordinamento sportivo si acquista a seguito di tesseramento.

L’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 stabilisce che Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpici.

Gli atleti con contratto di lavoro subordinato sono classificati alla voce 0590 della gestione Industria delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, con tasso medio di tariffa 79,00°%.

 

b. Tecnici

Anche i tecnici devono essere tesserati.

L’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 stabilisce che Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.

Gli istruttori sportivi con contratto di lavoro subordinato sono classificati alla voce 0610 della gestione Industria delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, con tasso medio di tariffa 9,00%.

Gli allenatori, i maestri e i selezionatori con contratto di lavoro subordinato sono classificati alla voce 0590 della gestione Industria delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, con tasso medio di tariffa 79,00%.

 

c. Direttori di gara

Anche i direttori di gara devono essere tesserati.

L’articolo 18, comma 1, stabilisce che I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonchè alla registrazione dei relativi risultati.

In base al comma 2, il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Sono esclusi dalla tutela dell’Inail i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico.

I direttori di gara che operano nel settore professionistico con contratto di lavoro subordinato, per i quali vige l’obbligo assicurativo Inail sono classificati alla voce 0590 della gestione Industria delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, con tasso medio di tariffa 79,00%.

 

d. Tesserati

Secondo le regole generali valevoli per tutti i datori di lavoro, l’individuazione della voce di tariffa applicabile alle attività svolte dai tesserati, diverse da quelle indicate ai punti precedenti, deve essere effettuata sulla base della descrizione delle stesse indicata dal soggetto assicurante nella denuncia di iscrizione o di variazione.

Per quanto riguarda la tempistica di presentazione delle denunce di iscrizione e variazione si rinvia al paragrafo I. Adempimenti dei soggetti assicuranti ai fini dell’obbligo assicurativo.

 

3. Riferimenti tariffari per le collaborazioni amministrativo-gestionali

L’attività di carattere amministrativo-gestionale svolta dai titolari di collaborazioni coordinate e continuative di cui all’articolo 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, consiste nell’attività d’ufficio, che è classificata alla voce 0722 della gestione Industria delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, con tasso medio del 5,00%.

Si ricorda che la voce di tariffa 0722 comprende anche l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici.

 

I. Adempimenti dei soggetti assicuranti ai fini dell’obbligo assicurativo

Come già esposto, la novità della riforma riguarda i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all’Inail dal 16 marzo 2000.

I committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.

Considerata l’incertezza in merito all’obbligo assicurativo presso l’Inail, chiarito soltanto a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023⁴⁴.

Entro il medesimo termine del 30 novembre 2023 devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi⁴⁵.

I soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali dalla predetta data opera la copertura assicurativa Inail, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024, ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

 

J. Altre disposizioni riguardanti l’area del dilettantismo

Per una visione d’insieme della riforma, si ritiene opportuno riassumere alcune ulteriori specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 relative all’area del dilettantismo.

Una delle novità più rilevanti della riforma riguarda, infatti, il settore dilettantistico e in particolare la disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, regolato dall’articolo 28 del suddetto decreto legislativo.

Il settore dilettantistico è il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico⁴⁶.

L’associazione o società sportiva dilettantistica è il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonchè la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica⁴⁷.

Gli Enti di Promozione Sportiva sono gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche⁴⁸.

In base all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, gli enti sportivi dilettantistici possono assumere la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica secondo gli articoli 36 e seguenti del codice civile, di associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, di società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile o, infine, di enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117⁴⁹, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche°.

Il comma 2 del citato articolo 6 stabilisce che agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata nonché le disposizioni del Capo I del medesimo decreto relative alle associazioni e società sportive dilettantistiche, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Nella relazione illustrativa al decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 è specificato che Con questi interventi il decreto correttivo rende compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore, consentendo agli enti del terzo settore, che manterranno le loro caratteristiche, di poter svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica, applicando solo per quest'ultima la disciplina prevista dalla riforma dello sport.

Gli enti sportivi dilettantistici devono affiliarsi annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante¹.

L’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 regolamenta l’atto costitutivo e lo statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. In particolare è previsto che nello statuto sia espressamente previsto l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (comma 1, lettera b) nonché l'assenza di fini di lucro (comma 1, lettera d) regolamentata all’articolo 8 del decreto.

Tuttavia, Laddove gli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica sportiva non è richiesto².

L’articolo 9 del citato decreto legislativo consente alle associazioni e società sportive dilettantistiche di esercitare anche attività secondarie e strumentali, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano, purchè secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto interministeriale.

Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei predetti criteri comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.³

Infine, l’articolo 10 del medesimo decreto legislativo regolamenta il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

L’effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta dalle suddette società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, è certificata attraverso l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito dall’articolo 4⁵⁴ del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, presso il Dipartimento per lo sport, che si avvale per la relativa gestione della società Sport e Salute S.p.a.⁵⁵. Il suddetto Registro ha sostituito a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche⁵⁶.

L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 stabilisce che Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente decreto. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.

L’iscrizione al Registro è disciplinata dall’articolo 6 del suddetto decreto legislativo, che stabilisce che la domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.

L’articolo 11 del decreto in argomento ha disposto, infatti, che la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro è stabilita con apposito provvedimento del Dipartimento per lo sport.

In attuazione della predetta disposizione, con il decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport 27 marzo 2023 è stato approvato il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. L’allegato 1 del Regolamento contiene “Le specifiche tecniche del programma di gestione del Registro”.

Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo è disciplinato dall’articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

In particolare, il comma 2 stabilisce che Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Per le collaborazioni sportive coordinate e continuative sono previsti specifici adempimenti in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro e di tenuta del libro unico del lavoro.

Con riferimento alle comunicazioni obbligatorie, il comma 3 dell’articolo 28 stabilisce quanto segue:

L'associazione o società nonché la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro.

Pertanto a seguito della riforma saranno registrate anche le collaborazioni coordinate e continuative sportive nell’area del dilettantismo.

Con riferimento al libro unico del lavoro, il comma 4 del predetto articolo 28 dispone che:

Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Il comma 5 ha demandato ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l’individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti di cui sopra.

Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3 dell’articolo 28, la norma ha previsto che le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

Pertanto la comunicazione in argomento non è preventiva.

Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, la norma ha stabilito che l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.

Per completezza, si aggiunge, infine, che l’articolo 35, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 stabilisce che Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, (che operano nell’area del dilettantismo), l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

 

Il Direttore generale

f.to Andrea Tardiola

___

¹ Nota protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0010214.19-10-2023.

² Articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36:

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

³ Codice di procedura civile, articolo 409 (Controversie individuali di lavoro)

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: (...)

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa; (..).

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 2 Collaborazioni organizzate dal committente, commi 1 e 2, lettera d), come modificato dall’articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36:

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: (...)

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; (.)

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), articolo 51 Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi:

1. A decorrere dal 1 luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonchè la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.

Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, articolo 12-bis Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.

Per quanto riguarda i Vigili del fuoco, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all’articolo 1, comma 3, n. 22, stabilisce:

L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori: (...)

22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Codice civile, articolo 2222 Contratto d’opera:

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi definisce come segue i redditi di lavoro autonomo all’articolo 53, commi 1 e 2, lettera a):

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; (...).

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 25, comma 5.

Legge 23 marzo 1981, n. 91 Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.

¹° Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 52, comma 1, lettera b.

¹¹ L’articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 ha soppresso dal comma 2 dell’articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 le parole “fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. La relazione illustrativa specifica che “la modifica rende applicabile al lavoro sportivo l’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che esclude la presunzione dell’applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente con riferimento ad associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Si consente, pertanto. la configurabilità di rapporti di lavoro autonomo sportivo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente. Si osserva che, per le modalità di svolgimento del lavoro dilettantistico sportivo, in cui raramente interviene una forma di eterodirezione esclusiva, il rapporto si presta ad essere - in principio - regolato nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Le rigidità delle altre forme, come la subordinazione, mal si adattano a caratteristiche e specificità dello sport dilettantistico”.

¹² Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 38, comma 1, primo periodo. La norma stabilisce al secondo periodo che Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, e il CIP, per quanto di competenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

¹³ Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 38, commi 1-bis e 1-ter.

¹ Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 articolo 26, comma 1:

Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo), 5 (Accertamenti sanitari), e 18 (Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo) della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (si tratta delle norme sui licenziamenti individuali relative al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo), negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), nell'articolo 24 (Norme in materia di riduzione del personale) della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nell'articolo 2103 del codice civile (riguardante le mansioni del lavoratore subordinato e la tutela in caso di loro mutamento).

¹ Le norme indicate dalla norma riguardano l’apposizione del termine di durata del contratto di lavoro subordinato e la sua durata massima nonchè i relativi divieti, le proroghe e i rinnovi del contratto a termine, la continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine, la regolamentazione del numero complessivo di contratti a tempo determinato e dei diritti di precedenza, il principio di non discriminazione, la formazione dei lavoratori a tempo determinato, i criteri di computo del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, la disciplina in tema di decadenze e tutele e, infine, il regime delle esclusioni dall’ambito di applicazione del capo III del medesimo decreto, relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato.

¹ Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

¹ Circolare Inail 24 febbraio 2022, n. 11.

¹ Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, articolo 66, comma 4:

L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, su proposta dell'INAIL, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo di cui al primo periodo del presente comma e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L’obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2022.

¹ Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza n. 5866 del 14.6.1999.

²° Legge 8 marzo 1991, n. 81 Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

²¹ Legge 2 gennaio 1989, n. 6 Ordinamento della professione di guida alpina.

²² Circolare Inail 12 luglio 2000, n. 53, riguardante Obbligo assicurativo dei maestri di sci associati in scuole, emessa a seguito delle indicazioni contenute nella nota protocollo 12/PS/130146/A62-SCI del 28 febbraio 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, Divisione XII, che ha escluso la ricorrenza dell’obbligo assicurativo Inail.

²³ Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 2, comma 1, lettera l.

² Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 2, comma 1, lettera v.

² Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 2, comma 1, lettera r.

² Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Articolo 6 Assicurazione degli sportivi professionisti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

1-bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

² Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, articolo 52, comma 1, lettera c.

² Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, testo dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, in vigore dal 2 aprile 2021 al 16 novembre 2022: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e           delle finanze, da emanarsi su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, nonchè la data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

² Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 30, comma 5: Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.

³° L’apprendistato, introdotto dal regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, è stato successivamente disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, poi dagli articoli 47-53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e poi dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 che è stato abrogato dall’articolo 55, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che regolamenta attualmente il rapporto di apprendistato agli articoli da 41 a 47.

³¹ Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, capo V Apprendistato, articolo 42 Disciplina generale, comma 6:

6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) assicurazione contro le malattie;

c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;

d) maternità;

e) assegno familiare;

f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

³² Circolare Inail 21 novembre 2016, n. 44 Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.

³³ Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, articolo 42, commi 3, 4 e 7:

3. Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.

4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

³ Articolo 30, comma 3, secondo periodo, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

³ Articolo 30, comma 1-bis, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Il limite di età minimo di 14 anni è stabilito in deroga all’articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, secondo cui Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale nonchè all’articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) che stabilisce che L’età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.

³ Articolo 30, comma 7-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, inserito dall’articolo 18 del decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163. Il limite di età minimo di 15 anni è stabilito in deroga all’articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015, secondo cui Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

³ Legge 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, articolo 1, comma 154: Per le società e le associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, è ridotto a 23 anni.

³ Ancora attuale risulta quanto osservato dalla Agenzia delle Entrate nella circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 riguardante Legge 27 dicembre 2002, n. 289-art. 90. Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica: rientrano nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.

³ Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, Articolo 5 Assicurazione dei lavoratori parasubordinati, commi 2 e 3:

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.

3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

° Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, articolo 54-bis (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale), comma 2:

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

¹ L’articolo 44, comma 2, settimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto dal 1° gennaio 2004 l’obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi occasionali alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora il reddito annuo sia superiore a 5.000 euro. Inoltre l’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha previsto, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale e fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità informatiche, a partire dal 21 dicembre 2021.

² Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.142 del 19 giugno 2002, all’articolo 2 ha stabilito: La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'art. 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, salvo quanto stabilito dall'art. 116, comma 3, del medesimo testo unico.

³ Per l’anno 2023 si rinvia al paragrafo 1.8 Lavoratori parasubordinati della circolare 29 maggio 2023, n. 21 “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2023.”.

⁴⁴ In deroga all’articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che stabilisce che la denuncia di iscrizione deve essere presentata contestualmente all’inizio dei lavori, cioè entro il giorno di inizio dell’attività che deve essere assicurata.

⁴⁵ In deroga all’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che stabilisce che le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione devono essere denunciate all’Inail non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le medesime modificazioni o variazioni si sono verificate.

⁴⁶ Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 2, comma 1, lettera h.

⁴⁷ Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 2, comma 1, lettera a.

⁴⁸ Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 2, comma 1, lettera s.

⁴⁹ Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 4, comma 1:

Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

° Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 6, comma 1, lettera c-bis.

¹ Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 6, comma 3.

² Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 7, comma 1-bis.

³ Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 9, comma 1-ter.

⁵⁴ Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, articolo 4 Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche:

1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».

2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. È altresì consentito l'accesso al registro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

La definizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è contenuta, inoltre, nell’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 39 del 2021: è il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa.

⁵⁵ Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, articolo 13 Gestione del Registro.

⁵⁶ Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, articolo 12 Trasmigrazione.

 

Allegati:

1 - DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36
2 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 21 novembre 2022